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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2846/2020 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 [...] nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_5 C.F._6 patrocinio dell'avv. TROVATO DANIELA TIZIANA e dell'avv. ARRABITO STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO con sede in Modica via Sorda Scicli Vanella 47, C.F. , con il CP_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIDONE SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il _7 C.F._7 patrocinio dell'avv. CARBONE ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_8 C.F._8 patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv. PICCIONE LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'avv. RUTA CARMELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 18 con sede a Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_11
, con il patrocinio dell'avv. D'AVOLA ALDO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata, giusta procura in atti;
con sede a Milano via Clerici n. 14, P.I. , con il Controparte_12 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oriana Canzonieri, giusta procura in atti;
con sede a Milano viale Certosa n. 222, P.I. Controparte_13 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oriana Canzonieri, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
I- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218, 1228, 1176 e/o 2236 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 e/o 2059 c.c., o di altre norme di legge che dovessero risultare applicabili, la responsabilità professionale dei convenuti Dott. Dott. Dott. CP_6 _7 Controparte_8 CP_9
e Dott. , nella causazione del decesso della sig.ra
[...] Controparte_10 Persona_1
avvenuto in data 18.02.2019 in Modica, presso la propria abitazione, per tutti i motivi
[...] meglio esposti in narrativa;
II- Condannare, per l'effetto, i convenuti (1) in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, (2) Dott. (3) Dott. (4) Dott. e (5) Dott. _7 Controparte_8 Controparte_9
, in solido tra loro stante l'assenza di interruzione di nesso di causalità ovvero non, Controparte_10 al risarcimento in favore degli attori , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e di tutti i danni dagli stessi patiti, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 tanto patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza del decesso della loro congiunta, sig.ra
[...]
che risulteranno provati nel corso del giudizio e che sin d'ora si quantificano Persona_1 nel modo seguente:
- € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale genitore convivente della sig.ra al momento Parte_1 Persona_1 del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attore quale fratello germano (convivente) della sig.ra Controparte_2 Persona_1
con cui condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della
[...] stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attore , quale fratello germano della sig.ra con cui Controparte_3 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_4 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_1 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_5 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
pagina 2 di 18 - € 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico terminale subito prima del decesso dalla sig.ra spettante iure hereditario agli attori Persona_1 Parte_1 CP_2 Per
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_5
in ragione di metà in favore della signora in qualità di genitore ed erede legittimo, e
[...] Pt_1 della restante metà suddivisa in parti eguali tra gli altri attori, quali fratelli e sorelle germani nonché eredi legittimi della defunta, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
il tutto per la complessiva somma pari a € 1.082.570,00, dovuta oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria o la diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- la somma che risulterà provata a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie;
III- Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario al 15% come per legge.
CP_6
Preliminarmente: dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale perché non esperito compiutamente e nei modi e termini di legge il procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito: dichiarare la estranea al rapporto contrattuale dedotto dagli attori e quindi non responsabile CP_6 per qualsivoglia tipo di risarcimento;
Nella non temuta ipotesi in cui la società dovesse essere ritenuta responsabile: CP_6
- rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; in subordine: disporre la rinnovazione della Ctu per i motivi già dedotti e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con le memorie ex art.183 cpc comma 6 n.2 e 3 e segnatamente per l'acquisizione dei verbali delle deposizioni rese dall'attrice (udienza 8.02.2022) e dal sig. Controparte_4 Parte_2
(udienza 3.05.2022) nel giudizio penale iscritto al n.254/21 del Tribunale di Ragusa – sezione penale. Limitare, conseguentemente, l'eventuale risarcimento del danno nei limiti della prova raggiunta in giudizio e nei limiti previsti dalla Legge, indicando la quota ascrivibile alla e quella CP_6 ascrivibile alle singole condotte secondo la specificazione della loro incidenza causale.
Con vittoria di spese e compensi.
_7
Rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; in subordine, voglia disporre la rinnovazione della Ctu e, valutato il contegno tenuto dai consulenti già nominati, procedere alla nomina di nuovi consulenti, ponendo attenzione alle linee guida applicabili al caso specifico e così descrivendo quali attività preventive ed intraoperatorie necessitavano nel caso di specie.
In ulteriore subordine voglia disporre il richiamo dei CCTTUU al fine di rielaborare le deduzioni e le conclusioni dell'elaborato peritale sulla base degli elementi emersi e risultati accertati in esito al procedimento penale definito con la sentenza di assoluzione del 19.12.2023. In ogni caso, voglia acquisire le deposizioni rese nel procedimento penale utili a ricostruire correttamente il contesto post-operatorio.
Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_8
Nel merito, rigettare le avverse richieste risarcitorie siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
pagina 3 di 18 in subordine, ove si ritenessero tali richieste in tutto o in parte meritevoli di accoglimento, accertare la effettiva responsabilità del dott. per i fatti per cui è causa e condannarlo limitatamente al CP_8 proprio grado di responsabilità; in ogni caso, ove all'esito del presente giudizio le pretese risarcitorie di parte attrice dovessero risultare in tutto o in parte fondate, per le motivazioni di cui in parte motiva, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne e manlevato dai dott.ri e CP_8 _7 Controparte_9
ciascuno limitatamente al proprio grado di responsabilità, per ogni esborso che il Controparte_10 dott. dovesse effettuare in via solidale o in proprio, in riferimento e quale conseguenza del CP_8 presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, ove all'esito del presente giudizio le pretese risarcitorie di parte attrice dovessero risultare in tutto o in parte fondate, per le motivazioni di cui in parte motiva, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne e manlevato da CP_8 Controparte_14
, con sede in 40 Westland Row, Dublino 2, Irlanda, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, e per essa dalla rappresentante italiana ON
, con sede in Milano via Clerici n. 14 (P.I: ), in
[...] P.IVA_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ogni esborso che il dott. dovesse CP_8 effettuare in proprio o in via solidale, in riferimento e quale conseguenza del presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, interessi e rivalutazione monetaria, e – conseguentemente – condannare , con sede in 40 Westland Row, Dublino 2, Controparte_14
Irlanda, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa la rappresentante italiana
, con sede in Milano ON via Clerici n. 14 (P.I:: ), al pagamento diretto di ogni esborso (compresi interessi, P.IVA_5 rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare dovuto dal dott. in CP_8 proprio o in via solidale, in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio o, in via ulteriormente subordinata, alla refusione in favore del dott. di ogni esborso (compresi interessi, CP_8 rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare eventualmente dovuto dallo stesso dott. in proprio o in via solidale, in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. CP_8
Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con salvezza di ogni ulteriore diritto ed azione.
Controparte_9
Preliminarmente, ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dagli attori ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017, stante la mancata proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. da parte degli attori, e verificata, altresì, la eccepita nullità per genericità e incompletezza della domanda di mediazione;
In via gradata, e nel merito,
Rigettare, comunque, tutte le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto, e/o con ogni altra statuizione.
In estremo subordine,
Accertare e determinare, anche ai soli fini della ripartizione di responsabilità nei rapporti interni con gli altri convenuti, in termini percentuali, il concorso causale addebitabile al concludente laddove resterà detto corresponsabile dell'evento dannoso. Comunque, ritenere e dichiarare la , Sede legale e Direzione Controparte_13
Generale Viale Certosa, 222 – 20156 MILANO, PEC in forza della Polizza Email_1 per la R.C. Professionale della quale il concludente è titolare, tenuta a manlevare e a mantenere lo stesso concludente libero, garantito ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza patrimoniale negativa che possa derivargli in esito al presente giudizio, dicendo la suddetta Compagnia di assicurazioni tenuta, e questa condannando, al ristoro diretto di ogni danno liquidando in favore degli attori, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 4 di 18 Controparte_10
Rigettare o con qualunque statuizione ritenere inammissibile la domanda spiegata nei confronti del dott. per le motivazioni sopra spiegate. Controparte_10
In via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità medica del concludente Dott.
determinare i danni effettivamente risarcibili e nella misura effettivamente dovuta Controparte_10
a seguito dell'istruttoria della causa, previo, ovviamente, accertamento del nesso causale, disponendo l'onere dell'eventuale risarcimento a carico della Compagnia di Assicurazioni UnipolSai che in forza di specifica polizza assicurativa deve manlevare l'assicurato da ogni onere conseguente CP_10 all'accertamento di sua eventuale responsabilità professionale.
Controparte_11
Ritenere e dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici, essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto, e ciò per le causali di cui in narrativa.
In via di mero subordine e senza recesso, nella non temuta ipotesi di accertamento di una responsabilità concorrente del dr. , ritenere e dichiarare l' contrattualmente tenuta CP_10 Controparte_16 nei soli limiti della responsabilità di quest'ultimo, con esclusione di qualsiasi solidarietà con gli altri corresponsabili.
Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Controparte_12
Nel merito: ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
in subordine, ridurla nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto del concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., e disporre condanna della sola struttura sanitaria e/o degli altri sanitari coinvolti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del dr. CP_8 nel caso di condanna del dr. ridotto il risarcimento per concorso di colpa, distinte le quote di CP_8 responsabilità, rigettare la domanda di garanzia per i motivi spiegati, ovvero contenere la condanna di ei limiti della quota di responsabilità del proprio Assicurato, tenuto conto di tutte le clausole CP_14 contrattuali, tra cui quella relativa al massimale di polizza e fare applicazione dell'art. 1910 c.c.; in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo.
AMISSIMA ASSICURAZIONI
Ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
in subordine, ridurla nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto del concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., e disporre condanna della sola struttura sanitaria e/o degli altri sanitari coinvolti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del dr. ; CP_9 nel caso di condanna del dr. , ridotto il risarcimento ex art. 1227 c.c., distinte le quote di CP_9 responsabilità dei soggetti coinvolti, rigettare la domanda di garanzia, ovvero contenere la condanna di nei limiti della quota di responsabilità del proprio Assicurato, tenuto conto di tutte le CP_13 clausole contrattuali, tra cui quella relativa al massimale di polizza ed alla operatività a secondo rischio, e fare applicazione dell'art. 1910 c.c.; in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 18 pagina 6 di 18 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Controparte_2 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 convenivano in giudizio e CP_6 _7 Controparte_8 Controparte_9
, esponendo che erano congiunti (madre e fratelli) di Controparte_10 Persona_1 la quale, affetta da obesità grave, si era rivolta nel gennaio 2019 al dott.
[...] _7
specialista in medicina dello sport, coadiuvato dal dott. anch'egli
[...] Controparte_8 specialista in medicina dello sport, e dal dott. , specialista in chirurgia Controparte_9 dell'apparato digerente, tutti facenti parte dell'equipe medica operante presso la , CP_17 gestita dalla i sanitari consigliavano un programma medico di riduzione del peso CP_6 corporeo mediante l'impianto di un “Palloncino gastrico Elipse”, che veniva effettuato il 16 febbraio 2019. Il giorno successivo avvertiva sintomi di nausea, Persona_1 debolezza e sonnolenza e veniva visitata dal dott. che diagnosticava una _7 bronchite e prescriveva l'impiego di una bombola d'ossigeno e un antibiotico. Il 18 febbraio 2019 le condizioni della peggioravano e, nonostante l'intervento del personale Persona_1 del 118, la stessa decedeva alle ore 9.25. Gli attori deducevano la responsabilità della e dei medici suoi collaboratori per il CP_6 decesso della e chiedevano il risarcimento del danno iure proprio e iure Persona_1 hereditario, per un importo complessivo di € 1.082.570,00, oltre interessi legali e rivalutazione. Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l'insussistenza della loro responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande degli attori.
, e chiamavano in causa le società di Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10 assicurazione con le quali avevano stipulato le polizze per responsabilità professionale.
e Controparte_13 Controparte_18 [...] si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande degli attori Controparte_11
e, in subordine, di essere tenute nei limiti della responsabilità di ciascun assicurato. Espletata CTU medico-legale, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta nei confronti della CP_6
e di mentre deve essere rigettata nei confronti degli altri convenuti. _7
Si deve innanzitutto procedere alla ricostruzione dei fatti in base alla documentazione in atti, come riportata nella CTU espletata dal dott. medico legale, e dal prof. Persona_2
medico chirurgo. Persona_3
“La IG.ra , affetta da obesità grave, con un peso di circa 190 Kg, Persona_1
(Indice di Massa Corporea 70) nel mese di gennaio 2019 si rivolgeva al Dott. _7 coadiuvato dal Dott. e dal Dott. , in quanto appartenenti Controparte_8 Controparte_9 all'equipe medica operante presso la “ ” di Modica, struttura sanitaria gestita CP_17 dalla . Le veniva consigliato l'impianto di un palloncino intragastrico del tipo CP_6
Elipse. Nell'ultima decade del mese di gennaio 2019, la signora ed i fratelli (anch'essi Persona_1 richiedenti il posizionamento del device) eseguivano alcuni esami clinici strumentali propedeutici all'impianto del suddetto palloncino, ossia, una rx-grafia toracica, una ecografia tiroidea ed un elettrocardiogramma. (…) In data 30.01.2019, la signora Persona_1
si sottoponeva, sempre insieme ai fratelli ed , ad una visita
[...] CP_2 CP_3
pagina 7 di 18 medica presso la struttura sanitaria gestita dalla All'atto degli esami pre- CP_6 impianto, i sanitari formavano il “Libretto Dietetico Personale” della signora Persona_1
, recante, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti problemi di salute della paziente:
[...]
“ipertesa, edemi declivi e dispnea”. (…) In data 16/02/2019, presso lo studio del dott. , il Dott. CP_10 Controparte_9 posizionava il palloncino elipse il cui corretto posizionamento veniva accertato radiologicamente dal Dott. . CP_10
Va sottolineato che non vi fu alcuna procedura endoscopica da parte del Dott. il CP_9 quale si limitò a somministrare la capsula che la paziente deglutì con un bicchiere d'acqua. Subito dopo l'impianto il Dott. prescriveva soluzione fisiologica 250 ml flebo, LI _7
AL (n. 2 fiale), EB AL (n. 1 fiala), da assumere entro la quantità di una flebo al pomeriggio e di una ulteriore flebo la sera a goccia lenta. Il Dott. prescriveva, altresì, _7
compresse 300 mg (una la mattina ed una la sera a partire da due giorni prima del Pt_3 posizionamento per venti giorni, dopo i quali ridurre ad una compressa la mattina per tutta la durata del trattamento con il palloncino); LI compresse (una compressa per tre volte al giorno, a partire dal giorno prima del trattamento e per ulteriori sei giorni); RA 8 mg compresse (una compressa al giorno per venti giorni); AX 10 mg compresse (una compressa per due volte al giorno dal giorno prima del posizionamento per tre giorni); OP fiale o compresse (una fiala o una compressa al bisogno). Malgrado tale terapia, a quanto riferito dai parenti, la paziente nell'immediato post-impianto presentò vomito e grave malessere. Richiesto l'intervento di un infermiere onde somministrare la flebo prescritta dal Dott. tale infermiere, constatata la presenza di acrocianosi, stato _7 soporoso e grave dispnea, suggeriva il ricovero in ospedale. Di tale situazione nella stessa data 17 febbraio 2019 i familiari della paziente avvisarono telefonicamente il dott. il _7 quale alle ore 10:30 circa dello stesso giorno, si presentava presso l'abitazione della signora
, per visitarla e, all'esito della visita, dichiarava che il malessere Persona_1 della stessa non era da ascriversi al palloncino gastrico, ma semmai ad una presunta bronchite. Affermava inoltre che non era necessario rivolgersi al 118 e accedere in ospedale, prescrivendo l'impiego di una bombola d'ossigeno e di un antibiotico ( ) per il Pt_4 problema respiratorio rilevato (presunta “bronchite”). Il mattino del 18 febbraio 2019, alle ore 08:00 circa, vista la persistenza dello stato di torpore, la sorella della paziente ricontattava telefonicamente il Dott. e, poco dopo, allertava il _7
118. Alle ore 08:30 il Dott. si presentava al domicilio della paziente e alle ore 08:45 _7 giungevano i sanitari del 118 i quali tentavano invano di rianimare la paziente, in preda ad edema polmonare, della quale si constatava il decesso per arresto cardiocircolatorio alle ore 09:25”. Come evidenziato dai CTU, “Effettuati alcuni esami clinici preliminari all'impianto, veniva redatto un libretto dietetico personale” nel quale era annotato: “ipertesa, edemi declivi arti inferiori e dispnea”. Non si cita né la presunta Sindrome di IC né la cardiopatia ischemica con infarto miocardico pregresso desumibile dal tracciato elettrocardiografico. È bene notare subito che vi erano controindicazioni al posizionamento del device ma che tali controindicazioni non furono ravvisate per insufficiente valutazione pre-posizionamento, infatti le apposite linee guida (LINEE GUIDA S.I.C.O.B. - Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità
) riportano, quali controindicazioni le seguenti: Controparte_19
pagina 8 di 18 • pregressa chirurgia addominale, soprattutto gastrica (i rari casi di complicanze gravi dopo posizionamento di pallone intragastrico si sono verificati soprattutto in pazienti operati);
• patologia peptica in atto;
• instabilità psicologica e tossicodipendenza;
• ernie jatali;
• malattia da reflusso gastro-esofageo;
• epatopatie gravi;
• cardiopatie e pneumopatie non adeguatamente compensate;
• malattie infiammatorie intestinali croniche. Va osservato che edemi declivi agli arti inferiori e dispnea sono sì manifestazioni comuni nei grandi obesi ma la presenza di tali elementi anamnestici (probabili segni di cardiopatia non adeguatamente compensata) non esonera dal condurre una anamnesi più accurata onde escludere o rilevare altre cause di diversa origine quali la cardiopatia dalla quale, come autopticamente ed elettrocardiograficamente dimostrato, la paziente era affetta. Se fosse stata raccolta una anamnesi approfondita, come sarebbe stato corretto fare, il medico (nel nostro caso il Dott. ) avrebbe avuto contezza delle problematiche della paziente che, _7 oltre ad essere citate quali controindicazioni dalle citate linee guida, esponevano da un lato alla polmonite ab ingestis a causa del vomito (che si manifesta in quasi tutti i pazienti dopo l'impianto di pallone intragastrico) nonché della scarsa reattività respiratoria dei grandi obesi, e, dall'altro lato, alle complicanze cardiorespiratorie ad essa conseguenti. Nell'atto di citazione del Legale di parte attrice, si legge che la era affetta da Persona_1
Sindrome di IC. Non esiste, in atti, alcuna documentazione clinica a sostegno di tale dato anamnestico che, pertanto va considerato quale diagnosi presuntiva (anche se estremamente probabile) formulata dal Dott. che stilò la perizia penale. Per_4
(…) In effetti dagli atti non risulta che l'indagine anamnestica pre-impianto sia stata sufficientemente condotta sì da far conoscere ai sanitari l'esistenza di una problematica respiratoria associata a scarsa reattività per sonnolenza diurna, condizioni delle quali, tuttavia, alcune stigmate predittive erano presenti (obesità grave, edemi declivi e ipertensione). Ciò integra sicuramente negligenza del che raccolse l'anamnesi pre-impianto. CP_20
L'ipertensione da cui era affetta la paziente, almeno al momento dell'osservazione pre- impianto, appariva ben compensata (135/75 mmHg). Tuttavia i dati anamnestici registrati nel libretto dietetico personale, unitamente alla grande obesità della paziente avrebbero dovuto indurre il sanitario che raccolse e valutò l'anamnesi, quanto meno a sospettare che la paziente potesse avere problematiche respiratorie e di scarsa reattività tipica dei grandi obesi e, ben sapendo che il posizionamento del palloncino intragastrico può essere seguito da episodi di vomito ripetuto, avrebbe dovuto ritenere che il vomito ripetuto in una paziente spesso soporosa espone al rischio di polmonite ab ingestis e, conseguentemente avrebbe dovuto avvisare la paziente che la percentuale di rischio era alta. Invece nel foglio informativo (DOMANDA N. 28) fu scritto “LA PROCEDURA NON HA RISCHI”. Ciò integra imprudenza, negligenza e imperizia da parte del medico che fornì le informazioni sulla procedura (dott. ) e del medico (dott. che acquisiva un _7 CP_8 consenso non correttamente informato poiché indicò la procedura definendola “priva di rischi”. Ci si trova, pertanto, di fronte ad una mancata informazione della paziente a causa di una valutazione pre-impianto del tutto insufficiente ed errata.
pagina 9 di 18 Tali comportamenti omissivi concretizzano imprudenza e negligenza in capo ai due medici sopra citati che, a causa di una insufficiente valutazione, indussero a somministrare il device. Pertanto all'endoscopista non si può attribuire alcuna colpa in quanto la valutazione pre- impianto spettava ai Dott.ri e _7 CP_8
Riguardo al radiologo, il ruolo dello stesso si concretizzò nella semplice conferma radiologica del corretto posizionamento del device, per cui nessuna censura può muoversi a suo carico. Propedeuticamente all'impianto, la effettuava alcuni esami strumentali, fra cui Persona_1 un elettrocardiogramma che è datato 23/01/2019 e che, in assenza di refertazione del cardiologo esecutore, è stato attentamente esaminato dallo scrivente CTU rilevando un ritmo sinusale con variazioni della FC (aritmia sinusale respiratoria). Conduzione A-V nella norma. Inversione degli elettrodi periferici (avendo l'autopsia esclusa una destrocardia). QS in V1-V2 da pregressa necrosi antero-settale. A questo punto non si può non notare che la presenza di una cardiopatia ischemica già sfociata in un infarto anterosettale e di una patologia respiratoria quale la sindrome obesità- ipoventilazione (che, per quanto desumibile dal racconto dei parenti, affliggeva la paziente) avrebbero dovuto sconsigliare il posizionamento del palloncino intra-gastrico così come da controindicazioni riportate nelle linee guida della Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (S.I.C.OB. 2008) o, quanto meno, consigliare ulteriori accertamenti fra cui un ecocardiogramma che avrebbe rilevato la cardiomegalia (poi dimostrata autopticamente) e le ridotte performances contrattili del miocardio infartuato (IMA anterosettale). Quanto sopra obbliga a confermare che, per imprudenza e negligenza dei Sanitari di cui sopra, le indagini pre-impianto furono insufficienti a rendere sicura la procedura, per cui è evidente che quanto scritto nel modulo di consenso informato “L procedura non ha rischi” rappresenta una mendace e fuorviante informazione. Come già più sopra considerato, di fronte ad una cardiopatia ischemica già esitata in infarto del miocardio e ad una pesante problematica respiratoria e ben conoscendo le possibili sequele immediate del posizionamento dell'Elipse, i avrebbero dovuto, quanto meno, CP_21 ben informare la paziente riguardo al fatto che la percentuale di rischio della procedura era elevata. Riguardo alle modalità fisiopatologiche con le quali la presenza del palloncino intragastrico condusse al decesso per edema polmonare, rifacendosi al criterio del più probabile che non, è altamente verosimile che il vomito che seguì al posizionamento, di concorso con la scarsa reattività del riflesso tussigeno di una paziente che, a quanto si apprende dagli atti, subito dopo l'impianto iniziò ad accusare marcata astenia e sonnolenza / sopore, abbia causato un meccanismo “ab ingestis” che, anche per le scarse capacità funzionali di un cuore infartuato e cardiomegalico in paziente ipertesa, con grande probabilità fu l'evento scatenante dell'edema polmonare che portò al decesso” (cfr. relazione di CTU, pagg. 14-17). In ordine alle responsabilità dei singoli convenuti, i CTU rilevano che:
“La ha la responsabilità da “contatto sociale” come previsto dall'art. 7 della CP_6
Legge Gelli-Bianco, in quanto la prestazione è avvenuta in seguito ad un contratto tra la paziente e il gestore della struttura che risponde dei danni provocati dai medici dipendenti o collaboratori necessari. Infatti, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che si avvale dell'opera di terzi anche se non trattasi di personale dipendente, risponde anche dei fatti dolosi o colposi degli stessi.
pagina 10 di 18 Riguardo ai medici coinvolti, si ravvisa responsabilità professionale per il Dott. _7
e il Dott. essendo il Dott. il semplice esecutore del Controparte_8 Controparte_9 posizionamento (in ciò confortato dai rilievi pre-impianto dei suoi colleghi e ed _7 CP_8 essendo il Dott. il semplice esecutore di una radiografia mirante a verificare il CP_10 corretto posizionamento del device e pertanto, entrambi i medici e , non CP_9 CP_10 erano obbligati ad assumere e valutare criticamente i dati anamnestico-obiettivi della paziente. Gli altri due medici sopra citati, invece, sono responsabili per non aver correttamente valutato (o addirittura non aver acquisito) i dati anamnestici della paziente che sconsigliavano l'impianto del device o, quanto meno, imponevano di informare la paziente del maggior rischio della procedura, come espresso in altra parte della presente relazione (ciò vale soprattutto per il Dott. . _7
Al contrario, fu fatto firmare un consenso invalido in quanto recante l'informazione “L procedura è priva di rischi” (ciò vale per i Dott. e Il primo per non aver _7 CP_8 correttamente valutato la paziente e il secondo per averle fatto firmare un consenso tutt'altro che “informato”). Per i motivi di cui sopra, nessuna responsabilità si ravvisa in capo al gastroenterologo Dott.
e al radiologo Dott. . CP_9 CP_10
Come anche rilevato dal CTU della Procura della Repubblica, Dott. , le evidenze Per_4 disponibili avrebbero dovuto indurre i medici a svolgere ulteriori esami strumentali in ambito cardiologico (eco-cardiogramma) e pneumologico, che avrebbero certamente rilevato la cardiomegalia (poi autopticamente dimostrata) nonché i problemi respiratori tipici della grande obesità da cui era affetta la paziente, inducendo a sconsigliare l'impianto del palloncino intragastrico o, quanto meno, a formulare un corretto consenso informato che evidenziasse il maggior rischio della procedura. I medici suddetti si sono, pertanto, resi responsabili di aver sottovalutato le condizioni cliniche della paziente, ad esclusione dei Dottori e in quanto meri esecutori del CP_9 CP_10 posizionamento del device e di un accertamento radiologico mirante esclusivamente a verificare il corretto posizionamento dello stesso. I Dottori e , infatti, non avevano l'obbligo di acquisire i dati anamnestico- CP_9 CP_10 obiettivi in quanto compito di altri componenti dell'equipe. Quanto al Dott. , la sua responsabilità si estende tanto alla fase pre-impianto, quanto a _7 quella del post-impianto. Nella fase pre-impianto egli omise negligentemente imprudentemente e imperitamente di acquisire e valutare correttamente i dati anamnestici della paziente e di esigere gli opportuni approfondimenti clinici che, sicuramente, avrebbero sconsigliato l'impianto rendendo palese l'aumentato rischio clinico. Ancor più gravi sono le responsabilità del Dott. nella fase post- impianto. Infatti, allorché il giorno successivo al _7 posizionamento del palloncino si manifestò profondo torpore, difficoltà respiratoria e acrocianosi, come rilevato dall'infermiere che, contattato dai familiari per praticare la flebo prescritta dal Dott. osservò la paziente consigliando l'accesso in PS, il Dott. _7 _7 contattato subito, anziché inviare la paziente in PS si limitò a prescrivere O2-terapia domiciliare insieme ad antibioticoterapia (si può presumere che, data la prescrizione di una cefalosporina, il medico avesse rilevato dati semeiologici deponenti per una polmonite (ab ingestis – n.d.r. - ) diagnosticandola per “bronchite”. Tale condotta imperita del medico è definibile soprattutto imprudente e negligente in quanto l'immediata traduzione in ambiente ospedaliero, per il criterio del più probabile che non,
pagina 11 di 18 avrebbe con buona probabilità potuto evitare il progredire della patologia respiratoria e l'evoluzione in edema polmonare che fu causa mortis” (cfr. relazione di CTU, pagg. 18-20). I CTU formulano pertanto le seguenti conclusioni:
“
2. Come emergente dagli atti, le condizioni della paziente al Persona_1 momento del primo contatto con la parte convenuta erano quelle di una paziente affetta da grande obesità con tutte le conseguenze di tale patologia (soprattutto cardiorespiratorie), pregresso infarto miocardico e cardiomegalia (poi accertata autopticamente) e segni evidenti di scompenso cardiaco (dispnea, edemi declivi, oliguria).
3. La predetta paziente fu sottoposta ad una rx-grafia toracica, una ecografia tiroidea ed un elettrocardiogramma il cui tracciato mostrava chiari segni di pregresso infarto miocardico. Purtroppo, non esistono specifiche linee guida che indichino quali attività preventive condurre ed effettuare propedeuticamente al posizionamento del palloncino intragastrico. Le uniche linee guida esistenti in merito sono quelle della SICOB (citate in relazione) le quali riportano le controindicazioni al posizionamento di tale device ma non parlano di attività preventive. Tuttavia, le buone pratiche clinico assistenziali consigliano di effettuare una esauriente valutazione clinica pre-impianto, soprattutto onde evidenziare eventuali condizioni cliniche concretizzanti controindicazione. Tale attività ricade sui medici che effettuano la valutazione clinica pre-impianto (nella fattispecie il Dott. ), e dagli atti non risulta che siano stati _7 effettuati accertamenti preventivi che la buona pratica clinica avrebbe consigliato (uno per tutti un ecocardiogramma che avrebbe certamente evidenziato la cardiomegalia poi dimostrata autopticamente e che condizionava una scarsa performance della funzione cardiaca quale controindicazione all'impianto).
4. Per le motivazioni ampiamente esposte in relazione, non risulta che siano state fornite alla paziente le doverose informative in ordine alle possibili complicanze relate alla specifica condizione clinica (in quanto insufficientemente valutata), per cui il consenso espresso dalla paziente, somministrato e fatto firmare dal Dott non essendo adeguatamente CP_8 informato e, al contrario, recante una errata informazione in relazione alle reali condizioni della paziente (….LA PROCEDURA NON HA RISCHI….) va considerato invalido.
5. In rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso era, nella fattispecie della paziente, controindicato (come da linee guida SICOB citate in relazione) in quanto in presenza di cardiopatia non ben compensata come dimostravano i sintomi dispnea ed edemi declivi. Fu effettuato secondo la miglior pratica medica riguardo alla tecnica di posizionamento ma non nel rispetto delle linee guida e della dovuta prudenza, diligenza e perizia che, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, controindicavano la procedura. Ciò concretizza gravi profili di responsabilità professionale addebitabili, alla struttura, ai medici ( e che acquisirono un consenso invalido _7 CP_8 per carente e non corretta informazione, e in massima percentuale al Dott. che, oltre ad _7 aver condotto una carente e del tutto inadeguata valutazione pre-impianto, si rese colpevole di non aver disposto l'immediato ricovero ospedaliero al comparire di chiari sintomi critici preannuncianti un esito infausto. Dovendo, come richiesto dal Giudice, tracciare una graduazione della colpa, premesso che è impossibile una precisa percentualizzazione, si può affermare che in una scala da 1 a 100 relativamente alla fase pre-impianto, il Dott e il _7
Dott. raggiunsero il citato comportamento colposo fu quello del Dott. CP_8 _7 concretizzatosi nello sconsigliare un ricovero ospedaliero che, invece, avrebbe dovuto disporre in urgenza, in questo secondo caso la responsabilità del Dott. è massima. Se, come _7
pagina 12 di 18 insistentemente richiesto dall'Avv. Giannone nel corso del secondo tentativo di conciliazione, si volesse ripartire percentualisticamente la colpa si potrebbe, nel complesso pensare ad un 33,3% per il Dott. e ad un 66,6% per il Dott. ma, avendo già chiaramente CP_8 _7 espressi i concetti afferenti alle singole responsabilità dei medici, ci si rimette a quanto il Giudice vorrà quantificare.
6. L'impianto del un “Palloncino Gastrico Elipse” non presentava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche se, in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della paziente, era da ritenersi controindicato.
7. Il peggioramento improvviso delle condizioni di salute avvenuto in data 17 e 18 febbraio 2019 con esito mortale, secondo il criterio del più probabile che non, è causalmente riconducibile alle errate e colpose condotte dei medici e della struttura che si occuparono del trattamento della paziente essendo essi censurabili sotto il profilo della colpa professionale secondo il grado di colpa di ciascun operatore sanitario indicato in risposta al quesito n. 5.
8. La causa concreta (e certa perché dimostrata) del decesso va identificata in un edema polmonare acuto che, col criterio del più probabile che non, potè concretizzare l'epifenomeno di una polmonite ab ingestis causata dal vomito in una paziente con scarsissime capacità reattive respiratorie e pessima performance funzionale cardiaca. Un tempestivo ricovero in pronto soccorso e in reparto di cardiologia della paziente alla comparsa dei gravi sintomi e disturbi avvertiti in data 17.2.19 avrebbe sicuramente avuto, rispetto al trattamento domiciliare, concrete e apprezzabili possibilità di scongiurare il decesso.
9. Dato il descritto stato soporoso e semi-incosciente della vittima nel periodo intercorso tra il verificarsi dell'evento lesivo e la morte, si ritiene che la stessa abbia avuto alterna percezione della sofferenza fisica o psicologica derivante dalle lesioni riportate, ma è anche da ammettere che negli intervalli lucidi abbia avuto la percezione dell'approssimarsi dell'esito.
10. Per quanto in atti descritto è ipotizzabile con sufficiente margine di certezza, che nel tempo intercorso tra la lesione e il decesso la paziente si sia trovata in una condizione di alterna lucidità come più sopra specificato” (cfr. relazione di CTU, pagg. 103-104). Ritiene questo Giudice che devono essere condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU, essendo puntualmente motivate, logicamente coerenti e raggiunte all'esito di un accurato esame della documentazione in atti. Tanto premesso, sussiste la responsabilità della società che gestisce la struttura CP_6 sanitaria alla quale si è rivolta la per l'intervento. CP_17 Persona_1
Si tratta di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità; invero, secondo l'art. 7 comma 1 L. n. 24/2017, “L struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose”. Sussiste altresì la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. che non ha effettuato _7 una esauriente valutazione clinica pre-impianto, non svolgendo gli accertamenti preventivi che la buona pratica clinica avrebbe consigliato, e successivamente non ha disposto l'immediato ricovero ospedaliero della paziente al comparire di chiari sintomi critici preannuncianti un esito infausto. Va al riguardo evidenziata l'irrilevanza, in questa sede, della sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” pronunciata nei confronti di il 19/12/2023 _7
pagina 13 di 18 dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica per il reato ex art. 589 c.p. in relazione agli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Invero, gli odierni attori, danneggiati dal reato, non si sono costituiti parte civile nel processo penale e hanno promosso il presente giudizio civile prima della pronuncia della sentenza di primo grado in sede penale;
la sentenza pronunciata in sede penale divenuta irrevocabile non fa pertanto stato nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Occorre inoltre osservare che il processo penale e il processo civile sono caratterizzati da un diverso regime probatorio, vigendo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" nel processo penale e la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" nel processo civile, per cui è ben possibile giungere a conclusioni difformi riguardo alla medesima vicenda all'esito dei due processi. Riguardo alla posizione del dott. giova osservare che “In materia Controparte_8 di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa
o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che non solo gli attori non avevano allegato il presunto dissenso del congiunto, ma dalle risultanze istruttorie erano emersi elementi, come l'assenza di soluzioni terapeutiche alternative e il fatto che in precedenza il paziente si era sottoposto ad interventi analoghi, che deponevano per la presunzione di consenso al trattamento sanitario)” (Cass. n. 19199/2018). Nel caso di specie, l'unica condotta colposa ascrivibile al dott. consiste nell'avere CP_8 somministrato e fatto firmare alla paziente il consenso all'intervento senza averle fornito le doverose informative in ordine alle possibili complicanze relative alla specifica condizione clinica, per cui vi è stata l'errata informazione secondo la quale la procedura era priva di rischi. Gli attori non hanno dedotto la violazione del diritto all'autodeterminazione della
[...]
ma solo quella del suo diritto alla salute;
in questo caso, come chiarito dalla Per_1
Suprema Corte, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova, gravante sul danneggiato, del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Gli attori non hanno né allegato né dimostrato che ove correttamente Persona_1 informata, avrebbe negato il consenso al trattamento, per cui manca la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento ascrivibile al dott. e l'evento dannoso. CP_8
pagina 14 di 18 La domanda nei confronti di deve pertanto essere rigettata. Controparte_8
Deve parimenti essere rigettata la domanda nei confronti di e Controparte_9 CP_10
, non essendo ravvisabili in capo a loro condotte in violazione delle regole
[...] professionali della scienza medica. Come chiarito in sede di CTU, i dottori e , il primo gastroenterologo e il CP_9 CP_10 secondo radiologo, sono stati meri esecutori del posizionamento del device e di un accertamento radiologico mirante esclusivamente a verificare il corretto posizionamento dello stesso;
gli stessi, pertanto, non avevano l'obbligo di acquisire i dati anamnestico-obiettivi in quanto compito di altri componenti dell'equipe, con la conseguenza che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo a loro. La domanda risarcitoria degli attori deve pertanto essere accolta nei confronti della CP_6
e di mentre deve essere rigettata nei confronti di _7 Controparte_8 CP_9
e .
[...] Controparte_10
Sotto il profilo risarcitorio gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e, a titolo ereditario, il risarcimento del danno biologico (c.d. “danno terminale”), nonché il danno patrimoniale per le spese funerarie. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dalla madre e dai cinque fratelli della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento, ferma restando la diversa quantificazione del danno con riferimento alle peculiarità dei singoli rapporti. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda
[…] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Le nuove tabelle di Milano costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di , che aveva Persona_1
40 anni:
- la somma di € 269.589,00 per madre convivente che aveva 68 anni al Parte_1 momento della morte della figlia;
pagina 15 di 18 - la somma di € 79.806,00 per fratello non convivente che aveva 34 Controparte_2 anni al momento della morte della sorella, e sorella non convivente che Controparte_4 aveva 38 anni;
- la somma di € 76.410,00 per , fratello non convivente che aveva 47 Controparte_3 anni, e che aveva 48 anni;
Controparte_5
- € 73.014,00 per sorella non convivente che aveva 51 anni. Controparte_1
Relativamente al danno biologico terminale, la giurisprudenza ritiene che “nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato (e quindi degli eredi) del c.d. danno biologico terminale”. Tale apprezzabile lasso temporale è stato individuato in almeno “24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea” (Cass., sez. VI, 06.10.2020, n. 21508). Con riferimento alla fattispecie concreta la suddetta voce di danno può essere riconosciuta, in quanto tra l'intervento avvenuto il 16 febbraio 2019, e la morte, sopraggiunta alle ore 09:25 del 18 febbraio 2019, è intercorso un lasso temporale di circa 48 ore. Il danno biologico terminale va risarcito in base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, che riconoscono un importo complessivo fino a € 30.000,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza;
considerando che nel caso concreto la sopravvivenza si è protratta per circa 48 ore, l'importo deve essere quantificato in € 20.000,00, da ripartire per metà alla madre e per 1/10 ciascuno agli altri cinque fratelli, in base alle quote di successione legittima nel caso di concorso tra genitori e fratelli germani di cui all'art. 571 c.c. Infine, ha diritto al danno patrimoniale per le spese funerarie, avendo lo Controparte_2 stesso pagato le fatture per il servizio funerario della sorella per Persona_1 complessivi € 5.404,00 (cfr. fatture allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. degli attori). Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi sopra indicati per risarcimento del danno iure proprio devono dunque essere devalutati fino al momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo, ottenendo i seguenti importi:
- € 27.131,87; Parte_1
- € 8.031,83; Parte_5
- € 7.690,04; Parte_6
- € 7.348,25. Controparte_1
L'importo per danno iure hereditario, determinato in base alle tabelle del 2018, deve essere rivalutato dal momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno pagina 16 di 18 secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo;
si ottiene in tal modo la somma di € 26.085,20. L'importo per danno patrimoniale deve essere rivalutato dal momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo;
si ottiene in tal modo la somma di € 7.048,24. In conclusione, e devono essere condannati in solido tra loro a CP_6 _7 corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno per la morte di Persona_1 le seguenti somme:
[...]
- - € 309.763,47; Parte_1
- - € 97.494,59; Controparte_2
- - € 90.446,35; Controparte_4 Pers
- e - € 86.708,56 ciascuno;
Controparte_3 Controparte_5
- - € 82.970,77. Controparte_1
In considerazione del rigetto delle domande degli attori nei confronti di Controparte_8
e , non vanno esaminate le domande di garanzia Controparte_9 Controparte_10 proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 da € 520.000 a € 1.000.000; per gli attori vanno considerati gli aumenti ex art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale. Devono essere poste a carico degli attori le spese giudiziali sostenute dalle società di assicurazione chiamate in causa dai convenuti per i quali è stata rigettata la domanda. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2846/2020: CONDANNA e in solido tra loro a corrispondere agli attori a CP_6 _7 titolo di risarcimento del danno per la morte di le seguenti somme: Persona_1
- - € 309.763,47; Parte_1
- - € 97.494,59; Controparte_2
pagina 17 di 18 - - € 90.446,35; Controparte_4
- e - € 86.708,56 ciascuno;
Controparte_3 Controparte_5
- - € 82.970,77, Controparte_1 oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. RIGETTA la domanda degli attori nei confronti di Controparte_8 CP_9
e .
[...] Controparte_10
CONDANNA e in solido tra loro, alla rifusione in favore degli CP_6 _7 attori delle spese processuali che liquida in € 1.713,00 per esborsi e in € 50.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dei convenuti e CP_6 _7
CONDANNA gli attori in solido a rimborsare le spese di lite a Controparte_8
e , liquidandole, per ciascun soggetto, Controparte_9 Controparte_10 in € 518,00 per esborsi e in € 22.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e
Cpa. CONDANNA gli attori in solido a rimborsare le spese di lite a
[...]
e Controparte_11 Controparte_13 [...] liquidandole, per ciascun soggetto, in € 22.000,00 per compenso, Controparte_12 oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2846/2020 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 [...] nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_5 C.F._6 patrocinio dell'avv. TROVATO DANIELA TIZIANA e dell'avv. ARRABITO STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO con sede in Modica via Sorda Scicli Vanella 47, C.F. , con il CP_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FIDONE SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il _7 C.F._7 patrocinio dell'avv. CARBONE ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_8 C.F._8 patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv. PICCIONE LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_10 C.F._10 con il patrocinio dell'avv. RUTA CARMELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 18 con sede a Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. Controparte_11
, con il patrocinio dell'avv. D'AVOLA ALDO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata, giusta procura in atti;
con sede a Milano via Clerici n. 14, P.I. , con il Controparte_12 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oriana Canzonieri, giusta procura in atti;
con sede a Milano viale Certosa n. 222, P.I. Controparte_13 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oriana Canzonieri, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
I- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218, 1228, 1176 e/o 2236 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 e/o 2059 c.c., o di altre norme di legge che dovessero risultare applicabili, la responsabilità professionale dei convenuti Dott. Dott. Dott. CP_6 _7 Controparte_8 CP_9
e Dott. , nella causazione del decesso della sig.ra
[...] Controparte_10 Persona_1
avvenuto in data 18.02.2019 in Modica, presso la propria abitazione, per tutti i motivi
[...] meglio esposti in narrativa;
II- Condannare, per l'effetto, i convenuti (1) in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore, (2) Dott. (3) Dott. (4) Dott. e (5) Dott. _7 Controparte_8 Controparte_9
, in solido tra loro stante l'assenza di interruzione di nesso di causalità ovvero non, Controparte_10 al risarcimento in favore degli attori , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e di tutti i danni dagli stessi patiti, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 tanto patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza del decesso della loro congiunta, sig.ra
[...]
che risulteranno provati nel corso del giudizio e che sin d'ora si quantificano Persona_1 nel modo seguente:
- € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale genitore convivente della sig.ra al momento Parte_1 Persona_1 del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attore quale fratello germano (convivente) della sig.ra Controparte_2 Persona_1
con cui condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della
[...] stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attore , quale fratello germano della sig.ra con cui Controparte_3 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_4 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_1 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
- € 144.130,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dovuto iure proprio all'attrice quale sorella germana della sig.ra con cui Controparte_5 Persona_1 condivideva un legame affettivo reciproco esistente al momento del decesso della stessa;
pagina 2 di 18 - € 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico terminale subito prima del decesso dalla sig.ra spettante iure hereditario agli attori Persona_1 Parte_1 CP_2 Per
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_5
in ragione di metà in favore della signora in qualità di genitore ed erede legittimo, e
[...] Pt_1 della restante metà suddivisa in parti eguali tra gli altri attori, quali fratelli e sorelle germani nonché eredi legittimi della defunta, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
il tutto per la complessiva somma pari a € 1.082.570,00, dovuta oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria o la diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- la somma che risulterà provata a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie;
III- Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario al 15% come per legge.
CP_6
Preliminarmente: dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale perché non esperito compiutamente e nei modi e termini di legge il procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito: dichiarare la estranea al rapporto contrattuale dedotto dagli attori e quindi non responsabile CP_6 per qualsivoglia tipo di risarcimento;
Nella non temuta ipotesi in cui la società dovesse essere ritenuta responsabile: CP_6
- rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; in subordine: disporre la rinnovazione della Ctu per i motivi già dedotti e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con le memorie ex art.183 cpc comma 6 n.2 e 3 e segnatamente per l'acquisizione dei verbali delle deposizioni rese dall'attrice (udienza 8.02.2022) e dal sig. Controparte_4 Parte_2
(udienza 3.05.2022) nel giudizio penale iscritto al n.254/21 del Tribunale di Ragusa – sezione penale. Limitare, conseguentemente, l'eventuale risarcimento del danno nei limiti della prova raggiunta in giudizio e nei limiti previsti dalla Legge, indicando la quota ascrivibile alla e quella CP_6 ascrivibile alle singole condotte secondo la specificazione della loro incidenza causale.
Con vittoria di spese e compensi.
_7
Rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; in subordine, voglia disporre la rinnovazione della Ctu e, valutato il contegno tenuto dai consulenti già nominati, procedere alla nomina di nuovi consulenti, ponendo attenzione alle linee guida applicabili al caso specifico e così descrivendo quali attività preventive ed intraoperatorie necessitavano nel caso di specie.
In ulteriore subordine voglia disporre il richiamo dei CCTTUU al fine di rielaborare le deduzioni e le conclusioni dell'elaborato peritale sulla base degli elementi emersi e risultati accertati in esito al procedimento penale definito con la sentenza di assoluzione del 19.12.2023. In ogni caso, voglia acquisire le deposizioni rese nel procedimento penale utili a ricostruire correttamente il contesto post-operatorio.
Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_8
Nel merito, rigettare le avverse richieste risarcitorie siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
pagina 3 di 18 in subordine, ove si ritenessero tali richieste in tutto o in parte meritevoli di accoglimento, accertare la effettiva responsabilità del dott. per i fatti per cui è causa e condannarlo limitatamente al CP_8 proprio grado di responsabilità; in ogni caso, ove all'esito del presente giudizio le pretese risarcitorie di parte attrice dovessero risultare in tutto o in parte fondate, per le motivazioni di cui in parte motiva, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne e manlevato dai dott.ri e CP_8 _7 Controparte_9
ciascuno limitatamente al proprio grado di responsabilità, per ogni esborso che il Controparte_10 dott. dovesse effettuare in via solidale o in proprio, in riferimento e quale conseguenza del CP_8 presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, ove all'esito del presente giudizio le pretese risarcitorie di parte attrice dovessero risultare in tutto o in parte fondate, per le motivazioni di cui in parte motiva, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad essere tenuto indenne e manlevato da CP_8 Controparte_14
, con sede in 40 Westland Row, Dublino 2, Irlanda, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, e per essa dalla rappresentante italiana ON
, con sede in Milano via Clerici n. 14 (P.I: ), in
[...] P.IVA_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ogni esborso che il dott. dovesse CP_8 effettuare in proprio o in via solidale, in riferimento e quale conseguenza del presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, interessi e rivalutazione monetaria, e – conseguentemente – condannare , con sede in 40 Westland Row, Dublino 2, Controparte_14
Irlanda, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa la rappresentante italiana
, con sede in Milano ON via Clerici n. 14 (P.I:: ), al pagamento diretto di ogni esborso (compresi interessi, P.IVA_5 rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare dovuto dal dott. in CP_8 proprio o in via solidale, in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio o, in via ulteriormente subordinata, alla refusione in favore del dott. di ogni esborso (compresi interessi, CP_8 rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare eventualmente dovuto dallo stesso dott. in proprio o in via solidale, in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. CP_8
Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con salvezza di ogni ulteriore diritto ed azione.
Controparte_9
Preliminarmente, ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dagli attori ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017, stante la mancata proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. da parte degli attori, e verificata, altresì, la eccepita nullità per genericità e incompletezza della domanda di mediazione;
In via gradata, e nel merito,
Rigettare, comunque, tutte le domande proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto, e/o con ogni altra statuizione.
In estremo subordine,
Accertare e determinare, anche ai soli fini della ripartizione di responsabilità nei rapporti interni con gli altri convenuti, in termini percentuali, il concorso causale addebitabile al concludente laddove resterà detto corresponsabile dell'evento dannoso. Comunque, ritenere e dichiarare la , Sede legale e Direzione Controparte_13
Generale Viale Certosa, 222 – 20156 MILANO, PEC in forza della Polizza Email_1 per la R.C. Professionale della quale il concludente è titolare, tenuta a manlevare e a mantenere lo stesso concludente libero, garantito ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza patrimoniale negativa che possa derivargli in esito al presente giudizio, dicendo la suddetta Compagnia di assicurazioni tenuta, e questa condannando, al ristoro diretto di ogni danno liquidando in favore degli attori, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 4 di 18 Controparte_10
Rigettare o con qualunque statuizione ritenere inammissibile la domanda spiegata nei confronti del dott. per le motivazioni sopra spiegate. Controparte_10
In via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità medica del concludente Dott.
determinare i danni effettivamente risarcibili e nella misura effettivamente dovuta Controparte_10
a seguito dell'istruttoria della causa, previo, ovviamente, accertamento del nesso causale, disponendo l'onere dell'eventuale risarcimento a carico della Compagnia di Assicurazioni UnipolSai che in forza di specifica polizza assicurativa deve manlevare l'assicurato da ogni onere conseguente CP_10 all'accertamento di sua eventuale responsabilità professionale.
Controparte_11
Ritenere e dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici, essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto, e ciò per le causali di cui in narrativa.
In via di mero subordine e senza recesso, nella non temuta ipotesi di accertamento di una responsabilità concorrente del dr. , ritenere e dichiarare l' contrattualmente tenuta CP_10 Controparte_16 nei soli limiti della responsabilità di quest'ultimo, con esclusione di qualsiasi solidarietà con gli altri corresponsabili.
Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Controparte_12
Nel merito: ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
in subordine, ridurla nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto del concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., e disporre condanna della sola struttura sanitaria e/o degli altri sanitari coinvolti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del dr. CP_8 nel caso di condanna del dr. ridotto il risarcimento per concorso di colpa, distinte le quote di CP_8 responsabilità, rigettare la domanda di garanzia per i motivi spiegati, ovvero contenere la condanna di ei limiti della quota di responsabilità del proprio Assicurato, tenuto conto di tutte le clausole CP_14 contrattuali, tra cui quella relativa al massimale di polizza e fare applicazione dell'art. 1910 c.c.; in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero fare applicazione dell'indicato criterio di calcolo.
AMISSIMA ASSICURAZIONI
Ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
in subordine, ridurla nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto del concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., e disporre condanna della sola struttura sanitaria e/o degli altri sanitari coinvolti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del dr. ; CP_9 nel caso di condanna del dr. , ridotto il risarcimento ex art. 1227 c.c., distinte le quote di CP_9 responsabilità dei soggetti coinvolti, rigettare la domanda di garanzia, ovvero contenere la condanna di nei limiti della quota di responsabilità del proprio Assicurato, tenuto conto di tutte le CP_13 clausole contrattuali, tra cui quella relativa al massimale di polizza ed alla operatività a secondo rischio, e fare applicazione dell'art. 1910 c.c.; in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 18 pagina 6 di 18 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Controparte_2 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 convenivano in giudizio e CP_6 _7 Controparte_8 Controparte_9
, esponendo che erano congiunti (madre e fratelli) di Controparte_10 Persona_1 la quale, affetta da obesità grave, si era rivolta nel gennaio 2019 al dott.
[...] _7
specialista in medicina dello sport, coadiuvato dal dott. anch'egli
[...] Controparte_8 specialista in medicina dello sport, e dal dott. , specialista in chirurgia Controparte_9 dell'apparato digerente, tutti facenti parte dell'equipe medica operante presso la , CP_17 gestita dalla i sanitari consigliavano un programma medico di riduzione del peso CP_6 corporeo mediante l'impianto di un “Palloncino gastrico Elipse”, che veniva effettuato il 16 febbraio 2019. Il giorno successivo avvertiva sintomi di nausea, Persona_1 debolezza e sonnolenza e veniva visitata dal dott. che diagnosticava una _7 bronchite e prescriveva l'impiego di una bombola d'ossigeno e un antibiotico. Il 18 febbraio 2019 le condizioni della peggioravano e, nonostante l'intervento del personale Persona_1 del 118, la stessa decedeva alle ore 9.25. Gli attori deducevano la responsabilità della e dei medici suoi collaboratori per il CP_6 decesso della e chiedevano il risarcimento del danno iure proprio e iure Persona_1 hereditario, per un importo complessivo di € 1.082.570,00, oltre interessi legali e rivalutazione. Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l'insussistenza della loro responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande degli attori.
, e chiamavano in causa le società di Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10 assicurazione con le quali avevano stipulato le polizze per responsabilità professionale.
e Controparte_13 Controparte_18 [...] si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande degli attori Controparte_11
e, in subordine, di essere tenute nei limiti della responsabilità di ciascun assicurato. Espletata CTU medico-legale, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta nei confronti della CP_6
e di mentre deve essere rigettata nei confronti degli altri convenuti. _7
Si deve innanzitutto procedere alla ricostruzione dei fatti in base alla documentazione in atti, come riportata nella CTU espletata dal dott. medico legale, e dal prof. Persona_2
medico chirurgo. Persona_3
“La IG.ra , affetta da obesità grave, con un peso di circa 190 Kg, Persona_1
(Indice di Massa Corporea 70) nel mese di gennaio 2019 si rivolgeva al Dott. _7 coadiuvato dal Dott. e dal Dott. , in quanto appartenenti Controparte_8 Controparte_9 all'equipe medica operante presso la “ ” di Modica, struttura sanitaria gestita CP_17 dalla . Le veniva consigliato l'impianto di un palloncino intragastrico del tipo CP_6
Elipse. Nell'ultima decade del mese di gennaio 2019, la signora ed i fratelli (anch'essi Persona_1 richiedenti il posizionamento del device) eseguivano alcuni esami clinici strumentali propedeutici all'impianto del suddetto palloncino, ossia, una rx-grafia toracica, una ecografia tiroidea ed un elettrocardiogramma. (…) In data 30.01.2019, la signora Persona_1
si sottoponeva, sempre insieme ai fratelli ed , ad una visita
[...] CP_2 CP_3
pagina 7 di 18 medica presso la struttura sanitaria gestita dalla All'atto degli esami pre- CP_6 impianto, i sanitari formavano il “Libretto Dietetico Personale” della signora Persona_1
, recante, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti problemi di salute della paziente:
[...]
“ipertesa, edemi declivi e dispnea”. (…) In data 16/02/2019, presso lo studio del dott. , il Dott. CP_10 Controparte_9 posizionava il palloncino elipse il cui corretto posizionamento veniva accertato radiologicamente dal Dott. . CP_10
Va sottolineato che non vi fu alcuna procedura endoscopica da parte del Dott. il CP_9 quale si limitò a somministrare la capsula che la paziente deglutì con un bicchiere d'acqua. Subito dopo l'impianto il Dott. prescriveva soluzione fisiologica 250 ml flebo, LI _7
AL (n. 2 fiale), EB AL (n. 1 fiala), da assumere entro la quantità di una flebo al pomeriggio e di una ulteriore flebo la sera a goccia lenta. Il Dott. prescriveva, altresì, _7
compresse 300 mg (una la mattina ed una la sera a partire da due giorni prima del Pt_3 posizionamento per venti giorni, dopo i quali ridurre ad una compressa la mattina per tutta la durata del trattamento con il palloncino); LI compresse (una compressa per tre volte al giorno, a partire dal giorno prima del trattamento e per ulteriori sei giorni); RA 8 mg compresse (una compressa al giorno per venti giorni); AX 10 mg compresse (una compressa per due volte al giorno dal giorno prima del posizionamento per tre giorni); OP fiale o compresse (una fiala o una compressa al bisogno). Malgrado tale terapia, a quanto riferito dai parenti, la paziente nell'immediato post-impianto presentò vomito e grave malessere. Richiesto l'intervento di un infermiere onde somministrare la flebo prescritta dal Dott. tale infermiere, constatata la presenza di acrocianosi, stato _7 soporoso e grave dispnea, suggeriva il ricovero in ospedale. Di tale situazione nella stessa data 17 febbraio 2019 i familiari della paziente avvisarono telefonicamente il dott. il _7 quale alle ore 10:30 circa dello stesso giorno, si presentava presso l'abitazione della signora
, per visitarla e, all'esito della visita, dichiarava che il malessere Persona_1 della stessa non era da ascriversi al palloncino gastrico, ma semmai ad una presunta bronchite. Affermava inoltre che non era necessario rivolgersi al 118 e accedere in ospedale, prescrivendo l'impiego di una bombola d'ossigeno e di un antibiotico ( ) per il Pt_4 problema respiratorio rilevato (presunta “bronchite”). Il mattino del 18 febbraio 2019, alle ore 08:00 circa, vista la persistenza dello stato di torpore, la sorella della paziente ricontattava telefonicamente il Dott. e, poco dopo, allertava il _7
118. Alle ore 08:30 il Dott. si presentava al domicilio della paziente e alle ore 08:45 _7 giungevano i sanitari del 118 i quali tentavano invano di rianimare la paziente, in preda ad edema polmonare, della quale si constatava il decesso per arresto cardiocircolatorio alle ore 09:25”. Come evidenziato dai CTU, “Effettuati alcuni esami clinici preliminari all'impianto, veniva redatto un libretto dietetico personale” nel quale era annotato: “ipertesa, edemi declivi arti inferiori e dispnea”. Non si cita né la presunta Sindrome di IC né la cardiopatia ischemica con infarto miocardico pregresso desumibile dal tracciato elettrocardiografico. È bene notare subito che vi erano controindicazioni al posizionamento del device ma che tali controindicazioni non furono ravvisate per insufficiente valutazione pre-posizionamento, infatti le apposite linee guida (LINEE GUIDA S.I.C.O.B. - Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità
) riportano, quali controindicazioni le seguenti: Controparte_19
pagina 8 di 18 • pregressa chirurgia addominale, soprattutto gastrica (i rari casi di complicanze gravi dopo posizionamento di pallone intragastrico si sono verificati soprattutto in pazienti operati);
• patologia peptica in atto;
• instabilità psicologica e tossicodipendenza;
• ernie jatali;
• malattia da reflusso gastro-esofageo;
• epatopatie gravi;
• cardiopatie e pneumopatie non adeguatamente compensate;
• malattie infiammatorie intestinali croniche. Va osservato che edemi declivi agli arti inferiori e dispnea sono sì manifestazioni comuni nei grandi obesi ma la presenza di tali elementi anamnestici (probabili segni di cardiopatia non adeguatamente compensata) non esonera dal condurre una anamnesi più accurata onde escludere o rilevare altre cause di diversa origine quali la cardiopatia dalla quale, come autopticamente ed elettrocardiograficamente dimostrato, la paziente era affetta. Se fosse stata raccolta una anamnesi approfondita, come sarebbe stato corretto fare, il medico (nel nostro caso il Dott. ) avrebbe avuto contezza delle problematiche della paziente che, _7 oltre ad essere citate quali controindicazioni dalle citate linee guida, esponevano da un lato alla polmonite ab ingestis a causa del vomito (che si manifesta in quasi tutti i pazienti dopo l'impianto di pallone intragastrico) nonché della scarsa reattività respiratoria dei grandi obesi, e, dall'altro lato, alle complicanze cardiorespiratorie ad essa conseguenti. Nell'atto di citazione del Legale di parte attrice, si legge che la era affetta da Persona_1
Sindrome di IC. Non esiste, in atti, alcuna documentazione clinica a sostegno di tale dato anamnestico che, pertanto va considerato quale diagnosi presuntiva (anche se estremamente probabile) formulata dal Dott. che stilò la perizia penale. Per_4
(…) In effetti dagli atti non risulta che l'indagine anamnestica pre-impianto sia stata sufficientemente condotta sì da far conoscere ai sanitari l'esistenza di una problematica respiratoria associata a scarsa reattività per sonnolenza diurna, condizioni delle quali, tuttavia, alcune stigmate predittive erano presenti (obesità grave, edemi declivi e ipertensione). Ciò integra sicuramente negligenza del che raccolse l'anamnesi pre-impianto. CP_20
L'ipertensione da cui era affetta la paziente, almeno al momento dell'osservazione pre- impianto, appariva ben compensata (135/75 mmHg). Tuttavia i dati anamnestici registrati nel libretto dietetico personale, unitamente alla grande obesità della paziente avrebbero dovuto indurre il sanitario che raccolse e valutò l'anamnesi, quanto meno a sospettare che la paziente potesse avere problematiche respiratorie e di scarsa reattività tipica dei grandi obesi e, ben sapendo che il posizionamento del palloncino intragastrico può essere seguito da episodi di vomito ripetuto, avrebbe dovuto ritenere che il vomito ripetuto in una paziente spesso soporosa espone al rischio di polmonite ab ingestis e, conseguentemente avrebbe dovuto avvisare la paziente che la percentuale di rischio era alta. Invece nel foglio informativo (DOMANDA N. 28) fu scritto “LA PROCEDURA NON HA RISCHI”. Ciò integra imprudenza, negligenza e imperizia da parte del medico che fornì le informazioni sulla procedura (dott. ) e del medico (dott. che acquisiva un _7 CP_8 consenso non correttamente informato poiché indicò la procedura definendola “priva di rischi”. Ci si trova, pertanto, di fronte ad una mancata informazione della paziente a causa di una valutazione pre-impianto del tutto insufficiente ed errata.
