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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6872/2025, promossa da
(c.f. nato/a a TAMBRE Parte_1 C.F._1 (BL), il 4/01/1961 con l'avv. GIOVANNI GHIRO
e
(c.f. , nato/a a LEBANG- Controparte_1 C.F._2
/03/1 con l'avv. ALESSANDRO PIEROBON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/11/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a TAMBRE (BL), il 04/01/1961 Parte_1 e
, nato/a a LEBANG-FONTEM (Camerum), il Controparte_1 13/03/1972, uniti in matrimonio il 23/10/2021, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2021, n. 38, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e non avanzano reciprocamente alcuna pretesa a qualunque titolo;
3) Spese di procedura compensate;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emanata sentenza di separazione, alla quale si impegnano a prestare acquiescenza.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6872/2025, promossa da
(c.f. nato/a a TAMBRE Parte_1 C.F._1 (BL), il 4/01/1961 con l'avv. GIOVANNI GHIRO
e
(c.f. , nato/a a LEBANG- Controparte_1 C.F._2
/03/1 con l'avv. ALESSANDRO PIEROBON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/11/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Prende atto, infine, il Collegio che il thema decidendum verte esclusivamente sullo status, avendo dichiarato le parti di essere economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a TAMBRE (BL), il 04/01/1961 Parte_1 e
, nato/a a LEBANG-FONTEM (Camerum), il Controparte_1 13/03/1972, uniti in matrimonio il 23/10/2021, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2021, n. 38, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e non avanzano reciprocamente alcuna pretesa a qualunque titolo;
3) Spese di procedura compensate;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emanata sentenza di separazione, alla quale si impegnano a prestare acquiescenza.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi