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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERNIA Parte_1 C.F._1 vame zzo Telematicopresso il difensore avv. SERNIA SABINO
ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 27/03/2025 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammini pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
In particolare, con riferimento all'anno scolastico 2020-2021 allegava avere lavorato per 243 giorni senza ricevere l'emolumento in questione.
1 Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato (…..A riguardo si rileva che la ricorrente non considera i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica nel calcolo dei giorni per i quali si chiede il riconoscimento della RPD senza tuttavia determinarne la somma. Precisamente, come risulta dalla documentazione che si allega, i giorni di assenza relativi all'a.s. per il quale si chiede il riconoscimento dell'indennità sono pari a 6 . La ricorrente è stata assente dal 24/11/2020 al 27/11/2020 (4 gg) e dal 18/02/2021 al 19/02/2021 (2gg) . Pertanto i giorni di lavoro per cui appare fondata la pretesa di parte ricorrente sono pari a 237 e non a 243 come indicato nel ricorso……).
A tale rideterminazione aderiva la parte ricorrente nelle note di trattazione.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La presente controversia riguarda il solo anno scolastico 2020-2021.
La ricorrente ha svolto mansioni di docente di scuola primaria per 24 ore settimanali (ciò che si evince dal contratto versato in atti).
Sicchè la ricorrente ha lavorato- per 237 giorni- full time.
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14. Dal primo gennaio 2024 l'importo è stato aumentato ad € 205,10 mensili, sicchè l'importo giornaliero è di € 6,83.
2 In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
A tal fine va considerato che l'orario standard per i docenti varia a seconda del grado scolastico:
- 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia,
- 24 ore per la scuola primaria,
- 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nel caso in cui la parte abbia lavorato part time l'importo mensile (e quello giornaliero per i mesi non interamente lavorati) va proporzionalmente determinato (cfr Corte di Appello Bari 1495/2024) nel modo che segue:
- importo mensile RPD su X ore settimanali standard : € 174,50/184,50 (importo pieno RPD, calcolato su 18 ore settimanali): 24 (ore piene settimanali) x X (ore settimanali lavorate come da contratto part time)
e quindi
- importo giornaliero: importo mensile come sopra determinato/ 30;
Alle luce di ciò, l'importo richiesto dalla parte ricorrente va determinato sulla base dell' effettivo servizio svolto, attestato per ore settimanali dunque osservando un regime di lavoro a tempo parziale- in luogo delle ore contrattualmente previste per l'orario full time.
Compete pertanto l'importo di per mesi:
7 (mesi lavorati per intero full time sino al 31-12-2021): € 1221,50 per giorni: 30 (giorni lavorati full time sino al 31-12-2021)= € 174,60
Totale, € 1396,10 oltre accessori di legge.
-
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta, pari ad € 1396,10 con accessori di legge sino al saldo;
con attribuzione.
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
3 in € 1314,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERNIA Parte_1 C.F._1 vame zzo Telematicopresso il difensore avv. SERNIA SABINO
ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 27/03/2025 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammini pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
In particolare, con riferimento all'anno scolastico 2020-2021 allegava avere lavorato per 243 giorni senza ricevere l'emolumento in questione.
1 Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato (…..A riguardo si rileva che la ricorrente non considera i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica nel calcolo dei giorni per i quali si chiede il riconoscimento della RPD senza tuttavia determinarne la somma. Precisamente, come risulta dalla documentazione che si allega, i giorni di assenza relativi all'a.s. per il quale si chiede il riconoscimento dell'indennità sono pari a 6 . La ricorrente è stata assente dal 24/11/2020 al 27/11/2020 (4 gg) e dal 18/02/2021 al 19/02/2021 (2gg) . Pertanto i giorni di lavoro per cui appare fondata la pretesa di parte ricorrente sono pari a 237 e non a 243 come indicato nel ricorso……).
A tale rideterminazione aderiva la parte ricorrente nelle note di trattazione.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La presente controversia riguarda il solo anno scolastico 2020-2021.
La ricorrente ha svolto mansioni di docente di scuola primaria per 24 ore settimanali (ciò che si evince dal contratto versato in atti).
Sicchè la ricorrente ha lavorato- per 237 giorni- full time.
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, ed a tale titolo, per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14, a decorrere dall'1 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2021, in virtù della tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2018, l'importo mensile di €. 174,50, l'importo giornaliero di €. 5,82 (174,50 : 30). A decorrere dall'1 gennaio 2022 in virtù della tabella D1.1 allegata al CCNL scuola del 6 dicembre 2022, l'importo mensile di €. 184,50, quello giornaliero di €. 6,15 (184,50 : 30) previsto dall'1 gennaio 2022 per la prima fascia con anzianità di servizio da 0 a 14. Dal primo gennaio 2024 l'importo è stato aumentato ad € 205,10 mensili, sicchè l'importo giornaliero è di € 6,83.
2 In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
A tal fine va considerato che l'orario standard per i docenti varia a seconda del grado scolastico:
- 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia,
- 24 ore per la scuola primaria,
- 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nel caso in cui la parte abbia lavorato part time l'importo mensile (e quello giornaliero per i mesi non interamente lavorati) va proporzionalmente determinato (cfr Corte di Appello Bari 1495/2024) nel modo che segue:
- importo mensile RPD su X ore settimanali standard : € 174,50/184,50 (importo pieno RPD, calcolato su 18 ore settimanali): 24 (ore piene settimanali) x X (ore settimanali lavorate come da contratto part time)
e quindi
- importo giornaliero: importo mensile come sopra determinato/ 30;
Alle luce di ciò, l'importo richiesto dalla parte ricorrente va determinato sulla base dell' effettivo servizio svolto, attestato per ore settimanali dunque osservando un regime di lavoro a tempo parziale- in luogo delle ore contrattualmente previste per l'orario full time.
Compete pertanto l'importo di per mesi:
7 (mesi lavorati per intero full time sino al 31-12-2021): € 1221,50 per giorni: 30 (giorni lavorati full time sino al 31-12-2021)= € 174,60
Totale, € 1396,10 oltre accessori di legge.
-
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta, pari ad € 1396,10 con accessori di legge sino al saldo;
con attribuzione.
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
3 in € 1314,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.