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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1280/2022
T R A
, nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino sito in Mirabella Eclano alla Via Roma 113, dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante E
Controparte_1
, con sede in Roma, via G. Pastore n. 6, in persona del Regionale
[...] CP_2 della Campania in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Stefania Rettore, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede ; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2022 presso questa Corte territoriale, Parte_1
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1391/2021 del 7.12.2021, con cui il
[...]
Tribunale di Benevento ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata e la condanna dell' all'erogazione dell'indennizzo CP_1 in capitale o della rendita in misura corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa.
Nel precedente grado il ricorrente aveva esposto:
-di aver prestato attività lavorativa dal 1973 al 2007 alle dipendenze della società SB Italia s.p.a. (già Fiat-Iveco) presso lo stabilimento di Valle Ufita sito in Flumeri;
- presso il detto stabilimento la società in questione produceva “autobus”;
1 - dal 1973 al 1983 aveva operato quale addetto “alla sala prova motori” e dal 1984 al 2007 quale addetto al “collaudo funzionale degli autobus”, esposto a rumorosità ambientale provocata dagli autobus in funzione (circa 7-8 contemporaneamente) nonché dagli aspiratori e avvitatori;
- il livello di esposizione quotidiana a cui era sottoposto era superiore agli 80/85 dB(A).
- la ditta non forniva al lavoratore dispositivi di protezione individuale dell'udito né provvedeva ad insonorizzare macchine e/o impianti.
Aveva quindi lamentato di aver contratto “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” a seguito e per l'effetto della attività lavorativa con danno biologico del 22% e di aver presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento della malattia professionale, respinta dall' convenuto per CP_1
“l'esclusione circa l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato sottoposto e la malattia denunciata”.
L' si era costituito eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ex art.112 del T.U. CP_1
n. 1124/65, essendo decorsi più di tre anni dal manifestarsi della patologia. Nel merito ha escluso che i postumi lamentati fossero eziologicamente riconducibili alla malattia dedotta in giudizio, trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione triennale, tenuto conto che il rapporto lavorativo era cessato nel 2007, che la diagnosi e consapevolezza della malattia erano conseguite nel 2008 e che solo nel 2017 il ricorrente aveva presentato la domanda di rendita.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame il con ricorso depositato Parte_1 in data 28.5.2022 contestando, con il primo ed unico motivo, la violazione degli artt. 2934 e 2935 cc, e dell'art. 112 D.P.R. 1124/1965, in particolare il capo della sentenza ove si ritiene che sin dalla prima diagnosi del 2008 fosse ravvisabile “l'oggettiva conoscibilità della esposizione a rischio come effetto della esposizione al rumore sul luogo di lavoro”, benché non vi fossero invece elementi dai quali poter desumere che l'interessato avesse contezza della origine professionale della malattia.
L'appellante ha quindi chiesto: “1) Preliminarmente dichiarare, per i motivi sopra dedotti, non
“maturata” la prescrizione triennale di cui all'art.112 del DPR 1124/1965;
2) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.1391/2021 emessa dal Tribunale di Benevento (RG.293/21) in data 01.12.2021 e pubblicata nella cancelleria del prefato Tribunale il 07.12.2021, accogliere le domande formulate dal nel ricorso Parte_1 introduttivo del 25.01.2021;
3) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al Sig. CP_1
la dovuta rendita nella misura del 21% (D.B.), come accertato dal Parte_1
CTU dott. nel giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla Persona_1 maturazione al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze professionali, per ogni grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
2 L'appello è infondato.
Si ritiene di condividere le statuizioni del primo giudice relative alla maturata prescrizione del diritto azionato.
L'art. 112 comma 1 del T.U. 1124\65 recita testualmente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, facendo decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile.
Sulla decorrenza della prescrizione – a seguito dell'intervento della Corte Cost. - la S.C. ha statuito che “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Sent. n. 598 del 2016 e Ord. n. 1661del 2020; cfr. anche Cass. Sent. n. 14281 del 2011 e n. 2285 del 2013).
In particolare, è stato argomentato che la manifestazione della malattia, presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale, “può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del 2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n.2004);
3. Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa…” (Cass. Ord. 1661/2020 cit.).
Nella fattispecie l'appellante deduce che, prima della domanda amministrativa inoltrata all' CP_1 nel 2017, non era in grado di conoscere il rischio concretamente esistente correlato all'attività svolta e, quindi, di essere consapevole della verosimile eziologia professionale della malattia. Rappresenta a conforto: che nella cartella sanitaria e di rischio nonché nella valutazione effettuata 3 dal medico competente dell'azienda – che ha rilasciato i certificati di idoneità alla mansione specifica – non era prescritto l'uso di otoprotettori DPI, né, in corso di causa, era emerso che la SB avesse provveduto ad insonorizzate macchine e/o impianti per il rischio rumore;
che il non era stato sottoposto dall'azienda ad esame audiometrico, né veniva spostato dalla Parte_1 propria postazione. Questi elementi renderebbero evidente che solo con l'inoltre della domanda amministrativa all' il ha avuto contezza dell'origine professionale della malattia CP_1 Parte_1 di cui era affetto. Anche nella c.t.u. espletata in primo grado, peraltro, si legge che il Parte_1
“solo nel 2017 ha avuto conoscenza che l'ipoacusia potesse essere messa in relazione con l'attività lavorativa”.
Gli assunti del ricorrente sono smentito dalla documentazione in atti e dall'elaborato peritale del precedente grado, che al contrario portano a ritenere che già all'epoca della prima diagnosi del 2008, effettuata poco dopo la cessazione del rapporto lavorativo nel 2007, il lavoratore avesse consapevolezza della malattia indennizzabile o comunque l'oggettiva possibilità di conoscerla.
Risulta dalla documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore che già in data 29.04.2008, all'esito degli esami audiometrici praticati presso l'ASL AV/1 di Ariano Irpino, veniva refertata una “Ipoacusia percettiva bilaterale”, per la quale il avanzava domanda di invalidità Parte_1 civile, ottenendo a giugno 2008 il riconoscimento del 25% d'invalidità (cfr. fasc. di Parte_1 primo grado).
Il c.t.u. nell'elaborato peritale depositato il 9.9.2021 ha ritenuto inesistenti ulteriori evoluzioni della patologia dopo la cessazione dell'esposizione al rumore con il pensionamento nel 2007, confrontando il referto del 2008 praticato presso l'ASL AV/1 di Ariano Irpino, con gli esiti dell'esame audiometrico effettuato dieci anni dopo, il 17.06.2019, presso l'Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento. Ha osservato che agli atti sono presenti solo detti due esami audiometrici del 2008 e del 2019.
Come osservato dal primo giudice, la oggettiva conoscibilità da parte del della sua Parte_1 esposizione al rischio rumore sul luogo di lavoro deve farsi risalire alla data della prima diagnosi del 2008, in totale assenza di referti di epoca successiva al 2008 e precedenti alla domanda amministrativa (del 2017) che possano aver dato una diversa consapevolezza al ricorrente quanto all'eziologia della patologia.
Ancora, nella relazione peritale di primo grado si legge, nell'anamnesi lavorativa, che il
“Ricorda inoltre che nel decennio 1973-1983 in cui ha lavorato in a Torino, Parte_1 CP_3 addetto alla sala motori, utilizzava i DPI, mentre nel periodo in cui ha lavorato alla CP_4 non gli sono stati mai forniti. Solo nel 2017 ha avuto conoscenza che l'ipoacusia
[...] potesse essere messa in relazione con l'attività lavorativa svolta in ambiente rumoroso senza dispositivi di protezione”.
Non è vero, dunque, che per l'intero periodo di lavoro dal 1973 al 2007 il non aveva Parte_1 usato cuffie per proteggere le orecchie, fornite dal datore di lavoro nel primo decennio e poi non più utilizzate.