pagina 9 di 18 Tali comportamenti omissivi concretizzano imprudenza e negligenza in capo ai due medici sopra citati che, a causa di una insufficiente valutazione, indussero a somministrare il device. Pertanto all'endoscopista non si può attribuire alcuna colpa in quanto la valutazione pre- impianto spettava ai Dott.ri e _7 CP_8
Riguardo al radiologo, il ruolo dello stesso si concretizzò nella semplice conferma radiologica del corretto posizionamento del device, per cui nessuna censura può muoversi a suo carico. Propedeuticamente all'impianto, la effettuava alcuni esami strumentali, fra cui Persona_1 un elettrocardiogramma che è datato 23/01/2019 e che, in assenza di refertazione del cardiologo esecutore, è stato attentamente esaminato dallo scrivente CTU rilevando un ritmo sinusale con variazioni della FC (aritmia sinusale respiratoria). Conduzione A-V nella norma. Inversione degli elettrodi periferici (avendo l'autopsia esclusa una destrocardia). QS in V1-V2 da pregressa necrosi antero-settale. A questo punto non si può non notare che la presenza di una cardiopatia ischemica già sfociata in un infarto anterosettale e di una patologia respiratoria quale la sindrome obesità- ipoventilazione (che, per quanto desumibile dal racconto dei parenti, affliggeva la paziente) avrebbero dovuto sconsigliare il posizionamento del palloncino intra-gastrico così come da controindicazioni riportate nelle linee guida della Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (S.I.C.OB. 2008) o, quanto meno, consigliare ulteriori accertamenti fra cui un ecocardiogramma che avrebbe rilevato la cardiomegalia (poi dimostrata autopticamente) e le ridotte performances contrattili del miocardio infartuato (IMA anterosettale). Quanto sopra obbliga a confermare che, per imprudenza e negligenza dei Sanitari di cui sopra, le indagini pre-impianto furono insufficienti a rendere sicura la procedura, per cui è evidente che quanto scritto nel modulo di consenso informato “L procedura non ha rischi” rappresenta una mendace e fuorviante informazione. Come già più sopra considerato, di fronte ad una cardiopatia ischemica già esitata in infarto del miocardio e ad una pesante problematica respiratoria e ben conoscendo le possibili sequele immediate del posizionamento dell'Elipse, i avrebbero dovuto, quanto meno, CP_21 ben informare la paziente riguardo al fatto che la percentuale di rischio della procedura era elevata. Riguardo alle modalità fisiopatologiche con le quali la presenza del palloncino intragastrico condusse al decesso per edema polmonare, rifacendosi al criterio del più probabile che non, è altamente verosimile che il vomito che seguì al posizionamento, di concorso con la scarsa reattività del riflesso tussigeno di una paziente che, a quanto si apprende dagli atti, subito dopo l'impianto iniziò ad accusare marcata astenia e sonnolenza / sopore, abbia causato un meccanismo “ab ingestis” che, anche per le scarse capacità funzionali di un cuore infartuato e cardiomegalico in paziente ipertesa, con grande probabilità fu l'evento scatenante dell'edema polmonare che portò al decesso” (cfr. relazione di CTU, pagg. 14-17). In ordine alle responsabilità dei singoli convenuti, i CTU rilevano che:
“La ha la responsabilità da “contatto sociale” come previsto dall'art. 7 della CP_6
Legge Gelli-Bianco, in quanto la prestazione è avvenuta in seguito ad un contratto tra la paziente e il gestore della struttura che risponde dei danni provocati dai medici dipendenti o collaboratori necessari. Infatti, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che si avvale dell'opera di terzi anche se non trattasi di personale dipendente, risponde anche dei fatti dolosi o colposi degli stessi.
pagina 10 di 18 Riguardo ai medici coinvolti, si ravvisa responsabilità professionale per il Dott. _7
e il Dott. essendo il Dott. il semplice esecutore del Controparte_8 Controparte_9 posizionamento (in ciò confortato dai rilievi pre-impianto dei suoi colleghi e ed _7 CP_8 essendo il Dott. il semplice esecutore di una radiografia mirante a verificare il CP_10 corretto posizionamento del device e pertanto, entrambi i medici e , non CP_9 CP_10 erano obbligati ad assumere e valutare criticamente i dati anamnestico-obiettivi della paziente. Gli altri due medici sopra citati, invece, sono responsabili per non aver correttamente valutato (o addirittura non aver acquisito) i dati anamnestici della paziente che sconsigliavano l'impianto del device o, quanto meno, imponevano di informare la paziente del maggior rischio della procedura, come espresso in altra parte della presente relazione (ciò vale soprattutto per il Dott. . _7
Al contrario, fu fatto firmare un consenso invalido in quanto recante l'informazione “L procedura è priva di rischi” (ciò vale per i Dott. e Il primo per non aver _7 CP_8 correttamente valutato la paziente e il secondo per averle fatto firmare un consenso tutt'altro che “informato”). Per i motivi di cui sopra, nessuna responsabilità si ravvisa in capo al gastroenterologo Dott.
e al radiologo Dott. . CP_9 CP_10
Come anche rilevato dal CTU della Procura della Repubblica, Dott. , le evidenze Per_4 disponibili avrebbero dovuto indurre i medici a svolgere ulteriori esami strumentali in ambito cardiologico (eco-cardiogramma) e pneumologico, che avrebbero certamente rilevato la cardiomegalia (poi autopticamente dimostrata) nonché i problemi respiratori tipici della grande obesità da cui era affetta la paziente, inducendo a sconsigliare l'impianto del palloncino intragastrico o, quanto meno, a formulare un corretto consenso informato che evidenziasse il maggior rischio della procedura. I medici suddetti si sono, pertanto, resi responsabili di aver sottovalutato le condizioni cliniche della paziente, ad esclusione dei Dottori e in quanto meri esecutori del CP_9 CP_10 posizionamento del device e di un accertamento radiologico mirante esclusivamente a verificare il corretto posizionamento dello stesso. I Dottori e , infatti, non avevano l'obbligo di acquisire i dati anamnestico- CP_9 CP_10 obiettivi in quanto compito di altri componenti dell'equipe. Quanto al Dott. , la sua responsabilità si estende tanto alla fase pre-impianto, quanto a _7 quella del post-impianto. Nella fase pre-impianto egli omise negligentemente imprudentemente e imperitamente di acquisire e valutare correttamente i dati anamnestici della paziente e di esigere gli opportuni approfondimenti clinici che, sicuramente, avrebbero sconsigliato l'impianto rendendo palese l'aumentato rischio clinico. Ancor più gravi sono le responsabilità del Dott. nella fase post- impianto. Infatti, allorché il giorno successivo al _7 posizionamento del palloncino si manifestò profondo torpore, difficoltà respiratoria e acrocianosi, come rilevato dall'infermiere che, contattato dai familiari per praticare la flebo prescritta dal Dott. osservò la paziente consigliando l'accesso in PS, il Dott. _7 _7 contattato subito, anziché inviare la paziente in PS si limitò a prescrivere O2-terapia domiciliare insieme ad antibioticoterapia (si può presumere che, data la prescrizione di una cefalosporina, il medico avesse rilevato dati semeiologici deponenti per una polmonite (ab ingestis – n.d.r. - ) diagnosticandola per “bronchite”. Tale condotta imperita del medico è definibile soprattutto imprudente e negligente in quanto l'immediata traduzione in ambiente ospedaliero, per il criterio del più probabile che non,
pagina 11 di 18 avrebbe con buona probabilità potuto evitare il progredire della patologia respiratoria e l'evoluzione in edema polmonare che fu causa mortis” (cfr. relazione di CTU, pagg. 18-20). I CTU formulano pertanto le seguenti conclusioni:
“
2. Come emergente dagli atti, le condizioni della paziente al Persona_1 momento del primo contatto con la parte convenuta erano quelle di una paziente affetta da grande obesità con tutte le conseguenze di tale patologia (soprattutto cardiorespiratorie), pregresso infarto miocardico e cardiomegalia (poi accertata autopticamente) e segni evidenti di scompenso cardiaco (dispnea, edemi declivi, oliguria).
3. La predetta paziente fu sottoposta ad una rx-grafia toracica, una ecografia tiroidea ed un elettrocardiogramma il cui tracciato mostrava chiari segni di pregresso infarto miocardico. Purtroppo, non esistono specifiche linee guida che indichino quali attività preventive condurre ed effettuare propedeuticamente al posizionamento del palloncino intragastrico. Le uniche linee guida esistenti in merito sono quelle della SICOB (citate in relazione) le quali riportano le controindicazioni al posizionamento di tale device ma non parlano di attività preventive. Tuttavia, le buone pratiche clinico assistenziali consigliano di effettuare una esauriente valutazione clinica pre-impianto, soprattutto onde evidenziare eventuali condizioni cliniche concretizzanti controindicazione. Tale attività ricade sui medici che effettuano la valutazione clinica pre-impianto (nella fattispecie il Dott. ), e dagli atti non risulta che siano stati _7 effettuati accertamenti preventivi che la buona pratica clinica avrebbe consigliato (uno per tutti un ecocardiogramma che avrebbe certamente evidenziato la cardiomegalia poi dimostrata autopticamente e che condizionava una scarsa performance della funzione cardiaca quale controindicazione all'impianto).
4. Per le motivazioni ampiamente esposte in relazione, non risulta che siano state fornite alla paziente le doverose informative in ordine alle possibili complicanze relate alla specifica condizione clinica (in quanto insufficientemente valutata), per cui il consenso espresso dalla paziente, somministrato e fatto firmare dal Dott non essendo adeguatamente CP_8 informato e, al contrario, recante una errata informazione in relazione alle reali condizioni della paziente (….LA PROCEDURA NON HA RISCHI….) va considerato invalido.
5. In rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso era, nella fattispecie della paziente, controindicato (come da linee guida SICOB citate in relazione) in quanto in presenza di cardiopatia non ben compensata come dimostravano i sintomi dispnea ed edemi declivi. Fu effettuato secondo la miglior pratica medica riguardo alla tecnica di posizionamento ma non nel rispetto delle linee guida e della dovuta prudenza, diligenza e perizia che, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, controindicavano la procedura. Ciò concretizza gravi profili di responsabilità professionale addebitabili, alla struttura, ai medici ( e che acquisirono un consenso invalido _7 CP_8 per carente e non corretta informazione, e in massima percentuale al Dott. che, oltre ad _7 aver condotto una carente e del tutto inadeguata valutazione pre-impianto, si rese colpevole di non aver disposto l'immediato ricovero ospedaliero al comparire di chiari sintomi critici preannuncianti un esito infausto. Dovendo, come richiesto dal Giudice, tracciare una graduazione della colpa, premesso che è impossibile una precisa percentualizzazione, si può affermare che in una scala da 1 a 100 relativamente alla fase pre-impianto, il Dott e il _7
Dott. raggiunsero il citato comportamento colposo fu quello del Dott. CP_8 _7 concretizzatosi nello sconsigliare un ricovero ospedaliero che, invece, avrebbe dovuto disporre in urgenza, in questo secondo caso la responsabilità del Dott. è massima. Se, come _7
pagina 12 di 18 insistentemente richiesto dall'Avv. Giannone nel corso del secondo tentativo di conciliazione, si volesse ripartire percentualisticamente la colpa si potrebbe, nel complesso pensare ad un 33,3% per il Dott. e ad un 66,6% per il Dott. ma, avendo già chiaramente CP_8 _7 espressi i concetti afferenti alle singole responsabilità dei medici, ci si rimette a quanto il Giudice vorrà quantificare.
6. L'impianto del un “Palloncino Gastrico Elipse” non presentava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche se, in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della paziente, era da ritenersi controindicato.
7. Il peggioramento improvviso delle condizioni di salute avvenuto in data 17 e 18 febbraio 2019 con esito mortale, secondo il criterio del più probabile che non, è causalmente riconducibile alle errate e colpose condotte dei medici e della struttura che si occuparono del trattamento della paziente essendo essi censurabili sotto il profilo della colpa professionale secondo il grado di colpa di ciascun operatore sanitario indicato in risposta al quesito n. 5.
8. La causa concreta (e certa perché dimostrata) del decesso va identificata in un edema polmonare acuto che, col criterio del più probabile che non, potè concretizzare l'epifenomeno di una polmonite ab ingestis causata dal vomito in una paziente con scarsissime capacità reattive respiratorie e pessima performance funzionale cardiaca. Un tempestivo ricovero in pronto soccorso e in reparto di cardiologia della paziente alla comparsa dei gravi sintomi e disturbi avvertiti in data 17.2.19 avrebbe sicuramente avuto, rispetto al trattamento domiciliare, concrete e apprezzabili possibilità di scongiurare il decesso.
9. Dato il descritto stato soporoso e semi-incosciente della vittima nel periodo intercorso tra il verificarsi dell'evento lesivo e la morte, si ritiene che la stessa abbia avuto alterna percezione della sofferenza fisica o psicologica derivante dalle lesioni riportate, ma è anche da ammettere che negli intervalli lucidi abbia avuto la percezione dell'approssimarsi dell'esito.
10. Per quanto in atti descritto è ipotizzabile con sufficiente margine di certezza, che nel tempo intercorso tra la lesione e il decesso la paziente si sia trovata in una condizione di alterna lucidità come più sopra specificato” (cfr. relazione di CTU, pagg. 103-104). Ritiene questo Giudice che devono essere condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU, essendo puntualmente motivate, logicamente coerenti e raggiunte all'esito di un accurato esame della documentazione in atti. Tanto premesso, sussiste la responsabilità della società che gestisce la struttura CP_6 sanitaria alla quale si è rivolta la per l'intervento. CP_17 Persona_1
Si tratta di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità; invero, secondo l'art. 7 comma 1 L. n. 24/2017, “L struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose”. Sussiste altresì la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. che non ha effettuato _7 una esauriente valutazione clinica pre-impianto, non svolgendo gli accertamenti preventivi che la buona pratica clinica avrebbe consigliato, e successivamente non ha disposto l'immediato ricovero ospedaliero della paziente al comparire di chiari sintomi critici preannuncianti un esito infausto. Va al riguardo evidenziata l'irrilevanza, in questa sede, della sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” pronunciata nei confronti di il 19/12/2023 _7
pagina 13 di 18 dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica per il reato ex art. 589 c.p. in relazione agli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Invero, gli odierni attori, danneggiati dal reato, non si sono costituiti parte civile nel processo penale e hanno promosso il presente giudizio civile prima della pronuncia della sentenza di primo grado in sede penale;
la sentenza pronunciata in sede penale divenuta irrevocabile non fa pertanto stato nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Occorre inoltre osservare che il processo penale e il processo civile sono caratterizzati da un diverso regime probatorio, vigendo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" nel processo penale e la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" nel processo civile, per cui è ben possibile giungere a conclusioni difformi riguardo alla medesima vicenda all'esito dei due processi. Riguardo alla posizione del dott. giova osservare che “In materia Controparte_8 di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa
o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che non solo gli attori non avevano allegato il presunto dissenso del congiunto, ma dalle risultanze istruttorie erano emersi elementi, come l'assenza di soluzioni terapeutiche alternative e il fatto che in precedenza il paziente si era sottoposto ad interventi analoghi, che deponevano per la presunzione di consenso al trattamento sanitario)” (Cass. n. 19199/2018). Nel caso di specie, l'unica condotta colposa ascrivibile al dott. consiste nell'avere CP_8 somministrato e fatto firmare alla paziente il consenso all'intervento senza averle fornito le doverose informative in ordine alle possibili complicanze relative alla specifica condizione clinica, per cui vi è stata l'errata informazione secondo la quale la procedura era priva di rischi. Gli attori non hanno dedotto la violazione del diritto all'autodeterminazione della
[...]
ma solo quella del suo diritto alla salute;
in questo caso, come chiarito dalla Per_1
Suprema Corte, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova, gravante sul danneggiato, del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Gli attori non hanno né allegato né dimostrato che ove correttamente Persona_1 informata, avrebbe negato il consenso al trattamento, per cui manca la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento ascrivibile al dott. e l'evento dannoso. CP_8
pagina 14 di 18 La domanda nei confronti di deve pertanto essere rigettata. Controparte_8
Deve parimenti essere rigettata la domanda nei confronti di e Controparte_9 CP_10
, non essendo ravvisabili in capo a loro condotte in violazione delle regole
[...] professionali della scienza medica. Come chiarito in sede di CTU, i dottori e , il primo gastroenterologo e il CP_9 CP_10 secondo radiologo, sono stati meri esecutori del posizionamento del device e di un accertamento radiologico mirante esclusivamente a verificare il corretto posizionamento dello stesso;
gli stessi, pertanto, non avevano l'obbligo di acquisire i dati anamnestico-obiettivi in quanto compito di altri componenti dell'equipe, con la conseguenza che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo a loro. La domanda risarcitoria degli attori deve pertanto essere accolta nei confronti della CP_6
e di mentre deve essere rigettata nei confronti di _7 Controparte_8 CP_9
e .
[...] Controparte_10
Sotto il profilo risarcitorio gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto e, a titolo ereditario, il risarcimento del danno biologico (c.d. “danno terminale”), nonché il danno patrimoniale per le spese funerarie. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dalla madre e dai cinque fratelli della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento, ferma restando la diversa quantificazione del danno con riferimento alle peculiarità dei singoli rapporti. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di Milano. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda
[…] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Le nuove tabelle di Milano costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spettano a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di , che aveva Persona_1
40 anni:
- la somma di € 269.589,00 per madre convivente che aveva 68 anni al Parte_1 momento della morte della figlia;
pagina 15 di 18 - la somma di € 79.806,00 per fratello non convivente che aveva 34 Controparte_2 anni al momento della morte della sorella, e sorella non convivente che Controparte_4 aveva 38 anni;
- la somma di € 76.410,00 per , fratello non convivente che aveva 47 Controparte_3 anni, e che aveva 48 anni;
Controparte_5
- € 73.014,00 per sorella non convivente che aveva 51 anni. Controparte_1
Relativamente al danno biologico terminale, la giurisprudenza ritiene che “nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato (e quindi degli eredi) del c.d. danno biologico terminale”. Tale apprezzabile lasso temporale è stato individuato in almeno “24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea” (Cass., sez. VI, 06.10.2020, n. 21508). Con riferimento alla fattispecie concreta la suddetta voce di danno può essere riconosciuta, in quanto tra l'intervento avvenuto il 16 febbraio 2019, e la morte, sopraggiunta alle ore 09:25 del 18 febbraio 2019, è intercorso un lasso temporale di circa 48 ore. Il danno biologico terminale va risarcito in base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, che riconoscono un importo complessivo fino a € 30.000,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza;
considerando che nel caso concreto la sopravvivenza si è protratta per circa 48 ore, l'importo deve essere quantificato in € 20.000,00, da ripartire per metà alla madre e per 1/10 ciascuno agli altri cinque fratelli, in base alle quote di successione legittima nel caso di concorso tra genitori e fratelli germani di cui all'art. 571 c.c. Infine, ha diritto al danno patrimoniale per le spese funerarie, avendo lo Controparte_2 stesso pagato le fatture per il servizio funerario della sorella per Persona_1 complessivi € 5.404,00 (cfr. fatture allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. degli attori). Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi sopra indicati per risarcimento del danno iure proprio devono dunque essere devalutati fino al momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo, ottenendo i seguenti importi:
- € 27.131,87; Parte_1
- € 8.031,83; Parte_5
- € 7.690,04; Parte_6
- € 7.348,25. Controparte_1
L'importo per danno iure hereditario, determinato in base alle tabelle del 2018, deve essere rivalutato dal momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno pagina 16 di 18 secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo;
si ottiene in tal modo la somma di € 26.085,20. L'importo per danno patrimoniale deve essere rivalutato dal momento del fatto (18/02/2019) e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino all'effettivo soddisfo;
si ottiene in tal modo la somma di € 7.048,24. In conclusione, e devono essere condannati in solido tra loro a CP_6 _7 corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno per la morte di Persona_1 le seguenti somme:
[...]
- - € 309.763,47; Parte_1
- - € 97.494,59; Controparte_2
- - € 90.446,35; Controparte_4 Pers
- e - € 86.708,56 ciascuno;
Controparte_3 Controparte_5
- - € 82.970,77. Controparte_1
In considerazione del rigetto delle domande degli attori nei confronti di Controparte_8
e , non vanno esaminate le domande di garanzia Controparte_9 Controparte_10 proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 da € 520.000 a € 1.000.000; per gli attori vanno considerati gli aumenti ex art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale. Devono essere poste a carico degli attori le spese giudiziali sostenute dalle società di assicurazione chiamate in causa dai convenuti per i quali è stata rigettata la domanda. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2846/2020: CONDANNA e in solido tra loro a corrispondere agli attori a CP_6 _7 titolo di risarcimento del danno per la morte di le seguenti somme: Persona_1
- - € 309.763,47; Parte_1
- - € 97.494,59; Controparte_2
pagina 17 di 18 - - € 90.446,35; Controparte_4
- e - € 86.708,56 ciascuno;
Controparte_3 Controparte_5
- - € 82.970,77, Controparte_1 oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. RIGETTA la domanda degli attori nei confronti di Controparte_8 CP_9
e .
[...] Controparte_10
CONDANNA e in solido tra loro, alla rifusione in favore degli CP_6 _7 attori delle spese processuali che liquida in € 1.713,00 per esborsi e in € 50.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dei convenuti e CP_6 _7
CONDANNA gli attori in solido a rimborsare le spese di lite a Controparte_8
e , liquidandole, per ciascun soggetto, Controparte_9 Controparte_10 in € 518,00 per esborsi e in € 22.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e
Cpa. CONDANNA gli attori in solido a rimborsare le spese di lite a
[...]
e Controparte_11 Controparte_13 [...] liquidandole, per ciascun soggetto, in € 22.000,00 per compenso, Controparte_12 oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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