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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente rel giudice dott. Laura Fioroni
dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso Rg 92-1/2025 proposto da Parte_1
(Ghana), in data 1.01.1974, C. F. nato a [...]
residente a [...]
n. 10, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via della
Veza n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava (C. F. C.F._2 PEC
e dell'avv. Email_1
fax n. 0522 541203, Erika Bertazzoni (C.F. C.F. 3 '
PEC Email_2 che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1 codice fiscale con sede legale in Rubiera (RE), Via L.B. C.F._4
Alberti n. 6;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII,
in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio
della sede legale dell'impresa individuale delEmilia
resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di
insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è
proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che l'impresa individuale
è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), CP_1
essendo organizzata in forma di impresa individuale e
svolgendo attività di montaggio, assemblaggio, accessori in genere conto terzi;
rilevato che l'istante risulta creditore per euro 18825,36 comprovati da decreto ingiuntivo n. 129/2025 emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro;
rilevato che dall'istruttoria esperita dal Tribunale emergono debiti fiscali per euro 350.809,78 ed euro 166.251,00 per debiti inps;
considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è non complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila
stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che l'entità dell'indebitamento così come i pignoramenti mobiliari e presso terzi con esito negativo costituiscono indice dell'insolvenza nella quale versa l'impresa resistente incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni in maniera regolare:
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che l'impresa risulta cancellata in data 10-2-2025
per cui ai sensi dell'art. 33 può essere ancora aperta la
liquidazione giudiziale non essendo ancora decorso un anno
dalla cessazione;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura,
l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121
CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dell'impresa individuale CP_1 codice con sede legale in Rubiera (RE),fiscale C.F._4
Via L.B. Alberti n. 6;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Tiziana Volta;
IV. ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, l'elenco dei creditori corredato nonché
dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non
eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 11 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201
CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78,
convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive
modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia il 9 settembre 2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.
il Presidente
Simona Boiardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente rel giudice dott. Laura Fioroni
dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso Rg 92-1/2025 proposto da Parte_1
(Ghana), in data 1.01.1974, C. F. nato a [...]
residente a [...]
n. 10, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via della
Veza n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava (C. F. C.F._2 PEC
e dell'avv. Email_1
fax n. 0522 541203, Erika Bertazzoni (C.F. C.F. 3 '
PEC Email_2 che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1 codice fiscale con sede legale in Rubiera (RE), Via L.B. C.F._4
Alberti n. 6;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII,
in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio
della sede legale dell'impresa individuale delEmilia
resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di
insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è
proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che l'impresa individuale
è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), CP_1
essendo organizzata in forma di impresa individuale e
svolgendo attività di montaggio, assemblaggio, accessori in genere conto terzi;
rilevato che l'istante risulta creditore per euro 18825,36 comprovati da decreto ingiuntivo n. 129/2025 emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro;
rilevato che dall'istruttoria esperita dal Tribunale emergono debiti fiscali per euro 350.809,78 ed euro 166.251,00 per debiti inps;
considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è non complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila
stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che l'entità dell'indebitamento così come i pignoramenti mobiliari e presso terzi con esito negativo costituiscono indice dell'insolvenza nella quale versa l'impresa resistente incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni in maniera regolare:
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che l'impresa risulta cancellata in data 10-2-2025
per cui ai sensi dell'art. 33 può essere ancora aperta la
liquidazione giudiziale non essendo ancora decorso un anno
dalla cessazione;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura,
l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121
CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei
confronti dell'impresa individuale CP_1 codice con sede legale in Rubiera (RE),fiscale C.F._4
Via L.B. Alberti n. 6;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Tiziana Volta;
IV. ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, l'elenco dei creditori corredato nonché
dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non
eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 11 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201
CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.
155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78,
convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive
modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia il 9 settembre 2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.
il Presidente
Simona Boiardi