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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 88/2024 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Smiriglia Fava e Vittorio Vecchio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, giusta procura in atti
-APPELLANTE –
contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Limbadi (VV), Via CP_1 C.F._1
Via P. Giovanni XXIII° 61, presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Mundo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1970/2023 del
21.06.2023.
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 352 c.p.c. del 22/09/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo auto cron. N.11829 - emessa per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013 - per l'importo complessivo di € 341,78. A sostegno della propria domanda l'attrice eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e di eventuali atti presupposti, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la violazione del principio di proporzionalità e dell'art 7, comma1 della legge n. 212/2000.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Parte_1 del Giudice di pace adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria e la tardività dell'opposizione proposta, e nel merito denunciando infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, stante la regolare notifica degli atti nei termini di legge.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1970/2023 del
21.06.2023, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: ”il Giudice di
Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra CP_1
nei confronti del in persona del legale r.p.t. , ogni diversa istanza,
[...] Parte_1 eccezione e difesa disattesa così provvede: - 1) accoglie la domanda e per l'effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo impugnato, ordinando al Comune la cancellazione del fermo ove eseguito;
-2) condanna la parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 293,00 di cui 43,00 € per spese ed € 250,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 19.01.2024 il Parte_1 conveniva in giudizio , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via CP_1 pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della corte di giustizia tributaria - nel merito: accertare e dichiarare la regolare notifica degli atti presupposti e la legittimità del tributo richiesto;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello deducendo che le CP_1 controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del 6/05/2024 veniva fissata l'udienza del 10/02/2025 ai sensi dell'art 352 c.p.c. per la decisione, rinviata d'ufficio dal Gop operante sul ruolo in assenza del Giudice titolare all'udienza del 22/09/2025, ove la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al preliminare difetto di giurisdizione eccepito dal Parte_1
Sul punto si osserva che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cass. civ., Sezioni
Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Il fermo amministrativo, quale atto di natura cautelare-coercitiva e non esecutiva, rientra tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e-ter)
D.Lgs. 546/1992, in conformità alla volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando al giudice ordinario la sola sfera dell'esecuzione forzata. La cognizione del giudice tributario si estende a ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, ivi comprese le eccezioni di prescrizione e i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Spetta invece alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento.
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria e resta quindi attratta alla giurisdizione tributaria.” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n, 8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di CP_1 fermo auto cron. N.11829, emessa per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013, come risulta dalle allegazioni delle parti. Si tratta, dunque, di crediti di natura erariale che, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass.
n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 88/2024:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 1970/23 del 21.06.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.9.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 88/2024 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Smiriglia Fava e Vittorio Vecchio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, giusta procura in atti
-APPELLANTE –
contro
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Limbadi (VV), Via CP_1 C.F._1
Via P. Giovanni XXIII° 61, presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Mundo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1970/2023 del
21.06.2023.
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 352 c.p.c. del 22/09/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo auto cron. N.11829 - emessa per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013 - per l'importo complessivo di € 341,78. A sostegno della propria domanda l'attrice eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e di eventuali atti presupposti, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la violazione del principio di proporzionalità e dell'art 7, comma1 della legge n. 212/2000.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione Parte_1 del Giudice di pace adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria e la tardività dell'opposizione proposta, e nel merito denunciando infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, stante la regolare notifica degli atti nei termini di legge.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1970/2023 del
21.06.2023, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: ”il Giudice di
Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra CP_1
nei confronti del in persona del legale r.p.t. , ogni diversa istanza,
[...] Parte_1 eccezione e difesa disattesa così provvede: - 1) accoglie la domanda e per l'effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo impugnato, ordinando al Comune la cancellazione del fermo ove eseguito;
-2) condanna la parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 293,00 di cui 43,00 € per spese ed € 250,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 19.01.2024 il Parte_1 conveniva in giudizio , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via CP_1 pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della corte di giustizia tributaria - nel merito: accertare e dichiarare la regolare notifica degli atti presupposti e la legittimità del tributo richiesto;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello deducendo che le CP_1 controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del 6/05/2024 veniva fissata l'udienza del 10/02/2025 ai sensi dell'art 352 c.p.c. per la decisione, rinviata d'ufficio dal Gop operante sul ruolo in assenza del Giudice titolare all'udienza del 22/09/2025, ove la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al preliminare difetto di giurisdizione eccepito dal Parte_1
Sul punto si osserva che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cass. civ., Sezioni
Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Il fermo amministrativo, quale atto di natura cautelare-coercitiva e non esecutiva, rientra tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e-ter)
D.Lgs. 546/1992, in conformità alla volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando al giudice ordinario la sola sfera dell'esecuzione forzata. La cognizione del giudice tributario si estende a ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, ivi comprese le eccezioni di prescrizione e i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Spetta invece alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale e dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento.
L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria e resta quindi attratta alla giurisdizione tributaria.” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n, 8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di CP_1 fermo auto cron. N.11829, emessa per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013, come risulta dalle allegazioni delle parti. Si tratta, dunque, di crediti di natura erariale che, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass.
n. 2098 del 30 gennaio 2025). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 88/2024:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 1970/23 del 21.06.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.9.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Eugenia Di Bella