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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore, che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella, che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: sanzione disciplinare - pubblico impiego privatizzato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 gennaio 2021 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere dipendente del dal 22 maggio 1995 con qualifica di Ispettore, Controparte_1 assegnata al dipartimento di Polizia Municipale, nonché di beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 33
l. n. 104/1992 in ragione dell'assistenza prestata alla propria madre, , affetta da disabilità Parte_2 parziale, lamentava l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. due giorni, irrogatale all'esito del procedimento avviato con nota prot. n. 320839 del 26 ottobre 2019 con cui l'ente le aveva contestato la violazione degli obblighi e dei doveri d'ufficio, nonché dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per aver abusato, nella giornata del 27 settembre 2019, di un permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 per partecipare alla manifestazione
“Friday for future” tenutasi quel giorno nei pressi di Piazza Unione Europea. Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato, non avendo ella preso parte al predetto evento, nonché l'illegittimità della sanzione poiché scaturita da una segnalazione dell'allora assessore con delega alla Polizia Municipale, , la Persona_1 quale l'aveva fotografata di nascosto insieme alla zia e alla figlia, all'epoca minorenne, violandone così la riservatezza e la dignità personale. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione impugnata e la condanna del alla restituzione della somma di 141,02 euro a tale titolo già trattenuta. In subordine, CP_1 lamentava comunque la sproporzione della misura adottata rispetto al fatto contestato e chiedeva, per l'effetto, di rideterminarla in considerazione della tenuità del fatto e dell'assenza di precedenti disciplinari, con condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme trattenute. Precisava, ancora, di aver subito per effetto della condotta datoriale un danno all'integrità psicofisica in misura pari al 30% quale danno biologico e chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, CP_1 quantificati nella misura di 138.658 euro a titolo di danno biologico, morale e relazionale e di 1.285,40 euro per gli esborsi relativi a visite, terapie e consulenze mediche.
Nella resistenza del esperito senza esito il tentativo di conciliazione, veniva espletata la CP_1 prova testimoniale. Quindi, sostituita l'udienza del 16 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, nel giudizio di merito vertente sulla legittimità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore, il sindacato del giudice è volto all'accertamento della fondatezza delle contestazioni, nonché alla valutazione della proporzionalità degli addebiti alla sanzione in concreto comminata;
in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità grava sul datore di lavoro (v. Cass n. 26159/2017).
In base alla ratio dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 - che attribuisce al lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa - è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.
E' stato, quindi, chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che si avvalga del permesso non per l'assistenza al familiare bensì per attendere ad altra attività “integra l'ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014); ciò anche per il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni (Cass.
n. 8784/2015); né il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, può essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza;
ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari …” (v. in termini Cass. n. 26514/2024).
La S.C. ha, però, precisato che seppur entro tali limiti l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività - incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere
- che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente (v. Cass. n. 17102/2021, conforme a
Cass. nn. 1394/2020, 23434/2020 e 5574/2016).
Affinché si abbia abuso è, quindi, necessaria la totale elisione del nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto;
ne consegue che può validamente discutersi di abuso solo quando l'assistenza sia mancata del tutto ovvero laddove essa sia stata prestata per tempi così irrisori o con modalità talmente insignificanti da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa (cfr. ex multis Cass. n. 12322/2025).
A tal fine a norma dell'art. 2697 c.c. incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza di assistenza ovvero lo svolgimento, da parte dell'utilizzatore dei permessi, di attività in tutto incompatibili con la prestazione della stessa.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che con nota prot. n.
2019/292443 del 27 settembre 2019 l'allora Assessore all'Ambiente, , segnalava al Persona_1
Segretario e Direttore Generale, nonché all'Ufficio disciplinare, la presenza in detta data della lavoratrice
, beneficiaria per quella giornata di un permesso ex lege n. 104/1992, nei pressi della Piazza Unione Pt_1
Europea, ove ella era stata trovata intenta a partecipare alla manifestazione studentesca “Friday for Future”, in compagnia della figlia e di un'altra donna;
in particolare, si legge nella nota che la dipendente si sarebbe ivi intrattenuta per almeno mezz'ora, a partire dalle 10:50, nella zona antistante la scalinata che conduce a
Palazzo Zanca, venendo fotografata dalla stessa (v. n. 4 foto allegate alla nota) nell'atto di Per_1 conversare al telefono e in compagnia delle persone sopra individuate.