Ulteriori elementi a conforto della conoscenza o oggettiva conoscibilità della esposizione al rischio rumore nell'espletamento della attività lavorativa, e dunque della origine professionale della patologia già nel 2008, si desumono:
4 -dalla “Cartella sanitaria e di rischio (DPR 303/56-DLgs 277/91-DLgs 626/94)” a firma del medico competente del 19.12.1995 - IVECO S.P.A Stab. Valle Ufita, ove è indicata “Mansione movimentazione”, “Rischio lavorativo: RUMORE 80-85 dB/A”, “Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: Tuta, Scarpe, Guanti, Occhiali”;
-dai successivi giudizi annuali di idoneità alla mansione specifica del dicembre 1996, dicembre 1997, luglio 1998, e 1999, sottoscritti dal lavoratore, che espressamente menzionano tra i rischi potenziali “Rumore 80/85 dB/A”;
-dalla scheda “Rilevamento rumorosità” per gli addetti al collaudo funzionale, non datata, riferita a rilevamenti effettuati in più punti dell'area “finizione ” dell'officina 2 - Sq. 47140/150, che indica un livello sonoro da 79 dB(A) a 84,0 dB(A).
Questa documentazione (in atti) mostra che, per la mansione espletata dal era stato Parte_1 segnalato il rischio per rumore, lavorando lo stesso in un ambiente lavorativo con soglie di rumore di 80/85 db(A). Lo stesso lavoratore ha sottoscritto i giudizi annuali di idoneità e così Parte_2 di conoscerli.
Le circostanze illustrate, plurime ed univoche, avvalorano gli assunti del primo giudice secondo cui già all'epoca del referto del 2008 il aveva contezza della patologia denunciata, Parte_1 della sua origine professionale e della sua indennizzabilità, con conseguente maturazione della prescrizione triennale, essendo la domanda amministrativa del 2017.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1280/2022
T R A
, nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino sito in Mirabella Eclano alla Via Roma 113, dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante E
Controparte_1
, con sede in Roma, via G. Pastore n. 6, in persona del Regionale
[...] CP_2 della Campania in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Stefania Rettore, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede ; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2022 presso questa Corte territoriale, Parte_1
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1391/2021 del 7.12.2021, con cui il
[...]
Tribunale di Benevento ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata e la condanna dell' all'erogazione dell'indennizzo CP_1 in capitale o della rendita in misura corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa.
Nel precedente grado il ricorrente aveva esposto:
-di aver prestato attività lavorativa dal 1973 al 2007 alle dipendenze della società SB Italia s.p.a. (già Fiat-Iveco) presso lo stabilimento di Valle Ufita sito in Flumeri;
- presso il detto stabilimento la società in questione produceva “autobus”;
1 - dal 1973 al 1983 aveva operato quale addetto “alla sala prova motori” e dal 1984 al 2007 quale addetto al “collaudo funzionale degli autobus”, esposto a rumorosità ambientale provocata dagli autobus in funzione (circa 7-8 contemporaneamente) nonché dagli aspiratori e avvitatori;
- il livello di esposizione quotidiana a cui era sottoposto era superiore agli 80/85 dB(A).
- la ditta non forniva al lavoratore dispositivi di protezione individuale dell'udito né provvedeva ad insonorizzare macchine e/o impianti.
Aveva quindi lamentato di aver contratto “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” a seguito e per l'effetto della attività lavorativa con danno biologico del 22% e di aver presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento della malattia professionale, respinta dall' convenuto per CP_1
“l'esclusione circa l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato sottoposto e la malattia denunciata”.
L' si era costituito eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ex art.112 del T.U. CP_1
n. 1124/65, essendo decorsi più di tre anni dal manifestarsi della patologia. Nel merito ha escluso che i postumi lamentati fossero eziologicamente riconducibili alla malattia dedotta in giudizio, trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione triennale, tenuto conto che il rapporto lavorativo era cessato nel 2007, che la diagnosi e consapevolezza della malattia erano conseguite nel 2008 e che solo nel 2017 il ricorrente aveva presentato la domanda di rendita.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame il con ricorso depositato Parte_1 in data 28.5.2022 contestando, con il primo ed unico motivo, la violazione degli artt. 2934 e 2935 cc, e dell'art. 112 D.P.R. 1124/1965, in particolare il capo della sentenza ove si ritiene che sin dalla prima diagnosi del 2008 fosse ravvisabile “l'oggettiva conoscibilità della esposizione a rischio come effetto della esposizione al rumore sul luogo di lavoro”, benché non vi fossero invece elementi dai quali poter desumere che l'interessato avesse contezza della origine professionale della malattia.
L'appellante ha quindi chiesto: “1) Preliminarmente dichiarare, per i motivi sopra dedotti, non
“maturata” la prescrizione triennale di cui all'art.112 del DPR 1124/1965;
2) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.1391/2021 emessa dal Tribunale di Benevento (RG.293/21) in data 01.12.2021 e pubblicata nella cancelleria del prefato Tribunale il 07.12.2021, accogliere le domande formulate dal nel ricorso Parte_1 introduttivo del 25.01.2021;
3) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al Sig. CP_1
la dovuta rendita nella misura del 21% (D.B.), come accertato dal Parte_1
CTU dott. nel giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla Persona_1 maturazione al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze professionali, per ogni grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
2 L'appello è infondato.
Si ritiene di condividere le statuizioni del primo giudice relative alla maturata prescrizione del diritto azionato.
L'art. 112 comma 1 del T.U. 1124\65 recita testualmente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, facendo decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile.
Sulla decorrenza della prescrizione – a seguito dell'intervento della Corte Cost. - la S.C. ha statuito che “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Sent. n. 598 del 2016 e Ord. n. 1661del 2020; cfr. anche Cass. Sent. n. 14281 del 2011 e n. 2285 del 2013).
In particolare, è stato argomentato che la manifestazione della malattia, presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale, “può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del 2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n.2004);
3. Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa…” (Cass. Ord. 1661/2020 cit.).
Nella fattispecie l'appellante deduce che, prima della domanda amministrativa inoltrata all' CP_1 nel 2017, non era in grado di conoscere il rischio concretamente esistente correlato all'attività svolta e, quindi, di essere consapevole della verosimile eziologia professionale della malattia. Rappresenta a conforto: che nella cartella sanitaria e di rischio nonché nella valutazione effettuata 3 dal medico competente dell'azienda – che ha rilasciato i certificati di idoneità alla mansione specifica – non era prescritto l'uso di otoprotettori DPI, né, in corso di causa, era emerso che la SB avesse provveduto ad insonorizzate macchine e/o impianti per il rischio rumore;
che il non era stato sottoposto dall'azienda ad esame audiometrico, né veniva spostato dalla Parte_1 propria postazione. Questi elementi renderebbero evidente che solo con l'inoltre della domanda amministrativa all' il ha avuto contezza dell'origine professionale della malattia CP_1 Parte_1 di cui era affetto. Anche nella c.t.u. espletata in primo grado, peraltro, si legge che il Parte_1
“solo nel 2017 ha avuto conoscenza che l'ipoacusia potesse essere messa in relazione con l'attività lavorativa”.
Gli assunti del ricorrente sono smentito dalla documentazione in atti e dall'elaborato peritale del precedente grado, che al contrario portano a ritenere che già all'epoca della prima diagnosi del 2008, effettuata poco dopo la cessazione del rapporto lavorativo nel 2007, il lavoratore avesse consapevolezza della malattia indennizzabile o comunque l'oggettiva possibilità di conoscerla.
