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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg1306 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MAURIELLO
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, in Piazza Carlo III,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, in Piazza Carlo III,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2025
[...]
e , premettendo di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 15/10/1987 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 31.07.1989 e il Per_1 Per_2
27.11.1997, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Ciro Improta n. 10 sarà assegnata alla Sig.ra unitamente alla mobilia ivi presente;
Pt_2
3) i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento dell'uno a carico dell'altra;
2 4) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio verranno poste a carico dell'Erario poiché entrambi i ricorrenti usufruiscono del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini del contributo unificato, si dichiara, ai sensi dell'art. 11 L.
115/02, che lo stesso è prenotato a debito dell'amministrazione pubblica poiché le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.216, parte I, s. Sez. X, reg.
[...]
3 Atti Matrimonio anno 1987);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MAURIELLO
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, in Piazza Carlo III,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, in Piazza Carlo III,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2025
[...]
e , premettendo di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 15/10/1987 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 31.07.1989 e il Per_1 Per_2
27.11.1997, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Ciro Improta n. 10 sarà assegnata alla Sig.ra unitamente alla mobilia ivi presente;
Pt_2
3) i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento dell'uno a carico dell'altra;
2 4) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio verranno poste a carico dell'Erario poiché entrambi i ricorrenti usufruiscono del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini del contributo unificato, si dichiara, ai sensi dell'art. 11 L.
115/02, che lo stesso è prenotato a debito dell'amministrazione pubblica poiché le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.216, parte I, s. Sez. X, reg.
[...]
3 Atti Matrimonio anno 1987);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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