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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 968/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 968/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Donna e dall'Avv. Chiara Parte_1
Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi ultimi, Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 1 ROMA (MI)- CAP 20122, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata a difesa dall'Avv. Angelo Zambelli e dall'Avv. Barbara Grasselli ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di questi ultimi, alla Via San Damiano n.9 (MI)-CAP 20122, giusta procura in atti;
APPELLATO Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 2960 del 12 marzo 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023, adiva il Tribunale di Roma, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, per chiedere, in via principale: “nel merito: accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale di seguito qualificata:-10 mensilità corrispondenti all'indennità percepita nonostante l'esistenza di elementi probanti la necessità delle dimissioni per giusta causa pari a € 225.446,98; -commissioni non percepite e quantificate in € 186.421,41 per equivalente a quelle percepite per il raggiungimento degli obiettivi del 182%; -restituzione del mancato preavviso trattenuto dall'ultima busta paga unitamente alla corresponsione del mancato preavviso a seguito delle dimissioni per giusta causa da parte della società, in aggiunta alle 6/10 mensilità; -risarcimento del danno stante la condotta dequalificante unita ad intenti vessatori integranti la condotta di mobbing perpetrata dalla dallo stesso subita per la quale CP_1 si chiede che venga calcolata in via equitativa, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU e danno da perdita di chance da determinarsi sempre in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A fondamento della domanda, il sig. asseriva di: essere stato assunto dalla Parte_1
Società convenuta ( oggi in data Controparte_2 Controparte_1
01.01.2022 con qualifica di Senior Enterprise Sales Executive nel team vendita di Roma;
di aver stipulato un contratto di lavoro contemplante una retribuzione iniziale fissa di € 72.000 lordi annui, successivamente aumentata a e 72.900,00, integrata da un compenso variabile in proporzione agli obiettivi raggiunti, nonché da una misura di benefit ammontante a € 9.000,00 annui lordi da corrispondere in 12 rate mensili, ovvero, dall'utilizzo di un'auto aziendale da scegliere tra quelle a disposizione dell'azienda mediante stipula di contratto a noleggio a lungo termine;
di essere stato inserito nel team della Pubblica Amministrazione, con l'assegnazione di diversi clienti sia della
PA centrale che della Pa locale;
di aver ampliato, attraverso le proprie capacità, il suo pacchetto clienti, tanto da essere riuscito a fatturare +182% degli obiettivi prefissati in un anno di lavoro e aver incassato la percentuale corrispondente a titolo di emolumenti variabili. Tuttavia, a partire dai mesi di agosto/settembre 2022, nel periodo della fusione con la società Citrix, altra azienda informatica acquistata dal fondo Vista proprietario della convenuta, si era visto progressivamente spogliare dei clienti a lui assegnati, privare di ogni competenza, emarginare nelle riunioni, estromettere dalla struttura di vendita Italia del con conseguente inserimento tra le CP_3
risorse non coperte da centri di costo diretti;
sostituito da altra figura, neoassunta, avente stessa qualifica e stesso inquadramento. Dopo diverse richieste di chiarimenti formali e non, indirizzate direttamente ai suoi superiori rimaste prive di sostanziale riscontro, in data 31.01.2022, si era visto costretto a dare le dimissioni per giusta causa. A seguire, sempre a mezzo pec manifestava alla
Società una richiesta di risarcimento del danno per condotta dequalificante unita a intenti vessatori integranti la condotta di mobbing. La predetta richiesta restava inevasa. Pertanto, proponeva ricorso al fine di far accertare la sussistenza dell'illegittimità della condotta datoriale con conseguente condanna della Società al versamento in suo favore di una serie di importi, afferenti a individuate voci contrattuali, meglio specificati nelle sopra riportate conclusioni.
In data 5.10.2023, si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi, nonché, con prova orale. All'udienza del
04.12.2023, per l'audizione della testimone veniva nominata l'interprete in lingua Testimone_1 francese Laure Franchet D'Esperey.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa.
Con sentenza n. 2960/2024 il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 9.459,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa, come per legge. Contestualmente, condannava il medesimo ricorrente al pagamento delle spese di interpretariato.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 per i seguenti motivi: 1) errata valutazione dell'elemento temporale delle condotte illegittime poste in essere dalla Società in danno del lavoratore: sussistenza degli elementi comprovanti la violazione dei doveri datoriali di cui all'art. 2087 c.c., che hanno condotto alla configurazione del danno da mobbing e alla conseguente, nonché corrispondente richiesta di risarcimento del danno;
2) errata valutazione dei fatti con riguardo all'illegittimità delle condotte poste in essere dalla
Società in danno del lavoratore: violazione di specifiche regole aziendali, dalle quali è derivato il danno da mobbing;
3) errata valutazione della prova del danno subito dal lavoratore e violazione degli artt. 2087, 2043, 2059 c.c.: danno biologico, danno morale, danno esistenziale;
4) errata valutazione della prova della sussistenza dell'intento persecutorio della Società nei confronti del lavoratore e violazione dell'art. 2087 c.c.; 5) omessa valutazione dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalla Società in violazione degli artt. 2087 c.c. e 2103 c.c.; 6) erronea valutazione dei fatti e dell'insussistenza della giusta causa di recesso e violazione dell'art. 2119 c.c.
Si costituiva la società appellata contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza
Con il primo motivo di appello contesta il passaggio della motivazione in cui il Parte_1
tribunale avrebbe omesso di considerare la vera data di decorrenza del comportamento mobbizzante;
rileva che il tribunale ha conseguentemente considerato detto periodo eccessivamente breve per argomentare la possibilità di lamentare un danno . Deduce infatti che l'inizio del deterioramento dei rapporti tra le parti doveva ricondursi ai mesi di Agosto - Settembre 2022.
Deve preliminarmente rilevarsi come il tribunale avesse dato atto dell'inizio del preteso deterioramento dei rapporti nell'autunno del 2022 .
assume , nell'atto di appello, invece , che la società avesse intenzione di liberarsi della sua Pt_1
presenza sin dall'estate del 2022 e che risultava irrilevante che il periodo di mobbing fosse coinciso in parte col processo di riorganizzazione aziendale, senza tuttavia mai ancorare tali personali valutazioni ad alcuna argomentazione probatoria.
Preliminarmente giova rappresentare il carattere di novità dell'argomentazione difensiva. In effetti dal ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale si legge testualmente a pagina 7 : “ a far data dal mese di ottobre la società cambiava totalmente atteggiamento nei confronti del ricorrente con l'evidente intento di portarlo alle dimissioni. 35) A far data dal mese di novembre 2022, infatti, quest'ultimo veniva a sapere ufficiosamente che non avrebbe fatto più parte della struttura di vendita Italia del 36) Il 1° dicembre 2022 riceveva conferma dai sistemi e sempre CP_3
senza averne avuta comunicazione ufficiale, di essere stato tagliato fuori dal settore commerciale della BU Tibco in Italia e fuori Italia.” Le condotte mobbizzanti erano dunque , dallo stesso
Sugoni, ricondotte all'autunno 2022 ; ai mesi di agosto-settembre risaliva, nella sua ricostruzione ” un inizio di deterioramento “dei rapporti con la società , in concomitanza con la notizia ufficiale della fusione entro la fine dell'anno con la società Citrix.
La pretesa di far retroagire la condotta mobbizzante all'agosto 2022 introduce dunque una domanda nuova nel giudizio , per la prima volta in grado di appello. In ogni caso il ricorrente , nell'atto di appello , nell'assumere che il processo di fusione ebbe luogo in epoca antecedente a quella indicata dal tribunale, trova argomento nella circostanza che la stessa testimone aveva Testimone_2
dichiarato che l'integrazione tra le due società era diventata operativa nell'estate. La circostanza è priva di rilevanza probatoria poiché il riconduce la condotta mobbizzante ad episodi Pt_1 successivi all'estate del 2022 senza mai indicare quali sarebbero state le condotte mobbizzanti assseritamente poste in essere prima dell'autunno 2022 , quando i rapporti tra le parti , sempre nella sua prospettazione, avevano “iniziato a deteriorarsi”. Non è infatti sindacabile , da parte del ricorrente , la decisione della società di assumere , nell'estate del 2022, la signora nel team CP_4
dei venditori;
peraltro , neppure in astratto tale condotta avrebbe potuto inserirsi nel preteso disegno mobbizzante a partire da agosto- settembre 2022 poiché è incontroverso che la signora fu assunta nel giugno del 2022 , quando i rapporti erano incontestabilmente sereni e nel CP_4 settembre del 2022 poteva collocarsi solo l'inizio della sua prestazione lavorativa : non c'è dunque nessuna correlazione diretta tra la lamentata condotta mobbizzante in danno del ricorrente e l'assunzione della signora CP_4
D'altronde ciò che il ricorrente lamenta è che in esito all'assunzione della signora , gli fu, CP_4 nell'autunno, depauperato il portafoglio clienti con l'effetto di ridurlo in una condizione di sostanziale impossibilità di lavorare.
L'attribuzione di clienti già nel portafoglio del ricorrente , pur se fosse effettivamente avvenuto con le modalità indicate dal in favore della – e la circostanza risulta contestata e affatto Pt_1 CP_4
provata, per le ragioni che si diranno in seguito - ebbe inizio necessariamente dopo che la collega venditrice ( iniziò a prestare la sua attività in società . In ogni caso l'attribuzione di clienti CP_4
del portafoglio del alla venditrice neo assunta si rendeva necessaria per consentire alla Pt_1
dipendente di operare nel medesimo settore in cui lavorava originariamente solo il effetto Pt_1
di una insindacabile scelta aziendale di potenziare il settore medesimo. Tale condotta non può evidentemente ricondursi ad un pretesa volontà di allontanamento del dipendente inviso dall'azienda.
Il ricorrente , a conferma del suo argomentare sulle condotte mobbizzanti asseritamente subite chiede, nell'atto di appello, acquisirsi estratti di conversazioni o estratti di interventi nell'ambito di riunioni organizzative svoltesi il 12 dicembre 2022 il , 19 dicembre 2022, il 2 gennaio 2023, il 9 gennaio 2023. Tali registrazioni servirebbero a dimostrare la sua progressiva marginalizzazione all'interno dell'azienda. La richiesta non può essere accolta poiché la documentazione di cui il ricorrente chiede l'ammissione non è successiva al deposito del ricorso e ben avrebbe potuto essere prodotta congiuntamente all'atto introduttivo della lite e comunque nel corso del giudizio di primo grado consentendo il formarsi di un contraddittorio in relazione ad essa, non risultando la sussistenza di alcun impedimento alla sua tempestiva produzione.
Peraltro, anche a voler ritenere ammissibile il deposito, perché essenziale per la decisione , le riunioni menzionate dal ricorrente , e in relazione alle quali egli chiede di produrre estratti delle registrazioni degli interventi di ciascun dipendente , ad integrazione della documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado , erano tutte riconducibili al periodo dal 12 dicembre
2022 al 9 gennaio 2023 , con ciò confermando implicitamente come il periodo in cui egli stesso lamentava di aver subito condotte mobilizzanti era di gran lunga successivo a quello che in questa sede , per la prima volta, rivendica.
Il ricorrente nel primo motivo di appello contesta ulteriormente il passaggio della sentenza che aveva escluso il decorso di un'apprezzabile lasso di tempo , tale da tradursi in una aggressione al lavoratore;
richiama proprio gli studi della psicologia del lavoro che individuano 5 fasi del comportamento mobbizzante , e cioè la fase inizio del mobbing , la fase di manifestazione dei primi sintomi di patologie psicosomatiche da parte del lavoratore , la fase di rappresentazione all'esterno del mobbing , la fase dell'aggravamento della salute della vittima , la fase di esclusione dal contesto lavorativo . Rileva come tutte tali fasi si erano realizzate nel periodo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio - da agosto 2022 a gennaio 2023 - e che in ogni caso il tribunale avrebbe dovuto accertare la condotta mobbizzante alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza al cosiddetto quick mobbing ( condotta del datore di lavoro consistente in attacchi particolarmente frequenti ed intensi )oppure al c.d. straining (comportamenti illeciti limitati nel numero e anche distanziati nel tempo ma comunque dannosi per il lavoratore ).Orbene reputa il collegio che alla luce della istruttoria svolta e della documentazione allegata difettino comportamenti astrattamente e concretamente riconducibili al mobbing sia pure nella forma attenuata del quick mobbing e dello streaming
Anche a voler prescindere dalla ridotta durata della pretesa condotta mobbizzante che già di per sé renderebbe difficile ipotizzare , nell'arco di poche settimane, peraltro sempre lavorate dal Pt_1
come emerge dalla documentazione in atti, lo sviluppo delle 5 fasi denunciate (una fase di inizio del mobbing , l'esplodere di patologie psicosomatiche , una fase addirittura di rappresentazione all'esterno della condotta mobbizzante , di aggravamento della salute e infine l'esclusione dal contesto lavorativo), non si ravvisano neppure condotte che , per loro natura, possono integrare fenomeni attenuati di mobbing o fenomenologie meno palesi come il quick mobbing o lo straining Per valutare la fondatezza della censura sotto il profilo della mancata considerazione delle condotte della società quali manifestazioni di mobbing, straining o di quick mobbing risulta necessario esaminare le condotte medesime nel loro concreto atteggiarsi . Tale esame consentirà di vagliare anche la fondatezza di tutti i restanti motivi di appello , ivi incluso quello relativo alla violazione dell'art. 2087 c.c. e alla risarcibilità dei danni asseritamente sofferti ( eventualmente assorbito in caso di assenza di condotta censurabile).
In effetti i comportamenti della società che il ricorrente lamenta sono in larga misura riconducibili alla sottrazione , dal suo portafoglio di clienti , di una serie di interlocutori commerciali pubblici con i quali egli aveva già intrattenuto relazioni di tipo economico .
Più in generale il lamenta un disegno strategico finalizzato alla sua emarginazione e al suo Pt_1 allontanamento dall'azienda. Tale volontà persecutoria è rimasta totalmente sfornita di prova.
In ogni caso, per ragioni di completezza argomentativa , risulta opportuno affrontare preliminarmente le condotte diverse da quelle di sottrazione della clientela e asserita riduzione in condizione di sostanziale inattività - di cui si è accennato in relazione al primo motivo di appello- che integrerebbero , considerate assieme a quelle , il denunciato disegno criminoso dell'azienda , e ciò al fine di escluderne qualsivoglia rilevanza e idoneità offensiva.
La prima condotta “illecita” dell'azienda sembrerebbe fatta coincidere dal con l'assunzione, Pt_1
a far data dal 15 settembre 2022, di una nuova risorsa per la medesima qualifica e le identiche sue mansioni . Orbene innanzitutto , come si è anticipato, l'assunzione della signora risale al CP_4
giugno del 2022 e non al settembre 2022 , data a partire dalla quale la signora prese servizio CP_4
in azienda;
secondariamente siffatta assunzione non può essere considerata un atto illecito , tantomeno un atto in danno del ricorrente , così come non può essere considerato illecita la sua assegnazione al mercato della pubblica amministrazione . Posto che il ricorrente aveva beneficiato fino a quel momento dell'intero portafoglio di clienti pubblici - in essere e in prospettiva - corrispondeva ad una legittima scelta aziendale la decisione di ampliare il campo dei venditori nel settore della pubblica amministrazione , affiancando , nello svolgimento delle mansioni originariamente assegnate esclusivamente a , anche altra dipendente . Pt_1
Il ricorrente ulteriormente ravvisa una condotta illegittima nella decisione dell'azienda di ridurre di due unità la struttura di sales executive , a suo avviso facendo ricadere la scelta su di lui. Ma , da una parte , non vi è affatto prova della determinazione della società di ridurre di due unità la struttura di sales executive: la riduzione del personale ha in effetti riguardato settori diversi dalla vendita. Dall'altra, non risulta che sia stato proposto e neppure adombrato un licenziamento in danno del ricorrente. In occasione della fusione della società datoriale col colosso CITRIX effettivamente si resero necessari assestamenti organizzativi e furono anche svolti dei colloqui prodromici al licenziamento in settori diversi dalla vendita, ma nessuna interlocuzione riguardò il
L'unica prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado a sostegno del preteso Pt_1 interesse dell'azienda a “liberarsi” del riguarda la circostanza , riportata dal teste , Pt_1 Tes_3
collega addetto alle vendite, che il dott. e la dott.ssa , responsabili a diversi livelli del CP_5 ER settore vendite, gli rappresentarono in quei mesi che anche il avrebbe dovuto “guardarsi in Pt_1 giro “ perché poteva non esserci spazio per lui all'interno della nuova azienda e che , nella medesima occasione, la dott.ssa “fece spallucce “rispetto alla – apparentemente ER
contraddittoria - decisione aziendale di assumere la signora nel settore vendite. Persona_2
Orbene se pure fosse vera la circostanza che fu detto, a un amico del ricorrente , di indurlo a valutare la possibilità di verificare una sistemazione professionale all'esterno , ciò non risulta anomalo in un contesto di riorganizzazione nel quale la neo costituita società , sorta dalla fusione tra il gruppo e il gruppo CITRIX, aveva già dovuto procedere a plurimi assestamenti . Ed CP_2
infatti lo stesso dott. Vice presidente della società, , in sede testimoniale, ha dichiarato di aver CP_5
invitato tutti i suoi collaboratori a valutare alternative professionali stante la situazione di generale incertezza aziendale ( che lo coinvolgeva anche in prima persona) . Il ricorrente valuta inattendibili le dichiarazioni del sulla scorta del ruolo dallo stesso posseduto in azienda , delle CP_5
responsabilità a lui assegnate nella fase di riorganizzazione aziendale , del fatto che egli stesso avesse poi conservato il posto di lavoro e della contraddittorietà dell'intera testimonianza con le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4
Reputa il collegio che non siano rinvenibili le condizioni per valutare l'inattendibilità del teste poiché egli si è limitato a riportare una comprensibile situazione di incertezza per il CP_5
mantenimento della forza da lavoro in occasione di una fusione di due colossi societari con migliaia di dipendenti ciascuno.
Peraltro proprio il fatto che lo stesso potesse essere stato incaricato della rideterminazione CP_5
della organico della forza lavoro per effetto della fusione poteva ulteriormente legittimare l'invito rivolto non già al ricorrente , ma a tutto il personale , di valutare , stante la situazione di incertezza , eventuali opportunità lavorative all'esterno.
Infine nessuna significativa contraddittorietà è dato ravvisare tra le dichiarazioni del dirigente
( e quelle dei colleghi del e , perle ragioni di cui si dirà meglio CP_5 Pt_1 CP_6 Tes_3
nel prosieguo . Come ulteriore condotta illecita il ricorrente denuncia la circostanza di essere stato allontanato , nell'autunno 2022 dal centro di costo denominato TEAM SALES e assegnato nel team del CP_7
, diversamente da quanto avvenne per la signora , la dottoressa e gli altri
[...] CP_4 ER
venditori rimasti nell'originario centro di costo . Orbene , la circostanza è incontroversa , e tuttavia il fatto che la destinazione al GO TO MARKET preludesse all'allontanamento dei dipendenti ivi allocati corrisponde ad una personale valutazione del ricorrente – e del teste anch'egli Tes_5
collocato nel medesimo centro di costo- e non ha alcun fondamento probatorio . Come rappresentato dalla signora si trattava di una operazione di riallocazione del personale Pt_2 nell'ambito di un processo aziendale di transizione , in conseguenza dell'integrazione tra il gruppo e il gruppo CITRIX;
lo stesso teste ha confermato che alcuni dipendenti erano CP_2 CP_6
Con poi collocati in specifici dipartimenti in esito al periodo di riallocazione temporanea in
[...]
. CP_7
Alla luce delle considerazioni che precedono i comportamenti aziendali nei confronti del Pt_1
non furono sicuramente tali da poter ingenerare in lui un senso di estraniamento, abbandono e tanto meno a stimolare e giustificare la sua uscita dall'azienda mentre invece, come si dirà nel prosieguo, fu manifestata ampia e tempestiva disponibilità a venire incontro alle richieste di ampliamento del portafoglio clienti formulate dal ricorrente in seguito alla sua lamentela , invero formalizzata solo in rare occasioni, di sottrazione di clientela istituzionale .
Il ricorrente lamenta la erronea qualificazione in termini di legittimità della condotta datoriale da parte del tribunale con riguardo alla sottrazione di clientela operata dopo l'ingresso della signora in azienda. L'appellante assume che la valutazione del tribunale si sia basata su presupposti CP_4
erronei e cioè sulla possibilità per la società di modificare la lista dei clienti assegnata a ciascun venditore , in via arbitraria e senza la minima giustificazione . Assume il che siffatta Pt_1
possibilità non era affatto consentita contrattualmente .
Nel prosieguo della trattazione si avrà modo di chiarire, come correttamente già rilevato dal tribunale , che la rideterminazione dei confini del “territorio “ assegnato al venditore corrispondeva ad una facoltà dell'azienda, in quanto espressamente prevista e consentita dall'accordo contrattuale.
Nel caso di specie, poi , tale riorganizzazione era imposta dalla sopravvenuta assunzione di personale avente profilo professionale e obiettivi analoghi a quelli del , assunzione di Pt_1
personale censurata dal medesimo, ma , evidentemente , insindacabile da parte del Pt_1
dipendente .
In ogni caso la “sottrazione “ di clienti non ha comportato il totale demansionamento del ricorrente che è rimasto affidatario di una pluralità di interlocutori pubblici di indubbia significatività . Con riguardo al profilo contrattuale, i cambiamenti del “territorio”, e cioè del pacchetto clienti così come individuato al momento dell'assunzione , erano espressamente previsti in sede contrattuale e pure collegati al programma di incentivazione che aveva, per l'appunto, durata annuale e scadeva per ciascun venditore , il 30 novembre . D'altronde, nella stessa ricostruzione del ricorrente si legge che la clausola 3.1 del personal sales plain attribuisce alla società la facoltà di assegnare al dipendente uno specifico territorio sulla base delle esigenze della società e tenuto conto delle prospettive di ciascun territorio. Nel concetto di territorio rientrano criteri quali quello geografico , di mercato , per linee di business o specifici clienti : la previsione contrattuale menzionata riconosce pertanto alla società la possibilità di modificare il pacchetto di clientela assegnato a ciascun dipendente sulla base di esigenze proprie e come tali insindacabili , tenendo conto delle prospettive di crescita di ciascun ambito . La scelta del cosiddetto “territorio “ da assegnare ai venditori discende proprio da queste valutazioni aziendali di convenienza che possono a loro volta essere correlate alla migliore valorizzazione delle risorse umane (ad esempio attribuendo a venditori più esperti nuovi clienti e a quelli di nuovo assunzione i clienti già acquisiti stabilmente per consentire un ingresso più agevole e semplificato all'attività lavorativa etc.). In ogni caso la scelta è operata annualmente in concomitanza con l'inizio dell'anno fiscale, per la fissazione dei nuovi obiettivi , come previsto dal piano di incentivazione, con la conferma del territorio precedente e/o il conferimento di nuovi e diversi territori.
Come emerso in sede testimoniale (cfr. dichiarazione di tali cambiamenti d territorio CP_5
corrispondevano ad una prassi aziendale , risultando peraltro frequente che il nuovo venditore si andasse via via affiancando al precedente nella gestione del cliente ( circostanza confermata dal teste ) e come avvenne in concreto nel caso specifico con la signora per i clienti CP_6 CP_4
del Sugoni. Il , peraltro, non è stato il solo testimone a riferire della possibilità che i clienti CP_5
venissero cambiati ai venditori in forza e assegnati ad un altro venditore : oltre alla signora _6
, che ha reso dichiarazioni simili a quelle del il teste , pur rappresentando
[...] CP_5 Tes_3
di aver mantenuto fondamentalmente sempre gli stessi clienti, ha evidenziato che poteva comunque capitare in azienda che ne venisse cambiato qualcuno . Le dichiarazioni del teste devono essere , peraltro, lette alla luce dei report che lo riguardano prodotti dalla società e dai quali emergeva come nel 2022 dei 16 clienti assegnatigli nell'anno precedente, solo 3 furono confermati nei 20 successivamente attribuiti ( con ciò confermando la prassi aziendale – negata dal teste - di sostituzione della clientela originaria di ciascun venditore di anno in anno). La documentazione prodotta dalla società non è stata contestata nel corso del giudizio di primo grado , ma solo tardivamente in grado di appello e peraltro per profili – come quello dell'assenza di data certa - assolutamente opinabili (visto che una data nel documento era comunque riportata e non si indicavano le ragioni per contestarne la veridicità ). In ogni caso i documenti ( report) tempestivamente prodotti dinanzi al tribunale sono stati solo tardivamente contestati dalla parte che ne avrebbe avuto interesse , nel presente grado di giudizio, con l'effetto che i documenti medesimi ben possono ritenersi idonei a certificare quanto in essi riportato. Il teste ha invero CP_6 escluso anch'egli che i commerciali cambiassero con cadenza annuale il pacchetto dei clienti evidenziando come siffatta prassi sarebbe stata ingiustificata , ma ha ammesso che poteva capitare che i clienti dei venditori venissero cambiati , rilevando come , in queste situazioni , il vecchio venditore rimaneva in affiancamento al nuovo subentrato ( come potrebbe essere accaduto per la venditrice Controparte_8
Il cambiamento di territorio, alla luce dell'istruttoria documentale e testimoniale, dunque, era consentito contrattualmente ed era concretamente attuato dall'azienda sulla scorta di proprie – insindacabili - valutazioni di convenienza. Ciò che il lavoratore potrebbe lamentare è non già la nullità della clausola che siffatta facoltà riconosce, ma, al più , la violazione die principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto laddove l'esercizio di tale opzione avesse di fato impedito al dipendente di rendere la propria prestazione lavorativa , condizione in concreto mai prospettata dalla parte e comunque neppure avveratasi in concreto.
Il demansionamento, il mobbing ( anche sotto forma di quick mobbing e straining) sono poi totalmente esclusi dalla condotta aziendale che ha tempestivamente proceduto alla redistribuzione della clientela PA tra i tre venditori coinvolti nel settore, proprio con comunicazione del settembre
2022 e ha persino ampliato il portafoglio dell'appellante, su sua richiesta , con comunicazione del
30.1.2023.
Venendo all'ulteriore censura del ricorrente, con riguardo alla nuova ripartizione di competenze operata dall'azienda nel settembre 2022, dopo l'ingresso della il ricorrente riconosce come CP_4
l'azienda abbia operato una ripartizione della clientela tra venditori formalmente equa , ma assume che i clienti formalmente affidati alle sue cure , erano , nei fatti , affidati a terzi.
Il assume che i clienti che gli furono assegnati il 22 settembre 2022 , a seguito dell'arrivo Pt_1 della e della necessaria ridistribuzione della clientela in carico , erano tali solo “sulla carta“, CP_4
mentre, di fatto , tali clienti erano seguiti da altri venditori . A sostegno di questa argomentazione defensionale egli adduce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, nonché stralci di registrazioni di riunioni che non aveva ritualmente prodotto in primo grado e che per le ragioni in precedenza esposte – mancanza di contraddittorio in primo grado su di essi e assenza di qualsivoglia impedimento alla loro tempestiva produzione – non possono costituire fondamento per la presente decisione . Ma seppure si volesse considerare la portata probatoria di tali estratti di registrazione , gli esiti dell'esame delle allegazioni probatorie complessivamente prodotte, inclusi tali atti, non altererebbero le conclusioni del collegio contrarie al riconoscimento di qualsivoglia condotta mobizzante. L'argomentazione defensionale del è nel senso che la condotta mobbizzante ci Pt_1
fu perché l'assegnazione di clienti , operata in maniera formalmente paritaria al momento dell'arrivo della collega , in realtà nascondeva una sostanziale demansionamento: la collega , neo CP_4 CP_4
assunta e la dottoressa gli impedivano di fatto di svolgere compiutamente le prestazioni per ER
le quali era stato assunto , deprivandolo di ogni attività .
La società allega invece che il continuò a svolgere l'attività di vendita con parte dei clienti Pt_1
originari e che quindi non fosse affatto vero che tali clienti passarono in blocco alla e agli CP_4
altri venditori ( ivi inclusa la dottoressa . ER
Dalla comunicazione del settembre 2022 emerge che i clienti assegnati al signor erano : Pt_1
IA , IN , Ministero del lavoro , Ministero del turismo , AI , Poste IT , AS , Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Istituto poligrafico e zecca dello Stato , Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, AGEA
Il ricorrente , pur assumendo genericamente che tali clienti passarono alla signora , alla ER
signora e ad altri dipendenti , nello specifico allega e chiede di provare che solo il cliente CP_4
Ministero del turismo passò alla competenza delle signore , che il cliente IN transitò di CP_4
fatto alle competenza della e il cliente Poste fu assunto in carico di fatto dapprima dalla ER
e poi dalla Lamenta poi che i clienti Comes, Comune di Milano e Consorzio dei ER CP_4
Comuni trentini e Comune di TR passarono nella competenza di Perez e Pt_3
Deve premettersi che i clienti COMES, Comune di Milano , Comune di TR e Consorzio dei
Comuni trentini effettivamente furono formalmente sottratti al ricorrente sicché non ci fu nessuna assegnazione formale distonica rispetto all'assegnazione sostanziale. Peraltro mentre è palese che anche il Comune di TR invero non compariva nell'elenco dei clienti del è incontroverso Pt_1
che questi continuò ad occuparsi di detto cliente fino a gennaio 2023 .
Il chiede poi di provare , anche con la produzione tardiva delle registrazioni delle riunioni Pt_1
settimanali , che la signora riferiva in relazione al cliente IN sia nella riunione del 12 ER
dicembre che in quella del 19 dicembre che in quella del 2 gennaio e che la signora riferiva CP_4
sul cliente Ministero del turismo nelle tre riunioni . Richiama comunque i documenti prodotti nel giudizio di primo grado sulla scorta dei quali argomenta come egli fosse stato esautorato dalle trattative con i clienti indicati . Ma la documentazione prodotta , come anticipato , riguarda esclusivamente , tra i clienti ancora assegnati al Sugoni dal settembre 2022, il Ministero del
Turismo, l'IN e Poste, giammai i restanti 10 clienti istituzionali (IA , Ministero del lavoro ,
AI , AS , Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Istituto poligrafico e zecca dello Stato , Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, AGEA) . Invero , nel ricorso di primo grado deduceva, genericamente, che tutti i suoi clienti istituzionali gli erano stati sottratti con l'arrivo della , CP_4
salvo poi specificare che solo le iniziative dei clienti IN, Ministero del Turismo e Ministero del
Lavoro erano state assegnate alla signora e alla signora Analoghe considerazioni CP_4 ER sono riportate nell'atto di appello ove tuttavia per la prima volta si lamenta che il subentro delle signore e nel suo portafoglio clienti aveva riguardato anche il cliente ER CP_4 CP_9
anche in relazione ai clienti di cui si duole , la documentazione prodotta non è affatto univoca
[...]
.Il doc. 27, ad esempio, menzionato per argomentare l'esautoramento del dal cliente Pt_1
Ministero del turismo, vede il nominativo del e il suo indirizzo mail tra gli interlocutori Pt_1
individuati dal Ministero fino a dicembre 2022, circostanza incompatibile con il preteso suo estraniamento . Analoghe considerazioni valgono persino con riguardo al cliente Consorzio dei
Comuni Trentini –neppure rientrante tra i clienti confermati nel settembre 2022, - in cui v'è parimenti riconoscimento del ricorrente fino a marzo 2023, successivamente alla sua uscita dall'azienda . Infine il cliente Poste risulta essere stato ancora gestito dal nell'ottobre, Pt_1
novembre, dicembre 2022 ed anche nel gennaio 2023 ( docc. 36,41,42,43,49,50,51) ; in relazione a tale cliente, peraltro, l'interessamento documentato della dottoressa di , anche nei rapporti ER
con i terzi, ben poteva giustificarsi con il ruolo di superiore gerarchico dalla stessa posseduto rispetto al Pt_1
Anzi si rende a tal proposito opportuna una ulteriore precisazione. Il nell'atto di appello, Pt_1
laddove chiede di produrre le registrazioni degli incontri settimanali del dicembre 2022 e gennaio
2023 per dimostrare il proprio esautoramento , riporta sinteticamente gli interventi operati nelle riunioni palesando come egli riferisse in relazione al solo cliente OV NO di TR
.Ma tale cliente già non risultava nel suo portafoglio sin da settembre 2022 , ai sensi del prospetto inviato dalla il 22.9.2022 e prodotto in atti e tuttavia egli nella mail del 3 gennaio 2023 al ER responsabile del team sales di Milano rivendica l'attività che stava svolgendo per il Comune di
TR. Pertanto lo stesso ricorrente implicitamente esclude che si sia determinato un totale depauperamento del suo portafoglio clienti omettendo di menzionare, tra i clienti istituzionali assegnati sulla carta ma effettivamente sottratti dai colleghi e dalla dottoressa , CP_10
IF AS , il Ministero della salute , il Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto poligrafico zecca dello Stato , il Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ( mentre per il Ministero del Lavoro contesta la sottrazione del pacchetto clienti ma non allega alcun documento da cui desumere lo “sconfinamento” in suo danno da parte dei colleghi in relazione a detto cliente).
Nessuna allegazione probatoria o richiesta di prova è formulata in relazione allo “spossessamento” degli ulteriori asset di clientela ( diversi dai 3, massimo 4 clienti indicati negli atti introduttivi) da parte di altri venditori dell'azienda. In relazione a tali clienti in effetti il ricorrente non ha mai allegato specificamente che l'assegnazione - rectius conferma – nel settembre 2022 fosse stata meramente formale, in quanto concretamente assegnati ad altro venditore
Pertanto , anche a voler ritenere che risulti documentato il subentro della signora e financo CP_4
della signora nella gestione di alcuni dei clienti ancora in carico al dopo il ER Pt_1
settembre 2022 e fino alla formale assegnazione del diverso pacchetto di clientela ( operata il
30.1.2023) , la permanenza – formale e sostanziale - di altri importanti clienti istituzionali nel portafoglio clienti del è tale da escludere il lamentato svuotamento delle competenze . Pt_1
Peraltro è ragionevole ritenere, per le ragioni che saranno di seguito sviluppate che lo
“sconfinamento” lamentato , oltre a integrare verosimilmente un affiancamento del ricorrente con il venditore che sarebbe stato il nuovo assegnatario del cliente , fu operato in vista del successivo passaggio del pacchetto clienti formalizzato con mail del dott. del 30.1.2023 ma CP_5
verosimilmente reso noto tramite contatti verbali ( che la mail del dott. menziona) nelle CP_5
settimane precedenti
Infatti anche a voler ritenere provato che , nel periodo dal settembre del 2022 al gennaio 2023 ci furono delle “incursioni “di o altri nell'attività di gestione di parte della clientela ER CP_4
formalmente assegnata al con conseguente depauperamento del suo portafoglio clienti (con Pt_1
riferimento , al più, ai soli clienti Ministero del turismo , Ministero del lavoro, Poste , Inps poiché degli altri clienti il non ha mai lamentato la sottrazione e la mancata gestione di trattative in Pt_1
relazione ad essi deve ritenersi riconducibile al medesimo), pare legittimo ritenere che ciò si Pt_1
sia determinato in ragione del graduale passaggio di consegne e di competenze che la società aveva preannunciato verbalmente al ricorrente voler attuare , con il contestuale significativo ampliamento di competenze derivante dall'assegnazione dell'intero pacchetto di amministrazioni pubbliche locali.
L'istruttoria testimoniale e la documentazione che si chiede di produrre solo in grado di appello non consentono di mutare tali conclusioni Premesso che, per le ragioni espresse, non possono essere presi in considerazione gli stralci delle conversazioni delle riunioni del dicembre 2022 prodotti solo in grado di appello , deve tuttavia rappresentarsi che pure laddove fosse stato consentita la loro acquisizione al processo , tali atti avrebbero permesso di accertare che in occasione di tre riunioni organizzative, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 , quando il nuovo anno fiscale aveva già avuto inizio con l'imputazione di obiettivi diversi ai venditori , uno o più dipendenti dell'azienda avessero palesato un coinvolgimento rispetto a clienti formalmente affidati all'appellante . Si è trattato comunque di sovrapposizioni che, seppure si volesse ritenerle provate avrebbero riguardato esclusivamente i mesi di dicembre e gennaio, e non avrebbe avuto alcuna valenza mobbizzante ( anche di quick mobbing o straining ) perché il non fu mai privato delle sue competenze , non fu mai ridotto Pt_1
in totale inattività , non fu mai esautorato dal suo ruolo di venditore. Ciò è ulteriormente comprovato dal fatto che egli continuava a partecipare alle riunioni settimanali di vendita, pur non portando alcun contributo in termini di trattative in atto in relazione ai plurimi clienti istituzionali che avrebbe dovuto gestire ( e che gestiva evidentemente senza successo).
Tale circostanza invero è già emersa nel corso del giudizio poiché e hanno CP_6 Tes_5
confermato come la e la presero di fatto in carico i clienti Ministero del Turismo e ER CP_4
IN , già del ricorrente , riferendo in relazione all'andamento della negoziazione contrattuale con detti clienti al posto del il quale nel tempo si era trovato sostanzialmente privo di attività Pt_1 contrattuale e nell'impossibilità di riferire alcunchè in relazione all'andamento dei propri clienti visto che gli erano rimasti in carico solo pochi clienti e poche negoziazioni. Ciò che i testi hanno potuto riferire è dunque che il , nelle ultime riunioni , era poco partecipe, non aveva Pt_1 negoziazioni da riferire al preposto ed era stato “scavalcato” con clienti alcuni dei quali ancora formalmente a lui affidati . Per intendersi, ciò che il ricorrente sostanzialmente lamenta – e i testi confermano con le loro dichiarazioni - è la perdita di una “rendita di posizione “ derivante dai contratti e dai rapporti già avviati con alcuni clienti istituzionali, che avrebbero reso superfluo un suo ulteriore attivarsi per il reperimento di nuovi accordi, nuove trattative, nuovi ordini con clienti diversi e fino a quel momento mai o poco “coltivati” , pur inseriti nel suo portafoglio. I contratti e i rapporti che egli lamenta gli siano stati sottratti erano invero stati certamente avviati e consolidati nel precedente anno fiscale grazie all'impegno del - ma anche grazie all'impegno della Pt_1
dott.ssa e del team di vendita che forniva il supporto tecnico , composto dai signori ER
e (come da docc 10 e 11 e 12 della memoria della parte appellata in giudizio Parte_4 Pt_5
di primo grado ) - , impegno che tuttavia gli aveva già fruttato una indennità incentivante importante per il 2022. D'altronde, il fatto che al momento della sua assunzione egli fosse l'unico dipendente incaricato del settore PA non implica che la società si fosse impegnata a non implementare il settore: al contrario, gli ottimi risultati raggiunti nel primo anno di attività dal e dalla possono avere indotto la società a voler potenziare il settore pubblico, con Pt_1 ER
nuove assunzioni. E l'accordo contrattuale con il non imponeva alla società di mantenere nel Pt_1
tempo il medesimo pacchetto clienti in capo al venditore( anche se ciò poteva essere accaduto in passato talvolta per altri colleghi venditori, sulla scorta di diverse valutazioni ) .
Per completezza di argomentazione , non è superfluo rammentare che il lamentava una Pt_1
deprivazione di mansioni formalmente solo il 3 gennaio 2023, in risposta ad una richiesta di dati del responsabile del team sales di Milano e con comunicazioni del 27 ( invero non rinvenuta in atti) e del 30 gennaio 2023, per poi dimettersi il 31.1.2023 a distanza di poche ore dalla comunicazione di conferimento del nuovo portafoglio clienti da parte del CP_5
A fronte di queste tre comunicazioni la società aveva in effetti risposto con una nota del dott. CP_5
che , al fine di venire incontro ai desiderata del dipendente, ipotizzava di rideterminare il suo pacchetto clientela per favorirlo conferendo ulteriore ampiamento del suo portafoglio di clientela pubblica.
Tanto premesso , non vuole affatto sottovalutarsi la considerazione secondo cui la clientela sottratta all'appellante e assegnata alla dott.ssa e alla dipendente neoassunta presentasse margini di ER
convenienza per l'incaricato all'interno della società - per una potenzialità prevedibile in Pt_1
termini di contrattualistica - ma tale considerazione non implica che la società avesse, con tale condotta , inteso danneggiare l'attuale ricorrente e , tanto meno, indurlo alle dimissioni o causargli un danno. Al contrario, nella comunicazione del 30 gennaio 2023 il signor all'epoca Vice CP_5
presidente Europa dei clienti Enterprise , in risposta alla lamentela del Naso in merito alla sottrazione dei clienti da lui seguiti nel precedente anno fiscale, formalmente rammentava al Pt_1
come la programmazione degli obiettivi aveva validità di un anno e come la società potesse riservarsi il diritto di modificare il territorio di ciascun venditore . Nella medesima occasione , per venire incontro alle aspettative del signor , tuttavia, confermava l'ampliamento convenuto Pt_1
del suo portafoglio clienti riconoscendogli la gestione di tutte le amministrazioni locali , confermando il mantenimento del ministero degli affari esteri e conferendo ulteriormente al suo portafoglio l'interlocuzione commerciale con Camera , Senato e col Ministero dell'agricoltura . Il ricorrente contesta questa assegnazione di nuovi spazi per ragioni formali , e cioè perché il nuovo territorio comprendeva le amministrazioni locali che , a suo avviso , esorbitavano dalla competenza gestoria di il quale non era neppure il suo diretto superiore;
nel merito lamentava che si CP_5
trattava solo di clienti potenziali della società . Sotto il profilo formale , premesso che il dott. CP_5
era superiore gerarchico della ed era dunque legittimato a intervenire sul suo portafoglio ER clienti, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza, laddove il ricorrente avesse dubitato che uno di tali nuovi asset – e specificamente le amministrazioni locali - non potesse essere conferito dal superiore gerarchico della perché esorbitante dalla sua competenza – e non se ER
ne comprendono le ragioni visto che si trattava del Vice presidente Europa dei clienti enterprise e che lo stesso si era rivolto proprio a lui per lamentare l'inadeguatezza del proprio Pt_1
portafoglio - ben avrebbe potuto richiedere formale conferma da chi a suo avviso era legittimato a conferire il relativo assset.
Nella comunicazione del 30 gennaio il signor espressamente richiamava i precedenti accordi CP_5
verbali relative al passaggio al Sugoni della responsabilità commerciale dei nuovi clienti indicati
(Ministero della agricoltura , Ministero degli affari esteri , Camera , Senato e amministrazioni locali) ; dalla mail prodotta in atti dunque emerge che il era già consapevole dell'ulteriore Pt_1
modifica del pacchetto clienti rispetto al settembre 2022 ( e la circostanza è rilevante per rivalutare i c.d. sconfinamenti asseritamente attuati a fine anno dai colleghi venditori in danno del . Pt_1
In relazione alla proposta di ampliamento del portafoglio di clientela istituzionale formalizzata dal il 30.1.2023 il ulteriormente rappresentava come tutti i clienti indicati nella CP_5 Pt_1
interlocuzione del 31.1.2023 dal erano clienti potenziai, non attivi in azienda , e quindi che la CP_5
proposta aveva carattere assolutamente fittizio e simulato.
Ma la società deduce , e il non contesta, ed anzi conferma, che pressocchè tutti i clienti Pt_1
originariamente affidati al momento della sua assunzione erano clienti potenziali , e che ciò nonostante garantirono al il raggiungimento di significativi risultati di vendita ( Pt_1
consentendogli di maturare una indennità aggiuntiva incentivante di oltre 180.000 euro in un anno) : non puo' dunque affatto presumersi che l'assegnazione di nuova clientela con comunicazione del
30.1.2023 avrebbe pregiudicato i successivi affari del , mentre potrebbe anche ritenersi che , Pt_1
avendo egli maturato maggior esperienza rispetto alla venditrice neo-assunta , la società avesse preferito “investire “ sul per nuovi territori. Non risulta invece da alcun passaggio Pt_1 documentale che il trend della società fosse nel senso di potenziare esclusivamente i clienti “attivi”, come dedotto dal Pt_1
Per le considerazioni che precedono , essendo stata esclusa la privazione del portafoglio clienti, lo svuotamento di mansioni, la totale inattività e l'emarginazione del , non essendo stato Pt_1
allegato né tanto meno provato l'intento vessatorio , deve escludersi pure qualsivoglia danno biologico, professionale, morale o esistenziale in capo al dipendente. Parimenti deve essere respinta la pretesa all'indennità di preavviso essendo imputabile invece solo al la decisione - Pt_1
repentina - di abbandonare il posto di lavoro ( avendo peraltro iniziato a collaborare dal mese successivo con società concorrente della appellata) ; palesemente infondata è pure la richiesta risarcitoria commisurata alla perdita di chance con riferimento a commissioni non percepite, essendo addebitabile esclusivamente al dipendente la situazione venutasi a determinare in azienda a seguito del suo allontanamento ingiustificato con l'obbligo, a suo carico di indennizzare la parte datoriale che da un giorno all'altro non ha potuto più fare affidamento sulla sua collaborazione professionale
Le spese di lite , determinate avuto riguardo al valore della causa, seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 6800,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/02/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 968/ 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Donna e dall'Avv. Chiara Parte_1
Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi ultimi, Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 1 ROMA (MI)- CAP 20122, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata a difesa dall'Avv. Angelo Zambelli e dall'Avv. Barbara Grasselli ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di questi ultimi, alla Via San Damiano n.9 (MI)-CAP 20122, giusta procura in atti;
APPELLATO Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 2960 del 12 marzo 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023, adiva il Tribunale di Roma, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, per chiedere, in via principale: “nel merito: accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale di seguito qualificata:-10 mensilità corrispondenti all'indennità percepita nonostante l'esistenza di elementi probanti la necessità delle dimissioni per giusta causa pari a € 225.446,98; -commissioni non percepite e quantificate in € 186.421,41 per equivalente a quelle percepite per il raggiungimento degli obiettivi del 182%; -restituzione del mancato preavviso trattenuto dall'ultima busta paga unitamente alla corresponsione del mancato preavviso a seguito delle dimissioni per giusta causa da parte della società, in aggiunta alle 6/10 mensilità; -risarcimento del danno stante la condotta dequalificante unita ad intenti vessatori integranti la condotta di mobbing perpetrata dalla dallo stesso subita per la quale CP_1 si chiede che venga calcolata in via equitativa, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU e danno da perdita di chance da determinarsi sempre in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A fondamento della domanda, il sig. asseriva di: essere stato assunto dalla Parte_1
Società convenuta ( oggi in data Controparte_2 Controparte_1
01.01.2022 con qualifica di Senior Enterprise Sales Executive nel team vendita di Roma;
di aver stipulato un contratto di lavoro contemplante una retribuzione iniziale fissa di € 72.000 lordi annui, successivamente aumentata a e 72.900,00, integrata da un compenso variabile in proporzione agli obiettivi raggiunti, nonché da una misura di benefit ammontante a € 9.000,00 annui lordi da corrispondere in 12 rate mensili, ovvero, dall'utilizzo di un'auto aziendale da scegliere tra quelle a disposizione dell'azienda mediante stipula di contratto a noleggio a lungo termine;
di essere stato inserito nel team della Pubblica Amministrazione, con l'assegnazione di diversi clienti sia della
PA centrale che della Pa locale;
di aver ampliato, attraverso le proprie capacità, il suo pacchetto clienti, tanto da essere riuscito a fatturare +182% degli obiettivi prefissati in un anno di lavoro e aver incassato la percentuale corrispondente a titolo di emolumenti variabili. Tuttavia, a partire dai mesi di agosto/settembre 2022, nel periodo della fusione con la società Citrix, altra azienda informatica acquistata dal fondo Vista proprietario della convenuta, si era visto progressivamente spogliare dei clienti a lui assegnati, privare di ogni competenza, emarginare nelle riunioni, estromettere dalla struttura di vendita Italia del con conseguente inserimento tra le CP_3
risorse non coperte da centri di costo diretti;
sostituito da altra figura, neoassunta, avente stessa qualifica e stesso inquadramento. Dopo diverse richieste di chiarimenti formali e non, indirizzate direttamente ai suoi superiori rimaste prive di sostanziale riscontro, in data 31.01.2022, si era visto costretto a dare le dimissioni per giusta causa. A seguire, sempre a mezzo pec manifestava alla
Società una richiesta di risarcimento del danno per condotta dequalificante unita a intenti vessatori integranti la condotta di mobbing. La predetta richiesta restava inevasa. Pertanto, proponeva ricorso al fine di far accertare la sussistenza dell'illegittimità della condotta datoriale con conseguente condanna della Società al versamento in suo favore di una serie di importi, afferenti a individuate voci contrattuali, meglio specificati nelle sopra riportate conclusioni.
In data 5.10.2023, si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi, nonché, con prova orale. All'udienza del
04.12.2023, per l'audizione della testimone veniva nominata l'interprete in lingua Testimone_1 francese Laure Franchet D'Esperey.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa.
Con sentenza n. 2960/2024 il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 9.459,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa, come per legge. Contestualmente, condannava il medesimo ricorrente al pagamento delle spese di interpretariato.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 per i seguenti motivi: 1) errata valutazione dell'elemento temporale delle condotte illegittime poste in essere dalla Società in danno del lavoratore: sussistenza degli elementi comprovanti la violazione dei doveri datoriali di cui all'art. 2087 c.c., che hanno condotto alla configurazione del danno da mobbing e alla conseguente, nonché corrispondente richiesta di risarcimento del danno;
2) errata valutazione dei fatti con riguardo all'illegittimità delle condotte poste in essere dalla
Società in danno del lavoratore: violazione di specifiche regole aziendali, dalle quali è derivato il danno da mobbing;
3) errata valutazione della prova del danno subito dal lavoratore e violazione degli artt. 2087, 2043, 2059 c.c.: danno biologico, danno morale, danno esistenziale;
4) errata valutazione della prova della sussistenza dell'intento persecutorio della Società nei confronti del lavoratore e violazione dell'art. 2087 c.c.; 5) omessa valutazione dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalla Società in violazione degli artt. 2087 c.c. e 2103 c.c.; 6) erronea valutazione dei fatti e dell'insussistenza della giusta causa di recesso e violazione dell'art. 2119 c.c.
Si costituiva la società appellata contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza
Con il primo motivo di appello contesta il passaggio della motivazione in cui il Parte_1
tribunale avrebbe omesso di considerare la vera data di decorrenza del comportamento mobbizzante;
rileva che il tribunale ha conseguentemente considerato detto periodo eccessivamente breve per argomentare la possibilità di lamentare un danno . Deduce infatti che l'inizio del deterioramento dei rapporti tra le parti doveva ricondursi ai mesi di Agosto - Settembre 2022.
Deve preliminarmente rilevarsi come il tribunale avesse dato atto dell'inizio del preteso deterioramento dei rapporti nell'autunno del 2022 .
assume , nell'atto di appello, invece , che la società avesse intenzione di liberarsi della sua Pt_1
presenza sin dall'estate del 2022 e che risultava irrilevante che il periodo di mobbing fosse coinciso in parte col processo di riorganizzazione aziendale, senza tuttavia mai ancorare tali personali valutazioni ad alcuna argomentazione probatoria.
Preliminarmente giova rappresentare il carattere di novità dell'argomentazione difensiva. In effetti dal ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale si legge testualmente a pagina 7 : “ a far data dal mese di ottobre la società cambiava totalmente atteggiamento nei confronti del ricorrente con l'evidente intento di portarlo alle dimissioni. 35) A far data dal mese di novembre 2022, infatti, quest'ultimo veniva a sapere ufficiosamente che non avrebbe fatto più parte della struttura di vendita Italia del 36) Il 1° dicembre 2022 riceveva conferma dai sistemi e sempre CP_3
senza averne avuta comunicazione ufficiale, di essere stato tagliato fuori dal settore commerciale della BU Tibco in Italia e fuori Italia.” Le condotte mobbizzanti erano dunque , dallo stesso
Sugoni, ricondotte all'autunno 2022 ; ai mesi di agosto-settembre risaliva, nella sua ricostruzione ” un inizio di deterioramento “dei rapporti con la società , in concomitanza con la notizia ufficiale della fusione entro la fine dell'anno con la società Citrix.
La pretesa di far retroagire la condotta mobbizzante all'agosto 2022 introduce dunque una domanda nuova nel giudizio , per la prima volta in grado di appello. In ogni caso il ricorrente , nell'atto di appello , nell'assumere che il processo di fusione ebbe luogo in epoca antecedente a quella indicata dal tribunale, trova argomento nella circostanza che la stessa testimone aveva Testimone_2
dichiarato che l'integrazione tra le due società era diventata operativa nell'estate. La circostanza è priva di rilevanza probatoria poiché il riconduce la condotta mobbizzante ad episodi Pt_1 successivi all'estate del 2022 senza mai indicare quali sarebbero state le condotte mobbizzanti assseritamente poste in essere prima dell'autunno 2022 , quando i rapporti tra le parti , sempre nella sua prospettazione, avevano “iniziato a deteriorarsi”. Non è infatti sindacabile , da parte del ricorrente , la decisione della società di assumere , nell'estate del 2022, la signora nel team CP_4
dei venditori;
peraltro , neppure in astratto tale condotta avrebbe potuto inserirsi nel preteso disegno mobbizzante a partire da agosto- settembre 2022 poiché è incontroverso che la signora fu assunta nel giugno del 2022 , quando i rapporti erano incontestabilmente sereni e nel CP_4 settembre del 2022 poteva collocarsi solo l'inizio della sua prestazione lavorativa : non c'è dunque nessuna correlazione diretta tra la lamentata condotta mobbizzante in danno del ricorrente e l'assunzione della signora CP_4
D'altronde ciò che il ricorrente lamenta è che in esito all'assunzione della signora , gli fu, CP_4 nell'autunno, depauperato il portafoglio clienti con l'effetto di ridurlo in una condizione di sostanziale impossibilità di lavorare.
L'attribuzione di clienti già nel portafoglio del ricorrente , pur se fosse effettivamente avvenuto con le modalità indicate dal in favore della – e la circostanza risulta contestata e affatto Pt_1 CP_4
provata, per le ragioni che si diranno in seguito - ebbe inizio necessariamente dopo che la collega venditrice ( iniziò a prestare la sua attività in società . In ogni caso l'attribuzione di clienti CP_4
del portafoglio del alla venditrice neo assunta si rendeva necessaria per consentire alla Pt_1
dipendente di operare nel medesimo settore in cui lavorava originariamente solo il effetto Pt_1
di una insindacabile scelta aziendale di potenziare il settore medesimo. Tale condotta non può evidentemente ricondursi ad un pretesa volontà di allontanamento del dipendente inviso dall'azienda.
Il ricorrente , a conferma del suo argomentare sulle condotte mobbizzanti asseritamente subite chiede, nell'atto di appello, acquisirsi estratti di conversazioni o estratti di interventi nell'ambito di riunioni organizzative svoltesi il 12 dicembre 2022 il , 19 dicembre 2022, il 2 gennaio 2023, il 9 gennaio 2023. Tali registrazioni servirebbero a dimostrare la sua progressiva marginalizzazione all'interno dell'azienda. La richiesta non può essere accolta poiché la documentazione di cui il ricorrente chiede l'ammissione non è successiva al deposito del ricorso e ben avrebbe potuto essere prodotta congiuntamente all'atto introduttivo della lite e comunque nel corso del giudizio di primo grado consentendo il formarsi di un contraddittorio in relazione ad essa, non risultando la sussistenza di alcun impedimento alla sua tempestiva produzione.
Peraltro, anche a voler ritenere ammissibile il deposito, perché essenziale per la decisione , le riunioni menzionate dal ricorrente , e in relazione alle quali egli chiede di produrre estratti delle registrazioni degli interventi di ciascun dipendente , ad integrazione della documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado , erano tutte riconducibili al periodo dal 12 dicembre
2022 al 9 gennaio 2023 , con ciò confermando implicitamente come il periodo in cui egli stesso lamentava di aver subito condotte mobilizzanti era di gran lunga successivo a quello che in questa sede , per la prima volta, rivendica.
Il ricorrente nel primo motivo di appello contesta ulteriormente il passaggio della sentenza che aveva escluso il decorso di un'apprezzabile lasso di tempo , tale da tradursi in una aggressione al lavoratore;
richiama proprio gli studi della psicologia del lavoro che individuano 5 fasi del comportamento mobbizzante , e cioè la fase inizio del mobbing , la fase di manifestazione dei primi sintomi di patologie psicosomatiche da parte del lavoratore , la fase di rappresentazione all'esterno del mobbing , la fase dell'aggravamento della salute della vittima , la fase di esclusione dal contesto lavorativo . Rileva come tutte tali fasi si erano realizzate nel periodo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio - da agosto 2022 a gennaio 2023 - e che in ogni caso il tribunale avrebbe dovuto accertare la condotta mobbizzante alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza al cosiddetto quick mobbing ( condotta del datore di lavoro consistente in attacchi particolarmente frequenti ed intensi )oppure al c.d. straining (comportamenti illeciti limitati nel numero e anche distanziati nel tempo ma comunque dannosi per il lavoratore ).Orbene reputa il collegio che alla luce della istruttoria svolta e della documentazione allegata difettino comportamenti astrattamente e concretamente riconducibili al mobbing sia pure nella forma attenuata del quick mobbing e dello streaming
Anche a voler prescindere dalla ridotta durata della pretesa condotta mobbizzante che già di per sé renderebbe difficile ipotizzare , nell'arco di poche settimane, peraltro sempre lavorate dal Pt_1
come emerge dalla documentazione in atti, lo sviluppo delle 5 fasi denunciate (una fase di inizio del mobbing , l'esplodere di patologie psicosomatiche , una fase addirittura di rappresentazione all'esterno della condotta mobbizzante , di aggravamento della salute e infine l'esclusione dal contesto lavorativo), non si ravvisano neppure condotte che , per loro natura, possono integrare fenomeni attenuati di mobbing o fenomenologie meno palesi come il quick mobbing o lo straining Per valutare la fondatezza della censura sotto il profilo della mancata considerazione delle condotte della società quali manifestazioni di mobbing, straining o di quick mobbing risulta necessario esaminare le condotte medesime nel loro concreto atteggiarsi . Tale esame consentirà di vagliare anche la fondatezza di tutti i restanti motivi di appello , ivi incluso quello relativo alla violazione dell'art. 2087 c.c. e alla risarcibilità dei danni asseritamente sofferti ( eventualmente assorbito in caso di assenza di condotta censurabile).
In effetti i comportamenti della società che il ricorrente lamenta sono in larga misura riconducibili alla sottrazione , dal suo portafoglio di clienti , di una serie di interlocutori commerciali pubblici con i quali egli aveva già intrattenuto relazioni di tipo economico .
Più in generale il lamenta un disegno strategico finalizzato alla sua emarginazione e al suo Pt_1 allontanamento dall'azienda. Tale volontà persecutoria è rimasta totalmente sfornita di prova.
In ogni caso, per ragioni di completezza argomentativa , risulta opportuno affrontare preliminarmente le condotte diverse da quelle di sottrazione della clientela e asserita riduzione in condizione di sostanziale inattività - di cui si è accennato in relazione al primo motivo di appello- che integrerebbero , considerate assieme a quelle , il denunciato disegno criminoso dell'azienda , e ciò al fine di escluderne qualsivoglia rilevanza e idoneità offensiva.
La prima condotta “illecita” dell'azienda sembrerebbe fatta coincidere dal con l'assunzione, Pt_1
a far data dal 15 settembre 2022, di una nuova risorsa per la medesima qualifica e le identiche sue mansioni . Orbene innanzitutto , come si è anticipato, l'assunzione della signora risale al CP_4
giugno del 2022 e non al settembre 2022 , data a partire dalla quale la signora prese servizio CP_4
in azienda;
secondariamente siffatta assunzione non può essere considerata un atto illecito , tantomeno un atto in danno del ricorrente , così come non può essere considerato illecita la sua assegnazione al mercato della pubblica amministrazione . Posto che il ricorrente aveva beneficiato fino a quel momento dell'intero portafoglio di clienti pubblici - in essere e in prospettiva - corrispondeva ad una legittima scelta aziendale la decisione di ampliare il campo dei venditori nel settore della pubblica amministrazione , affiancando , nello svolgimento delle mansioni originariamente assegnate esclusivamente a , anche altra dipendente . Pt_1
Il ricorrente ulteriormente ravvisa una condotta illegittima nella decisione dell'azienda di ridurre di due unità la struttura di sales executive , a suo avviso facendo ricadere la scelta su di lui. Ma , da una parte , non vi è affatto prova della determinazione della società di ridurre di due unità la struttura di sales executive: la riduzione del personale ha in effetti riguardato settori diversi dalla vendita. Dall'altra, non risulta che sia stato proposto e neppure adombrato un licenziamento in danno del ricorrente. In occasione della fusione della società datoriale col colosso CITRIX effettivamente si resero necessari assestamenti organizzativi e furono anche svolti dei colloqui prodromici al licenziamento in settori diversi dalla vendita, ma nessuna interlocuzione riguardò il
L'unica prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado a sostegno del preteso Pt_1 interesse dell'azienda a “liberarsi” del riguarda la circostanza , riportata dal teste , Pt_1 Tes_3
collega addetto alle vendite, che il dott. e la dott.ssa , responsabili a diversi livelli del CP_5 ER settore vendite, gli rappresentarono in quei mesi che anche il avrebbe dovuto “guardarsi in Pt_1 giro “ perché poteva non esserci spazio per lui all'interno della nuova azienda e che , nella medesima occasione, la dott.ssa “fece spallucce “rispetto alla – apparentemente ER
contraddittoria - decisione aziendale di assumere la signora nel settore vendite. Persona_2
Orbene se pure fosse vera la circostanza che fu detto, a un amico del ricorrente , di indurlo a valutare la possibilità di verificare una sistemazione professionale all'esterno , ciò non risulta anomalo in un contesto di riorganizzazione nel quale la neo costituita società , sorta dalla fusione tra il gruppo e il gruppo CITRIX, aveva già dovuto procedere a plurimi assestamenti . Ed CP_2
infatti lo stesso dott. Vice presidente della società, , in sede testimoniale, ha dichiarato di aver CP_5
invitato tutti i suoi collaboratori a valutare alternative professionali stante la situazione di generale incertezza aziendale ( che lo coinvolgeva anche in prima persona) . Il ricorrente valuta inattendibili le dichiarazioni del sulla scorta del ruolo dallo stesso posseduto in azienda , delle CP_5
responsabilità a lui assegnate nella fase di riorganizzazione aziendale , del fatto che egli stesso avesse poi conservato il posto di lavoro e della contraddittorietà dell'intera testimonianza con le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4
Reputa il collegio che non siano rinvenibili le condizioni per valutare l'inattendibilità del teste poiché egli si è limitato a riportare una comprensibile situazione di incertezza per il CP_5
mantenimento della forza da lavoro in occasione di una fusione di due colossi societari con migliaia di dipendenti ciascuno.
Peraltro proprio il fatto che lo stesso potesse essere stato incaricato della rideterminazione CP_5
della organico della forza lavoro per effetto della fusione poteva ulteriormente legittimare l'invito rivolto non già al ricorrente , ma a tutto il personale , di valutare , stante la situazione di incertezza , eventuali opportunità lavorative all'esterno.
Infine nessuna significativa contraddittorietà è dato ravvisare tra le dichiarazioni del dirigente
( e quelle dei colleghi del e , perle ragioni di cui si dirà meglio CP_5 Pt_1 CP_6 Tes_3
nel prosieguo . Come ulteriore condotta illecita il ricorrente denuncia la circostanza di essere stato allontanato , nell'autunno 2022 dal centro di costo denominato TEAM SALES e assegnato nel team del CP_7
, diversamente da quanto avvenne per la signora , la dottoressa e gli altri
[...] CP_4 ER
venditori rimasti nell'originario centro di costo . Orbene , la circostanza è incontroversa , e tuttavia il fatto che la destinazione al GO TO MARKET preludesse all'allontanamento dei dipendenti ivi allocati corrisponde ad una personale valutazione del ricorrente – e del teste anch'egli Tes_5
collocato nel medesimo centro di costo- e non ha alcun fondamento probatorio . Come rappresentato dalla signora si trattava di una operazione di riallocazione del personale Pt_2 nell'ambito di un processo aziendale di transizione , in conseguenza dell'integrazione tra il gruppo e il gruppo CITRIX;
lo stesso teste ha confermato che alcuni dipendenti erano CP_2 CP_6
Con poi collocati in specifici dipartimenti in esito al periodo di riallocazione temporanea in
[...]
. CP_7
Alla luce delle considerazioni che precedono i comportamenti aziendali nei confronti del Pt_1
non furono sicuramente tali da poter ingenerare in lui un senso di estraniamento, abbandono e tanto meno a stimolare e giustificare la sua uscita dall'azienda mentre invece, come si dirà nel prosieguo, fu manifestata ampia e tempestiva disponibilità a venire incontro alle richieste di ampliamento del portafoglio clienti formulate dal ricorrente in seguito alla sua lamentela , invero formalizzata solo in rare occasioni, di sottrazione di clientela istituzionale .
Il ricorrente lamenta la erronea qualificazione in termini di legittimità della condotta datoriale da parte del tribunale con riguardo alla sottrazione di clientela operata dopo l'ingresso della signora in azienda. L'appellante assume che la valutazione del tribunale si sia basata su presupposti CP_4
erronei e cioè sulla possibilità per la società di modificare la lista dei clienti assegnata a ciascun venditore , in via arbitraria e senza la minima giustificazione . Assume il che siffatta Pt_1
possibilità non era affatto consentita contrattualmente .
Nel prosieguo della trattazione si avrà modo di chiarire, come correttamente già rilevato dal tribunale , che la rideterminazione dei confini del “territorio “ assegnato al venditore corrispondeva ad una facoltà dell'azienda, in quanto espressamente prevista e consentita dall'accordo contrattuale.
Nel caso di specie, poi , tale riorganizzazione era imposta dalla sopravvenuta assunzione di personale avente profilo professionale e obiettivi analoghi a quelli del , assunzione di Pt_1
personale censurata dal medesimo, ma , evidentemente , insindacabile da parte del Pt_1
dipendente .
In ogni caso la “sottrazione “ di clienti non ha comportato il totale demansionamento del ricorrente che è rimasto affidatario di una pluralità di interlocutori pubblici di indubbia significatività . Con riguardo al profilo contrattuale, i cambiamenti del “territorio”, e cioè del pacchetto clienti così come individuato al momento dell'assunzione , erano espressamente previsti in sede contrattuale e pure collegati al programma di incentivazione che aveva, per l'appunto, durata annuale e scadeva per ciascun venditore , il 30 novembre . D'altronde, nella stessa ricostruzione del ricorrente si legge che la clausola 3.1 del personal sales plain attribuisce alla società la facoltà di assegnare al dipendente uno specifico territorio sulla base delle esigenze della società e tenuto conto delle prospettive di ciascun territorio. Nel concetto di territorio rientrano criteri quali quello geografico , di mercato , per linee di business o specifici clienti : la previsione contrattuale menzionata riconosce pertanto alla società la possibilità di modificare il pacchetto di clientela assegnato a ciascun dipendente sulla base di esigenze proprie e come tali insindacabili , tenendo conto delle prospettive di crescita di ciascun ambito . La scelta del cosiddetto “territorio “ da assegnare ai venditori discende proprio da queste valutazioni aziendali di convenienza che possono a loro volta essere correlate alla migliore valorizzazione delle risorse umane (ad esempio attribuendo a venditori più esperti nuovi clienti e a quelli di nuovo assunzione i clienti già acquisiti stabilmente per consentire un ingresso più agevole e semplificato all'attività lavorativa etc.). In ogni caso la scelta è operata annualmente in concomitanza con l'inizio dell'anno fiscale, per la fissazione dei nuovi obiettivi , come previsto dal piano di incentivazione, con la conferma del territorio precedente e/o il conferimento di nuovi e diversi territori.
