Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4426 del 2022, proposto da:
UE SP, NN AN ED, NI OR, EP CO, rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento,
del decreto n. 280 del 31 agosto 2022 col quale il Presidente del Tribunale di Napoli ha disposto la proroga fino al 31 ottobre 2022 delle disposizioni contenute nel Decreto n. 63 del 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Napoli;
Vista la dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell’avv. Nicola Ucciero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 il dott. MA GI, nessuno presente tra le parti in collegamento da remoto; preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza discussione da remoto, depositata in data 14 ottobre 2025, dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le ricorrenti svolgono le funzioni di giudice di pace presso il Tribunale di Napoli.
Riferiscono che, sulla base delle tabelle di composizione del giudice di pace di Napoli valide per il triennio 2018/2020, approvate con Delibera del C.S.M. n. 1481/2019, veniva fissato, per ogni giudice ivi assegnato, un numero di 45 processi trattabili per ogni udienza in ambito civile da tenersi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Ciò a fronte di un organico effettivo presso il suddetto giudice di pace pari a n. 67 magistrati, rispetto ai n. 250 previsti in pianta organica.
A seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria legata all’infezione da COVID-19 ed alla graduale ripresa delle attività giudiziarie, il Presidente del Tribunale di Napoli, con successivi decreti, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle udienze innanzi agli uffici del Giudice di Pace situati nel Circondario di Napoli.
In particolare, con decreto n. 287/2020, il Presidente del Tribunale di Napoli aveva disposto la riduzione, fino ad un massimo di dieci, del numero delle cause da trattare dai giudici di pace per ciascuna udienza.
L’efficacia temporale del decreto è stata prorogata, fino al 31 gennaio 2021, col decreto n. 364 del 18 dicembre 2020 e, quindi, fino al 31 marzo 2021, con i decreti n. 3, 4 e 16 del 2021. Le proroghe sono state motivate sulla base dell’oggettiva perduranza della grave situazione epidemiologica nonché del quadro normativo vigente ratione temporis.
Con decreto n. 30 del 2 febbraio 2021, il Presidente del Tribunale aveva peraltro consentito, fino al 31 marzo 2021, la trattazione di altri sei procedimenti, in aggiunta alle dieci cause giornaliere, laddove fossero state trattate da remoto.
Anche quest’ultimo decreto era motivato con la vigenza delle normative nazionale e regionale emanate a tutela della salute e per prevenire il rischio da contagio da COVID-19.
Nel frattempo, nel mese di ottobre 2021 erano individuate le tabelle di composizione del giudice di pace di Napoli, valide per il triennio 2021-2023, con le quali è stato stabilito che le udienze in ambito civile avrebbero dovuto tenersi in tutti i giorni della settimana, fermo il limite di tre udienze settimanali per ciascun giudice.
Ciò all’evidente fine di distribuire l’accesso agli uffici del giudice di pace di Napoli su diversi giorni della settimana ed evitare sovraffollamenti simultanei, in coerenza alle misure di prevenzione sanitaria in atto in quel periodo.
Le ricorrenti rilevano, al riguardo, che quanto sopra è avvenuto a fronte di un organico effettivo presso il suddetto giudice di pace pari 51 magistrati – 16 in meno rispetto al triennio precedente – a fronte dei 250 previsti in pianta organica.
Con decreto n. 63 dell’11 marzo 2022, il Presidente del Tribunale di Napoli prendeva atto “che l’attuale situazione epidemiologica consente, in ragione anche della volontà del Presidente del Consiglio dei Ministri di non prorogare lo stato di emergenza, il cui termine decorre il 31 marzo p.v., di attenuare le misure di prevenzione precedentemente adottate, quantomeno per ciò che concerne il numero delle cause trattabili in ciascuna udienza” ed incrementava a trenta il numero delle cause trattabili in ciascuna udienza dai magistrati onorari degli Uffici del Giudice di Pace per il settore civile, mentre per il settore penale veniva previsto un incremento a venti processi. L’efficacia era fissata al 31 luglio 2022 “con riserva di adozione di ulteriori provvedimenti coerenti con l’andamento della situazione epidemiologica”.
A ridosso della scadenza della sospensione feriale e dell’ordinaria ripresa delle attività giudiziarie, il Presidente del Tribunale di Napoli ha emanato il decreto n. 280 in data 31 agosto 2022 col quale ha disposto la proroga, fino al 31 ottobre 2022, delle disposizioni contenute nel decreto n. 63 dell’11 marzo 2022.
2.- Di qui l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, con le quali le ricorrenti in epigrafe indicate hanno impugnato il predetto decreto n. 280 del 31 agosto 2022.
Premessa la loro legittimazione a ricorrente, in quanto esercitano la propria attività professionale principalmente nel Circondario del Tribunale di Napoli ed in particolare presso gli uffici del giudice di pace afferenti a tale circondario, hanno formulato le seguenti censure:
violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 L. n. 241/1990, del d.l. n. 24/2022; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto d’istruttoria e di motivazione.
L’evidenza dei dati statistici, come indicati in ricorso, rileva l’irragionevolezza delle misure adottate con riferimento all’organizzazione dello svolgimento delle udienze innanzi ai giudici di pace.
Il Ministero della giustizia ed il Tribunale di Napoli si sono costituiti con atto depositato il 7 ottobre 2022. Con memoria depositata il successivo 25 hanno argomentato per la correttezza dell’operato del Tribunale di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.
Con ordinanza cautelare n. 1969 dell’11 novembre 2022 è stata respinta la richiesta di misure provvisorie.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 16 ottobre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, la causa è stata inserita per essere decisa.
3.- Come già rilevato con l’ordinanza cautelare n. 1969 del 2022, il ricorso presenta profili di improcedibilità, dubitandosi sul permanere dell’interesse alla decisione, atteso che in data 25 ottobre 2022, il Presidente del Tribunale di Napoli ha adottato il nuovo decreto n. 317 del 4 ottobre 2022, che non risulta impugnato dalle ricorrenti, che ha sostituito integralmente, anche per il profilo temporale – avendo effetto dal 1° novembre 2022 - l’impugnato decreto n. 280/2022.
4.- In ogni caso il ricorso è nel merito infondato, non sussistendo i dedotti profili del difetto di motivazione e d’istruttoria.
Il decreto contestato è stato adottato al preciso scopo di contenere la diffusione del virus da Covid-19 a fronte degli aumenti progressivi dei contagi riscontrati, in quel periodo, in Italia ed in Europa, come emerge dai dati del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Monitoraggio Fase 2, di cui al decreto ministero della salute del 30 aprile 2020, relativi alla settimana dal 3 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 (aggiornati al 12 ottobre 2022).
L’indicazione del numero massimo di procedimenti da trattare per udienza appare pienamente giustificato in quanto rispettoso del principio di precauzione. Il decreto è peraltro conforme al complessivo quadro normativo emanato a tutela della salute, allo scopo di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, tanto più nello stesso si fa espressa riserva di adottare ulteriori provvedimenti - circostanza che poi si è verificata - coerenti con l’andamento della situazione epidemiologica.
Il decreto, pertanto, contempera in misura ragionevole le descritte esigenze di tutela della salute con quella di graduale ritorno al normale esercizio delle attività giurisdizionali.
Quanto sopra trova conferma nel sopravvenuto decreto n. 317 del 4 ottobre 2022 col quale il Presidente del Tribunale ha disposto che il numero delle cause da trattare presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario, a decorrere dal 1° ottobre 2022, è pari a 40, cui potranno aggiungersi i procedimenti ex artt. 181 e 309 c.p.c..
Nello stesso si indica, infatti, testualmente che: “Le attuali tabelle nulla prevedono per il limite massimo dei procedimenti da trattare. Quanto al riferimento alle precedenti (anno 2018/ 2020), oggi non più in vigore, evidenzio che, a differenza di quanto scritto nel ricorso, il numero di 45 procedimenti si riferiva al limite massimo di procedure trattabili per udienza, il che non esclude che possa disporsi, in coincidenza con il verificarsi di eventi eccezionali (quali il Covid), una riduzione di tale numero. Va evidenziato che il rischio di contagio negli Uffici in parola deve ritenersi particolarmente grave in ragione delle modalità di svolgimento delle udienze, atteso che, la procedura, che prevede la presenza fisica dei procuratori, non è ancora implementata dal processo telematico”.
5.- Per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
In relazione all’oggetto della controversia si ravvisano le giuste ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
MA GI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GI | AO NI |
IL SEGRETARIO