Ebbene, già in sede di riunione del 12 novembre 2019 innanzi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, la aveva negato di aver preso parte alla predetta manifestazione, specificando di aver Pt_1 in quella data dapprima accompagnato la madre a fare la spesa e, solo successivamente, intorno alle ore 11, di aver “raggiunto in piazza Municipio la zia e la figlia che avevano Controparte_2 Persona_2 partecipato alla manifestazione, mentre la propria madre attendeva in macchina, per poi recarsi al bar
a prendere un caffè insieme”. CP_3 Tali ultime circostanze sono state confermate tanto dalla madre della ricorrente, , Parte_2 che dalla zia della stessa, le quali, escusse in sede testimoniale, hanno escluso l'avvenuta partecipazione della alla manifestazione, precisando che ella si era intrattenuta in piazza solo per pochi minuti Pt_1 ed esclusivamente per concordare insieme alle parenti di recarsi al vicino bar per un caffè, mentre CP_3 la , disabile con mobilità ridotta, attendeva in auto. Parte_2
Nessuno dei testimoni escussi su intimazione del ha poi confermato l'effettiva partecipazione CP_1 della ricorrente alla manifestazione, né la sua permanenza in piazza per un tempo superiore a quello indicato dalle suddette testimoni di parte. e , entrambe Ispettrici di Polizia Parte_3 Testimone_1
Municipale del all'epoca dei fatti impegnate in servizio presso il corteo del “Friday for Controparte_1
Future”, si sono infatti limitate a precisare che esso seguiva un lungo percorso da Piazza Antonello fino alla
Piazza Unione Europea, percorrendo le vie Corso AV, MA AN e ES TI;
hanno, però, escluso di aver visto la ricorrente lungo il corteo o in occasione delle varie soste, precisando per il resto di non conoscere la madre della collega né le altre parenti indicate.
La stessa , sentita quale testimone, ha poi precisato di aver visto la “sotto le scale Per_1 Pt_1 del Palazzo Municipale”, ma di non saper dire se ella avesse preso parte o meno alla manifestazione (“non portava cartelli, non inneggiava slogan, era lì”), né per quanto tempo vi sia rimasta (alla domanda “Vero o no che la Sig ra si tratteneva nella suddetta Piazza Unione Europea solo per pochi min. Parte_1 al fine di concordare con le presenti e di recarsi al bar nsieme Controparte_2 Persona_2 CP_3 alla Sig che nel frangente attendeva in auto”, ella si è limitata a rispondere: “Ricordo Parte_2 che vi era una manifestazione in Piazza Unione Europea e ricordo che uscendo dal Palazzo Municipale vidi la Sig ra in piazza, attorniata da giovani ragazze, non ricordo se con lei vi era anche Parte_1 una sig.ra anziana;
non conosco l'identità delle persone che erano con lei”).
Per il resto, la ricorrente ha allegato copia delle dichiarazioni rese e sottoscritte dalla , da Parte_2
e dalla in data 10 novembre 2019 dalle quali risulta che nella giornata del 27 Controparte_2 Per_2 settembre 2019 ha dapprima accompagnato la madre in centro città per fare la spesa, per Parte_1 poi recarsi con lei, la figlia e altri parenti al bar per un caffè e, infine, trascorrere l'intera giornata con la madre presso la propria abitazione.
In tale complessivo contesto probatorio, non può dirsi dunque dimostrato dal il venir meno CP_1 dell'assistenza nell'intero arco della giornata sicché, in mancanza di altri elementi, non è possibile ritenere provato l'addebito, dovendosi escludere il contestato abuso del permesso.
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, con condanna dell'amministrazione convenuta alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
Ogni ulteriore questione sul punto resta assorbita. 3.- Non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda di condanna del al risarcimento in CP_1 favore della di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto Pt_1 dell'illegittima sanzione disciplinare irrogatale.
Dall'esame delle consulenze medico-specialistiche in atti (cfr. relazione del Centro di Salute Mentale Cont dell' di Messina del 3 luglio 2020, relazione a firma della dott.ssa specialistica in Persona_3
Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, del 15 maggio 2020 e relazione redatta dal ctp, dott. Persona_4 del 22 dicembre 2020) risulta, infatti, che l'impugnato provvedimento disciplinare sarebbe stato emesso in un'epoca in cui lo stato di salute mentale della lavoratrice appariva già compromesso per effetto delle lamentate tensioni insorte in ambito lavorativo a seguito di una richiesta di trasferimento interno presentata dalla stessa nel giugno 2019 e solo parzialmente accolta dall'amministrazione comunale.
Su tali circostanze la ricorrente, però, nulla ha dedotto, limitandosi a formulare in questa sede una generica richiesta risarcitoria, anche tenuto conto della “possibilità che la signora venga trasferita Pt_1 presso altro ufficio, sì da ovviare al disagio avvertito sull'attuale luogo di lavoro e migliorare, in tal modo,
l'efficacia lavorativa, posto che, peraltro, la stessa lavoratrice aveva già in precedenza manifestato tale desiderio ai vertici amministrativi, tuttavia infruttuosamente” – fatti, questi, in alcun modo allegati e provati
– e considerando a tal fine una percentuale di danno biologico, pari al 30% ridotto poi nel 2024 al 9%, causalmente ricollegato dal consulente di parte a ben altri comportamenti datoriali, come detto qui non censurati.
In definitiva la domanda, così come genericamente formulata in ricorso e ridimensionata nelle ultime note (con una richiesta di 1.285,40 euro per danno patrimoniale e di 15.687,29 per danno non patrimoniale), non può trovare accoglimento.
4.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano la compensazione per 3/4 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile, in 2.379 euro, di cui 64,75 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata e condanna il a Controparte_1 restituire a la somma di € 141,02 trattenuta a tale titolo;
Parte_1
2) condanna, altresì, l'ente resistente a rimborsare alla ricorrente 1/4 delle spese del giudizio, liquidato in 2.379 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro