Rigetto
Sentenza 12 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06919/2025REG.PROV.COLL.
N. 00766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, proposto da
Il -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Palmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.A.T. Alberghi Turistici S.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 09039/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Leopoldo Lombardi su delega dell'avv. Francesco Palmeri. Si dà atto che l'avvocato Giuseppe Naimo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte in tema di finanziamenti pubblici, di matrice comunitaria, da erogare per la realizzazione di iniziative di natura produttiva e turistica.
La società istante, che gestisce un villaggio in Calabria, aveva ottenuto il via libera dalla amministrazione regionale per un finanziamento di oltre 4 milioni di euro per la realizzazione del villaggio stesso. A tal fine era stata anticipata la somma di circa 950 mila euro.
Condizione per mantenere il suddetto finanziamento era quello di ottenere la licenza edilizia entro sei mesi dal decreto di riconoscimento. Dunque, poiché il finanziamento era stato concesso con decreto regionale del 5 febbraio 2004, entro il 5 agosto la società istante avrebbe dovuto produrre la licenza edilizia che tuttavia veniva solo falsamente esibita (il documento era un falso), come poi accertato dal Tribunale penale e confermato dalla Corte di Appello di Salerno nel 2013 (si vedano sul punto le conclusioni del TAR Calabria, con sentenza n. 1337 del 15 luglio 2020, e della quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9039 del 12 novembre 2024 qui gravata).
Il contributo è stato allora revocato nel 2012, dalla competente amministrazione regionale, e non altrimenti impugnato dalla società “-OMISSIS-”.
Nel frattempo la Corte di Appello di Salerno, con la suddetta sentenza del 10 ottobre 2013, ha da un lato accertato la falsità della licenza edilizia ma ha poi comunque assolto per intervenuta prescrizione il titolare della società. La falsità restava comunque un fatto accertato ai sensi dell’art. 654 codice di procedura penale.
In seguito alla predetta assoluzione, la società ha chiesto la riattivazione della procedura di finanziamento ma la Regione Calabria, con nota del 24 marzo 2017, dopo avere riassunto i termini della fattispecie (dal finanziamento alla sua revoca) ha risposto negativamente in quanto erano nel frattempo comunque scaduti i termini per il completamento dei lavori (assenza della c.d. scheda OLAF).
2. Tale nota è stata impugnata dinanzi al TAR Catanzaro che si è tuttavia soffermato sugli effetti sostanziali della sentenza della Corte di Appello circa la accertata falsità della licenza edilizia del 5 agosto 2004 da cui è poi scaturita la revoca del finanziamento (su cui non c’è comunque giurisdizione).
3. Nella successiva sede di appello, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato, con sentenza n. 9039 del 12 novembre 2024, la decisione di primo grado (falsità accertata e dunque legittimità dell’azione amministrativa conseguente).
4. La sentenza di secondo grado forma in questa sede oggetto di revocazione per gli errori fattuali di seguito rassegnati:
4.1. Erronea valutazione della documentazione in atti e, in particolare, delle ridette sentenze del giudice penale;
4.2. Omessa pronunzia circa il provvedimento regionale del 24 marzo 2017 il quale fondava il diniego di riattivazione del finanziamento essenzialmente sulla scadenza dei termini per la ultimazione dei lavori;
4.3. Errore di fatto nella parte in cui la sentenza di secondo grado afferma che: “la revoca non si fonda affatto sull’intervenuto accertamento, in sede penale, della presunta falsità del permesso a costruire, ma esclusivamente sulla restituzione del finanziamento regionale, disposta da quella sentenza” (pag. 12 istanza di revocazione);
4.4. Errore di fatto circa la ritenuta esistenza di un dispositivo di condanna definitivo a restituzioni di somme in separata sede all’esito del giudizio penale;
4.5. Errore di fatto per contraddizione intrinseca della motivazione amministrativa circa la ricostruzione della pratica urbanistica del -OMISSIS- srl;
4.6. Errore di fatto “circa la vicenda delle autorizzazioni urbanistiche in capo alla società perché da un lato considera irrilevante il cd falso permesso a costruire del 5 agosto, mentre dichiara veritiero quello del 14 settembre” (pag. 15 istanza di revocazione);
4.7. Errore di fatto “circa i parametri normativi da applicare obbligatoriamente nei giudizi amministrativi susseguenti ad una vicenda penale, per assenza di accertamento dei fatti in sede di valutazione amministrativa” (pag. 16 atto di appello).
5. Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione regionale per chiedere il rigetto del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in revocazione veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso va innanzitutto rammentato che, per giurisprudenza costante:
- “l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione” (Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3963);
- più in particolare: “l'errore di fatto … è confìgurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo … ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio” (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 837);
- in questa stessa direzione: “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice … non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte” , essendo a tal fine sufficiente che il giudice stesso abbia esaminato comunque tutti i motivi di ricorso o di appello (Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
- ciò per la “indeclinabile esigenza di evitare che detta forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame idonea a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale” (Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4981);
- pertanto: “la revocazione è un rimedio straordinario, ammesso solo in casi tassativamente determinati; e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio, tanto meno per un generico riesame di questioni già decise” (Cons. Stato, sez. III, 6 luglio 2021, n. 5159).
8. Ebbene osserva collegio che, sul piano rescindente, la presente istanza di revocazione si fonda tra l’altro sui seguenti ritenuti errori di fatto: a) erronea valutazione della documentazione in atti e, in particolare, delle ridette sentenze del giudice penale; b) omessa pronunzia circa il provvedimento regionale del 24 marzo 2017 il quale fondava il diniego di riattivazione del finanziamento essenzialmente sulla scadenza dei termini per la ultimazione dei lavori. Osserva al riguardo il collegio che:
8.1. Il primo di essi disvela, in realtà, un supposto errore di diritto da parte del giudice di appello in quanto si intende mettere in discussione l’operazione valutativa ed interpretativa del giudice, il che risulta inammissibile in quanto si tratterebbe piuttosto di “errori di diritto” o “di giudizio” e giammai di “errori di fatto”. Ciò risulta piuttosto evidente nella parte in cui la sentenza di cui si chiede la revocazione afferma che: “Nel merito il ricorso è comunque infondato, in quanto la Corte d’appello di Salerno nella sentenza n. 1515 del 10 ottobre 2013 ha dichiarato non doversi procedere relativamente alla condotta penalmente rilevante concernente il falso permesso di costruire datato 5 agosto 2004 n. 20/2004, ed ha confermato sul punto le statuizioni civili, comprese la dichiarazione di falsità dell’atto e la condanna al risarcimento dei danni (capo d‘imputazione “G15”, v. dispositivo, nonché p. 855 dello stralcio della sentenza di 1° grado)”. Il giudice di secondo grado ha dunque ricalcato le stesse conclusioni del giudice di primo grado secondo cui, in particolare: “Le ragioni della revoca del finanziamento e del successivo recupero delle somme già irrogate risultano palese dalla lettura … della sentenza del Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, del 28 febbraio 2011, n. 290 … dalla citata sentenza risulta che la società ricorrente ha prodotto alla Regione Calabria un permesso di costruire artefatto per documentare falsamente di aver ottenuto, entro il termine previsto dalla lex specialis del finanziamento, il titolo edilizio necessario all’erogazione del contributo”. Ed ancora: “Solo grazie a tale falso, essa ottenne l’erogazione di € 948.413,77, quale anticipazione del finanziamento complessivo”. Infine: “l’accertamento del falso risulta confermato dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 10 ottobre 2013, n. 1515. Questa, in particolare, non ha sul punto un esito assolutorio, come erroneamente sostenuto in questo giudizio, bensì di proscioglimento per intervenuta prescrizione previo accertamento, con efficacia di giudicato (art. 654 c.p.p.) della falsità documentale”. Pertanto: “dalla lettura congiunta dei provvedimenti oggetto di impugnativa in questa sede e pronunzie del giudice penale risulta evidente che la revoca è dovuta all’inottemperanza a uno degli obblighi – quello di dotarsi di idoneo titolo edilizio – derivanti dalla concessione del finanziamento”. In buona sostanza, con tale evidenziato profilo si intende contestare il merito delle valutazioni espresse dal giudice di secondo grado. Di qui la radicale inammissibilità di tale parte del ricorso per il mancato superamento della fase rescindente del ricorso.
8.2. Quanto invece al secondo errore di fatto revocatorio, se da un lato esso potrebbe dare esiti positivi sul piano rescindente (il giudice di secondo grado, al pari di quello di primo rado, non ha in effetti svolto alcuna valutazione circa la legittimità della nota in data 24 marzo 2017), sul piano rescissorio è comunque da rigettare dal momento che non viene speso alcun motivo in ordine alla possibile illegittimità di tale posizione regionale (scadenza dei termini per la ultimazione dei lavori da cui scaturisce il diniego di riattivazione del finanziamento richiesto). Ciò risulta piuttosto evidente nella parte in cui si sostiene, per il giudizio rescissorio (cfr. pag. 18 istanza di revocazione) che la “ richiesta di riattivazione del finanziamento ..., che si chiede invece di considerare accoglibile.
Da quanto dedotto e dimostrato emerge senza dubbi o equivoci la sussistenza dei presupposti dell’errore revocatorio, indotto da “abbaglio dei sensi” in cui è incorso il Giudicante in conseguenza dell’erronea percezione del contenuto di un documento decisivo secondo una prospettiva non già oggetto di contraddittorio ”.
