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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 1431/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Attilio Ferrante ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Palma Campania (NA) alla Via Circumvallazione n.66, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Teresa Covone ed elettivamente domiciliata in
Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Gorizia n.12, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate per l'udienza del 16/09/2025
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (atto n. 45 Parte II Serie A dell'anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baronissi);
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, al piano genitoriale ed alle note depositate da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29/09/2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al rg n. 1431/2025 v.g. avente ad oggetto: SEPARAZIONE
CONSENSUALE
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Attilio Ferrante ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Palma Campania (NA) alla Via Circumvallazione n.66, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Teresa Covone ed elettivamente domiciliata in
Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Gorizia n.12, presso lo studio di questi;
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note depositate per l'udienza del 16/09/2025
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Ciò posto, il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le comuni allegazioni delle parti comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Anche le condizioni di separazione concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe (atto n. 45 Parte II Serie A dell'anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baronissi);
b) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, al piano genitoriale ed alle note depositate da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29/09/2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)