Risulta dalla documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore che già in data 29.04.2008, all'esito degli esami audiometrici praticati presso l'ASL AV/1 di Ariano Irpino, veniva refertata una “Ipoacusia percettiva bilaterale”, per la quale il avanzava domanda di invalidità Parte_1 civile, ottenendo a giugno 2008 il riconoscimento del 25% d'invalidità (cfr. fasc. di Parte_1 primo grado).
Il c.t.u. nell'elaborato peritale depositato il 9.9.2021 ha ritenuto inesistenti ulteriori evoluzioni della patologia dopo la cessazione dell'esposizione al rumore con il pensionamento nel 2007, confrontando il referto del 2008 praticato presso l'ASL AV/1 di Ariano Irpino, con gli esiti dell'esame audiometrico effettuato dieci anni dopo, il 17.06.2019, presso l'Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento. Ha osservato che agli atti sono presenti solo detti due esami audiometrici del 2008 e del 2019.
Come osservato dal primo giudice, la oggettiva conoscibilità da parte del della sua Parte_1 esposizione al rischio rumore sul luogo di lavoro deve farsi risalire alla data della prima diagnosi del 2008, in totale assenza di referti di epoca successiva al 2008 e precedenti alla domanda amministrativa (del 2017) che possano aver dato una diversa consapevolezza al ricorrente quanto all'eziologia della patologia.
Ancora, nella relazione peritale di primo grado si legge, nell'anamnesi lavorativa, che il
“Ricorda inoltre che nel decennio 1973-1983 in cui ha lavorato in a Torino, Parte_1 CP_3 addetto alla sala motori, utilizzava i DPI, mentre nel periodo in cui ha lavorato alla CP_4 non gli sono stati mai forniti. Solo nel 2017 ha avuto conoscenza che l'ipoacusia
[...] potesse essere messa in relazione con l'attività lavorativa svolta in ambiente rumoroso senza dispositivi di protezione”.
Non è vero, dunque, che per l'intero periodo di lavoro dal 1973 al 2007 il non aveva Parte_1 usato cuffie per proteggere le orecchie, fornite dal datore di lavoro nel primo decennio e poi non più utilizzate.
Ulteriori elementi a conforto della conoscenza o oggettiva conoscibilità della esposizione al rischio rumore nell'espletamento della attività lavorativa, e dunque della origine professionale della patologia già nel 2008, si desumono:
4 -dalla “Cartella sanitaria e di rischio (DPR 303/56-DLgs 277/91-DLgs 626/94)” a firma del medico competente del 19.12.1995 - IVECO S.P.A Stab. Valle Ufita, ove è indicata “Mansione movimentazione”, “Rischio lavorativo: RUMORE 80-85 dB/A”, “Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: Tuta, Scarpe, Guanti, Occhiali”;
-dai successivi giudizi annuali di idoneità alla mansione specifica del dicembre 1996, dicembre 1997, luglio 1998, e 1999, sottoscritti dal lavoratore, che espressamente menzionano tra i rischi potenziali “Rumore 80/85 dB/A”;
-dalla scheda “Rilevamento rumorosità” per gli addetti al collaudo funzionale, non datata, riferita a rilevamenti effettuati in più punti dell'area “finizione ” dell'officina 2 - Sq. 47140/150, che indica un livello sonoro da 79 dB(A) a 84,0 dB(A).
Questa documentazione (in atti) mostra che, per la mansione espletata dal era stato Parte_1 segnalato il rischio per rumore, lavorando lo stesso in un ambiente lavorativo con soglie di rumore di 80/85 db(A). Lo stesso lavoratore ha sottoscritto i giudizi annuali di idoneità e così Parte_2 di conoscerli.
Le circostanze illustrate, plurime ed univoche, avvalorano gli assunti del primo giudice secondo cui già all'epoca del referto del 2008 il aveva contezza della patologia denunciata, Parte_1 della sua origine professionale e della sua indennizzabilità, con conseguente maturazione della prescrizione triennale, essendo la domanda amministrativa del 2017.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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