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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 15934 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/5/2025, ha pronunciato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv.ti RS DA E UI Parte_1
LUCIACRISTINA) ricorrente contro
(avv.ti Cusmai Emanuela e ID Controparte_1
Gallotti) resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 12/05/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare che nel periodo ottobre 2008 ad aprile 2021 la sig.ra ha maturato il diritto al versamento di differenze retributive per tutto Parte_1
quanto dedotto nella parte in fatto e diritto del presente ricorso a cui amplius si rinvia, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato e per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
198.107,59 di cui euro 27.333,45 a titolo di differenza sulla retribuzione
1 ordinaria, euro 104.325,24 a titolo di differenze per lavoro straordinario ed euro
57.223,54 a titolo di differenza sul TFR maturato, come descritte nel conteggio allegato in atti o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accertare e dichiarare che nel periodo ottobre 2020 – aprile 2021 la sig.ra ha subito un danno da demansionamento e dequalificazione da Parte_1
calcolarsi, secondo i criteri amplius descritti nel presente ricorso qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro 22.059,59 pari a 7 Controparte_1
mensilità della retribuzione lorda di euro 3151,37, con mese di riferimento dicembre 2018 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) accertare e dichiarare che nel periodo Luglio 2020 ad aprile 2021 la sig.ra ha subito un danno derivante dalla mancata conversione del rapporto Parte_1
di lavoro da full time in part time nonostante madre lavoratrice di minore di tre anni, da quantificarsi secondo i criteri amplius descritti nel presente ricorso
(40% della retribuzione lorda) qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1
della somma di euro 11.344,93 pari a 9 mensilità della retribuzione lorda di euro 3151,37, con mese di riferimento dicembre 2018 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Con vittoria delle spese di giudizio in favore degli scriventi procurati che si dichiarano antistatari limitatamente alle spese legali”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda. Concludeva nei seguenti termini: “Voglia integralmente rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio e le domande colà articolate, e per gli effetti condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori”.
La causa veniva istruita documentalmente. All'esito della discussione delle parti, il giudice ha letto il dispositivo di sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 2 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Preliminarmente, va ribadito quanto già chiarito nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 18.1.2024 in ordine alla rituale acquisizione al giudizio della sola documentazione attorea indicata coi numeri da 1 a 10.
Infatti, come da relazione tecnica acquisita tramite la Cancelleria, non risulta alcuna anomalia verificatasi al momento del deposito del ricorso con i relativi allegati.
Pertanto, non vi sono ragioni per poter autorizzare il deposito tardivo di documentazione non prodotta nei termini previsti dall'art. 414 cpc, né per poter concedere la rimessione in termini della parte, non risultando che la decadenza maturatasi sia ascrivile ad una causa non imputabile alla medesima e ciò in coerenza con canoni interpretativi consolidati (cfr. Cass. SU n. 8202/2005).
Tanto premesso, la ricorrente ha innanzi tutto azionato diritti di credito aventi ad oggetto spettanze maturate a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario ed indennità cassa.
3 Quanto alla domanda relativa al lavoro straordinario, la società ha eccepito preliminarmente che le maggiorazioni per lavoro straordinario non spetterebbero nel caso della ricorrente, in quanto addetta ad attività lavorativa di tipo discontinuo, esterno ed itinerante.
L'assunto sostenuto dalla società è fondato in quanto la ricorrente dal 1.10.08 risulta avere lavorato come promotrice e venditrice di prodotti impegnata in attività itinerante esterna e per questa categoria il dlgs. n. 66/2003, all'art. 16, esclude la possibilità che il tempo settimanale di lavoro sia computato secondo il criterio generale di cui all'art.
3. Il Regolamento interno, prodotto dalla convenuta al n. 3, all'art. 4 conferma tale previsione.
Per conseguenza, avendo la ricorrente lavorato quale personale operante sul territorio con funzioni di promozione e vendita dei prodotti presso i clienti e con autonoma gestione dell'attività, non opera il criterio di computo del lavoro straordinario invocato in ricorso.
