Versione
15 luglio 1962
15 luglio 1962
Art. 14.
L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.
L'esclusione dal contratto di talune colture e' consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.
La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.
L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.
L'esclusione dal contratto di talune colture e' consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.
La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1973, n. 1601Provvedimento: L'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, che essendo norma di carattere processuale e immediatamente applicabile nei giudizi in corso,ha devoluto alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative all'attuazione di tale legge e delle altre norme sugli Affitti agrari, e, quindi anche quelle relative alla nullita di una clausola del contratto di affitto (clausola di cui,nella specie, veniva dedotta la contrarieta all'art 14 della legge n 567 del 1962).*Leggi di più...
- sezioni specializzate·
- controversie di competenza delle sezioni specializzate ex art 26 della legge n 11 del 1971·
- procedimento·
- competenza e giurisdizione·
- contratti agrari