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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n°2321/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Rita Anna De Falco -Giudice ausil. rel. estensore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2321 R.G. dell'anno 2020, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, riassunzione giudizio di Cassazione con rinvio, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele CI (C.F.
e AN CI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe VE (NA) alla
Via XX Settembre n. 45, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegata all'atto costitutivo.
-Appellante-
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_4
domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 348 presso lo studio dell'avv. NN AR (C.F. ) che lo rappresenta in virtù C.F._5
di procura alle liti in calce all'atto di riassunzione.
-Appellato in riassunzione-
E
. (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 [...]
(C.F. , e Parte_2 C.F._7 Parte_3
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._8
procura in calce all'atto costitutivo dall'avv. Umberto Massimo Saetta, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via Cupa Bolino, traversa Borrelli, n.
23/E, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Varlese.
-Appellati incidentali-
E
nato ad [...] il [...] (C.F. CP_3
), residente in [...]
Giuseppe MO n. 72; 2) , nato ad NO (Na) il Controparte_4
19.10.1968 (C.F.: ) residente in Somma Vesuviana C.F._10
(Na) alla Via Costantinopoli n. 210/A; 3) , nata a [...] Parte_4
(Na) il 17.02.1967 (C.F. ) e residente in [...]C.F._11
Giuseppe VE (Na) alla Via Giuseppe MO n. 72, (quali eredi di
) tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Persona_1
Toledo n. 348 presso l'avv. NN AR (C.F. ), C.F._5
che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto.pec.
Email_1
- Interventori volontari-
.pag. 2/19 E
nata a [...] il [...] Controparte_5
( ) CodiceFiscale_12
nato a [...] il [...] ( C.F. Controparte_6
), eredi legittimi di (deceduto C.F._13 Controparte_1
il 15.02.2021).
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI:
Per appellante:
1)“Accogliere il gravame proposto da e Parte_1
conseguentemente condannare i germani Controparte_7 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento della
[...] Controparte_8
somma di €. 14.924,57 o in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Per l'appellato in riassunzione: “ a) Dichiarare la nullità dell'intero processo recante RGN.5088/2010 e svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Napoli IV sezione civili, conclusosi con sentenza n.1054/2017 pubblicata in data
09.03.2017; b) Con vittoria di spese e competenze del primo giudizio in appello, della fase in cassazione nonché del presente giudizio”.
.pag. 3/19 Per gli appellanti incidentali: “1) In via principale, accogliere integralmente tutte le pregresse difese e conclusioni rese dagli odierni appellanti incidentali come già formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
21.02.2011, ed atti difensivi pregressi e successivi ad essa ed ai quali ci si riporta;
2) in subordine, accogliere comunque la domanda degli odierni appellati incidentali nei limiti di quanto già statuito nella sentenza n.1054/17 emessa da codesta Corte in diversa composizione;
3) rigettare tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto;
4) condannare parte appellata alle spese, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali del giudizio con distrazione degli stessi in favore del procuratore anticipario ex D.M. 55/14 oltre IVA e CPA come per legge”.
Per gli interventori volontari.
“Quali eredi legittimi di , propongono intervento nel Controparte_8
presente giudizio, aderendo a tutte le richieste e domande già formulate dal sig. nonché alla documentazione prodotta, alle difese Controparte_1
fin qui svolte comprese le note di trattazione del 24.11.2020 ed alle conclusioni affinché il Collegio dichiari la nullità dell'intero processo recante RGN. RGN.5088/2010 e svoltosi dinanzi la Corte di Appello di
Napoli IV sezione civili, conclusosi con sentenza n.1054/2017 pubblicata in data 09.03.2017; b) Cn vittoria di spese e competenze del primo giudizio in appello, della fase in cassazione nonché del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.1.1999, Parte_1
dichiarando di condurre in locazione la unità immobiliare sita in NO
.pag. 4/19 (NA) alla Via Pentelete n. 82, di proprietà dei germani , CP_7 [...]
e li evocava in giudizio, innanzi alla ex CP_8 CP_1 [...]
di nella qualità di comproprietari anche di alcuni locali CP_9 CP_10
posti al piano seminterrato del medesimo fabbricato, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio sviluppatosi in data
29.12.1997, dagli immobili ubicati al piano seminterrato, anch'essi di proprietà dei sigg.ri e locati alla Srl C.M.E. per uso commerciale. CP_1
Si costituivano in giudizio i convenuti che, contestavano la pretesa attorea deducendo che, all'epoca dei fatti, l'immobile da cui si era propagato l'incendio, era condotto in locazione dalla CME CAMPANIA SRL.
Intervenivano, inoltre, nel giudizio i coniugi , Controparte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della figlia Parte_2
(all'epoca minore poi, nelle more, divenuta Parte_3
maggiorenne), i quali, previa declaratoria di responsabilità esclusiva o concorrente dei germani , chiedevano la condanna degli stessi al CP_1
pagamento dei danni patrimoniali subiti a seguito dell'incendio dedotto in causa, nonché degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati dagli stessi, nonché dai loro figli minori.
Nel corso del giudizio veniva espletata la Ctu, all'esito dell'istruttoria, venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
2 LA SENTENZA IMPUGNATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il Tribunale Nola, con sentenza n. 1165/2010 depositata in data 11.05.2010, sulla domanda di risarcimento danni spigata da e Parte_1
e in proprio e quali legali Controparte_2 Parte_2
.pag. 5/19 rappresentanti dei figli minori ed , nei confronti di Pt_1 Parte_3 [...]
, così provvedeva: Controparte_8 Controparte_1 Controparte_7
“1)rigettava la domanda;
2) condannava Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 Parte_2
che liquidava nella complessiva somma di €. 2.000,00(di cui €. 850,00 per diritti, €. 1.000,00 per onorari, €. 150,00 per spese), oltre rimborso ex art
14 L.P., Iva e Cpa come per legge, oltre spese di consulenza come liquidate in corso di causa, nella misura precisata in premessa.
