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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.862/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 862/2022 R.G., promossa
DA
(P.IVA: – C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Scofone Carlo e dall' Avv. Santucci Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Via Matteotti n. 54
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marongiu Giorgio e dall' Avv. Gaoni Lucia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, C.so Mazzini n. 160
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marongiu Giorgio e dall' Avv. Gaoni Lucia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, C.so Mazzini n. 160
CONVENUTO
oggetto: azione revocatoria pagina 1 di 16 conclusioni: come precisate all' udienza del 17/09/2024, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. accerti e dichiari revocato e/o comunque inefficace nei confronti della l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso a Parte_1
rogito Notaio dott. di Ancona rep.198.040 racc. 28.093 del 27/2/2017, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - reg. gen. 4268 reg. part. 2763 presentazione n. 129 del 10/3/2017, con cui, sulla premessa che si trascrive: “A) Che, con atto a rogito del dott. già notaio in Falconara Persona_2
Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368, trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare, il signor donava e trasferiva alla propria CP_2
madre signora , che accettava ed acquistava, la piena proprietà del Controparte_1
fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, via Cesare
Battisti n. 11, costituito da:
- un appartamento di civile abitazione posto al piano primo con annessi locali accessori ai piani terra
e seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella
n. 580/sub. 8, p. S1-T-1, categoria A/4, classe 5, cons. 7,5 vani, rendita Euro 406,71;
- un locale magazzino posto al piano terra, avente consistenza catastale di metri quadrati ventisette, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella n. 580/sub. 7,
p. T, categoria C/2, classe 4, cons. mq. 27, rendita Euro 55,78;
- un locale magazzino posto al piano terra, avente consistenza catastale di metri quadrati ventuno, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella n. 580/sub. 9,
p. T, categoria C/2, classe 4, cons. mq. 21, rendita Euro 43,38;
- un locale magazzino in corpo separato disposto sui piani seminterrato e terra, avente consistenza catastale di metri quadrati quarantasei;
quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particelle graffate n. 628 e 666, p. S1-T, categoria C/2, classe 2, cons. mq. 46, rendita Euro
68,90.
Confini nell'insieme: via Cesare Battisti, proprietà di terzi da più lati, salvo altri e più esatti confini.
pagina 2 di 16 B) Che le parti intendono addivenire alla risoluzione consensuale della predetta donazione”, i sigg.ri
e hanno dichiarato e disposto di “risolvere, come risolvono Controparte_1 CP_2
consensualmente tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 C.C., con effetto retroattivo, la donazione da essi stipulata con il citato atto a rogito del dott. in data 21 dicembre Persona_2
2001, repertorio n. 137742/21368, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub.
9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino); il tutto meglio descritto alla lettera A) della superiore premessa, dovendosi intendere tale descrizione per qui letteralmente ripetuta
e trascritta ad ogni effetto di legge” e ciò “a titolo gratuito, senza pretesa di corrispettivo alcuno”.
Sin d'ora si chiede la trascrizione della presente domanda giudiziaria con esenzione di qualsiasi responsabilità a carico del Conservatore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.” per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi esposti:
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da CP_3
liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia in favore della SI.ra Controparte_1
e del SI. , con ogni consequenziale statuizione di legge. CP_2
Con vittoria di competenze e spese legali del presente procedimento, oltre IVA e
CPA come per legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (in seguito conveniva in Parte_1 giudizio la SI.ra ed il figlio di lei, sig. , al fine di vedere revocato ex Controparte_1 CP_2
artt. 2901e 2902 c.c. l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso (a rogito Notaio dott. di Ancona, rep. 198.040, racc. 28.093), del 27/02/2017, con cui i convenuti avevano Persona_1
risolto consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Persona_2
Notaio in Falconara Marittima, in data 21/12/2001, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8
pagina 3 di 16 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino).
Esponeva che in data 09/02/2005 la SI.ra aveva sottoscritto, in qualità di Controparte_1
debitrice principale nel cui interesse veniva emessa la garanzia, la polizza fideiussoria n. 9389169
Part emessa da che - unitamente ad altre due polizze fideiussorie, n. 9389166 e n. 9389170 – impegnavano la Compagnia Assicurativa nei confronti del beneficiario Comune di Falconara
Marittima.
Atteso l'inadempimento della SI.ra del pagamento degli oneri di costruzione e di Controparte_1 urbanizzazione per € 212.656, 42 (derivanti dal rilascio del permesso di costruire 13/2005, emesso per progetto di ristrutturazione urbanistica), il Comune beneficiario delle polizze ha escusso le garanzie ed
Part ha provveduto versando in data 02/07/2019 la somma di € 34.728,15, oggi incorporata nel decreto ingiuntivo n. 2464/2020 di condanna della SI.ra emesso dal Tribunale di Milano Controparte_1
Part (R.G. 2538/2020) in data 01/02/2020 in favore della creditrice a seguito di azione di regresso.
Part sostiene la propria posizione creditoria anche mediante ulteriore decreto ingiuntivo di condanna della odierna convenuta, e segnatamente il n. 27912/2012 del Tribunale di Milano (R.G. 53657/2012) Part emesso in data 02/08/2012 in favore della creditrice per la somma di € 18.465,30.
Si costituiscono nel presente giudizio il SI. e la SI.ra contestando in CP_2 Controparte_1 diritto l'assoggettabilità della risoluzione per mutuo consenso di donazione all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Argomentano i convenuti che la natura retroattiva degli effetti della risoluzione comporta che il bene donato – restituito dal donatario al donante – debba considerarsi nella piena disponibilità e nel possesso del donante sin dalla data della donazione, come se quest'ultima non fosse mai stata stipulata e come se le prestazioni effettuate dalle parti non fossero mai avvenute.
Asseriscono i convenuti l'insussistenza dell'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria, dal Part momento che il credito vantato da ammonta alla minor somma di € 51.194,45 (come risultante dei due decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano) e che la stessa sia pienamente garantita dalle due
Part ipoteche iscritte da su beni di proprietà della debitrice, una per il valore di € 25.000 e l'altra per la somma di € 45.000.
Infine, le parti convenute contestano la sussistenza di alcun elemento che possa supportare il requisito del consilium fraudis, richiesto a fondamento dell'avversa domanda revocatoria. Part Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'attrice provvedeva al deposito unicamente della prima memoria e quindi della terza memoria di replica;
a fronte di tale scelta processuale gli odierni convenuti sollevavano eccezione di rito, asserendo l'irritualità e l'inammissibilità delle produzioni pagina 4 di 16 Part documentali effettuate dalla odierna attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ritenute lesive del diritto di difesa delle controparti e pertanto ne chiedevano lo stralcio.
Assegnata la controversia allo scrivente giudice, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
17/09/2024, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di rito, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalle parti convenute in ordine all' irritualità delle produzioni attoree in sede di prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. Part L'attrice ha infatti anticipato la produzione di prove documentali, concentrando l'attività assertiva e istruttoria nella prima memoria, così rinunciando al secondo termine ex art. 183 c.p.c.; ciò ha fatto nel pieno rispetto delle barriere preclusive previste dal codice di rito ratione temporis vigente, in cui le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento, deve essere ribadito il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente ai fatti tempestivamente allegati e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare del termine individuato dall' art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità unicamente di richiese probatorie o di produzioni documentali relative a fatti primari allegati per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. VI, secondo termine.
Al contrario, è ammissibile e legittima l'anticipazione di ambo le attività, assertiva e istruttoria, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel caso di specie la scansione temporale è stata rispettata: posto che la prima memoria funge da
Part barriera preclusiva unicamente assertiva, le produzioni documentali compiute da in quella sede sono tempestive e relative a fatti contestualmente allegati, poiché effettuate prima della scadenza del secondo termine perentorio ex art. 183, co. VI c.p.c.
Priva di fondamento è dunque la lamentata violazione del diritto di replica e di difesa delle parti convenute, che si sono - invero - al più giovate del vantaggio in termini di strategia difensiva, dato il maggior tempo a difesa concesso loro dalla scelta processuale attorea.
Addivenendo al merito della controversia, in punto di diritto nessun dubbio sussiste in ordine alla liceità dell'accordo con cui le parti risolvono un contratto precedentemente stipulato tra le stesse: trattasi di negozio risolutorio convenzionale diretto ad estinguere un precedente rapporto giuridico.
Milita a favore di tale impostazione tanto l'art. 1321 c.c., per la parte in cui dispone che il contratto è
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico pagina 5 di 16 patrimoniale, quanto l'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 1372 c.c. che annovera il mutuo consenso (o, indifferentemente, mutuo dissenso) fra i modi di scioglimento del contratto.
Anche la donazione, al pari di ogni contratto, è suscettibile di essere risolta in virtù del mutuo consenso, cioè per concorde volontà di donante e donatario.
Tanto premesso, occorre nondimeno prendere atto che sulla natura e gli effetti della risoluzione per mutuo consenso della donazione si sono succeduti nel tempo diversi orientamenti della Suprema Corte, che è utile in questa sede ripercorrere.
Stando ad un primo orientamento, il mutuo consenso è causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori, ma non anche di quelli traslativi, esaurendo questi ultimi la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso, sicché con riferimento ad essi può solo ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non anche il mutuo dissenso che, quale causa risolutiva tipica del contratto, presuppone la sussistenza e permanenza del rapporto giuridico (Cass. civ., sez. trib.,
29/08/2018, n. 21312).
Muovendo da tale assunto, la Suprema Corte ha statuito che ove le parti intendano sciogliere la donazione e ripristinare la situazione giuridica ex ante, debbano concludere un atto traslativo di retrocessione, ovvero un negozio autonomo avente efficacia ex nunc, per contenuto e causa uguale e contrario al contratto originario.
Si è parlato, a tal proposito, di “
contro
-donazione” a parti invertite, nella quale il donatario assume le vesti di donante e viceversa.
Secondo tale lettura, il mutuo consenso assume la natura di contrarius actus, volto non ad eliminare il precedente contratto, bensì a realizzare una retrocessione con efficacia ex nunc (Cass. civ., sez. II,
20/12/1988, n. 6959, Cass. civ., sez. II, 07/03/1997, n. 2040).
Stando ad un diverso orientamento, condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la risoluzione convenzionale integra invece un contratto autonomo, di natura solutoria e liberatoria, con il quale le parti estinguono un precedente rapporto, liberandosi dal vincolo con effetto ripristinatorio e retroattivo. (Cass. civ., sez. II, 30/08/2005, n. 17503; Cass. civ., sez. I, 31/10/2012, n.18844; Cass. civ., sez. II, 10/03/2014 , n. 5529).
Nell'estendere l'effetto retroattivo agli accordi risolutori per mutuo dissenso, la Corte di Cassazione ha valorizzato quanto espressamente previsto dall'art. 1458 c.c. in materia di risoluzione per inadempimento, norma che disciplina anche i contratti ad effetti reali (Cass. civ. , sez. trib. , 06/10/2011
, n. 20445), sancendo in particolare che “il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, a prescindere dall'esistenza di eventuali
pagina 6 di 16 fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi;
costituisce "un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere" (Cass. 683/66, 17503/2005, 18859/2008), integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti estinguono un precedente, liberandosi dal relativo vincolo, con la peculiarità di presupporre un contratto precedente tra le stesse parti e di produrre effetto estintivo delle posizioni giuridiche conseguenti, né vi sono ostacoli all'accordo risolutorio con effetto retroattivo del contratto ad efficacia reale, fatto salvo l'onere della forma ad substantiam, perché per effetto di esso si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario (Cass. 8878/1990).” (Cass. civ., sez. I,
31/10/2012 n.18844)
Il mutuo dissenso è quindi oggi qualificato quale negozio sui generis, dotato di una propria causa
(risolutiva), in quanto stipulato dalle parti con lo scopo di eliminarne uno precedente;
come di recente affermato, “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario
(Cass., Sez. 2, 30 agosto 2005, n. 17503; Cass., Sez. 3, 10 luglio 2008, n. 18859).” (Cass. civ., sez. III,
31/10/2019, n. 27999)
Tanto premesso in ordine alla qualificazione del negozio risolutorio oggetto della presente controversia, si osservi che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Giova in questa sede ricordare che i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono: (a) nell'esistenza del credito, (b) nella sussistenza di un atto di disposizione che leda la garanzia patrimoniale (eventus damni), ed infine (c) nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni o consilium fraudis).
Dirimente ai fini della assoggettabilità di un atto all'azione revocatoria è, oltre alla sussistenza dei summenzionati presupposti, unicamente la natura dispositiva patrimoniale dell'atto, a nulla rilevando gli effetti - siano essi retroattivi o meno - del medesimo.
In definitiva, la risoluzione per mutuo dissenso della donazione, comportando la fuoriuscita del bene donato dal patrimonio dell'originario donatario è sussumibile nella fattispecie normativa prevista dall'art. 2901 c.c., e quindi qualificabile come atto dispositivo patrimoniale, e ciò sia laddove si qualifichi l'atto quale
contro
-donazione con efficacia ex nunc, sia che si propenda per la tesi che lo inquadra quale negozio con causa solutoria avente efficacia retroattiva.
pagina 7 di 16 Tanto l'interpretazione letterale dell'art. 2901 c.c., quanto quella sistematica della norma - che vede l'azione revocatoria ordinaria collocata tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. - inducono a ritenere che gli atti irrevocabili siano eccezionali e di espressa previsione normativa, come tali insuscettibili di estensione analogica in via interpretativa (tra gli atti non soggetti ad azione revocatoria si annovera l'adempimento del debito scaduto previsto dallo stesso art. 2901 c.c., nonché le ipotesi di esenzione alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, L. Fall., pure previste espressamente dal legislatore).
Il fine dell'azione revocatoria non è infatti restitutorio, ma essenzialmente conservativo e cautelare, dunque strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata.
Pertanto, l'azione revocatoria perderebbe la funzione che le è propria, e l'art. 2901 c.c. troverebbe implicita abrogazione, laddove si ammettesse che l'autonomia negoziale possa opporre anche ai terzi creditori l'effetto retroattivo del negozio risolutorio, riducendo di fatto la capienza patrimoniale a mera apparenza e svuotando la garanzia prevista a norma dell'art. 2740 c.c.
Tale interpretazione del quadro normativo non può trovare accoglimento poiché comporta l'implicita abrogazione di norme cardine del sistema civile, a tutela della posizione creditoria.
Priva di pregio appare quindi l'eccezione formulata dagli odierni convenuti, volta a sostenere l'irrevocabilità della risoluzione della donazione in ragione dell'efficacia retroattiva dell'atto dispositivo, anche tenuto conto in punto di fatto che tra la donazione del 21/12/2001 e la risoluzione del
27/02/2017 (doc. 2 parte attrice) è trascorso un notevole lasso temporale, idoneo a ingenerare nei creditori il legittimo affidamento circa la stabilità del trasferimento intervenuto mediante donazione.
E ciò deve essere affermato anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato il tema della tutela del terzo a fronte dell'efficacia retroattiva del mutuo dissenso della donazione nei termini che seguono, “Il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti là dove, nella diversa ipotesi (qui ricorrente) di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti, non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). E' vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale.
Come già osservato da Cass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami: Cass. nn. 683/66,
17503/2005, 18859/2008, 20445/11) il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale
(o accordo risolutore), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali
pagina 8 di 16 fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicchè esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.
L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario" (Cass. n.18844/12 cit., Cass. n.
8878/1990); ed è proprio per questa ragione (nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi è onere della forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.
L'indirizzo qui accolto trova costante e coerente conferma giurisprudenziale anche con riguardo all'imposta di registro. Si è infatti più volte stabilito che anche ai fini dell'imposta di registro (art.28 - ndr. T.U. registro ) ciò che rileva nel discrimine tra imposizione in misura fissa e proporzionale (salva
l'ipotesi, qui non ricorrente, di clausola risolutiva espressa insita nel contratto ovvero risultante da atto stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo) è la individuazione nell'accordo risolutorio di un "nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso" (Cass. n. 24506/18; 12015/20). In linea con questo indirizzo, si è inoltre evidenziato come, nel caso di mutuo dissenso, il venir meno degli effetti del contratto precedente non derivi dal sopravvenire di un 'vizio di funzionamento' del rapporto contrattuale, bensì dalla concorde volontà delle parti autonomamente manifestata, con il risultato che il mutuo dissenso "è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario", per gli effetti ex art.28 cit. (Cass. n. 5745/18; così Cass. n. 15403/17, Cass. n. 4134/15 ed altre).
In questo nuovo contratto risolutore e nei suoi effetti giuridici (aventi nella specie natura retro- traslativa di un diritto reale) va pertanto individuata un'autonoma espressione di capacità contributiva, come tale tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti.
Né rileva che alla retrocessione del bene le parti possano attribuire efficacia ex tunc, dovendosi sempre fare salvi, sul piano civilistico, gli eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano medio tempore compiuto atti di esecuzione sul bene (Cass. n. 5745/18, n.15403/17 cit.).”
(Cass. civ., sez. trib., 17/06/2024, n.16681)
Part Tanto premesso in punto di diritto, la domanda dell'attrice merita accoglimento, in quanto nel caso di specie sono verificati tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, primo dei quali la sussistenza del credito.
1. La sussistenza del credito
Il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore volto a rendere impossibile o più difficile la pagina 9 di 16 soddisfazione del credito. L' accertamento della posizione creditoria è dunque presupposto indefettibile dell'azione.
Va peraltro osservato che per atti dispositivi del patrimonio debitorio successivi al sorgere del credito, è sufficiente a fondare l'azione una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria. E' noto, infatti, che “ In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n.4212)
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale" (Cass. civ., sez. III, 17/10/2001 , n.
12678).
E ancora, "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'"eventus damni"." (Cass. civ., sez. 3, 18/3/2003, n. 3981)
Part Nel caso di specie, l'attore in revocatoria ha assolto l'onere probatorio, fornendo la prova sia di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della convenuta SI.ra , sia di ragioni Controparte_1
di credito vantate nei confronti di quest'ultima.
Part Muovendo dai primi, ha prodotto a prova del proprio credito la polizza fideiussoria n. 9389169, stipulata in data 09/02/2005 (Doc. 5 parte attrice) che vede quale contraente la odierna convenuta SI.ra
, titolare della ditta individuale Edilverde Costruzioni S.r.l., e quale beneficiario il Controparte_1
Comune di Falconara Marittima - polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione di pagamento di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione.
pagina 10 di 16 Parte attrice ha altresì prodotto la quietanza di pagamento con contestuale surroga emessa dal Comune Part di Falconara Marittima in favore di (doc.7 parte attrice), con la quale il Comune dava atto di aver riscosso, alla data del 02/07/2019 la somma di € 34.728,15 in esecuzione della polizza fideiussoria.
Tale credito è peraltro certo, liquido ed esigibile per la somma di € 34.728,15, oggetto del decreto ingiuntivo n. 2464/2020 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. 2538/2020) (doc. 8 parte attrice) in data Part 01/02/2020 in favore del creditore esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c., che si ritiene definitivo in assenza di prova contraria.
Parte attrice produce, inoltre, ulteriore decreto ingiuntivo n. 27912/2012 del Tribunale di Milano (R.G. Part 53657/2012) (doc.8A parte attrice) emesso in data 02/08/2012 in favore della creditrice - da ritenere anch'esso definitivo in assenza di prova contraria - che rende certo, liquido ed esigibile il credito di € 18.465,30 vantato da quest'ultima nei confronti dell'odierna convenuta. Part Da tale documentazione emerge che la debitrice aveva stipulato con la polizza fideiussoria n.
995000703, capitale riscosso dal Comune di Falconara Marittima a fronte del mancato pagamento di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione da parte della SI.ra . Controparte_1
Part Oltre a tali crediti certi, liquidi ed esigibili, produce la prova di ulteriori ragioni di credito nei confronti della convenuta SI.ra , e segnatamente la raccomandata del 24/01/2017 Controparte_1
con cui il Comune di Falconara Marittima intimava alla Assicurazione il pagamento della somma di €
212.656, 42, in esecuzione di tre polizze fideiussorie stipulate in suo favore dalla odierna convenuta
SI.ra , stante l'inadempimento di quest'ultima di molteplici obbligazioni, e Controparte_1
segnatamente - polizza n. 9289166 di € 44.482,07 (per opere di urbanizzazione a scomputo); polizza n.
9389169 di € 34.728,15 (per costo di costruzione); polizza n. 9389170 di € 133.446,20 (per oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere).
2. L 'eventus damni
Per quanto riguarda gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in revocatoria, sono considerati tali quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, in modo da pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito. Vi rientrano, cioè, tutti gli atti dispositivi a contenuto patrimoniale che incidano negativamente sull'entità o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 c.c.
Pregiudizio che integra, quindi, gli estremi del cd. eventus damni (presupposto oggettivo dell'azione revocatoria), il quale ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando pagina 11 di 16 l'atto dispositivo importi una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito, potendo consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (come avviene in caso di dismissione dei beni) ovvero in una variazione qualitativa (conseguente, in ipotesi, alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). (ex multis Cass. civ., sez. II, 20/10/2008, n.25490; Cass. civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20813)
Per quanto concerne l'onere probatorio dell'eventus damni, grava sul creditore dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ., sez. III, 19/07/2018, n. 19207; Cass. civ., sez. VI,
18/06/2019 , n. 16221)
Part Nel caso di specie, la creditrice ha fornito la prova della modificazione quantitativa della consistenza patrimoniale debitoria, producendo l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso,
a rogito Notaio dott. di Ancona rep. 198.040 racc. 28.093 del 27/2/2017, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - reg. gen. 4268 reg. part. 2763 presentazione n. 129 del 10/3/2017 (doc. 2 e doc. 3 parte attrice), con cui i SI.ri e , odierni convenuti, hanno risolto Controparte_1 CP_2
consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Notaio in Persona_2
Falconara Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368 trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare (doc. 4 parte attrice).
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra la sottrazione dal patrimonio della debitrice sig.ra dei seguenti immobili: piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa Controparte_1
corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino). Part ha altresì fornito nel corso del giudizio la prova documentale di ulteriori modifiche quantitative e qualitative in pejus del patrimonio debitorio.
Risulta infatti dagli atti (doc. 9 e doc. 10 parte attrice) la prova che la debitrice sig.ra Controparte_1
con atti di compravendita nel medesimo anno 2017 ha disposto di ulteriori proprietà
[...] immobiliari, vendendole al figlio SI. . CP_2
Per quanto attiene l' eventus damni, spetta al convenuto dimostrarne l'insussistenza, provando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali sufficienti a dare soddisfazione al credito azionato ai sensi dell'art. 2901 c.c., “non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale
pagina 12 di 16 compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass. 18/3/2005, n. 5972; Cass. 6/8/2004 n. 15257; Cass. 24/7/2003, n. 11471)” (Cass. civ., sez. III, 07/10/2008, n. 24757)
Sotto questo profilo, la convenuta non ha dimostrato di essere titolare di un patrimonio ulteriore
Part sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di lamentando unicamente l'iscrizione da parte di quest'ultima di ipoteca per € 25.000 (doc.2 parte convenuta) e per € 45.000 (doc. 3 parte convenuta) su altri beni appartenenti al patrimonio della convenuta SI.ra ; tuttavia non ha fornito Controparte_1 alcun elemento probatorio volto a dimostrare il valore dei cespiti residui nel suo patrimonio all'esito della risoluzione della donazione oggetto della odierna azione revocatoria, limitandosi ad asserire genericamente – senza quantificarla - la superiorità di valore del patrimonio residuo rispetto al credito
Part vantato da
Part Fermo restando che ha dimostrato la sussistenza di ragioni di credito per la somma di € 212.656,
42, di cui € 34.728,15 dedotto nel decreto ingiuntivo n. 2464/2020 del Tribunale di Milano (doc. 8 parte attrice), oltre all'ulteriore credito anch'esso certo, liquido ed esigibile della somma di € 18.
465,30, di cui al decreto ingiuntivo n. 27912/2012 (doc. 8A parte attrice), anche a voler tener conto Part delle ipoteche iscritte da per la somma di € 70.000, è evidente che esse non sono sufficienti a coprire l'intera ragione creditoria della Compagnia Assicurativa, che ammonta a complessivi €
231.121,72.
L'iscrizione di ipoteca e l'azione revocatoria sono peraltro istituti diversi, fondati su differenti presupposti: basti ricordare che è sufficiente quale presupposto oggettivo per fondare l'azione revocatoria, la prova della maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, potendo l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore.” (Cass. civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20813)
3. La scientia damni.
Infine, per quanto attiene il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. annovera la consapevolezza degli effetti che l'atto dispositivo produce sotto il profilo della menomazione delle pagina 13 di 16 possibilità di soddisfacimento del creditore, ossia un atteggiamento soggettivo del debitore, che si estende al terzo a norma dell'art. 2901, n. 2, c.c. unicamente in caso di atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.
Quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di specie, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1, c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. civ., sez. I, 02/04/2021, n. 9192).
In altri termini, la scientia damni - elemento soggettivo che l'art. 2901, co. 1, n. 1 c.c. richiede in capo al debitore che compie l'atto - si atteggia propriamente come mera conoscenza delle conseguenze negative che l'atto medesimo è in grado di produrre in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito (Cass. civ., sez. III, 08/08/2007, n. 17418; Cass. civ., sez. I, 07/03/2005, n. 4933).
La consapevolezza si riduce, dunque, a semplice previsione del danno che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che il debitore pone in essere (Cass. civ., sez. III, 07/07/2007, n. 15310).
In particolare, nell'ipotesi di atti a titolo gratuito successivi all'insorgere del credito - quale può definirsi l'atto oggetto della presente controversia, denominato dalle parti stesse "Risoluzione di donazione per mutuo consenso" e rivestito della forma solenne della donazione (doc. 2 parte attrice) -
l'assenza di corrispettivo a fronte del trasferimento del bene rende la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) condizione necessaria e sufficiente, senza che assuma rilevanza la conoscenza anche da parte del figlio SI. , il cui interesse, CP_2
avendo egli acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio economico, è destinato
Part necessariamente a soccombere di fronte a quello del creditore
Infine, occorre ricordare che in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere probatorio in capo all'attore si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto anteriormente o successivamente all'insorgenza del credito: nel caso di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, infatti, il creditore deve dimostrare, oltre al carattere lesivo dell'atto di disposizione ed alla esistenza del credito, anche che l'autore dell'atto alla data della sua stipulazione aveva l'intenzione (dolo) di contrarre debiti, ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione: ossia che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto.
Laddove, invece, nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito, si ritiene sufficiente la scientia damni, che si concreta – come osservato – nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
pagina 14 di 16 Part Nella specie, il credito vantato da in virtù della polizza fideiussoria n. 9389169 è sorto al momento della assunzione della obbligazione da parte della convenuta, ossia in data 9/2/2005 (doc. 5 parte attrice), mentre quello inerente alla polizza fideiussoria n. 995000703 è recato nel titolo esecutivo pronunziato il 20/7/2012 (doc. 8 A parte attrice). Questi crediti sono sorti antecedentemente rispetto alla data del 27/02/2017, in cui gli odierni convenuti hanno risolto la donazione (doc. 2 parte attrice). Part Antecedente all'atto risolutivo è anche la missiva recapitata ad dal Comune di Falconara Marittima in data 24/01/2017 (doc. 6 parte attrice), indirizzata altresì alla odierna convenuta SI.ra Controparte_1
, con la quale il beneficiario manifestava l'intenzione di azionare tre polizze fideiussorie.
[...]
Pertanto, risulta fornita anche la prova che le ulteriori due polizze fideiussorie n. 9389166 e n.
Part 9389170, che fondano le ragioni di credito azionate da sono state stipulate antecedentemente all'atto dispositivo compiuto dalla debitrice odierna convenuta.
In conclusione, nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia della risoluzione di donazione nei confronti di
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 52.001,00 ad €
260.000,00 in base al valore della causa, coincidente con il credito certo, liquido ed esigibile vantato da
Part e risultante dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano (n. 27912/2012 e n. 2464/2020), che ammonta ad € 53.193,45.
Infatti, “nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore.” (Cass. civ., sez. III, 03/04/2024, n.8818).
Le spese vengono liquidate come da richiesta formulata con la nota spese depositata da parte attrice, incluso l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche volte ad agevolare la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 862/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 15 di 16 2) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto notarile di risoluzione di donazione per mutuo consenso, a rogito Notaio dott. di Ancona, rep. 198.040, racc. 28.093, Persona_1 del 27/2/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona –
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - reg. gen. 4268, reg. part. 2763, presentazione n.
129, del 10/3/2017 con il quale i SI.ri e , hanno risolto Controparte_1 CP_2
consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Persona_2
Notaio in Falconara Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368, trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8
(appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e
666 tra loro graffate (magazzino);
3) condanna in solido le parti convenute (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), al pagamento in favore di CP_2 C.F._2 Controparte_4
(P.IVA: – C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € P.IVA_1 P.IVA_2
9.900,80 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa, come per legge.
Ancona, 07.01.2025
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 862/2022 R.G., promossa
DA
(P.IVA: – C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Scofone Carlo e dall' Avv. Santucci Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Via Matteotti n. 54
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marongiu Giorgio e dall' Avv. Gaoni Lucia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, C.so Mazzini n. 160
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marongiu Giorgio e dall' Avv. Gaoni Lucia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Ancona, C.so Mazzini n. 160
CONVENUTO
oggetto: azione revocatoria pagina 1 di 16 conclusioni: come precisate all' udienza del 17/09/2024, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'attore: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. accerti e dichiari revocato e/o comunque inefficace nei confronti della l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso a Parte_1
rogito Notaio dott. di Ancona rep.198.040 racc. 28.093 del 27/2/2017, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - reg. gen. 4268 reg. part. 2763 presentazione n. 129 del 10/3/2017, con cui, sulla premessa che si trascrive: “A) Che, con atto a rogito del dott. già notaio in Falconara Persona_2
Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368, trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare, il signor donava e trasferiva alla propria CP_2
madre signora , che accettava ed acquistava, la piena proprietà del Controparte_1
fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, via Cesare
Battisti n. 11, costituito da:
- un appartamento di civile abitazione posto al piano primo con annessi locali accessori ai piani terra
e seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella
n. 580/sub. 8, p. S1-T-1, categoria A/4, classe 5, cons. 7,5 vani, rendita Euro 406,71;
- un locale magazzino posto al piano terra, avente consistenza catastale di metri quadrati ventisette, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella n. 580/sub. 7,
p. T, categoria C/2, classe 4, cons. mq. 27, rendita Euro 55,78;
- un locale magazzino posto al piano terra, avente consistenza catastale di metri quadrati ventuno, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particella n. 580/sub. 9,
p. T, categoria C/2, classe 4, cons. mq. 21, rendita Euro 43,38;
- un locale magazzino in corpo separato disposto sui piani seminterrato e terra, avente consistenza catastale di metri quadrati quarantasei;
quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: foglio 69, particelle graffate n. 628 e 666, p. S1-T, categoria C/2, classe 2, cons. mq. 46, rendita Euro
68,90.
Confini nell'insieme: via Cesare Battisti, proprietà di terzi da più lati, salvo altri e più esatti confini.
pagina 2 di 16 B) Che le parti intendono addivenire alla risoluzione consensuale della predetta donazione”, i sigg.ri
e hanno dichiarato e disposto di “risolvere, come risolvono Controparte_1 CP_2
consensualmente tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 C.C., con effetto retroattivo, la donazione da essi stipulata con il citato atto a rogito del dott. in data 21 dicembre Persona_2
2001, repertorio n. 137742/21368, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub.
9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino); il tutto meglio descritto alla lettera A) della superiore premessa, dovendosi intendere tale descrizione per qui letteralmente ripetuta
e trascritta ad ogni effetto di legge” e ciò “a titolo gratuito, senza pretesa di corrispettivo alcuno”.
Sin d'ora si chiede la trascrizione della presente domanda giudiziaria con esenzione di qualsiasi responsabilità a carico del Conservatore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.” per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi esposti:
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da CP_3
liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia in favore della SI.ra Controparte_1
e del SI. , con ogni consequenziale statuizione di legge. CP_2
Con vittoria di competenze e spese legali del presente procedimento, oltre IVA e
CPA come per legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (in seguito conveniva in Parte_1 giudizio la SI.ra ed il figlio di lei, sig. , al fine di vedere revocato ex Controparte_1 CP_2
artt. 2901e 2902 c.c. l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso (a rogito Notaio dott. di Ancona, rep. 198.040, racc. 28.093), del 27/02/2017, con cui i convenuti avevano Persona_1
risolto consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Persona_2
Notaio in Falconara Marittima, in data 21/12/2001, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8
pagina 3 di 16 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino).
Esponeva che in data 09/02/2005 la SI.ra aveva sottoscritto, in qualità di Controparte_1
debitrice principale nel cui interesse veniva emessa la garanzia, la polizza fideiussoria n. 9389169
Part emessa da che - unitamente ad altre due polizze fideiussorie, n. 9389166 e n. 9389170 – impegnavano la Compagnia Assicurativa nei confronti del beneficiario Comune di Falconara
Marittima.
Atteso l'inadempimento della SI.ra del pagamento degli oneri di costruzione e di Controparte_1 urbanizzazione per € 212.656, 42 (derivanti dal rilascio del permesso di costruire 13/2005, emesso per progetto di ristrutturazione urbanistica), il Comune beneficiario delle polizze ha escusso le garanzie ed
Part ha provveduto versando in data 02/07/2019 la somma di € 34.728,15, oggi incorporata nel decreto ingiuntivo n. 2464/2020 di condanna della SI.ra emesso dal Tribunale di Milano Controparte_1
Part (R.G. 2538/2020) in data 01/02/2020 in favore della creditrice a seguito di azione di regresso.
Part sostiene la propria posizione creditoria anche mediante ulteriore decreto ingiuntivo di condanna della odierna convenuta, e segnatamente il n. 27912/2012 del Tribunale di Milano (R.G. 53657/2012) Part emesso in data 02/08/2012 in favore della creditrice per la somma di € 18.465,30.
Si costituiscono nel presente giudizio il SI. e la SI.ra contestando in CP_2 Controparte_1 diritto l'assoggettabilità della risoluzione per mutuo consenso di donazione all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Argomentano i convenuti che la natura retroattiva degli effetti della risoluzione comporta che il bene donato – restituito dal donatario al donante – debba considerarsi nella piena disponibilità e nel possesso del donante sin dalla data della donazione, come se quest'ultima non fosse mai stata stipulata e come se le prestazioni effettuate dalle parti non fossero mai avvenute.
Asseriscono i convenuti l'insussistenza dell'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria, dal Part momento che il credito vantato da ammonta alla minor somma di € 51.194,45 (come risultante dei due decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano) e che la stessa sia pienamente garantita dalle due
Part ipoteche iscritte da su beni di proprietà della debitrice, una per il valore di € 25.000 e l'altra per la somma di € 45.000.
Infine, le parti convenute contestano la sussistenza di alcun elemento che possa supportare il requisito del consilium fraudis, richiesto a fondamento dell'avversa domanda revocatoria. Part Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'attrice provvedeva al deposito unicamente della prima memoria e quindi della terza memoria di replica;
a fronte di tale scelta processuale gli odierni convenuti sollevavano eccezione di rito, asserendo l'irritualità e l'inammissibilità delle produzioni pagina 4 di 16 Part documentali effettuate dalla odierna attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ritenute lesive del diritto di difesa delle controparti e pertanto ne chiedevano lo stralcio.
Assegnata la controversia allo scrivente giudice, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
17/09/2024, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di rito, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalle parti convenute in ordine all' irritualità delle produzioni attoree in sede di prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. Part L'attrice ha infatti anticipato la produzione di prove documentali, concentrando l'attività assertiva e istruttoria nella prima memoria, così rinunciando al secondo termine ex art. 183 c.p.c.; ciò ha fatto nel pieno rispetto delle barriere preclusive previste dal codice di rito ratione temporis vigente, in cui le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, quale quello vigente nel nostro ordinamento, deve essere ribadito il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente ai fatti tempestivamente allegati e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare del termine individuato dall' art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità unicamente di richiese probatorie o di produzioni documentali relative a fatti primari allegati per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. VI, secondo termine.
Al contrario, è ammissibile e legittima l'anticipazione di ambo le attività, assertiva e istruttoria, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel caso di specie la scansione temporale è stata rispettata: posto che la prima memoria funge da
Part barriera preclusiva unicamente assertiva, le produzioni documentali compiute da in quella sede sono tempestive e relative a fatti contestualmente allegati, poiché effettuate prima della scadenza del secondo termine perentorio ex art. 183, co. VI c.p.c.