In ogni caso, la ricorrente non ha allegato di avere mai richiesto l'autorizzazione ai superiori per l'eventuale lavoro straordinario, né ha dedotto di avere mai segnalato l'avvenuta prestazione di straordinario.
Inoltre, in punto di fatto, alcun diritto può essere azionato per il periodo successivo al 17.12.2018 essendosi la lavoratrice assentata, per la maternità per
22 mesi, cioè dal 17.12.2018 al 15.10.2020, riprendendo il lavoro per soli tre giorni, cioè 15,16,19 ottobre, fondamentalmente per attività formativa.
Successivamente la medesima è rimasta di nuovo assente per malattia sino alla cessazione del rapporto.
Pertanto, questa domanda non può essere accolta.
Quanto, poi, all'indennità di cassa, l'art. 218 del ccnl, prodotto dalla società al doc 22, ai fini dell'attribuzione di questo diritto richiede requisiti ulteriori, che non risultano nemmeno dedotti come esistenti. In particolare, non risultano nemmeno allegati elementi essenziali richiesti dalla disposizione pattizia per l'insorgenza del diritto all'indennità di cassa, cioè la sussistenza del carattere di continuità e piena e completa responsabilità della gestione di cassa con obbligo per il dipendente di accollarsi le eventuali differenze per ammanchi.
La società ha peraltro radicalmente contestato la maturazione di questo diritto ed ha disconosciuto la documentazione prodotta dalla controparte, priva di requisiti formali minimi.
4 Vanno altresì respinte, in quanto generiche, le ulteriori pretese formulate in ricorso a titolo di differenze retributive sulla retribuzione ordinaria quantificate in euro 7811,02, non essendo stati minimamente allegati i fatti costitutivi del diritto azionato e quindi non comprendendosi il titolo della richiesta avanzata.
Quanto al preteso danno subito, la ricorrente ha lamentato che, al rientro dalla maternità, l'azienda le avrebbe assegnato un portafoglio di clienti, «dormienti, lontani dal Comune di residenza e non produttivi di fatturato, di fatto degradandola e dequalificandola rispetto ai risultati svolti fino a quel momento.
Peraltro occorre sempre rammentare che la mansione di fatto svolta dalla ricorrente non corrisponde in alcun modo a quella che sulla carta le veniva attribuita. In ogni caso il comportamento tenuto dal datore di lavoro al rientro della ricorrente non può che qualificarsi quale svuotamento della mansione lavorativa».
Sul punto, intanto, deve essere rilevata l'insufficienza assertiva del ricorso, nella parte relativa all'individuazione esatta della condotta inadempitiva rilevata.
Infatti, ai sensi dell'art. 2103 c.c. “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito…ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”.
Il termine di riferimento dell'equivalenza, contemplata dall'art. 2103 cod. civ.
e' costituito dal contenuto professionale delle mansioni stesse;
sicché devono considerarsi inferiori mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
Ora, bisogna evidenziare che il fatto inadempitivo, della cui allegazione la lavoratrice era comunque onerata, consiste nella assegnazione a mansioni che si assumono deteriori;
dunque dalle asserzioni storico-giuridiche contenute in ricorso il giudice dovrebbe e avrebbe dovuto essere già posto in condizione di apprezzare in astratto la modificatio in peius, sulla base di elementi fattuali circostanziati e specifici.
In altri termini, nel ricorso deve essere contenuta una comparazione analitica del contenuto delle mansioni di provenienza e di destinazione, con adeguate argomentazioni circa la lamentata disomogeneità. In questa direzione, la violazione dell'art. 2103 deve essere supportata da oneri assertivi precisi, senza
5 che possa rimettersi il dedotto demansionamento al fatto notorio, alla sensibilità comune, al mero confronto tra dati e circostanze generalizzanti. Solo ove gli oneri assertivi che precedono siano stati sufficientemente assolti si radica l'onere del convenuto di contestazione e di allegazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ebbene, in limine litis, questo Giudice evidenzia che le mansioni che si affermano eseguite in ricorso prima e dopo la modificatio non appaiono comunque integrative della fattispecie definita dall'art. 2103, per cui la loro dimostrazione storica risulta irrilevante.