La sentenza detta, veniva impugnata, in via principale, con appello notificato il 17.11.2010 da , il quale lamentandosi sostanzialmente Parte_1
della erronea interpretazione dell'ATP, nonché dell'errata applicazione dell'art. 2051 c.c.; con il terzo motivo di censura lamenta che, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del quantum quantificato in €. 14.924,57 dal Ctu nel corso del giudizio. Chiedeva dunque, in via preliminare: a) la totale riforma della decisione gravata;
b) la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, accogliere l'appello, e, conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condannare i germani , e di , in Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento della somma di €. 14.924,57, o in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal di del fatto fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Incardinatosi il giudizio di appello al N. RG.5088/2010 di codesta Corte, in data 21.02.2011, si costituiva Controparte_11
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia
[...]
.pag. 6/19 minore , spiegando appello incidentale, i quali deducevano, sulla Parte_3
base del medesimo titolo dell'attore, di aver subito gravi danni. In parte aderivano ai motivi dell'appello principale, ed in parte (con l'appello incidentale), chiedevano: “1) rigettare integralmente, quanto dedotto ed eccepito dall'appellata principale, accertando e dichiarando, per l'effetto, la responsabilità esclusiva o, in subordinata, concorsuale dei germani
[...]
e per i danni subiti dagli odierni Controparte_7 CP_8 CP_1
appellanti incidentali;
2) condannare, per l'effetto, gli appellati principali, in solido tra loro, al pagamento, per i danni patrimoniali subiti a seguito dell'incendio, a titolo di risarcimento, della somma di €. 5.826,29 per come quantificata dal Ctu, oltre interessi legali, sulle somme che verranno a determinarsi, a far tempo dal fatto e sino al soddisfo;
3)condannare, per
l'effetto, gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati dagli appellanti incidentali della loro figlia minore , oltre Parte_3
interessi legali. Vinte le spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
15.03.2011, gli appellati principali , e Controparte_8 CP_1
, resistendo all'appello, chiedevano il rigetto dello stesso, con CP_7
conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa all'udienza collegiale del 04.10.2016 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
.pag. 7/19 La Corte di Appello di Napoli, IV Sez. Civ., con la sentenza del 09.03.2017
n. 1054, così provvedeva: “a) accoglieva gli appelli proposti, rispettivamente, da (appellante principale) e da Parte_1 [...]
e (appellanti incidentali) e per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1165/2010 del Tribunale di Nola, condannava e Controparte_8 Controparte_1 CP_7
, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre
[...]
interessi come in motivazione: in favore di , €.14.924,67; Parte_1
in favore di e Controparte_2 Parte_2
€.5.826,29;b)condannava altresì i predetti appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquidava: - quanto al giudizio di primo grado:409,72 per spese esenti, €.891,00 per diritti ed €.1.085,00 per onorari, oltre spese generali, contributo CNPAF ed IVA come per legge, in favore dell'avv. Raffaele CI dichiaratosi anticipatario;
€.354,55 per spese esenti, €.826,00 per diritti ed €.585,00 per onorari, oltre spese , contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore di Controparte_2
e (dell'ora minorenne)
[...] Parte_2 Parte_3
; poneva definitivamente a carico degli appellati le spese
[...] CP_1
relative alla Ctu, nella misura liquidata dal Tribunale;
- quanto al presente grado : €. 213,15 per spese esenti, €. 2.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore dell'avv. Raffaele CI dichiaratosi anticipatario;
€.
2.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore dell'avv. Umberto Massimo Saetta dichiaratosi anticipatario;
c)respingeva l'appello incidentale proposto da
e compensa tra le parti le spese del giudizio. Parte_3
.pag. 8/19
3.Il giudizio di legittimità.
La sentenza detta veniva impugnata con ricorso in Cassazione, notificato il
07.06.2017, dai sigg.ri e sulla Controparte_8 Controparte_1
scorta della dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione dell'art. 360 n. 3, c.p.c. nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione del processo per decesso dell'unico difensore costituito per gli appellati. Evidenziando che, nel corso del giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e prima che, la causa venisse assegnata a sentenza, l'avv. Raffaele Napolitano in data 01.04.2013 era deceduto, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 301
c.p.c. in relazione dell'art. 360 n. c.p.c., nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Svolgevano anche difese nel merito, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1588 e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. e n.4 c.p.c.
Radicatasi così la lite non si costituivano gli intimati Parte_1
, ). Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Il Procuratore Generale depositava le conclusioni, chiedendo l'accoglimento del 1° motivo di ricorso.
3.1.La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 24/01/2020 n.
1574, così statuiva:
a) accoglieva il primo motivo, assorbiva il secondo;
b) cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
.pag. 9/19 La Corte Suprema ha così motivato la sua decisione: ha ritenuto fondato il primo motivo di censura, rilevando che, il decesso del difensore dei ricorrenti era avvenuto in data 1° aprile 2013, prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello (v. certificato di morte.
Ne conseguiva che, lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in data 4 ottobre
2016, e la pronuncia della stessa, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai dell'art. 301 cod. proc. civ. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetta da nullità…….Ne consegue che deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione……
Restava assorbito l'esame dell'ulteriore motivo proposto, con il quale i ricorrenti lamentavano “ Violazione /o falsa applicazione degli art. 2051 e
1588 e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 e n. 4 c.p.c.”.
3.2.Con citazione, ritualmente notificata in data 24.06.2020, nel rispetto del termine di cui all'art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio, Controparte_1
instando per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva, quindi, anche nella attuale fase processuale Parte_1
chiedendo che, l'adita Corte di Appello sulla scorta degli enunciati principi della Suprema Corte di cassazione, esamini nel merito il secondo motivo di gravame e conseguentemente condannare i germani , di Controparte_7
.pag. 10/19 e di , in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_8
somma di €. 14.924,57, conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituivano con comparsa di risposta in riassunzione del 30.10.2020, gli appellanti incidentali , e Controparte_2 Parte_2 [...]
, i quali evidenziavano che, il sig. Parte_3 Controparte_7
non aveva impugnato la sentenza n.1054/17 della Corte di Appello di Napoli, rimanendo altresì, estraneo al giudizio di legittimità, e comunque, per inattività processuale, avrebbe determinato il passaggio in giudicato nei suoi confronti. Contestando, in ogni sua parte le conclusioni rassegnate dal
[...]
nell'atto di riassunzione, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
conclusioni riportate negli scritti difensivi. Contestando, altresì, la richiesta di pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in quanto gli odierni appellati incidentali rimanevano in esso estranei.
Si costituivano con atto di intervento volontario del 25.11.2020, gli eredi di
, e , i quali si Controparte_8 CP_3 Controparte_4 Pt_4
riportavano alle conclusioni formulate nell'atto di riassunzione dell'appellato Controparte_1
Con ordinanza del 27.11.2020 codesta Corte, ordinava l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di , e la causa veniva Controparte_8
rinviata per il prosieguo all'udienza del 16.04.2021.
Instauratosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti tutti i fascicoli inerenti alla presente procedura, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni su trascritte, all'udienza del 13/12/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in data
16.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di
.pag. 11/19 replica. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica. Non verranno esaminati, gli atti successivi al decesso
(15.02.2021) dell'appellato in riassunzione Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente la Corte di Appello di Napoli osserva che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla Corte d'Appello – che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale- la Corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che, non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1-, sentenza n. 23314 del 27709/2018 Rv.
650758-01).
2.La corte di Cassazione con sentenza di rinvio n. 1574/2020, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo, ed assorbendo il secondo ed ha rimesso il fascicolo di causa alla Corte di Appello di Napoli (in diversa composizione ), alla quale ha rimesso, l'incarico provvedere anche sulle spese processuali.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei sigg.ri
[...]
, , atteso che, l'atto di integrazione del CP_5 Controparte_6
contraddittorio stilato dal (appellante) è stato ritualmente Parte_1
notificato, e non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
.pag. 12/19 Detto ciò, l'appello proposto da , risulta ammissibile sotto Parte_1
il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n.
83/2012, merita accoglimento per come infra.
4.Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito, ovverosia i motivi dell'appello principale;
la difesa del sostanzialmente lamenta Pt_1
l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'ATP posta a fondamento della decisione “ che l'incendio fosse divampato a causa della combustione di materiale elettrico depositato all'interno dei locali condotti in locazione dalla società C.M.E. PA”; nonché dell'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; con il terzo motivo di censura, l'appellante lamenta che, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto del quantum quantificato in €. 14.924,57 dal Ctu nel corso del giudizio. Gli appellanti incidentali censurano la sentenza del Tribunale, movendo gli stessi rilievi dell'appellante principale e sostengono altresì che: “ il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente afferma che l'incendio scaturì da – strutture- ed – impianti- rientranti nel bene locato”.
I motivi possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi tra loro.
Il Tribunale ha effettivamente fondato la sua decisione sul presupposto – indicato nella relazione di accertamento tecnico preventivo espletato ad istanza del (e , questo rimasto estraneo Parte_1 Testimone_1
al presente giudizio come già a quello di primo grado)- che “l'incendio…sia divampato a causa della combustione di materiale elettrico all'interno dei locali condotti in locazione dalla CME PA S.r.l.” ed ha attribuito la
.pag. 13/19 responsabilità, “in via esclusiva al conduttore, peraltro, neanche citato in giudizio”.
Osserva in proposito il Collegio- giusti i rilievi formulati dall'odierno appellante- che, al Ctu era stato affidato l'incarico di “descrivere i danni riportati dagli appartamenti condotti in locazione dai ricorrenti e precisamente nella struttura interna degli stessi (muratura, pavimenti, intonaci, infissi) e nei mobili in essi contenuti di proprietà degli istanti così come richiesto in ricorso”, e non anche l'incarico di accertare la causa dell'incendio, incarico quest'ultimo che del resto l'ausiliario del giudice non ebbe a svolgere né, tantomeno, ha dato conto di aver effettuato alcuna indagine in proposito. Significativa poi, la circostanza che nelle
“conclusioni” della sua relazione, il Ctu non faccia alcun riferimento alla causa dell'incendio ma si limita ad affermare che “L'incendio sviluppatosi nel locale a piano terra di proprietà dei fratelli e condotti in CP_1
locazione dalla S.r.L. C.M.E. PA ha propagato una notevole quantità di fumo e di calore”. Così pure nessun riferimento alla causa dell'incendio si riveniva nella relazione di accertamento tecnico preventivo espletato dallo stesso professionista su incarico c/ C.M.E. Controparte_12
PA S.r.l., prodotta dagli odierni appellanti incidentali.
Si osserva, inoltre che, ben prima del ripetuto accertamento, lo stesso giorno in cui si è sviluppato l'incendio, sono rilevabili due circostanze dal rapporto dei vigili del fuoco acquisito nel corso del giudizio, non contestate da nessuna delle parti. Dal rapporto in questione, si evincono pacificamente tre rilevanti circostanze: 1) che l'incendio in questione si è sviluppato nei locali di proprietà dei convenuti collocati al piano terra e sottostanti CP_1
all'appartamento condotto in locazione dal 2) che non è stato Pt_1
.pag. 14/19 possibile individuare la causa dell'incendio; 3) che non sono stati rilevati elementi per accertare il dolo (relazione del 29.12. 1997).
