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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 31/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052200768000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052200768000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3221/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Le parti, di comune accordo, chiedono venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compesazione delle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 presentava ricorso avvero la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.008,00 a titolo di Irpef e Addizionali, oltre interessi ed oneri di riscossione, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello Redditi 2021, presentata per l'anno d'imposta 2020, effettuato ai sensi dell'art. 36 – ter del D.P.R. 600/73 a seguito del quale erano stati rettificati gli importi relativi al Bonus Irpef erogato e dichiarato al Quadro RC ed erano stati integralmente disconosciuti e recuperati gli oneri deducibili per contributi previdenziali indicati al Quadro RP, rigo RP21, sostenuti per il coniuge, familiare fiscalmente a carico.
Eccepiva il ricorrente la piena spettanza degli oneri deducibili sostenuti dal familiare fiscalmente a carico, producendo documentazione a supporto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni, con cui rappresentava di aver proceduto all'annullamento parziale in autotutela della cartella di pagamento, in considerazione della documentazione prodotta in allegato al ricorso e riesaminati i presupposti giuridici e fattuali della pretesa fiscale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Procedutosi alla trattazione dell'istanza di inibitoria proposta dalla parte ricorrente, questo Giudice, nella sussistenza dei presupposti di legge, disponeva procedersi con sentenza in forma semplificata.
Ciò posto, va dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto fondate le doglianze della parte ricorrente in ragione della documentazione allegata al ricorso e proceduto all'annullamento della cartella nei limiti della domanda. Va altresì dato atto che Ricorrente_1 ha aderito alla richiesta dell'Ufficio anche con riguardo alla proposta compensazione delle spese di lite.
Non resta, pertanto, che dichiarare estinto il presente giudizio, attesa la evidente cessazione della materia del contendere tra le parti, compensando le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa, tra le parti, le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 31/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052200768000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052200768000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3221/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Le parti, di comune accordo, chiedono venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compesazione delle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 presentava ricorso avvero la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.008,00 a titolo di Irpef e Addizionali, oltre interessi ed oneri di riscossione, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello Redditi 2021, presentata per l'anno d'imposta 2020, effettuato ai sensi dell'art. 36 – ter del D.P.R. 600/73 a seguito del quale erano stati rettificati gli importi relativi al Bonus Irpef erogato e dichiarato al Quadro RC ed erano stati integralmente disconosciuti e recuperati gli oneri deducibili per contributi previdenziali indicati al Quadro RP, rigo RP21, sostenuti per il coniuge, familiare fiscalmente a carico.
Eccepiva il ricorrente la piena spettanza degli oneri deducibili sostenuti dal familiare fiscalmente a carico, producendo documentazione a supporto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni, con cui rappresentava di aver proceduto all'annullamento parziale in autotutela della cartella di pagamento, in considerazione della documentazione prodotta in allegato al ricorso e riesaminati i presupposti giuridici e fattuali della pretesa fiscale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Procedutosi alla trattazione dell'istanza di inibitoria proposta dalla parte ricorrente, questo Giudice, nella sussistenza dei presupposti di legge, disponeva procedersi con sentenza in forma semplificata.
Ciò posto, va dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto fondate le doglianze della parte ricorrente in ragione della documentazione allegata al ricorso e proceduto all'annullamento della cartella nei limiti della domanda. Va altresì dato atto che Ricorrente_1 ha aderito alla richiesta dell'Ufficio anche con riguardo alla proposta compensazione delle spese di lite.
Non resta, pertanto, che dichiarare estinto il presente giudizio, attesa la evidente cessazione della materia del contendere tra le parti, compensando le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa, tra le parti, le spese di lite.