Come emerso in sede testimoniale (cfr. dichiarazione di tali cambiamenti d territorio CP_5
corrispondevano ad una prassi aziendale , risultando peraltro frequente che il nuovo venditore si andasse via via affiancando al precedente nella gestione del cliente ( circostanza confermata dal teste ) e come avvenne in concreto nel caso specifico con la signora per i clienti CP_6 CP_4
del Sugoni. Il , peraltro, non è stato il solo testimone a riferire della possibilità che i clienti CP_5
venissero cambiati ai venditori in forza e assegnati ad un altro venditore : oltre alla signora _6
, che ha reso dichiarazioni simili a quelle del il teste , pur rappresentando
[...] CP_5 Tes_3
di aver mantenuto fondamentalmente sempre gli stessi clienti, ha evidenziato che poteva comunque capitare in azienda che ne venisse cambiato qualcuno . Le dichiarazioni del teste devono essere , peraltro, lette alla luce dei report che lo riguardano prodotti dalla società e dai quali emergeva come nel 2022 dei 16 clienti assegnatigli nell'anno precedente, solo 3 furono confermati nei 20 successivamente attribuiti ( con ciò confermando la prassi aziendale – negata dal teste - di sostituzione della clientela originaria di ciascun venditore di anno in anno). La documentazione prodotta dalla società non è stata contestata nel corso del giudizio di primo grado , ma solo tardivamente in grado di appello e peraltro per profili – come quello dell'assenza di data certa - assolutamente opinabili (visto che una data nel documento era comunque riportata e non si indicavano le ragioni per contestarne la veridicità ). In ogni caso i documenti ( report) tempestivamente prodotti dinanzi al tribunale sono stati solo tardivamente contestati dalla parte che ne avrebbe avuto interesse , nel presente grado di giudizio, con l'effetto che i documenti medesimi ben possono ritenersi idonei a certificare quanto in essi riportato. Il teste ha invero CP_6 escluso anch'egli che i commerciali cambiassero con cadenza annuale il pacchetto dei clienti evidenziando come siffatta prassi sarebbe stata ingiustificata , ma ha ammesso che poteva capitare che i clienti dei venditori venissero cambiati , rilevando come , in queste situazioni , il vecchio venditore rimaneva in affiancamento al nuovo subentrato ( come potrebbe essere accaduto per la venditrice Controparte_8
Il cambiamento di territorio, alla luce dell'istruttoria documentale e testimoniale, dunque, era consentito contrattualmente ed era concretamente attuato dall'azienda sulla scorta di proprie – insindacabili - valutazioni di convenienza. Ciò che il lavoratore potrebbe lamentare è non già la nullità della clausola che siffatta facoltà riconosce, ma, al più , la violazione die principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto laddove l'esercizio di tale opzione avesse di fato impedito al dipendente di rendere la propria prestazione lavorativa , condizione in concreto mai prospettata dalla parte e comunque neppure avveratasi in concreto.
Il demansionamento, il mobbing ( anche sotto forma di quick mobbing e straining) sono poi totalmente esclusi dalla condotta aziendale che ha tempestivamente proceduto alla redistribuzione della clientela PA tra i tre venditori coinvolti nel settore, proprio con comunicazione del settembre
2022 e ha persino ampliato il portafoglio dell'appellante, su sua richiesta , con comunicazione del
30.1.2023.
Venendo all'ulteriore censura del ricorrente, con riguardo alla nuova ripartizione di competenze operata dall'azienda nel settembre 2022, dopo l'ingresso della il ricorrente riconosce come CP_4
l'azienda abbia operato una ripartizione della clientela tra venditori formalmente equa , ma assume che i clienti formalmente affidati alle sue cure , erano , nei fatti , affidati a terzi.
Il assume che i clienti che gli furono assegnati il 22 settembre 2022 , a seguito dell'arrivo Pt_1 della e della necessaria ridistribuzione della clientela in carico , erano tali solo “sulla carta“, CP_4
mentre, di fatto , tali clienti erano seguiti da altri venditori . A sostegno di questa argomentazione defensionale egli adduce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, nonché stralci di registrazioni di riunioni che non aveva ritualmente prodotto in primo grado e che per le ragioni in precedenza esposte – mancanza di contraddittorio in primo grado su di essi e assenza di qualsivoglia impedimento alla loro tempestiva produzione – non possono costituire fondamento per la presente decisione . Ma seppure si volesse considerare la portata probatoria di tali estratti di registrazione , gli esiti dell'esame delle allegazioni probatorie complessivamente prodotte, inclusi tali atti, non altererebbero le conclusioni del collegio contrarie al riconoscimento di qualsivoglia condotta mobizzante. L'argomentazione defensionale del è nel senso che la condotta mobbizzante ci Pt_1
fu perché l'assegnazione di clienti , operata in maniera formalmente paritaria al momento dell'arrivo della collega , in realtà nascondeva una sostanziale demansionamento: la collega , neo CP_4 CP_4
assunta e la dottoressa gli impedivano di fatto di svolgere compiutamente le prestazioni per ER
le quali era stato assunto , deprivandolo di ogni attività .
La società allega invece che il continuò a svolgere l'attività di vendita con parte dei clienti Pt_1
originari e che quindi non fosse affatto vero che tali clienti passarono in blocco alla e agli CP_4
altri venditori ( ivi inclusa la dottoressa . ER
Dalla comunicazione del settembre 2022 emerge che i clienti assegnati al signor erano : Pt_1
IA , IN , Ministero del lavoro , Ministero del turismo , AI , Poste IT , AS , Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Istituto poligrafico e zecca dello Stato , Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, AGEA
Il ricorrente , pur assumendo genericamente che tali clienti passarono alla signora , alla ER
signora e ad altri dipendenti , nello specifico allega e chiede di provare che solo il cliente CP_4
Ministero del turismo passò alla competenza delle signore , che il cliente IN transitò di CP_4
fatto alle competenza della e il cliente Poste fu assunto in carico di fatto dapprima dalla ER
e poi dalla Lamenta poi che i clienti Comes, Comune di Milano e Consorzio dei ER CP_4
Comuni trentini e Comune di TR passarono nella competenza di Perez e Pt_3
Deve premettersi che i clienti COMES, Comune di Milano , Comune di TR e Consorzio dei
Comuni trentini effettivamente furono formalmente sottratti al ricorrente sicché non ci fu nessuna assegnazione formale distonica rispetto all'assegnazione sostanziale. Peraltro mentre è palese che anche il Comune di TR invero non compariva nell'elenco dei clienti del è incontroverso Pt_1
che questi continuò ad occuparsi di detto cliente fino a gennaio 2023 .
Il chiede poi di provare , anche con la produzione tardiva delle registrazioni delle riunioni Pt_1
settimanali , che la signora riferiva in relazione al cliente IN sia nella riunione del 12 ER
dicembre che in quella del 19 dicembre che in quella del 2 gennaio e che la signora riferiva CP_4
sul cliente Ministero del turismo nelle tre riunioni . Richiama comunque i documenti prodotti nel giudizio di primo grado sulla scorta dei quali argomenta come egli fosse stato esautorato dalle trattative con i clienti indicati . Ma la documentazione prodotta , come anticipato , riguarda esclusivamente , tra i clienti ancora assegnati al Sugoni dal settembre 2022, il Ministero del
Turismo, l'IN e Poste, giammai i restanti 10 clienti istituzionali (IA , Ministero del lavoro ,
AI , AS , Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Istituto poligrafico e zecca dello Stato , Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, AGEA) . Invero , nel ricorso di primo grado deduceva, genericamente, che tutti i suoi clienti istituzionali gli erano stati sottratti con l'arrivo della , CP_4
salvo poi specificare che solo le iniziative dei clienti IN, Ministero del Turismo e Ministero del
Lavoro erano state assegnate alla signora e alla signora Analoghe considerazioni CP_4 ER sono riportate nell'atto di appello ove tuttavia per la prima volta si lamenta che il subentro delle signore e nel suo portafoglio clienti aveva riguardato anche il cliente ER CP_4 CP_9
anche in relazione ai clienti di cui si duole , la documentazione prodotta non è affatto univoca
[...]
.Il doc. 27, ad esempio, menzionato per argomentare l'esautoramento del dal cliente Pt_1
Ministero del turismo, vede il nominativo del e il suo indirizzo mail tra gli interlocutori Pt_1
individuati dal Ministero fino a dicembre 2022, circostanza incompatibile con il preteso suo estraniamento . Analoghe considerazioni valgono persino con riguardo al cliente Consorzio dei
Comuni Trentini –neppure rientrante tra i clienti confermati nel settembre 2022, - in cui v'è parimenti riconoscimento del ricorrente fino a marzo 2023, successivamente alla sua uscita dall'azienda . Infine il cliente Poste risulta essere stato ancora gestito dal nell'ottobre, Pt_1
novembre, dicembre 2022 ed anche nel gennaio 2023 ( docc. 36,41,42,43,49,50,51) ; in relazione a tale cliente, peraltro, l'interessamento documentato della dottoressa di , anche nei rapporti ER
con i terzi, ben poteva giustificarsi con il ruolo di superiore gerarchico dalla stessa posseduto rispetto al Pt_1
Anzi si rende a tal proposito opportuna una ulteriore precisazione. Il nell'atto di appello, Pt_1
laddove chiede di produrre le registrazioni degli incontri settimanali del dicembre 2022 e gennaio
2023 per dimostrare il proprio esautoramento , riporta sinteticamente gli interventi operati nelle riunioni palesando come egli riferisse in relazione al solo cliente OV NO di TR
.Ma tale cliente già non risultava nel suo portafoglio sin da settembre 2022 , ai sensi del prospetto inviato dalla il 22.9.2022 e prodotto in atti e tuttavia egli nella mail del 3 gennaio 2023 al ER responsabile del team sales di Milano rivendica l'attività che stava svolgendo per il Comune di
TR. Pertanto lo stesso ricorrente implicitamente esclude che si sia determinato un totale depauperamento del suo portafoglio clienti omettendo di menzionare, tra i clienti istituzionali assegnati sulla carta ma effettivamente sottratti dai colleghi e dalla dottoressa , CP_10
IF AS , il Ministero della salute , il Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto poligrafico zecca dello Stato , il Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale , il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ( mentre per il Ministero del Lavoro contesta la sottrazione del pacchetto clienti ma non allega alcun documento da cui desumere lo “sconfinamento” in suo danno da parte dei colleghi in relazione a detto cliente).
