CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7316/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti GIUSEPPE DI NARDO, DANIELE DI NUNZIO e GIULIANO Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA.
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: ), con l'avv. MARCO PELLEGRINI. Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
Appellate
SI RI (C.F.: ), (C.F.: ) e SI AU (C.F.: C.F._4 Parte_4 C.F._5
, nella qualità di eredi di , con l'avv. MARCO MANCINI. C.F._6 Persona_1
Appellati e Appellanti Incidentali
GR ON, , , CA e CONDOMINIO DI VIA GRAZIOSA Parte_5 Parte_6 Pt_7
N.67
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 870 del 2018 con cui il Tribunale ordinario di Velletri – Ufficio Parte_1
Periferico di Albano Laziale, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato l'acquisto per usucapione del bene immobile rivendicato
(terrazzo ai copertura dell'appartamento di esso attore, facente parte del Condominio di Via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, distinto a £g. 23, part. 215, sub. 11); ha ordinato, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria del Registri Immobiliari ed Agenzia del Territorio In favore di e contro i convenuti e ha compensato le spese Parte_1 di lite tra le parti.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: “L'attore allegava: che era proprietario dell'unità immobiliare posta al quarto Parte_1 piano del Condominio di via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, distinta a fg. 23, part. 215, sub. 11, avendola ricevuta in donazione dal di lui padre nel 1990, che la terrazza sovrastante detta abitazione, andata distrutta durante gli eventi bellici della seconda guerra Persona_2 mondiale, venne ricostruita dal dante causa dell'attore dopo l'acquisto dell'appartamento nel 1950; che, da allora, dapprima il sunnominato genitore e poi 11 deducente, erano stati nel possesso esclusivo, ininterrotto e pacifico anche di tale terrazza, provvedendone alla ricostruzione, manutenzione e pulizia, che era suo interesse far dichiarare l'intervenuta usucapione con sentenza da trascrivere.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Persona_1
I restanti convenuti Condominio di Via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, , , NT US e Caldoni Controparte_1 Controparte_2
restavano invece contumaci.
[...]
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”
A sostegno della decisione, il Tribunale, per quanto qui interessa, ha ritenuto provato «che 1' attore e prima di lui il suo dante causa (che operò la ricostruzione della terrazza medesima) abbiano posseduto pacificamente ed indisturbatamente da oltre venti anni l'immobile in questione, con esclusione degli altri condomini, consci -questi ultimi- dell'esclusività del possesso dei primi (cfr. inter rogatorio formale del convenuti contumaci e , testimonianza resa da e a: dichiarazione confessoria Controparte_1 Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2 stragiudiziale del convenute contumace in atti). Parte_5
Alla luce delle superiori risultanze deve, quindi, ritenersi che , ricorrendo tutte le condizioni di legge, abbia acquistato il Parte_1 diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di causa
(terrazzo di copertura dell'appartamento di esso attore, facente parte del Condominio di Via Graziosa n. 67 In Albano Laziale, distinto a 1fg.
23, part. 215, sub. 11) per effetto dell'acquisto avvenuto per usucapione ultraventennale del bene stesso».
In ordine alle spese «stante origine e natura della controversa, qualità dei soggetti in causa, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente sussistono le "gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, C.p.c., nella formulazione introdotta dalla 1. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti».”
3.- ha proposto appello deducendo l'illegittima compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo Parte_1 grado, il quale avrebbe dovuto condannare la sig.ra unica parte costituita in primo grado ed oppostasi senza alcuna valida Persona_1 argomentazione giuridica, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. . Parte_1
4.- e non si sono opposte all'atto di citazione di appello ed hanno precisato di non sollevare alcuna Parte_2 Parte_3 eccezione o opposizione rispetto alle conclusioni rassegnate dall'appellante.
5.- SI RI, e , nella qualità di eredi di LA, hanno proposto appello Parte_4 CP_4 Per_3 incidentale deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente l'elemento dell'animus nella condotta di RT
Parte_1
6.- L'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dall'appellante in udienza è fondata.
La comparsa in cui esso viene spiegato difatti è datata 15.2.2019 e depositata il successivo 18.2., in violazione dunque del termine dei venti giorni anteriori all'udienza - celebratasi il 19.2.2019, previsto dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c.
7.- L'appello principale è, invece, fondato.
In assenza di una reciproca soccombenza, occorre difatti valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» previste dall'art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass., sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 2011).
2 Nel caso in esame, deve rilevarsi che la sentenza impugnata adduce l'”origine e natura della controversa, qualità dei soggetti in causa,
l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente sussistono”.
Ritiene questa Corte che le menzionate ragioni non soddisfino i caratteri delle gravità ed eccezionalità richiesti dalla menzionata disposizione, in presenza dei quali – in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal legislatore - anche sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza possono consentire la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, la regolamentazione delle spese segue la soccombenza per entrambi i gradi di questo giudizio ed è commisurata allo scaglione
“valore indeterminabile – complessità bassa” per il primo grado, e quindi euro 5.200 oltre ad euro 450,00 per spese vive, e lo scaglione corrispondente alle spese liquidate per il primo grado in questo giudizio, e dunque euro 2.000 ed euro 355 di spese vive, oltre spese generali iva e cassa come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. n. 870 del 2018 del Tribunale di
Velletri:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
Person
- condanna SI RI, e , nella qualità di eredi di I EL al pagamento Parte_4 CP_4 delle spese di lite per il primo grado liquidate in euro 5.200, oltre ad euro 450,00 per spese vive;
euro 2.000 ed euro 355 di spese vive per questo grado di giudizio, oltre spese generali iva e cassa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7316/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti GIUSEPPE DI NARDO, DANIELE DI NUNZIO e GIULIANO Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA.
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: ), con l'avv. MARCO PELLEGRINI. Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
Appellate
SI RI (C.F.: ), (C.F.: ) e SI AU (C.F.: C.F._4 Parte_4 C.F._5
, nella qualità di eredi di , con l'avv. MARCO MANCINI. C.F._6 Persona_1
Appellati e Appellanti Incidentali
GR ON, , , CA e CONDOMINIO DI VIA GRAZIOSA Parte_5 Parte_6 Pt_7
N.67
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 870 del 2018 con cui il Tribunale ordinario di Velletri – Ufficio Parte_1
Periferico di Albano Laziale, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato l'acquisto per usucapione del bene immobile rivendicato
(terrazzo ai copertura dell'appartamento di esso attore, facente parte del Condominio di Via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, distinto a £g. 23, part. 215, sub. 11); ha ordinato, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria del Registri Immobiliari ed Agenzia del Territorio In favore di e contro i convenuti e ha compensato le spese Parte_1 di lite tra le parti.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti: “L'attore allegava: che era proprietario dell'unità immobiliare posta al quarto Parte_1 piano del Condominio di via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, distinta a fg. 23, part. 215, sub. 11, avendola ricevuta in donazione dal di lui padre nel 1990, che la terrazza sovrastante detta abitazione, andata distrutta durante gli eventi bellici della seconda guerra Persona_2 mondiale, venne ricostruita dal dante causa dell'attore dopo l'acquisto dell'appartamento nel 1950; che, da allora, dapprima il sunnominato genitore e poi 11 deducente, erano stati nel possesso esclusivo, ininterrotto e pacifico anche di tale terrazza, provvedendone alla ricostruzione, manutenzione e pulizia, che era suo interesse far dichiarare l'intervenuta usucapione con sentenza da trascrivere.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Persona_1
I restanti convenuti Condominio di Via Graziosa n. 67 in Albano Laziale, , , NT US e Caldoni Controparte_1 Controparte_2
restavano invece contumaci.
[...]
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”
A sostegno della decisione, il Tribunale, per quanto qui interessa, ha ritenuto provato «che 1' attore e prima di lui il suo dante causa (che operò la ricostruzione della terrazza medesima) abbiano posseduto pacificamente ed indisturbatamente da oltre venti anni l'immobile in questione, con esclusione degli altri condomini, consci -questi ultimi- dell'esclusività del possesso dei primi (cfr. inter rogatorio formale del convenuti contumaci e , testimonianza resa da e a: dichiarazione confessoria Controparte_1 Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2 stragiudiziale del convenute contumace in atti). Parte_5
Alla luce delle superiori risultanze deve, quindi, ritenersi che , ricorrendo tutte le condizioni di legge, abbia acquistato il Parte_1 diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di causa
(terrazzo di copertura dell'appartamento di esso attore, facente parte del Condominio di Via Graziosa n. 67 In Albano Laziale, distinto a 1fg.
23, part. 215, sub. 11) per effetto dell'acquisto avvenuto per usucapione ultraventennale del bene stesso».
In ordine alle spese «stante origine e natura della controversa, qualità dei soggetti in causa, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente sussistono le "gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, C.p.c., nella formulazione introdotta dalla 1. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti».”
3.- ha proposto appello deducendo l'illegittima compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo Parte_1 grado, il quale avrebbe dovuto condannare la sig.ra unica parte costituita in primo grado ed oppostasi senza alcuna valida Persona_1 argomentazione giuridica, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. . Parte_1
4.- e non si sono opposte all'atto di citazione di appello ed hanno precisato di non sollevare alcuna Parte_2 Parte_3 eccezione o opposizione rispetto alle conclusioni rassegnate dall'appellante.
5.- SI RI, e , nella qualità di eredi di LA, hanno proposto appello Parte_4 CP_4 Per_3 incidentale deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente l'elemento dell'animus nella condotta di RT
Parte_1
6.- L'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dall'appellante in udienza è fondata.
La comparsa in cui esso viene spiegato difatti è datata 15.2.2019 e depositata il successivo 18.2., in violazione dunque del termine dei venti giorni anteriori all'udienza - celebratasi il 19.2.2019, previsto dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c.
7.- L'appello principale è, invece, fondato.
In assenza di una reciproca soccombenza, occorre difatti valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» previste dall'art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass., sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 2011).
2 Nel caso in esame, deve rilevarsi che la sentenza impugnata adduce l'”origine e natura della controversa, qualità dei soggetti in causa,
l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente sussistono”.
Ritiene questa Corte che le menzionate ragioni non soddisfino i caratteri delle gravità ed eccezionalità richiesti dalla menzionata disposizione, in presenza dei quali – in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal legislatore - anche sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza possono consentire la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, la regolamentazione delle spese segue la soccombenza per entrambi i gradi di questo giudizio ed è commisurata allo scaglione
“valore indeterminabile – complessità bassa” per il primo grado, e quindi euro 5.200 oltre ad euro 450,00 per spese vive, e lo scaglione corrispondente alle spese liquidate per il primo grado in questo giudizio, e dunque euro 2.000 ed euro 355 di spese vive, oltre spese generali iva e cassa come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. n. 870 del 2018 del Tribunale di
Velletri:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
Person
- condanna SI RI, e , nella qualità di eredi di I EL al pagamento Parte_4 CP_4 delle spese di lite per il primo grado liquidate in euro 5.200, oltre ad euro 450,00 per spese vive;
euro 2.000 ed euro 355 di spese vive per questo grado di giudizio, oltre spese generali iva e cassa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
3