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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiano Pennacchia
-attore-
e
(c.f. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NZ MA
-convenuta-
e
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
-convenuta contumace-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 24.9.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio deducendo di aver stipulato in data Controparte_3
28.05.2015 con la predetta banca un contratto di mutuo ipotecario per notar
1 (rep. 1901/ racc. 1507), per l'importo complessivo di euro 315.000,00, Per_1 con garanzia ipotecaria sui seguenti immobili di proprietà del predetto, siti nel
Comune di Formia (LT), alla Via Matteotti n. 12: - locale negozio al piano terra della Palazzina D, distinto con lettera D/2, di mq 75, in Catasto Fabbricati,
Sezione Urbana Mar., al foglio 28, particella 354, sub 2, zona censuaria 1, Cat.
C/1, cl 3, rendita euro 1.731,42, via Appia piano T;
- locale al piano interrato di mq 19, in Catasto, Sezione Mar., al foglio 28, particella 354, sub 30, zona censuaria 1, Cat. C/6, cl 4, rendita Euro 107,94; che doveva dichiararsi la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del suindicato contratto di mutuo, per assoluta inesattezza, nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito e per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.;
l'indeterminatezza dell'oggetto per l'indicizzazione del tasso di interesse ancorato al tasso Euribor;
l'applicazione dell'ammortamento alla francese senza specificare se in misura semplice o composta;
l'applicazione di tassi ultra-legali; che il mutuo fondiario non costituiva titolo esecutivo per nullità dell'ipoteca.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la nullità delle clausole di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale sia corrispettivo che di mora, contenute negli artt. 2 e 4 del contratto di mutuo meglio descritto in narrativa, con riferimento all'Euribor 6 mesi, per contrasto
a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione alla L. 287/90, nonché per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322
c.c.), oltre che per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; b) accertare e dichiarare per l'effetto, la nullità della ipoteca iscritta in data 29.05.2015 ai nn.
11029 RG e 1571 RP a garanzia del contratto di mutuo meglio descritto in narrativa, per assoluta incertezza nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito ai sensi dell'art. 2841 c.c. ed in ogni caso per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809 c.c. dichiarando conseguentemente la natura chirografaria del finanziamento e
l'insussistenza di ogni privilegio sostanziale e processuale ai sensi della normativa speciale sul credito fondiario di cui agli artt. 39 e ss. TUB;
c) accertare e dichiarare per l'effetto, il diritto di proprietà dell'attore sugli immobili offerti in garanzia del mutuo, libero dalla predetta ipoteca ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c.
2 disciplinante l'azione negatoria a difesa della proprietà che formalmente si propone con il presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653 n. 1 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero da responsabilità del competente Direttore sui seguenti beni immobili di proprietà dell'attore, di seguito integralmente riportati: - locale negozio al piano terra della Palazzina D, distinto con lettera D/2, di mq 75 in Catasto Fabbricati,
Sezione Urbana Mar. al F. 28, P.lla 354 sub 2, zona censuaria 1, Cat. C/1, cl 3 rendita Euro 1.731,42, via Appia piano T;
- locale al piano interrato di mq 19 in
Catasto, Sezione Mar. al F. 28, P.lla 354 sub 30, zona censuaria 1, Cat. C/6, cl 4 rendita Euro 107,94; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto in via antistataria.”
Si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria della Controparte_1
opponendosi alla domanda dell'attore e Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta e disattesa, così provvedere: “A – IN VIA PRELIMINARE, A. dato atto di quanto esposto in diritto al paragrafo A accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle stesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, IV co., c.p.c., e per violazione dell'art. 2697
c.c. B - NEL MERITO, in via principale, dato atto delle deduzioni in fatto e delle considerazioni in diritto articolate in narrativa, respingere e rigettare indistintamente tutte e ciascuna delle avverse domande, eccezioni, deduzioni e richieste perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, con ogni conseguente statuizione di legge. Con riserva espressa di ulteriormente dedurre, argomentare ed articolare, anche in via istruttoria, avvalendosi delle facoltà di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come dovuti ai sensi di legge”.
Dichiarata la contumacia della ed onerate Controparte_3 le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010, con ordinanza del 6.6.2023, dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3 2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che l'attore ha dedotto la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concluso il 28.5.2015 con la
[...] per inesattezza, nel titolo e nella nota di Controparte_3 iscrizione, dell'ammontare del credito ai sensi del citato art. 2841 c.c. e, ad ogni modo, per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809
c.c. In particolare, l'attore ha contestato la nullità delle clausole relative al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) per indeterminatezza del parametro di indicizzazione del saggio, rappresentato dall'Euribor 6 mesi.
Tale censura non è condivisibile.
Segnatamente, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. n. 8647/2025; Cass. n. 96/2022; Cass. n. 20555/2020).
A tal fine, occorre che il saggio d'interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n.
17110/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nella clausola del tasso di interesse consente di risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza e obiettività. Invero, l'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza richieste dalla giurisprudenza di legittimità essendo, peraltro, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d.
a tasso variabile.
Nel caso di specie, l'art. 2 del contratto di mutuo sub iudice prevede che il tasso corrispettivo è pari all'Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo di 4.50 punti, pubblicato da "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente e che gli interessi sono calcolati in base ai giorni del calendario civile e divisore
4 365, per il periodo di ammortamento in base all'anno commerciale di 360 giorni.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione “ (…) da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza
(nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto -
e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto - alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, ne' un materiale assoluto impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l'accettazione degli uni e degli altri - sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune - deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva” (Cass. n. 3968/2014).
In particolare, si ritiene che la suindicata determinazione del tasso di interesse soddisfi le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole, in quanto il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca, senza alcun profilo di indeterminatezza, pattuita sulla base di una valutazione di convenienza fatta dal mutuante.
Quindi, essendo il tasso di interesse corrispettivo determinabile per relationem mediante un rinvio ad elementi esterni, puntualmente individuabili, in conformità all'art. 1346 c.c., la doglianza in esame va respinta (App. Firenze n. 994/2023;
Trib. Sassari n. 318/2023).
Si deve dunque concludere per la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse nel mutuo in esame.
5 2.1. È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust in relazione alla manipolazione
Euribor.
La questione di diritto posta dalla parte attrice è se i contratti di mutuo che determinano i tassi di interesse in base al parametro Euribor possono essere qualificati come contratti a valle di intese restrittive della concorrenza, o pratiche concordate, dirette a manipolare il medesimo indice. Tali pratiche, com'è noto, sono state oggetto di sanzioni da parte della Commissione Europea con le decisioni del 2013 e del 2016.
Come di recente evidenziato da una parte della giurisprudenza di legittimità, i cui principi si ritengono pienamente condivisibili, il contratto "a valle" può ritenersi applicativo di un'intesa (o di una pratica concordata) restrittiva della concorrenza solo se una delle parti contraenti sia a conoscenza dell'esistenza, dell'oggetto e dello scopo di tale intesa e intenda trarre un beneficio, o farne un utilizzo, dal suo risultato, anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità (Cass. n.
12007/2024). In assenza di allegazione e prova in merito alla consapevolezza e alla volontà della di applicare un'intesa Controparte_3 restrittiva della concorrenza o di beneficiare dei relativi effetti, il contratto di mutuo dedotto in lite non può ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
"applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo.
Alla luce di ciò, la parte attrice non può invocare la nullità del contratto di mutuo stipulato con la Controparte_3
Allo stesso modo, la clausola del contratto di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fa riferimento all'Euribor non può ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, in mancanza di prova che l'indice euribor, in pendenza del contratto, è stato effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, tale da renderlo inidoneo o incapace a espletare la funzione economico-sociale o la causa concreta assegnatagli nell'assetto di interessi voluto dalle parti, impedendo la determinazione certa o determinabilità dell'oggetto della clausola relativa al tasso di interesse (Cass. n. 12007/2024).
6 3. L'attore ha, altresì, dedotto la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo in questione, per inesattezza, nel titolo e nella nota di iscrizione dell'ammontare del credito ai sensi del citato art. 2841 c.c. e, comunque, per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809 c.c., rilevando l'applicazione del regime finanziario dell'ammortamento c.d. alla francese.
Il nucleo della questione proposta dagli opponenti concerne la questione relativa alla idoneità dell'ammortamento c.d. “alla francese” a produrre interessi anatocistici.
A tal fine, occorre fare qualche breve considerazione in merito al fenomeno dell'anatocismo.
L'anatocismo può essere definito come il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Gli interessi si trasformano in capitale e producono a loro volta interessi.
Tale fenomeno può riguardare sia gli interessi corrispettivi, cioè quelli pattuiti per il godimento di una somma di denaro, che gli interessi moratori, aventi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento della prestazione.
L'anatocismo rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 1283 c.c. (rubricato
“Anatocismo”), a mente del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Tale norma non contiene una preclusione assoluta dell'anatocismo, ma sottopone la produzione di interessi su interessi a limiti rigorosi.
La ratio dell'art. 1283 c.c. è individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'esigenza di protezione del debitore e dell'equilibrio negoziale, avuto riguardo al fatto che la produzione di interessi su interessi scaduti comporta l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con conseguente rischio di una crescita indefinita ed incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore.
Il calcolo degli interessi sugli interessi è, in particolare, consentito solo se richiesto con domanda giudiziale o in presenza di un accordo delle parti successivo alla scadenza degli stessi, purché si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi.
7 Un'ulteriore deroga al divieto di anatocismo è ammessa dal legislatore in presenza di “usi contrari”, da intendersi come “usi normativi”, disciplinati dagli artt. 1 e 8 delle preleggi del Codice civile, che possono elevarsi a fonti del diritto se richiamati da leggi o regolamenti.
Nel contratto di mutuo con rimborso rateale l'anatocismo si manifesta essenzialmente nella fase patologica del rapporto.
Tipica è l'ipotesi in cui, in caso di mancato pagamento di una rata, sull'intero importo della rata, comprensiva della quota interessi, l'istituto di credito calcoli gli interessi di mora, i quali, quindi, sono generati dagli interessi corrispettivi compresi pro quota nella rata insoluta.
Allo stesso modo, gli interessi anatocistici possono essere prodotti dall'applicazione da parte della banca degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
Al contrario, quando vi è regolarità nel pagamento delle rate, il cliente di norma non patisce nessun effetto anatocistico.
In realtà, alcuni matematici finanziari individuano nell'ammortamento c.d. “alla francese” una causa dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., attribuendo rilievo alla formula matematica di elaborazione del piano di ammortamento con cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento nonché la quota di capitale e di interessi di cui si compone ciascuna rata di rimborso.
Segnatamente, l'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante in quanto il mutuatario è tenuto a corrispondere periodicamente il medesimo importo fino all'estinzione del debito. A fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R, comprensive di interessi, calcolati al tasso I.
La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento
“alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
Il programma di rimborso generalmente convenuto nel mercato finanziario può essere così sintetizzato:
- la quota di interessi della prima rata è calcolata sull'intera somma mutuata;
8 - la quota capitale è pari alla differenza tra la rata prestabilita, che deve rimanere costante, e la quota di interessi già determinata;
- la quota di interessi della seconda rata è calcolata sul capitale residuo, derivante dalla differenza tra l'importo mutuato e la quota capitale della prima rata;
- la quota capitale della seconda rata corrisponde alla differenza tra la rata costante e quest'ultima porzione di interessi.
Il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta, quindi, che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale che, nell'invarianza della rata, viene rimborsato per quote crescenti.
Come accennato, secondo alcuni matematici, l'adozione della legge dell'interesse composto realizza una spirale ascendente del monte interessi, sicché,
l'obbligazione accessoria, espressa dal monte interessi, in quanto ottenuta attraverso il calcolo composto degli stessi, comporta necessariamente un illecito anatocistico.
In particolare, secondo questa teoria, nel regime semplice, caratterizzato dalla crescita lineare degli interessi, proporzionale al capitale finanziato e al tempo, è esclusa la produzione di interessi anatocistici, vi è proporzionalità tra l'obbligazione accessoria e quella principale, in conformità all'art. 821, comma 3,
c.c. che stabilisce che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e il relativo prezzo ex art. 1284 c.c. risulta coincidente con il tasso espresso dal TAN. Diversamente, nel regime composto troverebbe spazio la produzione di interessi su interessi che determina una crescita esponenziale degli stessi, risultando, inoltre, disattesa la proporzionalità del regime semplice, in quanto il valore del monte interessi esprime, via via rispetto al tempo, valori maggiori, secondo uno sviluppo esponenziale.
Tali argomenti non vengono, tuttavia, condivisi da una parte della giurisprudenza di merito.
Invero, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi
è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo, in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
9 In tale prospettiva, si è evidenziato che ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (Trib. Torino, 18.2.2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022;
Trib. Roma, n. 868/2021; Trib. L'Aquila, 12.5.2021; Trib. Lecce, 22.3.2021; Trib.
Roma, 8.2.2021; Trib. Roma, 18.1.2021; App. Perugia, n. 33/2021; Trib.
Civitavecchia, n. 818/2020; Trib. Roma, n. 15551/2020; Trib. Ivrea, n.
723/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020; Trib. Trapani, n. 593/2020; Trib. Roma,
n. 11491/2020; Trib. Cosenza, n. 1547/2020; Trib. Lecce, n. 1947/2020; Trib.
Roma, n. 11741/2020; Trib. Rieti, n. 359/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020;
Trib. Roma, n. 9085/2020; Trib. Patti, n. 329/2020; Trib. Roma, n. 9074/2020;
Trib. Trani, n. 880/2020; Trib. Pordenone, 24.4.2020; Trib. Catania, n.
884/2020; Trib. Pisa, 30.1.2020; Trib. Belluno, n. 20/2020; Trib. Brescia, n.
189/2020; Trib. Milano, n. 1785/2020; Trib. Tarato, n. 21/2020; Trib.
Pordenone, n. 222/2020; Trib. Rimini, n. 13/2020; Trib. Parma, n. 85/2020;
Trib. Pisa, n. 112/2020; Trib. Torino, n. 487/2020; Trib. Roma, n. 6987/2020;
Trib. Lecce, n. 764/2020; App. Torino, 17.9.2020; App. Napoli, n. 772/2020;
App. Roma, n. 731/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Cosenza, n.
2383/2019; Trib. Vasto, n. 293/2019; Trib. Chieti, n. 692/2019; Trib. Lucca, n.
1566/2019; Trib. Savona, 11.6.2019; Trib. Brindisi, n. 1693/2019; Trib. Pescara,
n. 1156/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Rieti, n. 699/2019; Trib. Torino,
30.5.2019; Trib. Roma, n. 15943/2019; Trib. Brescia, n. 2635/2019; Trib.
Avezzano, n. 477/2019; Trib. Siena, n. 824/2019; Trib. Rimini, n. 850/2019;
Trib. Torino, n. 1636/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Brescia, n.
1597/2019; App. Brescia, n. 2635/2019; Trib. Milano, 9.11.2017; Trib. Bergamo,
25.7.2017; Trib. Treviso, 12.11.2015; Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Pescara,
10.4.2014).
Ciò in quanto, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti. Il monte interessi, quindi, viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario
10 detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Quindi, nel “metodo francese”, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi – in conformità alla regola ex art. 1194 c.c. di imputazione del pagamento agli interessi-, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (il capitale viene abbattuto più lentamente in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver come conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'”italiana”, senza che ciò produca effetti anatocistici, in quanto non vi è il pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca, sicché il maggior ammontare degli interessi dipende dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo.
Alla luce di tali argomenti, deve concludersi che la formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata è un problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., non essendo sovrapponibili le nozioni di “interesse composto” e di “anatocismo”.
Tale conclusione si basa sulla considerazione che l'art. 1283 c.c. regola unicamente la produzione di interessi su interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti, sicché può parlarsi di anatocismo solo se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungano al capitale, così integrando la base di calcolo produttiva di successivi interessi.
In sostanza, nell'art. 1283 c.c. la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione, mentre, nell'ammortamento “alla francese” non si verifica la produzione di interessi anatocistici, in quanto il pagamento di ciascuna rata comporta la liquidazione di tutti gli interessi e quelli aggregati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti).
Ecco allora che la capitalizzazione composta, nei contratti di mutuo con rimborso rateale, lungi dal comportare l'applicazione di interessi anatocistici, costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione
11 della prestazione, rappresentando la maggior gravosità del mutuo alla francese una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
A conferma di ciò, deve ulteriormente evidenziarsi come con la capitalizzazione composta non vi è il rischio di verificazione di quelle situazioni pregiudizievoli che il divieto di anatocismo tende a prevenire, vale a dire il pericolo di crescita indefinita e incalcolabile ex ante degli interessi i quali, al contrario, nell'ammortamento “alla francese”, sono conosciuti e conoscibili in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto, e la cui produzione cessa alla scadenza dell'ammortamento.
Da ciò discende che il risultato economico raggiunto con l'ammortamento alla francese non è sanzionabile neppure con l'art. 1344 c.c., in quanto non riconducibile, neppure mediatamene, al divieto di anatocismo.
A ciò si aggiunge la constatazione che non può ricavarsi dalla legge un divieto di uso del regime composto.
Da un lato, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta.
Dall'altro, sia l'indicatore del TAEG, contemplato da fonti nazionali e comunitarie ai fini della trasparenza bancaria, che il TEG previsto dalla legge n. 108/96 per la verifica di usurarietà, usano il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse.
In conclusione, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, le cui argomentazioni sono senz'altro condivisibili, l'art. 1283 c.c. non vieta l'utilizzo della formula dell'interesse composto, neppure se applicato in via mediata attraverso l'art. 1344 c.c. e, allo stesso tempo, non vi è una preferenza legislativa per il regime finanziario semplice, rispetto a quello composto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va rilevata l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
Ulteriormente, in merito alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo con restituzione rateale, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il mutuatario accettava mediante sottoscrizione l'importo mutuato (euro 315.000,00), i periodi di pagamento (rate scadenti l'ultimo giorno del mese di ogni anno), il numero complessivo delle rate costanti (n. 180 da euro
12 1.035,88), il tasso (euribor + 4,5%) e il piano di ammortamento (Allegato A del contratto).
Quindi, l'attore disponeva di tutte le informazioni necessarie per comprendere quale fosse il reale “costo” del finanziamento.
Invero, “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, sicché non si pongono profili di indeterminatezza del tasso di interesse. In questa prospettiva, l'approvazione del piano di ammortamento rende superflua l'accettazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per la corretta pattuizione del tasso di interesse, essendo tali informazioni evincibili dal piano di rimborso nel caso di specie allegato al contratto e approvato dai mutuatari" (Trib. Roma, 25.10.2021).
Non può negarsi che nel caso inverso in cui l'attore avesse avuto indicazioni precise sul regime di capitalizzazione senza l'allegazione del piano di ammortamento, avrebbe ricevuto informazioni meno esaustive sull'importo della rata da pagare e sulla somma da restituire e, quindi, sul costo reale del finanziamento.
A ciò si aggiunge la constatazione che non è riscontrabile nessun riferimento normativo sulla base del quale si possa richiedere la prospettazione da parte del mutuante di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa,
o la discussione critica del regime finanziario applicato al fine di verificare la determinatezza del tasso di interesse (Trib. Roma, n. 17766/2019).
Da qui, il rilievo che nell'approvazione del piano di ammortamento è implicita l'accettazione del regime finanziario impiegato per l'elaborazione della rata.
Alla luce di ciò, deve concludersi che, presupponendo l'elaborazione del piano di ammortamento l'applicazione del tasso netto pattuito, deve escludersi che la mancata approvazione del regime finanziario determina l'applicazione di un tasso di interesse diverso.
Da ciò discende che il piano di ammortamento debitamente sottoscritto dall'attore non ha generato “costi occulti” o profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto mutuo.
La validità di tali conclusioni è avvalorata dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale, tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite
13 con la sentenza n. 15130/2024 con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha di recente evidenziato che nel “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n. 7382/2025).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disconosciuta la fondatezza delle domande di invalidità del contratto di mutuo.
4. Infine, relazione alla legittimazione sostanziale passiva della Controparte_1 occorre evidenziare quanto segue.
[...]
La domanda principale è stata spiegata da nei Parte_1 confronti della la quale non si è costituita Controparte_3 in giudizio. È intervenuta nel giudizio quale presunta Controparte_1 cessionaria del credito dedotto in lite.
14 A fronte di ciò, l'attore ha eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 20.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2017.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass. S.U. n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in
15 virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Fondamentale sul tema è la pronuncia n. 10200/2021, con la quale la Corte di legittimità ha evidenziato che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio preceduto dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario, dovendosi mantenere distinti i profili relativi al perfezionamento della cessione, alla prova dello stesso e all'opponibilità di quella al debitore ceduto.
Secondo tale impostazione, il giudice è chiamato a valutare se siano provati la cessione, il relativo perfezionamento prima dell'intimazione opposta, e l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, potendosi attribuire rilevanza anche alla dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio.
Ciò chiarito, tornando al caso in esame, è importante evidenziare che l'opposta, con la prima memoria istruttoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ha depositato la dichiarazione con cui la cedente ha Controparte_3 attestato che il credito dedotto in lite, derivante dal contatto di mutuo ipotecario del 26.5.2005, rientra nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili “in blocco”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, conclusa in data 20.12.2017 con la Controparte_1
È, altresì, documentalmente provato che l'avviso di tale cessione è stato pubblicato dalla nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 n. Controparte_1
151, come prescritto dall'art. 58 TUB.
Com'è noto, questa forma di pubblicità effettuata mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale rende la cessione dei crediti trasferiti “in blocco” opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
16 Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, valutati unitamente al possesso, da parte della cessionaria, della documentazione relativa al contratto di mutuo da cui discende il credito ceduto, consentono di ritenere provata con tranquillizzante certezza la legittimazione sostanziale della cessionaria.
5. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali, al momento della proposizione della domanda, in ordine alle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
17
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiano Pennacchia
-attore-
e
(c.f. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NZ MA
-convenuta-
e
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
-convenuta contumace-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 24.9.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio deducendo di aver stipulato in data Controparte_3
28.05.2015 con la predetta banca un contratto di mutuo ipotecario per notar
1 (rep. 1901/ racc. 1507), per l'importo complessivo di euro 315.000,00, Per_1 con garanzia ipotecaria sui seguenti immobili di proprietà del predetto, siti nel
Comune di Formia (LT), alla Via Matteotti n. 12: - locale negozio al piano terra della Palazzina D, distinto con lettera D/2, di mq 75, in Catasto Fabbricati,
Sezione Urbana Mar., al foglio 28, particella 354, sub 2, zona censuaria 1, Cat.
C/1, cl 3, rendita euro 1.731,42, via Appia piano T;
- locale al piano interrato di mq 19, in Catasto, Sezione Mar., al foglio 28, particella 354, sub 30, zona censuaria 1, Cat. C/6, cl 4, rendita Euro 107,94; che doveva dichiararsi la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del suindicato contratto di mutuo, per assoluta inesattezza, nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito e per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.;
l'indeterminatezza dell'oggetto per l'indicizzazione del tasso di interesse ancorato al tasso Euribor;
l'applicazione dell'ammortamento alla francese senza specificare se in misura semplice o composta;
l'applicazione di tassi ultra-legali; che il mutuo fondiario non costituiva titolo esecutivo per nullità dell'ipoteca.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la nullità delle clausole di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale sia corrispettivo che di mora, contenute negli artt. 2 e 4 del contratto di mutuo meglio descritto in narrativa, con riferimento all'Euribor 6 mesi, per contrasto
a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione alla L. 287/90, nonché per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322
c.c.), oltre che per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; b) accertare e dichiarare per l'effetto, la nullità della ipoteca iscritta in data 29.05.2015 ai nn.
11029 RG e 1571 RP a garanzia del contratto di mutuo meglio descritto in narrativa, per assoluta incertezza nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito ai sensi dell'art. 2841 c.c. ed in ogni caso per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809 c.c. dichiarando conseguentemente la natura chirografaria del finanziamento e
l'insussistenza di ogni privilegio sostanziale e processuale ai sensi della normativa speciale sul credito fondiario di cui agli artt. 39 e ss. TUB;
c) accertare e dichiarare per l'effetto, il diritto di proprietà dell'attore sugli immobili offerti in garanzia del mutuo, libero dalla predetta ipoteca ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c.
2 disciplinante l'azione negatoria a difesa della proprietà che formalmente si propone con il presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653 n. 1 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero da responsabilità del competente Direttore sui seguenti beni immobili di proprietà dell'attore, di seguito integralmente riportati: - locale negozio al piano terra della Palazzina D, distinto con lettera D/2, di mq 75 in Catasto Fabbricati,
Sezione Urbana Mar. al F. 28, P.lla 354 sub 2, zona censuaria 1, Cat. C/1, cl 3 rendita Euro 1.731,42, via Appia piano T;
- locale al piano interrato di mq 19 in
Catasto, Sezione Mar. al F. 28, P.lla 354 sub 30, zona censuaria 1, Cat. C/6, cl 4 rendita Euro 107,94; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto in via antistataria.”
Si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria della Controparte_1
opponendosi alla domanda dell'attore e Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta e disattesa, così provvedere: “A – IN VIA PRELIMINARE, A. dato atto di quanto esposto in diritto al paragrafo A accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle stesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, IV co., c.p.c., e per violazione dell'art. 2697
c.c. B - NEL MERITO, in via principale, dato atto delle deduzioni in fatto e delle considerazioni in diritto articolate in narrativa, respingere e rigettare indistintamente tutte e ciascuna delle avverse domande, eccezioni, deduzioni e richieste perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, con ogni conseguente statuizione di legge. Con riserva espressa di ulteriormente dedurre, argomentare ed articolare, anche in via istruttoria, avvalendosi delle facoltà di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come dovuti ai sensi di legge”.
Dichiarata la contumacia della ed onerate Controparte_3 le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.
28/2010, con ordinanza del 6.6.2023, dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3 2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che l'attore ha dedotto la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concluso il 28.5.2015 con la
[...] per inesattezza, nel titolo e nella nota di Controparte_3 iscrizione, dell'ammontare del credito ai sensi del citato art. 2841 c.c. e, ad ogni modo, per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809
c.c. In particolare, l'attore ha contestato la nullità delle clausole relative al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) per indeterminatezza del parametro di indicizzazione del saggio, rappresentato dall'Euribor 6 mesi.
Tale censura non è condivisibile.
Segnatamente, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (cfr. Cass. n. 8647/2025; Cass. n. 96/2022; Cass. n. 20555/2020).
A tal fine, occorre che il saggio d'interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n.
17110/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nella clausola del tasso di interesse consente di risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza e obiettività. Invero, l'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza richieste dalla giurisprudenza di legittimità essendo, peraltro, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d.
a tasso variabile.
Nel caso di specie, l'art. 2 del contratto di mutuo sub iudice prevede che il tasso corrispettivo è pari all'Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo di 4.50 punti, pubblicato da "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente e che gli interessi sono calcolati in base ai giorni del calendario civile e divisore
4 365, per il periodo di ammortamento in base all'anno commerciale di 360 giorni.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione “ (…) da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza
(nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto -
e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto - alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, ne' un materiale assoluto impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l'accettazione degli uni e degli altri - sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune - deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva” (Cass. n. 3968/2014).