Deduzioni, quelle appena riportate, del tutto prive del carattere della specificità espressamente richiesto dall’art. 40 c.p.a. ed in assenza della quale il ricorso va dunque ritenuto solo genericamente formulato, almeno per la parte rescissoria, e dunque inammissibile. Quindi l’istanza di revocazione, almeno per tale parte di gravame (omessa pronunzia circa la ritenuta illegittimità della nota in data 24 marzo 2017) sarebbe ammissibile in termini rescindenti ma comunque infondata sul piano rescissorio;
8.3. Quanto invece ai restanti motivi di revocazione osserva ancora il collegio che:
8.3.1. Con il motivo sub 4.3. si lamenta errore di fatto nella parte in cui la sentenza di secondo grado afferma che: “la revoca non si fonda affatto sull’intervenuto accertamento, in sede penale, della presunta falsità del permesso a costruire, ma esclusivamente sulla restituzione del finanziamento regionale, disposta da quella sentenza”. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto riporta un inciso della sentenza riferito alla parte in fatto della sentenza di secondo grado (punto I.2) ove si effettua la sintesi dei motivi di appello e non le valutazioni o le ricostruzioni fattuali su cui si basa la decisione della sentenza stessa;
8.3.2. Con il motivo sub 4.4. si lamenta errore di fatto circa la ritenuta esistenza di un dispositivo di condanna definitivo a restituzioni di somme in separata sede all’esito del giudizio penale. Anche tale motivo è inammissibile sul piano rescindente dal momento che: a) non viene indicato in quale parte della sentenza di secondo grado vi sarebbe una simile affermazione; b) la restituzione del finanziamento, anche a voler ammettere che non sia stata disposta dal giudice penale, costituisce in ogni caso decisione autonoma e separata intrapresa nella competente sede amministrativa (in cui si è peso atto della falsità della licenza edilizia a suo tempo prodotta);
8.3.3. Con il motivo sub 4.5. si lamenta errore di fatto per contraddizione intrinseca della motivazione amministrativa circa la ricostruzione della pratica urbanistica del -OMISSIS- srl. Afferma in particolare la difesa di parte istante che: “Non è dato comprendere il ragionamento della decisione qui censurata che da un lato dichiara apertamente che “ Tale permesso (del 14 settembre 2004 ) non è stato dichiarato falso, anzi ne è stata a più riprese riconosciuta l’autenticità anche in sede penale e comunque la questione del falso permesso a costruire non ha, né ha avuto, alcuna attinenza con il riconoscimento del finanziamento, nè con l’anticipazione erogata dalla Regione. Inoltre il permesso autentico del 14 settembre 2004 era stato rilasciato nei termini di lex specialis così da non incorrere in alcuna revoca ”. E dall’altro si esprime nel merito negativamente”. La censura non considera in alcun modo che anche tale passaggio riportato della sentenza di secondo grado si riferisce al punto I.2 della parte in fatto in cui si effettua la sintesi dei motivi di parte appellante e di certo non la ricostruzione fattuale su cui si è basata la decisione del giudice stesso. Sintesi dei motivi di per sé inidonea ad integrare la base fattuale della decisione stessa. Di qui la radicale inammissibilità, altresì, di tale censura revocatoria;
8.3.4. Con il motivo sub 4.6. si lamenta “errore di fatto circa la vicenda delle autorizzazioni urbanistiche in capo alla società perché da un lato considera irrilevante il cd falso permesso a costruire del 5 agosto, mentre dichiara veritiero quello del 14 settembre” (pag. 15 istanza di revocazione). Anche tale motivo è inammissibile in quanto la veridicità del permesso di costruire del 14 settembre non elimina la rilevanza, ai fini della revoca del finanziamento, della falsità del permesso del 5 agosto (data entro la quale la licenza edilizia avrebbe dovuto essere prodotta e pena di decadenza dal finanziamento stesso). Non viene in altre parole evidenziato in cosa consisterebbe, in effetti, l’errore di stampo revocatorio;
8.3.5. Con il motivo sub 4.7. si lamenta errore di fatto “ circa i parametri normativi da applicare obbligatoriamente nei giudizi amministrativi susseguenti ad una vicenda penale, per assenza di accertamento dei fatti in sede di valutazione amministrativa ” (pag. 16 atto di appello). Si lamenta nella sostanza che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato la violazione del principio di autonomia della valutazione in sede amministrativa rispetto a quella operata in sede di giudizio penale ma trattasi di censura revocatoria chiaramente riconducibile ad un ritenuto “errore di diritto” se del caso commesso dal giudice di secondo grado, come tale inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza sopra partitamente riportata.
9. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato in larga parte inammissibile (per le ragioni esposte ai punti 8.1. e 8.3) ed in parte infondato per genericità delle censure riguardanti la parte rescissoria evidenziata al punto 8.2.
10. In considerazione del complessivo andamento del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'istanza di revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara in parte inammissibile ed in parte infondata, come da motivazione (cfr. punto 9).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO