Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/06/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3517/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3517/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. SAVELLA ANDREA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. RICCADONNA ANDREA, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 29.05.2019 parte ricorrente esponeva:
di lavorare alle dipendenze della parte resistente dal 21.06.2016 a tempo determinato e dall'11.12.2017 a tempo indeterminato;
di non aver mai ricevuto il premio di produzione per gli anni 2016 e 2017 pur avendone il diritto in base al contratto integrativo provinciale del
1998.
Tanto esposto chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento della somma di € 967,60 a titolo di premio di produzione per gli anni 2016 e 2017.
Si costituiva la parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda alla luce del nuovo CCNL in vigore dal 2013.
2) Il ricorso è infondato.
3) Il Contratto Integrativo Provinciale del 19.02.1998 invocato dalla parte ricorrente prevedeva il premio di produzione richiesto in giudizio e l'art. 8 prevedeva un rinnovo automatico dello stesso di anno in anno salvo disdetta.
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Provinciale che sostituiva quello invocato dalla parte ricorrente che, pur prevedendo nuovamente il premio di produzione ne limitava l'efficacia ai soli anni 2003, 2004 e 2005 e “sino al termine del periodo di moratoria contrattuale che determinerà il prossimo CCNL”.
Nel 2013 veniva stipulato il nuovo CCNL che determinava la perdita di efficacia delle clausole richiamate.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro della parte ricorrente veniva instaurato nella vigenza del nuovo CCNL e non in vigenza delle previsioni richiamate senza che potesse operare, dunque, alcuna clausola di salvaguardia del trattamento economico in corso eventualmente contenuta nel nuovo CCNL. A tal proposito il riconoscimento del premio per il 2016 e 2017 nei confronti di altri lavoratori rimane una mera allegazione senza alcun riscontro probatorio e senza possibilità di comprendere la natura di tali rapporti di lavoro se precedenti o successivi al 2013.
Non spetta, dunque, alla parte ricorrente il premio di produzione così come indicato in ricorso in quanto non previsto da alcuna norma contrattuale in vigore al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro nè successivamente.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, secondo il valore della causa, per valori medi ridotti alla luce delle ragioni della decisione e dall'effettiva attività svolta, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida in € 260,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA
e spese al 15%).
Trani, 14/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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