Articolo 14 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 luglio 1962
Art. 14.
L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.
L'esclusione dal contratto di talune colture e' consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.
La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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