In particolare, si ritiene che la suindicata determinazione del tasso di interesse soddisfi le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole, in quanto il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca, senza alcun profilo di indeterminatezza, pattuita sulla base di una valutazione di convenienza fatta dal mutuante.
Quindi, essendo il tasso di interesse corrispettivo determinabile per relationem mediante un rinvio ad elementi esterni, puntualmente individuabili, in conformità all'art. 1346 c.c., la doglianza in esame va respinta (App. Firenze n. 994/2023;
Trib. Sassari n. 318/2023).
Si deve dunque concludere per la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse nel mutuo in esame.
5 2.1. È parimenti priva di pregio l'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust in relazione alla manipolazione
Euribor.
La questione di diritto posta dalla parte attrice è se i contratti di mutuo che determinano i tassi di interesse in base al parametro Euribor possono essere qualificati come contratti a valle di intese restrittive della concorrenza, o pratiche concordate, dirette a manipolare il medesimo indice. Tali pratiche, com'è noto, sono state oggetto di sanzioni da parte della Commissione Europea con le decisioni del 2013 e del 2016.
Come di recente evidenziato da una parte della giurisprudenza di legittimità, i cui principi si ritengono pienamente condivisibili, il contratto "a valle" può ritenersi applicativo di un'intesa (o di una pratica concordata) restrittiva della concorrenza solo se una delle parti contraenti sia a conoscenza dell'esistenza, dell'oggetto e dello scopo di tale intesa e intenda trarre un beneficio, o farne un utilizzo, dal suo risultato, anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità (Cass. n.
12007/2024). In assenza di allegazione e prova in merito alla consapevolezza e alla volontà della di applicare un'intesa Controparte_3 restrittiva della concorrenza o di beneficiare dei relativi effetti, il contratto di mutuo dedotto in lite non può ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
"applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo.
Alla luce di ciò, la parte attrice non può invocare la nullità del contratto di mutuo stipulato con la Controparte_3
Allo stesso modo, la clausola del contratto di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fa riferimento all'Euribor non può ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, in mancanza di prova che l'indice euribor, in pendenza del contratto, è stato effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, tale da renderlo inidoneo o incapace a espletare la funzione economico-sociale o la causa concreta assegnatagli nell'assetto di interessi voluto dalle parti, impedendo la determinazione certa o determinabilità dell'oggetto della clausola relativa al tasso di interesse (Cass. n. 12007/2024).
6 3. L'attore ha, altresì, dedotto la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo in questione, per inesattezza, nel titolo e nella nota di iscrizione dell'ammontare del credito ai sensi del citato art. 2841 c.c. e, comunque, per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809 c.c., rilevando l'applicazione del regime finanziario dell'ammortamento c.d. alla francese.
Il nucleo della questione proposta dagli opponenti concerne la questione relativa alla idoneità dell'ammortamento c.d. “alla francese” a produrre interessi anatocistici.
A tal fine, occorre fare qualche breve considerazione in merito al fenomeno dell'anatocismo.
L'anatocismo può essere definito come il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Gli interessi si trasformano in capitale e producono a loro volta interessi.
Tale fenomeno può riguardare sia gli interessi corrispettivi, cioè quelli pattuiti per il godimento di una somma di denaro, che gli interessi moratori, aventi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento della prestazione.
L'anatocismo rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 1283 c.c. (rubricato
“Anatocismo”), a mente del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Tale norma non contiene una preclusione assoluta dell'anatocismo, ma sottopone la produzione di interessi su interessi a limiti rigorosi.
La ratio dell'art. 1283 c.c. è individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'esigenza di protezione del debitore e dell'equilibrio negoziale, avuto riguardo al fatto che la produzione di interessi su interessi scaduti comporta l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con conseguente rischio di una crescita indefinita ed incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore.
Il calcolo degli interessi sugli interessi è, in particolare, consentito solo se richiesto con domanda giudiziale o in presenza di un accordo delle parti successivo alla scadenza degli stessi, purché si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi.
7 Un'ulteriore deroga al divieto di anatocismo è ammessa dal legislatore in presenza di “usi contrari”, da intendersi come “usi normativi”, disciplinati dagli artt. 1 e 8 delle preleggi del Codice civile, che possono elevarsi a fonti del diritto se richiamati da leggi o regolamenti.
Nel contratto di mutuo con rimborso rateale l'anatocismo si manifesta essenzialmente nella fase patologica del rapporto.
Tipica è l'ipotesi in cui, in caso di mancato pagamento di una rata, sull'intero importo della rata, comprensiva della quota interessi, l'istituto di credito calcoli gli interessi di mora, i quali, quindi, sono generati dagli interessi corrispettivi compresi pro quota nella rata insoluta.
Allo stesso modo, gli interessi anatocistici possono essere prodotti dall'applicazione da parte della banca degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
Al contrario, quando vi è regolarità nel pagamento delle rate, il cliente di norma non patisce nessun effetto anatocistico.
In realtà, alcuni matematici finanziari individuano nell'ammortamento c.d. “alla francese” una causa dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., attribuendo rilievo alla formula matematica di elaborazione del piano di ammortamento con cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento nonché la quota di capitale e di interessi di cui si compone ciascuna rata di rimborso.
Segnatamente, l'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante in quanto il mutuatario è tenuto a corrispondere periodicamente il medesimo importo fino all'estinzione del debito. A fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R, comprensive di interessi, calcolati al tasso I.
La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento
“alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
Il programma di rimborso generalmente convenuto nel mercato finanziario può essere così sintetizzato:
- la quota di interessi della prima rata è calcolata sull'intera somma mutuata;
8 - la quota capitale è pari alla differenza tra la rata prestabilita, che deve rimanere costante, e la quota di interessi già determinata;
- la quota di interessi della seconda rata è calcolata sul capitale residuo, derivante dalla differenza tra l'importo mutuato e la quota capitale della prima rata;
- la quota capitale della seconda rata corrisponde alla differenza tra la rata costante e quest'ultima porzione di interessi.
Il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta, quindi, che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale che, nell'invarianza della rata, viene rimborsato per quote crescenti.
Come accennato, secondo alcuni matematici, l'adozione della legge dell'interesse composto realizza una spirale ascendente del monte interessi, sicché,
l'obbligazione accessoria, espressa dal monte interessi, in quanto ottenuta attraverso il calcolo composto degli stessi, comporta necessariamente un illecito anatocistico.
In particolare, secondo questa teoria, nel regime semplice, caratterizzato dalla crescita lineare degli interessi, proporzionale al capitale finanziato e al tempo, è esclusa la produzione di interessi anatocistici, vi è proporzionalità tra l'obbligazione accessoria e quella principale, in conformità all'art. 821, comma 3,
c.c. che stabilisce che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e il relativo prezzo ex art. 1284 c.c. risulta coincidente con il tasso espresso dal TAN. Diversamente, nel regime composto troverebbe spazio la produzione di interessi su interessi che determina una crescita esponenziale degli stessi, risultando, inoltre, disattesa la proporzionalità del regime semplice, in quanto il valore del monte interessi esprime, via via rispetto al tempo, valori maggiori, secondo uno sviluppo esponenziale.
Tali argomenti non vengono, tuttavia, condivisi da una parte della giurisprudenza di merito.
Invero, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi
è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo, in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
9 In tale prospettiva, si è evidenziato che ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (Trib. Torino, 18.2.2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022;
Trib. Roma, n. 868/2021; Trib. L'Aquila, 12.5.2021; Trib. Lecce, 22.3.2021; Trib.
Roma, 8.2.2021; Trib. Roma, 18.1.2021; App. Perugia, n. 33/2021; Trib.
Civitavecchia, n. 818/2020; Trib. Roma, n. 15551/2020; Trib. Ivrea, n.
723/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020; Trib. Trapani, n. 593/2020; Trib. Roma,
n. 11491/2020; Trib. Cosenza, n. 1547/2020; Trib. Lecce, n. 1947/2020; Trib.
Roma, n. 11741/2020; Trib. Rieti, n. 359/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020;
Trib. Roma, n. 9085/2020; Trib. Patti, n. 329/2020; Trib. Roma, n. 9074/2020;
Trib. Trani, n. 880/2020; Trib. Pordenone, 24.4.2020; Trib. Catania, n.
884/2020; Trib. Pisa, 30.1.2020; Trib. Belluno, n. 20/2020; Trib. Brescia, n.
189/2020; Trib. Milano, n. 1785/2020; Trib. Tarato, n. 21/2020; Trib.
Pordenone, n. 222/2020; Trib. Rimini, n. 13/2020; Trib. Parma, n. 85/2020;
Trib. Pisa, n. 112/2020; Trib. Torino, n. 487/2020; Trib. Roma, n. 6987/2020;
Trib. Lecce, n. 764/2020; App. Torino, 17.9.2020; App. Napoli, n. 772/2020;
App. Roma, n. 731/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Cosenza, n.
2383/2019; Trib. Vasto, n. 293/2019; Trib. Chieti, n. 692/2019; Trib. Lucca, n.
1566/2019; Trib. Savona, 11.6.2019; Trib. Brindisi, n. 1693/2019; Trib. Pescara,
n. 1156/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Rieti, n. 699/2019; Trib. Torino,
30.5.2019; Trib. Roma, n. 15943/2019; Trib. Brescia, n. 2635/2019; Trib.
Avezzano, n. 477/2019; Trib. Siena, n. 824/2019; Trib. Rimini, n. 850/2019;
Trib. Torino, n. 1636/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Brescia, n.
1597/2019; App. Brescia, n. 2635/2019; Trib. Milano, 9.11.2017; Trib. Bergamo,
25.7.2017; Trib. Treviso, 12.11.2015; Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Pescara,
10.4.2014).
Ciò in quanto, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti. Il monte interessi, quindi, viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario
10 detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Quindi, nel “metodo francese”, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi – in conformità alla regola ex art. 1194 c.c. di imputazione del pagamento agli interessi-, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (il capitale viene abbattuto più lentamente in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver come conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'”italiana”, senza che ciò produca effetti anatocistici, in quanto non vi è il pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca, sicché il maggior ammontare degli interessi dipende dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo.
Alla luce di tali argomenti, deve concludersi che la formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata è un problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., non essendo sovrapponibili le nozioni di “interesse composto” e di “anatocismo”.
Tale conclusione si basa sulla considerazione che l'art. 1283 c.c. regola unicamente la produzione di interessi su interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti, sicché può parlarsi di anatocismo solo se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungano al capitale, così integrando la base di calcolo produttiva di successivi interessi.
In sostanza, nell'art. 1283 c.c. la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione, mentre, nell'ammortamento “alla francese” non si verifica la produzione di interessi anatocistici, in quanto il pagamento di ciascuna rata comporta la liquidazione di tutti gli interessi e quelli aggregati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti).
Ecco allora che la capitalizzazione composta, nei contratti di mutuo con rimborso rateale, lungi dal comportare l'applicazione di interessi anatocistici, costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione
11 della prestazione, rappresentando la maggior gravosità del mutuo alla francese una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
A conferma di ciò, deve ulteriormente evidenziarsi come con la capitalizzazione composta non vi è il rischio di verificazione di quelle situazioni pregiudizievoli che il divieto di anatocismo tende a prevenire, vale a dire il pericolo di crescita indefinita e incalcolabile ex ante degli interessi i quali, al contrario, nell'ammortamento “alla francese”, sono conosciuti e conoscibili in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto, e la cui produzione cessa alla scadenza dell'ammortamento.
Da ciò discende che il risultato economico raggiunto con l'ammortamento alla francese non è sanzionabile neppure con l'art. 1344 c.c., in quanto non riconducibile, neppure mediatamene, al divieto di anatocismo.
A ciò si aggiunge la constatazione che non può ricavarsi dalla legge un divieto di uso del regime composto.
Da un lato, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta.
Dall'altro, sia l'indicatore del TAEG, contemplato da fonti nazionali e comunitarie ai fini della trasparenza bancaria, che il TEG previsto dalla legge n. 108/96 per la verifica di usurarietà, usano il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse.
In conclusione, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, le cui argomentazioni sono senz'altro condivisibili, l'art. 1283 c.c. non vieta l'utilizzo della formula dell'interesse composto, neppure se applicato in via mediata attraverso l'art. 1344 c.c. e, allo stesso tempo, non vi è una preferenza legislativa per il regime finanziario semplice, rispetto a quello composto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va rilevata l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
Ulteriormente, in merito alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo con restituzione rateale, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il mutuatario accettava mediante sottoscrizione l'importo mutuato (euro 315.000,00), i periodi di pagamento (rate scadenti l'ultimo giorno del mese di ogni anno), il numero complessivo delle rate costanti (n. 180 da euro
12 1.035,88), il tasso (euribor + 4,5%) e il piano di ammortamento (Allegato A del contratto).
Quindi, l'attore disponeva di tutte le informazioni necessarie per comprendere quale fosse il reale “costo” del finanziamento.
Invero, “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, sicché non si pongono profili di indeterminatezza del tasso di interesse. In questa prospettiva, l'approvazione del piano di ammortamento rende superflua l'accettazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per la corretta pattuizione del tasso di interesse, essendo tali informazioni evincibili dal piano di rimborso nel caso di specie allegato al contratto e approvato dai mutuatari" (Trib. Roma, 25.10.2021).
Non può negarsi che nel caso inverso in cui l'attore avesse avuto indicazioni precise sul regime di capitalizzazione senza l'allegazione del piano di ammortamento, avrebbe ricevuto informazioni meno esaustive sull'importo della rata da pagare e sulla somma da restituire e, quindi, sul costo reale del finanziamento.
A ciò si aggiunge la constatazione che non è riscontrabile nessun riferimento normativo sulla base del quale si possa richiedere la prospettazione da parte del mutuante di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa,
o la discussione critica del regime finanziario applicato al fine di verificare la determinatezza del tasso di interesse (Trib. Roma, n. 17766/2019).
Da qui, il rilievo che nell'approvazione del piano di ammortamento è implicita l'accettazione del regime finanziario impiegato per l'elaborazione della rata.
Alla luce di ciò, deve concludersi che, presupponendo l'elaborazione del piano di ammortamento l'applicazione del tasso netto pattuito, deve escludersi che la mancata approvazione del regime finanziario determina l'applicazione di un tasso di interesse diverso.
Da ciò discende che il piano di ammortamento debitamente sottoscritto dall'attore non ha generato “costi occulti” o profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto mutuo.
La validità di tali conclusioni è avvalorata dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale, tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite
13 con la sentenza n. 15130/2024 con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha di recente evidenziato che nel “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n. 7382/2025).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disconosciuta la fondatezza delle domande di invalidità del contratto di mutuo.
4. Infine, relazione alla legittimazione sostanziale passiva della Controparte_1 occorre evidenziare quanto segue.
[...]
La domanda principale è stata spiegata da nei Parte_1 confronti della la quale non si è costituita Controparte_3 in giudizio. È intervenuta nel giudizio quale presunta Controparte_1 cessionaria del credito dedotto in lite.
14 A fronte di ciò, l'attore ha eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 20.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2017.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass. S.U. n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in
15 virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Fondamentale sul tema è la pronuncia n. 10200/2021, con la quale la Corte di legittimità ha evidenziato che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio preceduto dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario, dovendosi mantenere distinti i profili relativi al perfezionamento della cessione, alla prova dello stesso e all'opponibilità di quella al debitore ceduto.
Secondo tale impostazione, il giudice è chiamato a valutare se siano provati la cessione, il relativo perfezionamento prima dell'intimazione opposta, e l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, potendosi attribuire rilevanza anche alla dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio.
Ciò chiarito, tornando al caso in esame, è importante evidenziare che l'opposta, con la prima memoria istruttoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ha depositato la dichiarazione con cui la cedente ha Controparte_3 attestato che il credito dedotto in lite, derivante dal contatto di mutuo ipotecario del 26.5.2005, rientra nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili “in blocco”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, conclusa in data 20.12.2017 con la Controparte_1
È, altresì, documentalmente provato che l'avviso di tale cessione è stato pubblicato dalla nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 n. Controparte_1
151, come prescritto dall'art. 58 TUB.
Com'è noto, questa forma di pubblicità effettuata mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale rende la cessione dei crediti trasferiti “in blocco” opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
16 Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, valutati unitamente al possesso, da parte della cessionaria, della documentazione relativa al contratto di mutuo da cui discende il credito ceduto, consentono di ritenere provata con tranquillizzante certezza la legittimazione sostanziale della cessionaria.
5. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali, al momento della proposizione della domanda, in ordine alle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande della parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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