Nessuna allegazione probatoria o richiesta di prova è formulata in relazione allo “spossessamento” degli ulteriori asset di clientela ( diversi dai 3, massimo 4 clienti indicati negli atti introduttivi) da parte di altri venditori dell'azienda. In relazione a tali clienti in effetti il ricorrente non ha mai allegato specificamente che l'assegnazione - rectius conferma – nel settembre 2022 fosse stata meramente formale, in quanto concretamente assegnati ad altro venditore
Pertanto , anche a voler ritenere che risulti documentato il subentro della signora e financo CP_4
della signora nella gestione di alcuni dei clienti ancora in carico al dopo il ER Pt_1
settembre 2022 e fino alla formale assegnazione del diverso pacchetto di clientela ( operata il
30.1.2023) , la permanenza – formale e sostanziale - di altri importanti clienti istituzionali nel portafoglio clienti del è tale da escludere il lamentato svuotamento delle competenze . Pt_1
Peraltro è ragionevole ritenere, per le ragioni che saranno di seguito sviluppate che lo
“sconfinamento” lamentato , oltre a integrare verosimilmente un affiancamento del ricorrente con il venditore che sarebbe stato il nuovo assegnatario del cliente , fu operato in vista del successivo passaggio del pacchetto clienti formalizzato con mail del dott. del 30.1.2023 ma CP_5
verosimilmente reso noto tramite contatti verbali ( che la mail del dott. menziona) nelle CP_5
settimane precedenti
Infatti anche a voler ritenere provato che , nel periodo dal settembre del 2022 al gennaio 2023 ci furono delle “incursioni “di o altri nell'attività di gestione di parte della clientela ER CP_4
formalmente assegnata al con conseguente depauperamento del suo portafoglio clienti (con Pt_1
riferimento , al più, ai soli clienti Ministero del turismo , Ministero del lavoro, Poste , Inps poiché degli altri clienti il non ha mai lamentato la sottrazione e la mancata gestione di trattative in Pt_1
relazione ad essi deve ritenersi riconducibile al medesimo), pare legittimo ritenere che ciò si Pt_1
sia determinato in ragione del graduale passaggio di consegne e di competenze che la società aveva preannunciato verbalmente al ricorrente voler attuare , con il contestuale significativo ampliamento di competenze derivante dall'assegnazione dell'intero pacchetto di amministrazioni pubbliche locali.
L'istruttoria testimoniale e la documentazione che si chiede di produrre solo in grado di appello non consentono di mutare tali conclusioni Premesso che, per le ragioni espresse, non possono essere presi in considerazione gli stralci delle conversazioni delle riunioni del dicembre 2022 prodotti solo in grado di appello , deve tuttavia rappresentarsi che pure laddove fosse stato consentita la loro acquisizione al processo , tali atti avrebbero permesso di accertare che in occasione di tre riunioni organizzative, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 , quando il nuovo anno fiscale aveva già avuto inizio con l'imputazione di obiettivi diversi ai venditori , uno o più dipendenti dell'azienda avessero palesato un coinvolgimento rispetto a clienti formalmente affidati all'appellante . Si è trattato comunque di sovrapposizioni che, seppure si volesse ritenerle provate avrebbero riguardato esclusivamente i mesi di dicembre e gennaio, e non avrebbe avuto alcuna valenza mobbizzante ( anche di quick mobbing o straining ) perché il non fu mai privato delle sue competenze , non fu mai ridotto Pt_1
in totale inattività , non fu mai esautorato dal suo ruolo di venditore. Ciò è ulteriormente comprovato dal fatto che egli continuava a partecipare alle riunioni settimanali di vendita, pur non portando alcun contributo in termini di trattative in atto in relazione ai plurimi clienti istituzionali che avrebbe dovuto gestire ( e che gestiva evidentemente senza successo).
Tale circostanza invero è già emersa nel corso del giudizio poiché e hanno CP_6 Tes_5
confermato come la e la presero di fatto in carico i clienti Ministero del Turismo e ER CP_4
IN , già del ricorrente , riferendo in relazione all'andamento della negoziazione contrattuale con detti clienti al posto del il quale nel tempo si era trovato sostanzialmente privo di attività Pt_1 contrattuale e nell'impossibilità di riferire alcunchè in relazione all'andamento dei propri clienti visto che gli erano rimasti in carico solo pochi clienti e poche negoziazioni. Ciò che i testi hanno potuto riferire è dunque che il , nelle ultime riunioni , era poco partecipe, non aveva Pt_1 negoziazioni da riferire al preposto ed era stato “scavalcato” con clienti alcuni dei quali ancora formalmente a lui affidati . Per intendersi, ciò che il ricorrente sostanzialmente lamenta – e i testi confermano con le loro dichiarazioni - è la perdita di una “rendita di posizione “ derivante dai contratti e dai rapporti già avviati con alcuni clienti istituzionali, che avrebbero reso superfluo un suo ulteriore attivarsi per il reperimento di nuovi accordi, nuove trattative, nuovi ordini con clienti diversi e fino a quel momento mai o poco “coltivati” , pur inseriti nel suo portafoglio. I contratti e i rapporti che egli lamenta gli siano stati sottratti erano invero stati certamente avviati e consolidati nel precedente anno fiscale grazie all'impegno del - ma anche grazie all'impegno della Pt_1
dott.ssa e del team di vendita che forniva il supporto tecnico , composto dai signori ER
e (come da docc 10 e 11 e 12 della memoria della parte appellata in giudizio Parte_4 Pt_5
di primo grado ) - , impegno che tuttavia gli aveva già fruttato una indennità incentivante importante per il 2022. D'altronde, il fatto che al momento della sua assunzione egli fosse l'unico dipendente incaricato del settore PA non implica che la società si fosse impegnata a non implementare il settore: al contrario, gli ottimi risultati raggiunti nel primo anno di attività dal e dalla possono avere indotto la società a voler potenziare il settore pubblico, con Pt_1 ER
nuove assunzioni. E l'accordo contrattuale con il non imponeva alla società di mantenere nel Pt_1
tempo il medesimo pacchetto clienti in capo al venditore( anche se ciò poteva essere accaduto in passato talvolta per altri colleghi venditori, sulla scorta di diverse valutazioni ) .
Per completezza di argomentazione , non è superfluo rammentare che il lamentava una Pt_1
deprivazione di mansioni formalmente solo il 3 gennaio 2023, in risposta ad una richiesta di dati del responsabile del team sales di Milano e con comunicazioni del 27 ( invero non rinvenuta in atti) e del 30 gennaio 2023, per poi dimettersi il 31.1.2023 a distanza di poche ore dalla comunicazione di conferimento del nuovo portafoglio clienti da parte del CP_5
A fronte di queste tre comunicazioni la società aveva in effetti risposto con una nota del dott. CP_5
che , al fine di venire incontro ai desiderata del dipendente, ipotizzava di rideterminare il suo pacchetto clientela per favorirlo conferendo ulteriore ampiamento del suo portafoglio di clientela pubblica.
Tanto premesso , non vuole affatto sottovalutarsi la considerazione secondo cui la clientela sottratta all'appellante e assegnata alla dott.ssa e alla dipendente neoassunta presentasse margini di ER
convenienza per l'incaricato all'interno della società - per una potenzialità prevedibile in Pt_1
termini di contrattualistica - ma tale considerazione non implica che la società avesse, con tale condotta , inteso danneggiare l'attuale ricorrente e , tanto meno, indurlo alle dimissioni o causargli un danno. Al contrario, nella comunicazione del 30 gennaio 2023 il signor all'epoca Vice CP_5
presidente Europa dei clienti Enterprise , in risposta alla lamentela del Naso in merito alla sottrazione dei clienti da lui seguiti nel precedente anno fiscale, formalmente rammentava al Pt_1
come la programmazione degli obiettivi aveva validità di un anno e come la società potesse riservarsi il diritto di modificare il territorio di ciascun venditore . Nella medesima occasione , per venire incontro alle aspettative del signor , tuttavia, confermava l'ampliamento convenuto Pt_1
del suo portafoglio clienti riconoscendogli la gestione di tutte le amministrazioni locali , confermando il mantenimento del ministero degli affari esteri e conferendo ulteriormente al suo portafoglio l'interlocuzione commerciale con Camera , Senato e col Ministero dell'agricoltura . Il ricorrente contesta questa assegnazione di nuovi spazi per ragioni formali , e cioè perché il nuovo territorio comprendeva le amministrazioni locali che , a suo avviso , esorbitavano dalla competenza gestoria di il quale non era neppure il suo diretto superiore;
nel merito lamentava che si CP_5
trattava solo di clienti potenziali della società . Sotto il profilo formale , premesso che il dott. CP_5
era superiore gerarchico della ed era dunque legittimato a intervenire sul suo portafoglio ER clienti, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza, laddove il ricorrente avesse dubitato che uno di tali nuovi asset – e specificamente le amministrazioni locali - non potesse essere conferito dal superiore gerarchico della perché esorbitante dalla sua competenza – e non se ER
ne comprendono le ragioni visto che si trattava del Vice presidente Europa dei clienti enterprise e che lo stesso si era rivolto proprio a lui per lamentare l'inadeguatezza del proprio Pt_1
portafoglio - ben avrebbe potuto richiedere formale conferma da chi a suo avviso era legittimato a conferire il relativo assset.
Nella comunicazione del 30 gennaio il signor espressamente richiamava i precedenti accordi CP_5
verbali relative al passaggio al Sugoni della responsabilità commerciale dei nuovi clienti indicati
(Ministero della agricoltura , Ministero degli affari esteri , Camera , Senato e amministrazioni locali) ; dalla mail prodotta in atti dunque emerge che il era già consapevole dell'ulteriore Pt_1
modifica del pacchetto clienti rispetto al settembre 2022 ( e la circostanza è rilevante per rivalutare i c.d. sconfinamenti asseritamente attuati a fine anno dai colleghi venditori in danno del . Pt_1
In relazione alla proposta di ampliamento del portafoglio di clientela istituzionale formalizzata dal il 30.1.2023 il ulteriormente rappresentava come tutti i clienti indicati nella CP_5 Pt_1
interlocuzione del 31.1.2023 dal erano clienti potenziai, non attivi in azienda , e quindi che la CP_5
proposta aveva carattere assolutamente fittizio e simulato.
Ma la società deduce , e il non contesta, ed anzi conferma, che pressocchè tutti i clienti Pt_1
originariamente affidati al momento della sua assunzione erano clienti potenziali , e che ciò nonostante garantirono al il raggiungimento di significativi risultati di vendita ( Pt_1
consentendogli di maturare una indennità aggiuntiva incentivante di oltre 180.000 euro in un anno) : non puo' dunque affatto presumersi che l'assegnazione di nuova clientela con comunicazione del
30.1.2023 avrebbe pregiudicato i successivi affari del , mentre potrebbe anche ritenersi che , Pt_1
avendo egli maturato maggior esperienza rispetto alla venditrice neo-assunta , la società avesse preferito “investire “ sul per nuovi territori. Non risulta invece da alcun passaggio Pt_1 documentale che il trend della società fosse nel senso di potenziare esclusivamente i clienti “attivi”, come dedotto dal Pt_1
Per le considerazioni che precedono , essendo stata esclusa la privazione del portafoglio clienti, lo svuotamento di mansioni, la totale inattività e l'emarginazione del , non essendo stato Pt_1
allegato né tanto meno provato l'intento vessatorio , deve escludersi pure qualsivoglia danno biologico, professionale, morale o esistenziale in capo al dipendente. Parimenti deve essere respinta la pretesa all'indennità di preavviso essendo imputabile invece solo al la decisione - Pt_1
repentina - di abbandonare il posto di lavoro ( avendo peraltro iniziato a collaborare dal mese successivo con società concorrente della appellata) ; palesemente infondata è pure la richiesta risarcitoria commisurata alla perdita di chance con riferimento a commissioni non percepite, essendo addebitabile esclusivamente al dipendente la situazione venutasi a determinare in azienda a seguito del suo allontanamento ingiustificato con l'obbligo, a suo carico di indennizzare la parte datoriale che da un giorno all'altro non ha potuto più fare affidamento sulla sua collaborazione professionale
Le spese di lite , determinate avuto riguardo al valore della causa, seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 6800,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia