Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5314/2024 promosso da:
) nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
) nata il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Simona Antonietti giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [dichiarare a separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto con l'impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato con il figlio minore. Entrambi i genitori si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. La stessa condotta dovrà essere tenuta anche dai rispettivi parenti. I coniugi convengono anche d'impegnarsi, nell'interesse superiore del minore e per non destabilizzarlo ulteriormente nel mutato contesto familiare, ad evitare al medesimo contatti e/o rapporti personali con eventuali partner se non in presenza di relazioni stabili. Ciò nell'intento di consentire al figlio di adeguarsi al nuovo assetto familiare e alla separazione dei genitori.
- 1 -
3) Riguardo al diritto di visita del padre i coniugi concordano che l'affidamento condiviso del figlio avvenga nei modi e nei tempi che i medesimi ritengono più opportuni e nella maniera più libera possibile auspicando la massima collaborazione.
In ogni caso o nella divergenza si atterranno alle seguenti minime condizioni:
a) il figlio trascorrerà col padre i pomeriggi del martedì e giovedì, nel periodo Per_1 scolastico e non s alle ore 13 fino alle ore 13 del giorno seguente, pranzo compreso. Week- end alternati con il padre, nel periodo scolastico dal sabato mattina all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21 circa, nel periodo non scolastico dalla mattina del sabato fino alle ore 21 circa della domenica sera.
b) entrambi i genitori trascorreranno con il figlio le festività di Natale e Pasqua e le altre Festività (a titolo esemplificativo I Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, Ferragosto, Festa dell'Immacolata) ad anni alterni. I genitori avranno la massima libertà di concordare, purché entrambi d'accordo, una diversa modalità per il periodo delle feste. In ogni caso durante il periodo estivo ovvero nel corso delle festività pasquali e/o natalizie ogni genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio un periodo di vacanza della durata dai 7 ai 9 giorni consecutivi.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio provvedendo a versare alla Parte_1 moglie sul conto corrente che la stessa indicherà, entro i primi dieci giorni di ogni Controparte_1 mese e toscrizione del presente ricorso, la complessiva somma di Euro 300,00 per il figlio, da aggiornarsi annualmente secondo la variazione accertata dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5) Per quanto attiene le spese straordinarie, i coniugi si atterranno al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli elaborato dalla Conferenza distrettuale del 10 luglio 2024, da suddividersi per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre.
6) Ciascuno dei coniugi percepirà l'assegno unico di propria spettanza nella misura riconosciuta dall'INPS e/o dall'ente erogatore.
7) La sig.ra riconosce il debito nei confronti del sig. pari a euro Controparte_1 Parte_1
5.000,00 (cinque na a restituire la predetta somma medi sili di euro 200,00 (duecento/00) con decorrenza gennaio 2025 senza applicazione di interessi.
8) Entrambi i ricorrenti dichiarano di percepire adeguati redditi propri, pertanto nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro né a titolo di contributo al mantenimento, né a titolo di assegno alimentare.
9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e per il minore.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Trecastelli (AN) il 13/06/2009, premesso che dal loro matrimonio è nato il
- 2 - figlio minore (n. Senigallia 20/04/20113) e che, in seguito ad una crisi Persona_2 coniugale, hanno preso atto del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 01/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne, in favore del quale le parti hanno concordato un contributo mensile a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso e stante, comunque, l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Trecastelli (AN) il 13/06/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 3 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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