Priva di fondamento è dunque la lamentata violazione del diritto di replica e di difesa delle parti convenute, che si sono - invero - al più giovate del vantaggio in termini di strategia difensiva, dato il maggior tempo a difesa concesso loro dalla scelta processuale attorea.
Addivenendo al merito della controversia, in punto di diritto nessun dubbio sussiste in ordine alla liceità dell'accordo con cui le parti risolvono un contratto precedentemente stipulato tra le stesse: trattasi di negozio risolutorio convenzionale diretto ad estinguere un precedente rapporto giuridico.
Milita a favore di tale impostazione tanto l'art. 1321 c.c., per la parte in cui dispone che il contratto è
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico pagina 5 di 16 patrimoniale, quanto l'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 1372 c.c. che annovera il mutuo consenso (o, indifferentemente, mutuo dissenso) fra i modi di scioglimento del contratto.
Anche la donazione, al pari di ogni contratto, è suscettibile di essere risolta in virtù del mutuo consenso, cioè per concorde volontà di donante e donatario.
Tanto premesso, occorre nondimeno prendere atto che sulla natura e gli effetti della risoluzione per mutuo consenso della donazione si sono succeduti nel tempo diversi orientamenti della Suprema Corte, che è utile in questa sede ripercorrere.
Stando ad un primo orientamento, il mutuo consenso è causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori, ma non anche di quelli traslativi, esaurendo questi ultimi la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso, sicché con riferimento ad essi può solo ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non anche il mutuo dissenso che, quale causa risolutiva tipica del contratto, presuppone la sussistenza e permanenza del rapporto giuridico (Cass. civ., sez. trib.,
29/08/2018, n. 21312).
Muovendo da tale assunto, la Suprema Corte ha statuito che ove le parti intendano sciogliere la donazione e ripristinare la situazione giuridica ex ante, debbano concludere un atto traslativo di retrocessione, ovvero un negozio autonomo avente efficacia ex nunc, per contenuto e causa uguale e contrario al contratto originario.
Si è parlato, a tal proposito, di “
contro
-donazione” a parti invertite, nella quale il donatario assume le vesti di donante e viceversa.
Secondo tale lettura, il mutuo consenso assume la natura di contrarius actus, volto non ad eliminare il precedente contratto, bensì a realizzare una retrocessione con efficacia ex nunc (Cass. civ., sez. II,
20/12/1988, n. 6959, Cass. civ., sez. II, 07/03/1997, n. 2040).
Stando ad un diverso orientamento, condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la risoluzione convenzionale integra invece un contratto autonomo, di natura solutoria e liberatoria, con il quale le parti estinguono un precedente rapporto, liberandosi dal vincolo con effetto ripristinatorio e retroattivo. (Cass. civ., sez. II, 30/08/2005, n. 17503; Cass. civ., sez. I, 31/10/2012, n.18844; Cass. civ., sez. II, 10/03/2014 , n. 5529).
Nell'estendere l'effetto retroattivo agli accordi risolutori per mutuo dissenso, la Corte di Cassazione ha valorizzato quanto espressamente previsto dall'art. 1458 c.c. in materia di risoluzione per inadempimento, norma che disciplina anche i contratti ad effetti reali (Cass. civ. , sez. trib. , 06/10/2011
, n. 20445), sancendo in particolare che “il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, a prescindere dall'esistenza di eventuali
pagina 6 di 16 fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi;
costituisce "un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere" (Cass. 683/66, 17503/2005, 18859/2008), integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti estinguono un precedente, liberandosi dal relativo vincolo, con la peculiarità di presupporre un contratto precedente tra le stesse parti e di produrre effetto estintivo delle posizioni giuridiche conseguenti, né vi sono ostacoli all'accordo risolutorio con effetto retroattivo del contratto ad efficacia reale, fatto salvo l'onere della forma ad substantiam, perché per effetto di esso si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario (Cass. 8878/1990).” (Cass. civ., sez. I,
31/10/2012 n.18844)
Il mutuo dissenso è quindi oggi qualificato quale negozio sui generis, dotato di una propria causa
(risolutiva), in quanto stipulato dalle parti con lo scopo di eliminarne uno precedente;
come di recente affermato, “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario
(Cass., Sez. 2, 30 agosto 2005, n. 17503; Cass., Sez. 3, 10 luglio 2008, n. 18859).” (Cass. civ., sez. III,
31/10/2019, n. 27999)
Tanto premesso in ordine alla qualificazione del negozio risolutorio oggetto della presente controversia, si osservi che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Giova in questa sede ricordare che i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono: (a) nell'esistenza del credito, (b) nella sussistenza di un atto di disposizione che leda la garanzia patrimoniale (eventus damni), ed infine (c) nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni o consilium fraudis).
Dirimente ai fini della assoggettabilità di un atto all'azione revocatoria è, oltre alla sussistenza dei summenzionati presupposti, unicamente la natura dispositiva patrimoniale dell'atto, a nulla rilevando gli effetti - siano essi retroattivi o meno - del medesimo.
In definitiva, la risoluzione per mutuo dissenso della donazione, comportando la fuoriuscita del bene donato dal patrimonio dell'originario donatario è sussumibile nella fattispecie normativa prevista dall'art. 2901 c.c., e quindi qualificabile come atto dispositivo patrimoniale, e ciò sia laddove si qualifichi l'atto quale
contro
-donazione con efficacia ex nunc, sia che si propenda per la tesi che lo inquadra quale negozio con causa solutoria avente efficacia retroattiva.
pagina 7 di 16 Tanto l'interpretazione letterale dell'art. 2901 c.c., quanto quella sistematica della norma - che vede l'azione revocatoria ordinaria collocata tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. - inducono a ritenere che gli atti irrevocabili siano eccezionali e di espressa previsione normativa, come tali insuscettibili di estensione analogica in via interpretativa (tra gli atti non soggetti ad azione revocatoria si annovera l'adempimento del debito scaduto previsto dallo stesso art. 2901 c.c., nonché le ipotesi di esenzione alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, L. Fall., pure previste espressamente dal legislatore).
Il fine dell'azione revocatoria non è infatti restitutorio, ma essenzialmente conservativo e cautelare, dunque strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata.
Pertanto, l'azione revocatoria perderebbe la funzione che le è propria, e l'art. 2901 c.c. troverebbe implicita abrogazione, laddove si ammettesse che l'autonomia negoziale possa opporre anche ai terzi creditori l'effetto retroattivo del negozio risolutorio, riducendo di fatto la capienza patrimoniale a mera apparenza e svuotando la garanzia prevista a norma dell'art. 2740 c.c.
Tale interpretazione del quadro normativo non può trovare accoglimento poiché comporta l'implicita abrogazione di norme cardine del sistema civile, a tutela della posizione creditoria.
Priva di pregio appare quindi l'eccezione formulata dagli odierni convenuti, volta a sostenere l'irrevocabilità della risoluzione della donazione in ragione dell'efficacia retroattiva dell'atto dispositivo, anche tenuto conto in punto di fatto che tra la donazione del 21/12/2001 e la risoluzione del
27/02/2017 (doc. 2 parte attrice) è trascorso un notevole lasso temporale, idoneo a ingenerare nei creditori il legittimo affidamento circa la stabilità del trasferimento intervenuto mediante donazione.
E ciò deve essere affermato anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato il tema della tutela del terzo a fronte dell'efficacia retroattiva del mutuo dissenso della donazione nei termini che seguono, “Il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti là dove, nella diversa ipotesi (qui ricorrente) di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti, non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). E' vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale.
Come già osservato da Cass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami: Cass. nn. 683/66,
17503/2005, 18859/2008, 20445/11) il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale
(o accordo risolutore), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali
pagina 8 di 16 fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicchè esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.
L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario" (Cass. n.18844/12 cit., Cass. n.
8878/1990); ed è proprio per questa ragione (nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi è onere della forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.
L'indirizzo qui accolto trova costante e coerente conferma giurisprudenziale anche con riguardo all'imposta di registro. Si è infatti più volte stabilito che anche ai fini dell'imposta di registro (art.28 - ndr. T.U. registro ) ciò che rileva nel discrimine tra imposizione in misura fissa e proporzionale (salva
l'ipotesi, qui non ricorrente, di clausola risolutiva espressa insita nel contratto ovvero risultante da atto stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo) è la individuazione nell'accordo risolutorio di un "nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso" (Cass. n. 24506/18; 12015/20). In linea con questo indirizzo, si è inoltre evidenziato come, nel caso di mutuo dissenso, il venir meno degli effetti del contratto precedente non derivi dal sopravvenire di un 'vizio di funzionamento' del rapporto contrattuale, bensì dalla concorde volontà delle parti autonomamente manifestata, con il risultato che il mutuo dissenso "è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario", per gli effetti ex art.28 cit. (Cass. n. 5745/18; così Cass. n. 15403/17, Cass. n. 4134/15 ed altre).
In questo nuovo contratto risolutore e nei suoi effetti giuridici (aventi nella specie natura retro- traslativa di un diritto reale) va pertanto individuata un'autonoma espressione di capacità contributiva, come tale tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti.
Né rileva che alla retrocessione del bene le parti possano attribuire efficacia ex tunc, dovendosi sempre fare salvi, sul piano civilistico, gli eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano medio tempore compiuto atti di esecuzione sul bene (Cass. n. 5745/18, n.15403/17 cit.).”
(Cass. civ., sez. trib., 17/06/2024, n.16681)
Part Tanto premesso in punto di diritto, la domanda dell'attrice merita accoglimento, in quanto nel caso di specie sono verificati tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, primo dei quali la sussistenza del credito.
1. La sussistenza del credito
Il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore volto a rendere impossibile o più difficile la pagina 9 di 16 soddisfazione del credito. L' accertamento della posizione creditoria è dunque presupposto indefettibile dell'azione.
Va peraltro osservato che per atti dispositivi del patrimonio debitorio successivi al sorgere del credito, è sufficiente a fondare l'azione una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria. E' noto, infatti, che “ In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n.4212)
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale" (Cass. civ., sez. III, 17/10/2001 , n.
12678).
E ancora, "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'"eventus damni"." (Cass. civ., sez. 3, 18/3/2003, n. 3981)
Part Nel caso di specie, l'attore in revocatoria ha assolto l'onere probatorio, fornendo la prova sia di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della convenuta SI.ra , sia di ragioni Controparte_1
di credito vantate nei confronti di quest'ultima.
Part Muovendo dai primi, ha prodotto a prova del proprio credito la polizza fideiussoria n. 9389169, stipulata in data 09/02/2005 (Doc. 5 parte attrice) che vede quale contraente la odierna convenuta SI.ra
, titolare della ditta individuale Edilverde Costruzioni S.r.l., e quale beneficiario il Controparte_1
Comune di Falconara Marittima - polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione di pagamento di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione.
pagina 10 di 16 Parte attrice ha altresì prodotto la quietanza di pagamento con contestuale surroga emessa dal Comune Part di Falconara Marittima in favore di (doc.7 parte attrice), con la quale il Comune dava atto di aver riscosso, alla data del 02/07/2019 la somma di € 34.728,15 in esecuzione della polizza fideiussoria.
Tale credito è peraltro certo, liquido ed esigibile per la somma di € 34.728,15, oggetto del decreto ingiuntivo n. 2464/2020 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. 2538/2020) (doc. 8 parte attrice) in data Part 01/02/2020 in favore del creditore esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c., che si ritiene definitivo in assenza di prova contraria.
Parte attrice produce, inoltre, ulteriore decreto ingiuntivo n. 27912/2012 del Tribunale di Milano (R.G. Part 53657/2012) (doc.8A parte attrice) emesso in data 02/08/2012 in favore della creditrice - da ritenere anch'esso definitivo in assenza di prova contraria - che rende certo, liquido ed esigibile il credito di € 18.465,30 vantato da quest'ultima nei confronti dell'odierna convenuta. Part Da tale documentazione emerge che la debitrice aveva stipulato con la polizza fideiussoria n.
995000703, capitale riscosso dal Comune di Falconara Marittima a fronte del mancato pagamento di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione da parte della SI.ra . Controparte_1
Part Oltre a tali crediti certi, liquidi ed esigibili, produce la prova di ulteriori ragioni di credito nei confronti della convenuta SI.ra , e segnatamente la raccomandata del 24/01/2017 Controparte_1
con cui il Comune di Falconara Marittima intimava alla Assicurazione il pagamento della somma di €
212.656, 42, in esecuzione di tre polizze fideiussorie stipulate in suo favore dalla odierna convenuta
SI.ra , stante l'inadempimento di quest'ultima di molteplici obbligazioni, e Controparte_1
segnatamente - polizza n. 9289166 di € 44.482,07 (per opere di urbanizzazione a scomputo); polizza n.
9389169 di € 34.728,15 (per costo di costruzione); polizza n. 9389170 di € 133.446,20 (per oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere).
2. L 'eventus damni
Per quanto riguarda gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in revocatoria, sono considerati tali quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, in modo da pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito. Vi rientrano, cioè, tutti gli atti dispositivi a contenuto patrimoniale che incidano negativamente sull'entità o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 c.c.
Pregiudizio che integra, quindi, gli estremi del cd. eventus damni (presupposto oggettivo dell'azione revocatoria), il quale ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando pagina 11 di 16 l'atto dispositivo importi una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito, potendo consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (come avviene in caso di dismissione dei beni) ovvero in una variazione qualitativa (conseguente, in ipotesi, alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). (ex multis Cass. civ., sez. II, 20/10/2008, n.25490; Cass. civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20813)
Per quanto concerne l'onere probatorio dell'eventus damni, grava sul creditore dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ., sez. III, 19/07/2018, n. 19207; Cass. civ., sez. VI,
18/06/2019 , n. 16221)
Part Nel caso di specie, la creditrice ha fornito la prova della modificazione quantitativa della consistenza patrimoniale debitoria, producendo l'atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso,
a rogito Notaio dott. di Ancona rep. 198.040 racc. 28.093 del 27/2/2017, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - reg. gen. 4268 reg. part. 2763 presentazione n. 129 del 10/3/2017 (doc. 2 e doc. 3 parte attrice), con cui i SI.ri e , odierni convenuti, hanno risolto Controparte_1 CP_2
consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Notaio in Persona_2
Falconara Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368 trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare (doc. 4 parte attrice).
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra la sottrazione dal patrimonio della debitrice sig.ra dei seguenti immobili: piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa Controparte_1
corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8 (appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e 666 tra loro graffate (magazzino). Part ha altresì fornito nel corso del giudizio la prova documentale di ulteriori modifiche quantitative e qualitative in pejus del patrimonio debitorio.
Risulta infatti dagli atti (doc. 9 e doc. 10 parte attrice) la prova che la debitrice sig.ra Controparte_1
con atti di compravendita nel medesimo anno 2017 ha disposto di ulteriori proprietà
[...] immobiliari, vendendole al figlio SI. . CP_2
Per quanto attiene l' eventus damni, spetta al convenuto dimostrarne l'insussistenza, provando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali sufficienti a dare soddisfazione al credito azionato ai sensi dell'art. 2901 c.c., “non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale
pagina 12 di 16 compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass. 18/3/2005, n. 5972; Cass. 6/8/2004 n. 15257; Cass. 24/7/2003, n. 11471)” (Cass. civ., sez. III, 07/10/2008, n. 24757)
Sotto questo profilo, la convenuta non ha dimostrato di essere titolare di un patrimonio ulteriore
Part sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di lamentando unicamente l'iscrizione da parte di quest'ultima di ipoteca per € 25.000 (doc.2 parte convenuta) e per € 45.000 (doc. 3 parte convenuta) su altri beni appartenenti al patrimonio della convenuta SI.ra ; tuttavia non ha fornito Controparte_1 alcun elemento probatorio volto a dimostrare il valore dei cespiti residui nel suo patrimonio all'esito della risoluzione della donazione oggetto della odierna azione revocatoria, limitandosi ad asserire genericamente – senza quantificarla - la superiorità di valore del patrimonio residuo rispetto al credito
Part vantato da
Part Fermo restando che ha dimostrato la sussistenza di ragioni di credito per la somma di € 212.656,
42, di cui € 34.728,15 dedotto nel decreto ingiuntivo n. 2464/2020 del Tribunale di Milano (doc. 8 parte attrice), oltre all'ulteriore credito anch'esso certo, liquido ed esigibile della somma di € 18.
465,30, di cui al decreto ingiuntivo n. 27912/2012 (doc. 8A parte attrice), anche a voler tener conto Part delle ipoteche iscritte da per la somma di € 70.000, è evidente che esse non sono sufficienti a coprire l'intera ragione creditoria della Compagnia Assicurativa, che ammonta a complessivi €
231.121,72.
L'iscrizione di ipoteca e l'azione revocatoria sono peraltro istituti diversi, fondati su differenti presupposti: basti ricordare che è sufficiente quale presupposto oggettivo per fondare l'azione revocatoria, la prova della maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, potendo l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore.” (Cass. civ., sez. III, 27/10/2004, n. 20813)
3. La scientia damni.
Infine, per quanto attiene il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. annovera la consapevolezza degli effetti che l'atto dispositivo produce sotto il profilo della menomazione delle pagina 13 di 16 possibilità di soddisfacimento del creditore, ossia un atteggiamento soggettivo del debitore, che si estende al terzo a norma dell'art. 2901, n. 2, c.c. unicamente in caso di atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.
Quando l'atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso di specie, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1, c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. civ., sez. I, 02/04/2021, n. 9192).
In altri termini, la scientia damni - elemento soggettivo che l'art. 2901, co. 1, n. 1 c.c. richiede in capo al debitore che compie l'atto - si atteggia propriamente come mera conoscenza delle conseguenze negative che l'atto medesimo è in grado di produrre in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito (Cass. civ., sez. III, 08/08/2007, n. 17418; Cass. civ., sez. I, 07/03/2005, n. 4933).
La consapevolezza si riduce, dunque, a semplice previsione del danno che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che il debitore pone in essere (Cass. civ., sez. III, 07/07/2007, n. 15310).
In particolare, nell'ipotesi di atti a titolo gratuito successivi all'insorgere del credito - quale può definirsi l'atto oggetto della presente controversia, denominato dalle parti stesse "Risoluzione di donazione per mutuo consenso" e rivestito della forma solenne della donazione (doc. 2 parte attrice) -
l'assenza di corrispettivo a fronte del trasferimento del bene rende la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) condizione necessaria e sufficiente, senza che assuma rilevanza la conoscenza anche da parte del figlio SI. , il cui interesse, CP_2
avendo egli acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio economico, è destinato
Part necessariamente a soccombere di fronte a quello del creditore
Infine, occorre ricordare che in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere probatorio in capo all'attore si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto anteriormente o successivamente all'insorgenza del credito: nel caso di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, infatti, il creditore deve dimostrare, oltre al carattere lesivo dell'atto di disposizione ed alla esistenza del credito, anche che l'autore dell'atto alla data della sua stipulazione aveva l'intenzione (dolo) di contrarre debiti, ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione: ossia che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto.
Laddove, invece, nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito, si ritiene sufficiente la scientia damni, che si concreta – come osservato – nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
pagina 14 di 16 Part Nella specie, il credito vantato da in virtù della polizza fideiussoria n. 9389169 è sorto al momento della assunzione della obbligazione da parte della convenuta, ossia in data 9/2/2005 (doc. 5 parte attrice), mentre quello inerente alla polizza fideiussoria n. 995000703 è recato nel titolo esecutivo pronunziato il 20/7/2012 (doc. 8 A parte attrice). Questi crediti sono sorti antecedentemente rispetto alla data del 27/02/2017, in cui gli odierni convenuti hanno risolto la donazione (doc. 2 parte attrice). Part Antecedente all'atto risolutivo è anche la missiva recapitata ad dal Comune di Falconara Marittima in data 24/01/2017 (doc. 6 parte attrice), indirizzata altresì alla odierna convenuta SI.ra Controparte_1
, con la quale il beneficiario manifestava l'intenzione di azionare tre polizze fideiussorie.
[...]
Pertanto, risulta fornita anche la prova che le ulteriori due polizze fideiussorie n. 9389166 e n.
Part 9389170, che fondano le ragioni di credito azionate da sono state stipulate antecedentemente all'atto dispositivo compiuto dalla debitrice odierna convenuta.
In conclusione, nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia della risoluzione di donazione nei confronti di
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 52.001,00 ad €
260.000,00 in base al valore della causa, coincidente con il credito certo, liquido ed esigibile vantato da
Part e risultante dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano (n. 27912/2012 e n. 2464/2020), che ammonta ad € 53.193,45.
Infatti, “nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore.” (Cass. civ., sez. III, 03/04/2024, n.8818).
Le spese vengono liquidate come da richiesta formulata con la nota spese depositata da parte attrice, incluso l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche volte ad agevolare la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 862/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
pagina 15 di 16 2) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto notarile di risoluzione di donazione per mutuo consenso, a rogito Notaio dott. di Ancona, rep. 198.040, racc. 28.093, Persona_1 del 27/2/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona –
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - reg. gen. 4268, reg. part. 2763, presentazione n.
129, del 10/3/2017 con il quale i SI.ri e , hanno risolto Controparte_1 CP_2
consensualmente la donazione da essi stipulata con atto a rogito del dott. già Persona_2
Notaio in Falconara Marittima, in data 21 dicembre 2001, repertorio n. 137742/21368, trascritto ad Ancona in data 15 gennaio 2002 al n. 579 di registro particolare, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato da cielo a terra con annessa corte esclusiva pertinenziale sito in Comune di Jesi, Via Cesare Battisti n. 11, costituita da un appartamento di civile abitazione e tre magazzini, riportati nel catasto del Comune di Jesi al foglio 69 con le particelle n. 580/sub. 8
(appartamento), n. 580/sub. 7 (magazzino), n. 580/sub. 9 (magazzino) e con le particelle 628 e
666 tra loro graffate (magazzino);
3) condanna in solido le parti convenute (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), al pagamento in favore di CP_2 C.F._2 Controparte_4
(P.IVA: – C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € P.IVA_1 P.IVA_2
9.900,80 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa, come per legge.
Ancona, 07.01.2025
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
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