In particolare, nel corpo del ricorso si ripropongono, come affermazioni astratte, alcune proposizioni, senza tuttavia alcuna concretizzazione effettiva, così che molte affermazioni rimangono in realtà apodittiche e molto generiche da punto di vista storico. Ciò, ai sensi dell'art. 244 cpc impedisce anche di ammettere i mezzi di prova orale articolati.
Occorre anche tener conto che l'analisi della tradizionale giurisprudenza in materia, consentiva di ritenere assodati i seguenti criteri interpretativi:
a) l'equivalenza non significa “identità”, ma omogeneità ;
b) l'equivalenza va valutata in concreto rispetto ai seguenti elementi:
- contenuto materiale intrinseco dei compiti assegnati
- competenza richiesta
- livello professionale raggiunto
- possibilità di utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto
- grado di autonomia e discrezionalità
- consistenza quantitativa dell'impegno
- posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro;
Ebbene, si ribadisce che tali elementi connotanti la fattispecie non emergono dal corpo del ricorso.
Si aggiunga che l'attuale giurisprudenza, afferma “una nozione "dinamica" di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni.
Costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità d'inquadramento, mansioni anche del tutto
6 nuove e diverse, purché affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale. L'esistenza, per così dire, di un "minimo comune denominatore" di conoscenze teoriche e capacità pratiche è condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta. Anzi, il fatto di mutare ambito di attività, operando in settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore d'incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto.
Muovendo da una concezione siffatta di professionalità, e quindi d'equivalenza professionale, la Corte di Cassazione ha affermato che se è vero che le nuove mansioni affidate al dipendente debbono essere coerenti con la specifica competenza da lui maturata, ciò non significa che il lavoratore che abbia acquisito una esperienza nell'ambito di un determinato settore dell'azienda non possa mai essere trasferito ad altro settore nell'ambito del quale egli venga chiamato ad affrontare problemi diversi o a dover soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quelle afferenti la precedente mansione: ciò che importa, nel rispetto della tutela delineata dall'art. 2103 c.c., è che, attraverso l'affidamento di compiti nuovi, del tutto estranei rispetto all'attività precedentemente svolta ed alle cognizioni tecniche già acquisite, non venga del tutto disperso il patrimonio professionale e di esperienza già maturato dal dipendente, compromettendo altresì irrimediabilmente le sue prospettive di carriera all'interno dell'impresa cui appartiene. In sostanza, il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato - cui tende l'art. 2103 c.c. nel porre limiti allo ius variandi del datore di lavoro - non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso esprimere anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile alfine del miglior espletamento della prestazione richiesta.
Anche ed a fortiori facendo applicazione dello strumentario interpretativo affermato dalla più recente giurisprudenza, ne deriva l'insufficienza delle allegazioni attoree: i fatti allegati in ricorso, anche se provati, non consentirebbero comunque l'accertamento del diritto azionato, il che vuol dire che ogni vaglio istruttorio risulta superfluo, cioè irrilevante.
7 Si aggiunga, dal punto di vista storico, che, in ricorso la ricorrente ha dedotto di avere ripreso, dopo la maternità, l'attività lavorativa per i tre giorni indicati, svolgendo attività di formazione, come da messaggistica whatsapp prodotta dalla resistente.
In particolare, dopo l'assenza dal 17.12.2018, la ricorrente, il 14.10.2020 alle ore 17,17, risulta avere inviato al Regional Manager un messaggio con cui richiedeva cosa avrebbe dovuto fare il giorno successivo 15.10.2020 (doc. n.
8); la ricorrente, ha svolto quindi attività di formazione ed aggiornamento il 16 ed il 19.10 in modalità da remoto dalla abitazione. Lunedì 19 ottobre è stata effettuata una doppia seduta di formazione ed il Regional Manager consegnava alla lavoratrice una valigetta contenente tutto ciò di cui necessitava per andare a lavorare dal giorno seguente 20.10, iniziando con una parte dei suoi vecchi clienti nelle more gestiti dallo stesso Regional Manager.
Il 20 ottobre, la sig.ra si è resa totalmente irreperibile non Parte_1
rispondendo in alcun modo alle numerose telefonate effettuatele dal Regional
Manager né riscontrando il messaggio dallo stesso inviato su whatsapp a fine serata (doc. n. 10).
Quindi, anche alla luce della dinamica fattuale relativa al periodo del preteso demansionamento, non si intende davvero quale sia stata la condotta inadempitiva o antigiuridica imputabile alla società.
Dunque anche sotto tale profilo la domanda avversaria deve essere rigettata non sussistendo alcun presupposto per l'accoglimento.
Analogamente, non può trovare accoglimento la contestazione attorea del preteso rifiuto datoriale di autorizzare la trasformazione del rapporto da full time a part time, a seguito della nascita della figlia.
L'assunto è radicalmente infondato in fatto tenuto conto che in atti non risulta alcuna formale richiesta di mutamento del regime orario come preteso in ricorso. Inoltre, la resistente ha dedotto che la dipendente, dopo la nascita della propria figlia il 23.07.2019, il 26.07.2020 ebbe a richiedere una ricollocazione in ufficio con cambio mansioni e non propriamente l'orario parziale di lavoro.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, la società ha allegato che al momento della ipotetica richiesta della lavoratrice «era, comunque, già raggiunto il tetto previsto dal ccnl per la fruizione di part time essendo occupati dalla società in
8 part time il 3% dei lavoratori e nella specie 5 unità su una forza lavoro di 146 dipendenti (doc. n. 7)».
Per tutte le menzionate ragioni il ricorso deve essere rigettato
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di lavoro, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3290,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 16/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 15934 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/5/2025, ha pronunciato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv.ti RS DA E UI Parte_1
LUCIACRISTINA) ricorrente contro
(avv.ti Cusmai Emanuela e ID Controparte_1
Gallotti) resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 12/05/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare che nel periodo ottobre 2008 ad aprile 2021 la sig.ra ha maturato il diritto al versamento di differenze retributive per tutto Parte_1
quanto dedotto nella parte in fatto e diritto del presente ricorso a cui amplius si rinvia, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato e per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
198.107,59 di cui euro 27.333,45 a titolo di differenza sulla retribuzione
1 ordinaria, euro 104.325,24 a titolo di differenze per lavoro straordinario ed euro
57.223,54 a titolo di differenza sul TFR maturato, come descritte nel conteggio allegato in atti o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accertare e dichiarare che nel periodo ottobre 2020 – aprile 2021 la sig.ra ha subito un danno da demansionamento e dequalificazione da Parte_1
calcolarsi, secondo i criteri amplius descritti nel presente ricorso qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro 22.059,59 pari a 7 Controparte_1
mensilità della retribuzione lorda di euro 3151,37, con mese di riferimento dicembre 2018 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) accertare e dichiarare che nel periodo Luglio 2020 ad aprile 2021 la sig.ra ha subito un danno derivante dalla mancata conversione del rapporto Parte_1
di lavoro da full time in part time nonostante madre lavoratrice di minore di tre anni, da quantificarsi secondo i criteri amplius descritti nel presente ricorso
(40% della retribuzione lorda) qui da intendersi integralmente trascritti e riportati e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1
della somma di euro 11.344,93 pari a 9 mensilità della retribuzione lorda di euro 3151,37, con mese di riferimento dicembre 2018 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) Con vittoria delle spese di giudizio in favore degli scriventi procurati che si dichiarano antistatari limitatamente alle spese legali”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda. Concludeva nei seguenti termini: “Voglia integralmente rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio e le domande colà articolate, e per gli effetti condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori”.
La causa veniva istruita documentalmente. All'esito della discussione delle parti, il giudice ha letto il dispositivo di sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 2 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al
“processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Preliminarmente, va ribadito quanto già chiarito nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 18.1.2024 in ordine alla rituale acquisizione al giudizio della sola documentazione attorea indicata coi numeri da 1 a 10.
Infatti, come da relazione tecnica acquisita tramite la Cancelleria, non risulta alcuna anomalia verificatasi al momento del deposito del ricorso con i relativi allegati.
Pertanto, non vi sono ragioni per poter autorizzare il deposito tardivo di documentazione non prodotta nei termini previsti dall'art. 414 cpc, né per poter concedere la rimessione in termini della parte, non risultando che la decadenza maturatasi sia ascrivile ad una causa non imputabile alla medesima e ciò in coerenza con canoni interpretativi consolidati (cfr. Cass. SU n. 8202/2005).
Tanto premesso, la ricorrente ha innanzi tutto azionato diritti di credito aventi ad oggetto spettanze maturate a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario ed indennità cassa.
3 Quanto alla domanda relativa al lavoro straordinario, la società ha eccepito preliminarmente che le maggiorazioni per lavoro straordinario non spetterebbero nel caso della ricorrente, in quanto addetta ad attività lavorativa di tipo discontinuo, esterno ed itinerante.
L'assunto sostenuto dalla società è fondato in quanto la ricorrente dal 1.10.08 risulta avere lavorato come promotrice e venditrice di prodotti impegnata in attività itinerante esterna e per questa categoria il dlgs. n. 66/2003, all'art. 16, esclude la possibilità che il tempo settimanale di lavoro sia computato secondo il criterio generale di cui all'art.
3. Il Regolamento interno, prodotto dalla convenuta al n. 3, all'art. 4 conferma tale previsione.
Per conseguenza, avendo la ricorrente lavorato quale personale operante sul territorio con funzioni di promozione e vendita dei prodotti presso i clienti e con autonoma gestione dell'attività, non opera il criterio di computo del lavoro straordinario invocato in ricorso.
In ogni caso, la ricorrente non ha allegato di avere mai richiesto l'autorizzazione ai superiori per l'eventuale lavoro straordinario, né ha dedotto di avere mai segnalato l'avvenuta prestazione di straordinario.
Inoltre, in punto di fatto, alcun diritto può essere azionato per il periodo successivo al 17.12.2018 essendosi la lavoratrice assentata, per la maternità per
22 mesi, cioè dal 17.12.2018 al 15.10.2020, riprendendo il lavoro per soli tre giorni, cioè 15,16,19 ottobre, fondamentalmente per attività formativa.
Successivamente la medesima è rimasta di nuovo assente per malattia sino alla cessazione del rapporto.
Pertanto, questa domanda non può essere accolta.
Quanto, poi, all'indennità di cassa, l'art. 218 del ccnl, prodotto dalla società al doc 22, ai fini dell'attribuzione di questo diritto richiede requisiti ulteriori, che non risultano nemmeno dedotti come esistenti. In particolare, non risultano nemmeno allegati elementi essenziali richiesti dalla disposizione pattizia per l'insorgenza del diritto all'indennità di cassa, cioè la sussistenza del carattere di continuità e piena e completa responsabilità della gestione di cassa con obbligo per il dipendente di accollarsi le eventuali differenze per ammanchi.
La società ha peraltro radicalmente contestato la maturazione di questo diritto ed ha disconosciuto la documentazione prodotta dalla controparte, priva di requisiti formali minimi.
4 Vanno altresì respinte, in quanto generiche, le ulteriori pretese formulate in ricorso a titolo di differenze retributive sulla retribuzione ordinaria quantificate in euro 7811,02, non essendo stati minimamente allegati i fatti costitutivi del diritto azionato e quindi non comprendendosi il titolo della richiesta avanzata.
Quanto al preteso danno subito, la ricorrente ha lamentato che, al rientro dalla maternità, l'azienda le avrebbe assegnato un portafoglio di clienti, «dormienti, lontani dal Comune di residenza e non produttivi di fatturato, di fatto degradandola e dequalificandola rispetto ai risultati svolti fino a quel momento.
Peraltro occorre sempre rammentare che la mansione di fatto svolta dalla ricorrente non corrisponde in alcun modo a quella che sulla carta le veniva attribuita. In ogni caso il comportamento tenuto dal datore di lavoro al rientro della ricorrente non può che qualificarsi quale svuotamento della mansione lavorativa».
Sul punto, intanto, deve essere rilevata l'insufficienza assertiva del ricorso, nella parte relativa all'individuazione esatta della condotta inadempitiva rilevata.
Infatti, ai sensi dell'art. 2103 c.c. “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito…ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”.
Il termine di riferimento dell'equivalenza, contemplata dall'art. 2103 cod. civ.
e' costituito dal contenuto professionale delle mansioni stesse;
sicché devono considerarsi inferiori mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
Ora, bisogna evidenziare che il fatto inadempitivo, della cui allegazione la lavoratrice era comunque onerata, consiste nella assegnazione a mansioni che si assumono deteriori;
dunque dalle asserzioni storico-giuridiche contenute in ricorso il giudice dovrebbe e avrebbe dovuto essere già posto in condizione di apprezzare in astratto la modificatio in peius, sulla base di elementi fattuali circostanziati e specifici.
In altri termini, nel ricorso deve essere contenuta una comparazione analitica del contenuto delle mansioni di provenienza e di destinazione, con adeguate argomentazioni circa la lamentata disomogeneità. In questa direzione, la violazione dell'art. 2103 deve essere supportata da oneri assertivi precisi, senza
5 che possa rimettersi il dedotto demansionamento al fatto notorio, alla sensibilità comune, al mero confronto tra dati e circostanze generalizzanti. Solo ove gli oneri assertivi che precedono siano stati sufficientemente assolti si radica l'onere del convenuto di contestazione e di allegazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ebbene, in limine litis, questo Giudice evidenzia che le mansioni che si affermano eseguite in ricorso prima e dopo la modificatio non appaiono comunque integrative della fattispecie definita dall'art. 2103, per cui la loro dimostrazione storica risulta irrilevante.
In particolare, nel corpo del ricorso si ripropongono, come affermazioni astratte, alcune proposizioni, senza tuttavia alcuna concretizzazione effettiva, così che molte affermazioni rimangono in realtà apodittiche e molto generiche da punto di vista storico. Ciò, ai sensi dell'art. 244 cpc impedisce anche di ammettere i mezzi di prova orale articolati.
Occorre anche tener conto che l'analisi della tradizionale giurisprudenza in materia, consentiva di ritenere assodati i seguenti criteri interpretativi:
a) l'equivalenza non significa “identità”, ma omogeneità ;
b) l'equivalenza va valutata in concreto rispetto ai seguenti elementi:
- contenuto materiale intrinseco dei compiti assegnati
- competenza richiesta
- livello professionale raggiunto
- possibilità di utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto
- grado di autonomia e discrezionalità
- consistenza quantitativa dell'impegno
- posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro;
Ebbene, si ribadisce che tali elementi connotanti la fattispecie non emergono dal corpo del ricorso.
Si aggiunga che l'attuale giurisprudenza, afferma “una nozione "dinamica" di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni.
Costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità d'inquadramento, mansioni anche del tutto
6 nuove e diverse, purché affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale. L'esistenza, per così dire, di un "minimo comune denominatore" di conoscenze teoriche e capacità pratiche è condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta. Anzi, il fatto di mutare ambito di attività, operando in settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore d'incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto.
Muovendo da una concezione siffatta di professionalità, e quindi d'equivalenza professionale, la Corte di Cassazione ha affermato che se è vero che le nuove mansioni affidate al dipendente debbono essere coerenti con la specifica competenza da lui maturata, ciò non significa che il lavoratore che abbia acquisito una esperienza nell'ambito di un determinato settore dell'azienda non possa mai essere trasferito ad altro settore nell'ambito del quale egli venga chiamato ad affrontare problemi diversi o a dover soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quelle afferenti la precedente mansione: ciò che importa, nel rispetto della tutela delineata dall'art. 2103 c.c., è che, attraverso l'affidamento di compiti nuovi, del tutto estranei rispetto all'attività precedentemente svolta ed alle cognizioni tecniche già acquisite, non venga del tutto disperso il patrimonio professionale e di esperienza già maturato dal dipendente, compromettendo altresì irrimediabilmente le sue prospettive di carriera all'interno dell'impresa cui appartiene. In sostanza, il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato - cui tende l'art. 2103 c.c. nel porre limiti allo ius variandi del datore di lavoro - non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso esprimere anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile alfine del miglior espletamento della prestazione richiesta.
Anche ed a fortiori facendo applicazione dello strumentario interpretativo affermato dalla più recente giurisprudenza, ne deriva l'insufficienza delle allegazioni attoree: i fatti allegati in ricorso, anche se provati, non consentirebbero comunque l'accertamento del diritto azionato, il che vuol dire che ogni vaglio istruttorio risulta superfluo, cioè irrilevante.
7 Si aggiunga, dal punto di vista storico, che, in ricorso la ricorrente ha dedotto di avere ripreso, dopo la maternità, l'attività lavorativa per i tre giorni indicati, svolgendo attività di formazione, come da messaggistica whatsapp prodotta dalla resistente.
In particolare, dopo l'assenza dal 17.12.2018, la ricorrente, il 14.10.2020 alle ore 17,17, risulta avere inviato al Regional Manager un messaggio con cui richiedeva cosa avrebbe dovuto fare il giorno successivo 15.10.2020 (doc. n.
8); la ricorrente, ha svolto quindi attività di formazione ed aggiornamento il 16 ed il 19.10 in modalità da remoto dalla abitazione. Lunedì 19 ottobre è stata effettuata una doppia seduta di formazione ed il Regional Manager consegnava alla lavoratrice una valigetta contenente tutto ciò di cui necessitava per andare a lavorare dal giorno seguente 20.10, iniziando con una parte dei suoi vecchi clienti nelle more gestiti dallo stesso Regional Manager.
Il 20 ottobre, la sig.ra si è resa totalmente irreperibile non Parte_1
rispondendo in alcun modo alle numerose telefonate effettuatele dal Regional
Manager né riscontrando il messaggio dallo stesso inviato su whatsapp a fine serata (doc. n. 10).
Quindi, anche alla luce della dinamica fattuale relativa al periodo del preteso demansionamento, non si intende davvero quale sia stata la condotta inadempitiva o antigiuridica imputabile alla società.
Dunque anche sotto tale profilo la domanda avversaria deve essere rigettata non sussistendo alcun presupposto per l'accoglimento.
Analogamente, non può trovare accoglimento la contestazione attorea del preteso rifiuto datoriale di autorizzare la trasformazione del rapporto da full time a part time, a seguito della nascita della figlia.
L'assunto è radicalmente infondato in fatto tenuto conto che in atti non risulta alcuna formale richiesta di mutamento del regime orario come preteso in ricorso. Inoltre, la resistente ha dedotto che la dipendente, dopo la nascita della propria figlia il 23.07.2019, il 26.07.2020 ebbe a richiedere una ricollocazione in ufficio con cambio mansioni e non propriamente l'orario parziale di lavoro.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, la società ha allegato che al momento della ipotetica richiesta della lavoratrice «era, comunque, già raggiunto il tetto previsto dal ccnl per la fruizione di part time essendo occupati dalla società in
8 part time il 3% dei lavoratori e nella specie 5 unità su una forza lavoro di 146 dipendenti (doc. n. 7)».
Per tutte le menzionate ragioni il ricorso deve essere rigettato
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione espressa in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione delle spese del giudizio nell'importo di cui al dispositivo si è fatta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. In particolare, si è tenuto conto: della tabella relativa alle cause di lavoro, del valore della controversia, si sono inoltre considerate le fasi processuali svolte e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3290,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, 16/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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