Se, dunque, sulla base della richiamata documentazione, non v'è dubbio che,
l'incendio si sia sviluppato nei locali di proprietà dei fratelli CP_1
condotti in locazione dalla società C.M.E. PA (la circostanza è indicata anche da tutte le parti in causa, nei rispettivi atti), tuttavia dall'espletata istruttoria non è emerso alcun elemento che, consenta di individuarne la scaturigine. Non è infatti vero quanto sostengono in comparsa gli appellanti incidentali, cioè che “il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente affermava che, l'incendio scaturì da “strutture” ed
“impianti” rientranti nel bene locato”. Al contrario, nella richiamata relazione del 29.12.2007, i Vigili del Fuoco hanno chiaramente dichiarato di non aver potuto accertare la causa dell'incendio, ed in nessun altro documento agli atti tanto meno in quelli riferibili ai Vigili del Fuoco, è dato leggere l'affermazione agli stessi attribuita dagli appellanti incidentali.
Alla luce delle emergenze istruttorie, non resta che rifarsi al principio enunciato dalla Corte regolatrice, secondo cui “In caso di danni derivanti a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'artt.
2051 c.c. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che, la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del
.pag. 15/19 conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito ( Cass. civ. Sez. III, 12.11. 2009
n. 23945; nello stesso senso Cass. civile, Sez. III 15.10.2004, n.20335; Cass.
Civ. n. 17471 del 9.8. 2007)”.In applicazione del principio sopra enunciato,
e non essendo stata evocata in giudizio la società C.M.E. PA S.r.l., cosicché possa essere accertata (ed eventualmente graduata la responsabilità concorrente, ed in virtù del principio solidale tra coobbligati (art.2055 c.c.), la condanna risarcitoria dei danni va pronunciata ne confronti degli appellati interventori (eredi di ) e Controparte_8 CP_3 CP_4
, nonché degli eredi di e Pt_4 Controparte_1 Controparte_5 [...]
, che sebbene ritualmente citati non hanno inteso costituirsi CP_6
(ved. doc. in atti). Quanto a quest'ultimo è rimasto Controparte_7
estraneo al procedimento di impugnazione e di legittimità.
Passando alla quantificazione dei danni può essere senz'altro effettuata sulla base delle indicazioni al riguardo formulata dal Ctu del Tribunale arch.
il quale – con relazione richiamata dagli istanti, non Persona_2
contestata dagli appellati e condivisibile, in quanto esente da vizi logici- ha determinato nella misura di €. 14.924,57 il danno patrimoniale subito dal e nella misura di €. 5.826,29 il danno patrimoniale subito da Pt_1
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Sulle predette some sono dovuti gli interessi compensativi che, avuto riguardo all'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass, Sezione unite civili, 17.02.1995, n.1712), potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulle somme iniziali devalutate alla data del fatto, via via rivalutate
.pag. 16/19 dal dicembre 1997 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al soddisfo.
Nulla è invece dovuto a titolo di “ulteriori danni patrimoniali, morali, psicofisici ed alla vita di relazione riportati dagli appellanti incidentali ed in particolare dalla figlia (all'epoca minore), in difetto di prova . Parte_3
La riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di provvedere nuovamente sulle spese processuali (Cass., Sez. VI Lav., 18.03.2014, n. 62
59) salva la restituzione di quanto gli stessi hanno eventualmente ricevuto in esecuzione della detta sentenza. Visto l'esito complessivo del processo, nonché il giudizio di legittimità con il quale la Corte di Cassazione ha accolto un solo motivo di censura per vizio procedurale (pronuncia solo in rito), il giudice di merito può compensare le spese. Pertanto le spese predette vanno compensate. Mentre le spese di primo grado vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo ai sensi dei decreti ministeriali ratione temporis rispettivamente applicabili: i diritti ex D.M. n. 55/2004; per il presente grado, si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto
2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €. 5.201
a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Per gli interventori volontari, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma
1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5. DECISIONE DELLA CORTE
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da CP_1
.pag. 17/19 con citazione in riassunzione ex art. 392 C.p.c., ritualmente CP_1
notificato a ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
a)Accoglie gli appelli proposti, rispettivamente, da Parte_1
(appellante principale) e da , Controparte_2 [...]
(appellanti incidentali) e per l'effetto, in totale riforma della Parte_2
sentenza n. 1165/2010 del Tribunale di Nola – II Sez. civ., condanna gli eredi di , e di (contumaci – ved. Controparte_8 Controparte_1
Cass. civ. n.28700/2023 -) , in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi come in motivazione: in favore di Parte_1
€ 14.924,67; in favore di e Controparte_2 [...]
€. 5.826,29; Parte_2
b)Condanna altresì i predetti appellati in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida come segue:
c)quanto al giudizio di primo grado €. 409,72 per spese esenti, €. 891,00 per diritti ed €. 1.085,00 per onorari, oltre spese generali, oltre Cpa ed Iva come per legge, in favore dell'appellante , con distrazione del procuratore antistatario, per averne fatto anticipo;
€ 354,55 per spese esenti, €. 826,00 per diritti ed €. 585,00 per onorari, oltre spese generali al 14%, oltre Iva e
Cpa come per legge, in favore di , Controparte_2 [...]
Parte_2
d)per il presente grado condanna gli eredi di e di Controparte_8 [...]
al pagamento delle spese in favore dell'appellante CP_1
principale, che si liquidano in complessivi €. 3.966,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con
.pag. 18/19 distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv. e AN Pt_1
CI; € 3.966,00 in favore degli appellanti incidentali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Umberto Massimo
Saetta;
e)pone definitivamente a carico degli appellati (eredi e Controparte_8
di ) le spese relative alla Ctu, nella misura liquidata dal Controparte_1
Tribunale;
f)compensa le spese sostenute per il giudizio di legittimità:
g)respinge l'appello incidentale proposto da e Parte_3
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Visto il rigetto dell'appello incidentale spiegato da Parte_3
, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui
[...]
all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Attesto che sussistono i presupposti di assoggettamento degli interventori volontari alla contribuzione dell' ulteriore importo come previsto dall'art. 13 comma 1 quater come inserito dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
.pag. 19/19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Rita Anna De Falco -Giudice ausil. rel. estensore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2321 R.G. dell'anno 2020, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, riassunzione giudizio di Cassazione con rinvio, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele CI (C.F.
e AN CI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
presso il cui studio elett.te domicilia in San Giuseppe VE (NA) alla
Via XX Settembre n. 45, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegata all'atto costitutivo.
-Appellante-
E
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_4
domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 348 presso lo studio dell'avv. NN AR (C.F. ) che lo rappresenta in virtù C.F._5
di procura alle liti in calce all'atto di riassunzione.
-Appellato in riassunzione-
E
. (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 [...]
(C.F. , e Parte_2 C.F._7 Parte_3
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._8
procura in calce all'atto costitutivo dall'avv. Umberto Massimo Saetta, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via Cupa Bolino, traversa Borrelli, n.
23/E, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Varlese.
-Appellati incidentali-
E
nato ad [...] il [...] (C.F. CP_3
), residente in [...]
Giuseppe MO n. 72; 2) , nato ad NO (Na) il Controparte_4
19.10.1968 (C.F.: ) residente in Somma Vesuviana C.F._10
(Na) alla Via Costantinopoli n. 210/A; 3) , nata a [...] Parte_4
(Na) il 17.02.1967 (C.F. ) e residente in [...]C.F._11
Giuseppe VE (Na) alla Via Giuseppe MO n. 72, (quali eredi di
) tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Persona_1
Toledo n. 348 presso l'avv. NN AR (C.F. ), C.F._5
che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto.pec.
Email_1
- Interventori volontari-
.pag. 2/19 E
nata a [...] il [...] Controparte_5
( ) CodiceFiscale_12
nato a [...] il [...] ( C.F. Controparte_6
), eredi legittimi di (deceduto C.F._13 Controparte_1
il 15.02.2021).
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI:
Per appellante:
1)“Accogliere il gravame proposto da e Parte_1
conseguentemente condannare i germani Controparte_7 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento della
[...] Controparte_8
somma di €. 14.924,57 o in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Per l'appellato in riassunzione: “ a) Dichiarare la nullità dell'intero processo recante RGN.5088/2010 e svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Napoli IV sezione civili, conclusosi con sentenza n.1054/2017 pubblicata in data
09.03.2017; b) Con vittoria di spese e competenze del primo giudizio in appello, della fase in cassazione nonché del presente giudizio”.
.pag. 3/19 Per gli appellanti incidentali: “1) In via principale, accogliere integralmente tutte le pregresse difese e conclusioni rese dagli odierni appellanti incidentali come già formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
21.02.2011, ed atti difensivi pregressi e successivi ad essa ed ai quali ci si riporta;
2) in subordine, accogliere comunque la domanda degli odierni appellati incidentali nei limiti di quanto già statuito nella sentenza n.1054/17 emessa da codesta Corte in diversa composizione;
3) rigettare tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto;
4) condannare parte appellata alle spese, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali del giudizio con distrazione degli stessi in favore del procuratore anticipario ex D.M. 55/14 oltre IVA e CPA come per legge”.
Per gli interventori volontari.
“Quali eredi legittimi di , propongono intervento nel Controparte_8
presente giudizio, aderendo a tutte le richieste e domande già formulate dal sig. nonché alla documentazione prodotta, alle difese Controparte_1
fin qui svolte comprese le note di trattazione del 24.11.2020 ed alle conclusioni affinché il Collegio dichiari la nullità dell'intero processo recante RGN. RGN.5088/2010 e svoltosi dinanzi la Corte di Appello di
Napoli IV sezione civili, conclusosi con sentenza n.1054/2017 pubblicata in data 09.03.2017; b) Cn vittoria di spese e competenze del primo giudizio in appello, della fase in cassazione nonché del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.1.1999, Parte_1
dichiarando di condurre in locazione la unità immobiliare sita in NO
.pag. 4/19 (NA) alla Via Pentelete n. 82, di proprietà dei germani , CP_7 [...]
e li evocava in giudizio, innanzi alla ex CP_8 CP_1 [...]
di nella qualità di comproprietari anche di alcuni locali CP_9 CP_10
posti al piano seminterrato del medesimo fabbricato, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un incendio sviluppatosi in data
29.12.1997, dagli immobili ubicati al piano seminterrato, anch'essi di proprietà dei sigg.ri e locati alla Srl C.M.E. per uso commerciale. CP_1
Si costituivano in giudizio i convenuti che, contestavano la pretesa attorea deducendo che, all'epoca dei fatti, l'immobile da cui si era propagato l'incendio, era condotto in locazione dalla CME CAMPANIA SRL.
Intervenivano, inoltre, nel giudizio i coniugi , Controparte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della figlia Parte_2
(all'epoca minore poi, nelle more, divenuta Parte_3
maggiorenne), i quali, previa declaratoria di responsabilità esclusiva o concorrente dei germani , chiedevano la condanna degli stessi al CP_1
pagamento dei danni patrimoniali subiti a seguito dell'incendio dedotto in causa, nonché degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati dagli stessi, nonché dai loro figli minori.
Nel corso del giudizio veniva espletata la Ctu, all'esito dell'istruttoria, venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
2 LA SENTENZA IMPUGNATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il Tribunale Nola, con sentenza n. 1165/2010 depositata in data 11.05.2010, sulla domanda di risarcimento danni spigata da e Parte_1
e in proprio e quali legali Controparte_2 Parte_2
.pag. 5/19 rappresentanti dei figli minori ed , nei confronti di Pt_1 Parte_3 [...]
, così provvedeva: Controparte_8 Controparte_1 Controparte_7
“1)rigettava la domanda;
2) condannava Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 Parte_2
che liquidava nella complessiva somma di €. 2.000,00(di cui €. 850,00 per diritti, €. 1.000,00 per onorari, €. 150,00 per spese), oltre rimborso ex art
14 L.P., Iva e Cpa come per legge, oltre spese di consulenza come liquidate in corso di causa, nella misura precisata in premessa.
La sentenza detta, veniva impugnata, in via principale, con appello notificato il 17.11.2010 da , il quale lamentandosi sostanzialmente Parte_1
della erronea interpretazione dell'ATP, nonché dell'errata applicazione dell'art. 2051 c.c.; con il terzo motivo di censura lamenta che, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del quantum quantificato in €. 14.924,57 dal Ctu nel corso del giudizio. Chiedeva dunque, in via preliminare: a) la totale riforma della decisione gravata;
b) la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, accogliere l'appello, e, conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condannare i germani , e di , in Controparte_7 Controparte_1 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento della somma di €. 14.924,57, o in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal di del fatto fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Incardinatosi il giudizio di appello al N. RG.5088/2010 di codesta Corte, in data 21.02.2011, si costituiva Controparte_11
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia
[...]
.pag. 6/19 minore , spiegando appello incidentale, i quali deducevano, sulla Parte_3
base del medesimo titolo dell'attore, di aver subito gravi danni. In parte aderivano ai motivi dell'appello principale, ed in parte (con l'appello incidentale), chiedevano: “1) rigettare integralmente, quanto dedotto ed eccepito dall'appellata principale, accertando e dichiarando, per l'effetto, la responsabilità esclusiva o, in subordinata, concorsuale dei germani
[...]
e per i danni subiti dagli odierni Controparte_7 CP_8 CP_1
appellanti incidentali;
2) condannare, per l'effetto, gli appellati principali, in solido tra loro, al pagamento, per i danni patrimoniali subiti a seguito dell'incendio, a titolo di risarcimento, della somma di €. 5.826,29 per come quantificata dal Ctu, oltre interessi legali, sulle somme che verranno a determinarsi, a far tempo dal fatto e sino al soddisfo;
3)condannare, per
l'effetto, gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati dagli appellanti incidentali della loro figlia minore , oltre Parte_3
interessi legali. Vinte le spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
15.03.2011, gli appellati principali , e Controparte_8 CP_1
, resistendo all'appello, chiedevano il rigetto dello stesso, con CP_7
conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa all'udienza collegiale del 04.10.2016 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
.pag. 7/19 La Corte di Appello di Napoli, IV Sez. Civ., con la sentenza del 09.03.2017
n. 1054, così provvedeva: “a) accoglieva gli appelli proposti, rispettivamente, da (appellante principale) e da Parte_1 [...]
e (appellanti incidentali) e per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1165/2010 del Tribunale di Nola, condannava e Controparte_8 Controparte_1 CP_7
, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre
[...]
interessi come in motivazione: in favore di , €.14.924,67; Parte_1
in favore di e Controparte_2 Parte_2
€.5.826,29;b)condannava altresì i predetti appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquidava: - quanto al giudizio di primo grado:409,72 per spese esenti, €.891,00 per diritti ed €.1.085,00 per onorari, oltre spese generali, contributo CNPAF ed IVA come per legge, in favore dell'avv. Raffaele CI dichiaratosi anticipatario;
€.354,55 per spese esenti, €.826,00 per diritti ed €.585,00 per onorari, oltre spese , contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore di Controparte_2
e (dell'ora minorenne)
[...] Parte_2 Parte_3
; poneva definitivamente a carico degli appellati le spese
[...] CP_1
relative alla Ctu, nella misura liquidata dal Tribunale;
- quanto al presente grado : €. 213,15 per spese esenti, €. 2.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore dell'avv. Raffaele CI dichiaratosi anticipatario;
€.
2.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, contributo CNPAF ed Iva come per legge, in favore dell'avv. Umberto Massimo Saetta dichiaratosi anticipatario;
c)respingeva l'appello incidentale proposto da
e compensa tra le parti le spese del giudizio. Parte_3
.pag. 8/19
3.Il giudizio di legittimità.
La sentenza detta veniva impugnata con ricorso in Cassazione, notificato il
07.06.2017, dai sigg.ri e sulla Controparte_8 Controparte_1
scorta della dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione dell'art. 360 n. 3, c.p.c. nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione del processo per decesso dell'unico difensore costituito per gli appellati. Evidenziando che, nel corso del giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e prima che, la causa venisse assegnata a sentenza, l'avv. Raffaele Napolitano in data 01.04.2013 era deceduto, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 301
c.p.c. in relazione dell'art. 360 n. c.p.c., nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Svolgevano anche difese nel merito, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1588 e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. e n.4 c.p.c.
Radicatasi così la lite non si costituivano gli intimati Parte_1
, ). Controparte_2 Parte_2 Parte_3
Il Procuratore Generale depositava le conclusioni, chiedendo l'accoglimento del 1° motivo di ricorso.
3.1.La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 24/01/2020 n.
1574, così statuiva:
a) accoglieva il primo motivo, assorbiva il secondo;
b) cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
.pag. 9/19 La Corte Suprema ha così motivato la sua decisione: ha ritenuto fondato il primo motivo di censura, rilevando che, il decesso del difensore dei ricorrenti era avvenuto in data 1° aprile 2013, prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello (v. certificato di morte.
Ne conseguiva che, lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in data 4 ottobre
2016, e la pronuncia della stessa, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai dell'art. 301 cod. proc. civ. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetta da nullità…….Ne consegue che deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione……
Restava assorbito l'esame dell'ulteriore motivo proposto, con il quale i ricorrenti lamentavano “ Violazione /o falsa applicazione degli art. 2051 e
1588 e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 e n. 4 c.p.c.”.
3.2.Con citazione, ritualmente notificata in data 24.06.2020, nel rispetto del termine di cui all'art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio, Controparte_1
instando per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva, quindi, anche nella attuale fase processuale Parte_1
chiedendo che, l'adita Corte di Appello sulla scorta degli enunciati principi della Suprema Corte di cassazione, esamini nel merito il secondo motivo di gravame e conseguentemente condannare i germani , di Controparte_7
.pag. 10/19 e di , in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_8
somma di €. 14.924,57, conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituivano con comparsa di risposta in riassunzione del 30.10.2020, gli appellanti incidentali , e Controparte_2 Parte_2 [...]
, i quali evidenziavano che, il sig. Parte_3 Controparte_7
non aveva impugnato la sentenza n.1054/17 della Corte di Appello di Napoli, rimanendo altresì, estraneo al giudizio di legittimità, e comunque, per inattività processuale, avrebbe determinato il passaggio in giudicato nei suoi confronti. Contestando, in ogni sua parte le conclusioni rassegnate dal
[...]
nell'atto di riassunzione, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
conclusioni riportate negli scritti difensivi. Contestando, altresì, la richiesta di pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in quanto gli odierni appellati incidentali rimanevano in esso estranei.
Si costituivano con atto di intervento volontario del 25.11.2020, gli eredi di
, e , i quali si Controparte_8 CP_3 Controparte_4 Pt_4
riportavano alle conclusioni formulate nell'atto di riassunzione dell'appellato Controparte_1
Con ordinanza del 27.11.2020 codesta Corte, ordinava l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di , e la causa veniva Controparte_8
rinviata per il prosieguo all'udienza del 16.04.2021.
Instauratosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti tutti i fascicoli inerenti alla presente procedura, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni su trascritte, all'udienza del 13/12/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in data
16.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di
.pag. 11/19 replica. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica. Non verranno esaminati, gli atti successivi al decesso
(15.02.2021) dell'appellato in riassunzione Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente la Corte di Appello di Napoli osserva che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla Corte d'Appello – che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale- la Corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che, non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1-, sentenza n. 23314 del 27709/2018 Rv.
650758-01).
2.La corte di Cassazione con sentenza di rinvio n. 1574/2020, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo, ed assorbendo il secondo ed ha rimesso il fascicolo di causa alla Corte di Appello di Napoli (in diversa composizione ), alla quale ha rimesso, l'incarico provvedere anche sulle spese processuali.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei sigg.ri
[...]
, , atteso che, l'atto di integrazione del CP_5 Controparte_6
contraddittorio stilato dal (appellante) è stato ritualmente Parte_1
notificato, e non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
.pag. 12/19 Detto ciò, l'appello proposto da , risulta ammissibile sotto Parte_1
il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n.
83/2012, merita accoglimento per come infra.
4.Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito, ovverosia i motivi dell'appello principale;
la difesa del sostanzialmente lamenta Pt_1
l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'ATP posta a fondamento della decisione “ che l'incendio fosse divampato a causa della combustione di materiale elettrico depositato all'interno dei locali condotti in locazione dalla società C.M.E. PA”; nonché dell'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; con il terzo motivo di censura, l'appellante lamenta che, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto del quantum quantificato in €. 14.924,57 dal Ctu nel corso del giudizio. Gli appellanti incidentali censurano la sentenza del Tribunale, movendo gli stessi rilievi dell'appellante principale e sostengono altresì che: “ il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente afferma che l'incendio scaturì da – strutture- ed – impianti- rientranti nel bene locato”.
I motivi possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi tra loro.
Il Tribunale ha effettivamente fondato la sua decisione sul presupposto – indicato nella relazione di accertamento tecnico preventivo espletato ad istanza del (e , questo rimasto estraneo Parte_1 Testimone_1
al presente giudizio come già a quello di primo grado)- che “l'incendio…sia divampato a causa della combustione di materiale elettrico all'interno dei locali condotti in locazione dalla CME PA S.r.l.” ed ha attribuito la
.pag. 13/19 responsabilità, “in via esclusiva al conduttore, peraltro, neanche citato in giudizio”.
Osserva in proposito il Collegio- giusti i rilievi formulati dall'odierno appellante- che, al Ctu era stato affidato l'incarico di “descrivere i danni riportati dagli appartamenti condotti in locazione dai ricorrenti e precisamente nella struttura interna degli stessi (muratura, pavimenti, intonaci, infissi) e nei mobili in essi contenuti di proprietà degli istanti così come richiesto in ricorso”, e non anche l'incarico di accertare la causa dell'incendio, incarico quest'ultimo che del resto l'ausiliario del giudice non ebbe a svolgere né, tantomeno, ha dato conto di aver effettuato alcuna indagine in proposito. Significativa poi, la circostanza che nelle
“conclusioni” della sua relazione, il Ctu non faccia alcun riferimento alla causa dell'incendio ma si limita ad affermare che “L'incendio sviluppatosi nel locale a piano terra di proprietà dei fratelli e condotti in CP_1
locazione dalla S.r.L. C.M.E. PA ha propagato una notevole quantità di fumo e di calore”. Così pure nessun riferimento alla causa dell'incendio si riveniva nella relazione di accertamento tecnico preventivo espletato dallo stesso professionista su incarico c/ C.M.E. Controparte_12
PA S.r.l., prodotta dagli odierni appellanti incidentali.
Si osserva, inoltre che, ben prima del ripetuto accertamento, lo stesso giorno in cui si è sviluppato l'incendio, sono rilevabili due circostanze dal rapporto dei vigili del fuoco acquisito nel corso del giudizio, non contestate da nessuna delle parti. Dal rapporto in questione, si evincono pacificamente tre rilevanti circostanze: 1) che l'incendio in questione si è sviluppato nei locali di proprietà dei convenuti collocati al piano terra e sottostanti CP_1
all'appartamento condotto in locazione dal 2) che non è stato Pt_1
.pag. 14/19 possibile individuare la causa dell'incendio; 3) che non sono stati rilevati elementi per accertare il dolo (relazione del 29.12. 1997).
Se, dunque, sulla base della richiamata documentazione, non v'è dubbio che,
l'incendio si sia sviluppato nei locali di proprietà dei fratelli CP_1
condotti in locazione dalla società C.M.E. PA (la circostanza è indicata anche da tutte le parti in causa, nei rispettivi atti), tuttavia dall'espletata istruttoria non è emerso alcun elemento che, consenta di individuarne la scaturigine. Non è infatti vero quanto sostengono in comparsa gli appellanti incidentali, cioè che “il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente affermava che, l'incendio scaturì da “strutture” ed
“impianti” rientranti nel bene locato”. Al contrario, nella richiamata relazione del 29.12.2007, i Vigili del Fuoco hanno chiaramente dichiarato di non aver potuto accertare la causa dell'incendio, ed in nessun altro documento agli atti tanto meno in quelli riferibili ai Vigili del Fuoco, è dato leggere l'affermazione agli stessi attribuita dagli appellanti incidentali.
Alla luce delle emergenze istruttorie, non resta che rifarsi al principio enunciato dalla Corte regolatrice, secondo cui “In caso di danni derivanti a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'artt.
2051 c.c. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che, la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso;
ne consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del
.pag. 15/19 conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito ( Cass. civ. Sez. III, 12.11. 2009
n. 23945; nello stesso senso Cass. civile, Sez. III 15.10.2004, n.20335; Cass.
Civ. n. 17471 del 9.8. 2007)”.In applicazione del principio sopra enunciato,
e non essendo stata evocata in giudizio la società C.M.E. PA S.r.l., cosicché possa essere accertata (ed eventualmente graduata la responsabilità concorrente, ed in virtù del principio solidale tra coobbligati (art.2055 c.c.), la condanna risarcitoria dei danni va pronunciata ne confronti degli appellati interventori (eredi di ) e Controparte_8 CP_3 CP_4
, nonché degli eredi di e Pt_4 Controparte_1 Controparte_5 [...]
, che sebbene ritualmente citati non hanno inteso costituirsi CP_6
(ved. doc. in atti). Quanto a quest'ultimo è rimasto Controparte_7
estraneo al procedimento di impugnazione e di legittimità.
Passando alla quantificazione dei danni può essere senz'altro effettuata sulla base delle indicazioni al riguardo formulata dal Ctu del Tribunale arch.
il quale – con relazione richiamata dagli istanti, non Persona_2
contestata dagli appellati e condivisibile, in quanto esente da vizi logici- ha determinato nella misura di €. 14.924,57 il danno patrimoniale subito dal e nella misura di €. 5.826,29 il danno patrimoniale subito da Pt_1
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Sulle predette some sono dovuti gli interessi compensativi che, avuto riguardo all'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass, Sezione unite civili, 17.02.1995, n.1712), potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulle somme iniziali devalutate alla data del fatto, via via rivalutate
.pag. 16/19 dal dicembre 1997 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al soddisfo.
Nulla è invece dovuto a titolo di “ulteriori danni patrimoniali, morali, psicofisici ed alla vita di relazione riportati dagli appellanti incidentali ed in particolare dalla figlia (all'epoca minore), in difetto di prova . Parte_3
La riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di provvedere nuovamente sulle spese processuali (Cass., Sez. VI Lav., 18.03.2014, n. 62
59) salva la restituzione di quanto gli stessi hanno eventualmente ricevuto in esecuzione della detta sentenza. Visto l'esito complessivo del processo, nonché il giudizio di legittimità con il quale la Corte di Cassazione ha accolto un solo motivo di censura per vizio procedurale (pronuncia solo in rito), il giudice di merito può compensare le spese. Pertanto le spese predette vanno compensate. Mentre le spese di primo grado vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo ai sensi dei decreti ministeriali ratione temporis rispettivamente applicabili: i diritti ex D.M. n. 55/2004; per il presente grado, si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto
2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €. 5.201
a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Per gli interventori volontari, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma
1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5. DECISIONE DELLA CORTE
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da CP_1
.pag. 17/19 con citazione in riassunzione ex art. 392 C.p.c., ritualmente CP_1
notificato a ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
a)Accoglie gli appelli proposti, rispettivamente, da Parte_1
(appellante principale) e da , Controparte_2 [...]
(appellanti incidentali) e per l'effetto, in totale riforma della Parte_2
sentenza n. 1165/2010 del Tribunale di Nola – II Sez. civ., condanna gli eredi di , e di (contumaci – ved. Controparte_8 Controparte_1
Cass. civ. n.28700/2023 -) , in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi come in motivazione: in favore di Parte_1
€ 14.924,67; in favore di e Controparte_2 [...]
€. 5.826,29; Parte_2
b)Condanna altresì i predetti appellati in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida come segue:
c)quanto al giudizio di primo grado €. 409,72 per spese esenti, €. 891,00 per diritti ed €. 1.085,00 per onorari, oltre spese generali, oltre Cpa ed Iva come per legge, in favore dell'appellante , con distrazione del procuratore antistatario, per averne fatto anticipo;
€ 354,55 per spese esenti, €. 826,00 per diritti ed €. 585,00 per onorari, oltre spese generali al 14%, oltre Iva e
Cpa come per legge, in favore di , Controparte_2 [...]
Parte_2
d)per il presente grado condanna gli eredi di e di Controparte_8 [...]
al pagamento delle spese in favore dell'appellante CP_1
principale, che si liquidano in complessivi €. 3.966,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con
.pag. 18/19 distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv. e AN Pt_1
CI; € 3.966,00 in favore degli appellanti incidentali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Umberto Massimo
Saetta;
e)pone definitivamente a carico degli appellati (eredi e Controparte_8
di ) le spese relative alla Ctu, nella misura liquidata dal Controparte_1
Tribunale;
f)compensa le spese sostenute per il giudizio di legittimità:
g)respinge l'appello incidentale proposto da e Parte_3
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Visto il rigetto dell'appello incidentale spiegato da Parte_3
, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui
[...]
all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Attesto che sussistono i presupposti di assoggettamento degli interventori volontari alla contribuzione dell' ulteriore importo come previsto dall'art. 13 comma 1 quater come inserito dall'art. 1 comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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