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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2024 depositato il 14/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone - Via Alcide De Gasperi 45 03010 Serrone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 369 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 421 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte si riporta alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
Chiede l'annullamento dell'atto ed in subordine il ricalcolo della rendita catastale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il [...], ivi residente in [...], in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc, censito al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Serrone al dati catastali, proponeva unico ricorso contro il Comune di
Serrone avverso i seguenti tre atti amministrativi, notificati in data 16 gennaio 2024, riferiti all'IMU e alla TASI:
1) avviso di accertamento n. 369 - ACRs del 5.12.2023, TASI del 5.12.2023, anno 2017, dell'importo complessivo di € 655,87;
2. avviso di accertamento i n:126 in Rettifica TASI-ECRs n°126, del 5 dicembre 2023 anni di imposta 2018
e 2019, dell'importo complessivo di € 667,35;
3) avviso di accertamento n. 421, ECRs del 26.10.2023, Società_1, 23 anno 2018/2019, dell'importo complessivo di € 2.842,15;
Con l'avviso di accertamento n. 369 - ACRs del 5.12.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa TASI relativa all'anno 2017 per € 655,87, di cui € 273,31 per imposta dovuta, € 273,31 per sanzione dichiarazione, € 81,99 per sanzione versamenti, € 91,10 per sanzione dichiaraz. adesione, € 19,43 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica.
Con l'avviso di accertamento n. 126 - ECRs del 5.12.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa TASI relativa all'anno 2018/2019 per € 667,35, di cui € 482,62 per differenza di imposta tra imposta dovuta di € 546,62 e versamento effettuato di € 64,00, € 144,79 per sanzione versamenti, € 32,11 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica;
Con l'avviso di accertamento n. 421 - ECRs del 26.10.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa IMU relativa all'anno 2018/2019 per € 2.842,15, di cui € 2.082,46 per differenza di imposta tra imposta dovuta di € 2.350,46 e versamento effettuato di € 268,00, € 624,74 per sanzione versamenti, € 127,12 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica;
Tali imposte locali venivano calcolate sulla base di una rendita catastale di € 813,42 ed un valore dell'immobile di € 130.147,20; in seguito alla notifica degli atti di accertamento, dopo una visura catastale apprendeva che era intervenuto un classamento automatico con conseguente rivalutazione della rendita catastale aumentata agli attuali € 813,42, con attribuzione alla classe catastale superiore 07;
Considerato che
l'immobile sito nel Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc non possedeva in alcun modo le caratteristiche costruttive o di rifiniture tali da giustificare la rendita e la classe automaticamente assegnati e che tutti gli immobili situati nella medesima zona territoriale e con le medesime o similari caratteristiche risultavano classificati con rendite e classamenti inferiori a quelli automaticamente attribuiti al suo immobile, in data 11 marzo 2024 presentava all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Frosinone, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, domanda di revisione della rendita e della classe catastale, chiedendo la rettifica della rendita e della classe catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà, mediante determinazione di una nuova rendita catastale ed attribuzione di un diverso classamento in misura inferiore al classamento automatico eseguito, in conformità alle caratteristiche costruttive dell'immobile ed uniformandole ai valori degli immobili inseriti nel medesimo contesto territoriale.
Deduceva l'illegittimità dei suindicati avvisi di accertamento per errata rivalutazione della rendita catastale e della classe di appartenenza non corrispondenti alle caratteristiche costruttive o di rifiniture dell'immobile ed alle valutazioni relative agli immobili situati nella medesima zona territoriale con le medesime o similari caratteristiche, per cui si era immediatamente attivata per chiedere il riclassamento dell'immobile.
Eccepiva, inoltre la nullità degli avvisi di accertamento relativi alle imposte dovute per gli anni 2017 e 2018 per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria, stante il decorso dei termini di legge, atteso che in tema di tributi locali dell'IMU e della TASI, gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Il Comune di Serrone avrebbe dovuto, quindi notificare l'avviso di accertamento per la tassa TARI relativa all'annualità 2017 e 2018, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023, e per la tassa
IMU 2018 entro il 31 dicembre 2023, mentre le notifiche erano state, come detto, effettuate soltanto il 16 gennaio 2024, a termini ormai spirati di prescrizione e/o di decadenza.
Rilevava, infine, che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto emessi con totale carenza di motivazione delle ragioni di fatto e di diritto, il cui obbligo, secondo la Corte Costituzionale con sentenza n.
229/1999, vale proprio per gli avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Serrone, rappresentando che gli avvisi impugnati dalla Sig.ra Ricorrente_1 trattavano due diverse tipologie di provvedimento, accertamento d'ufficio e accertamento in rettifica e che l'atto amministrativo TASI-ACRs n.369 relativo all'anno d'imposta era stata incluso nella catalogazione di “evasione totale”.
I provvedimenti TASI-ECRs n.126 e IMU-ECRs n.421, entrambi, accertamenti in rettifica, riferiti agli anni
2018 e 2019, erano stati, invece emessi per il “parziale versamento dell'imposta”. ;
Per gli avvisi di accertamento impugnati, sia d'ufficio, sia in rettifica, orbene, la normativa vigente aveva fissato specifici termini per la prescrizione.
Quanto al primo motivo di ricorso, per “errata rivalutazione della rendita catastale e della classe di appartenenza”, chiedeva il rigetto per improcedibilità della pretesa, poichè il Comune non era legittimato a rettificare la rendita catastale, essendo obbligato ad emettere avvisi di accertamento IMU e TASI sulla base della rendita catastale al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Deduceva di non essere a conoscenza di eventuale contenzioso, non ancora definitosi, tra la Sig.ra Ricorrente_1 e l'Agenzia delle Entrate – Territorio e precisava che la rendita catastale dell'unità immobiliare in questione risultava tale dal 28/10/1991 quindi, prima ancora dell'entrata in vigore dell'ISI, dell'ICI e poi dell'IMU e della TASI, ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto già nel primo anno di applicazione dell'ICI, provvedere a chiedere al catasto la rendita da utilizzare per il calcolo dell'imposta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, evidenziava che, per quanto riguarda l'avviso di accertamento TASI-
ACRs n°369, l'unico contenente l'anno di imposta 2017, esso rientrava nella tipologia “avviso di accertamento d'ufficio” ed era relativo ad imposta dovuta e non versata dal soggetto passivo del tributo;
gli altri due atti amministrativi impugnati TASI-ECRs n°126 e IMU-ECRs n°421, erano, invece, “avvisi di accertamento in rettifica” ed erano stati emessi per una minore imposta versata.
La prescrizione, in base alla normativa vigente, per entrambi gli avvisi veniva, in effetti, a maturazione alla fine del quinto anno successivo
Quanto al motivo relativo alla nullità per incongruità e/o insufficiente motivazione, evidenziava che la Sig. ra Ricorrente_1 aveva compreso il contenuto degli atti amministrativi qui in analisi, dato che erano stati formulati correttamente, tanto che la ricorrente era stata messa in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del Comune di Serrone.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. Con memoria aggiuntiva, presentata in vista dell'udienza del 15 aprile 2025, la ricorrente depositava alcuni documenti relativi al verbale di sopralluogo in data 18 aprile 2024 presso l'immobile in Serrone, Indirizzo_2 snc disposto a seguito della domanda di revisione della rendita e della classe catastale presentata dalla sig.ra Ricorrente_1 e visura catastale dell'immobile a seguito di variazione, con rideterminazione della rendita in € 309,87, nonchè l'avviso n. 704-ECRs del 26.10.2024 relativo all'imposta IMU per l'anno
2020, ricalcolata sulla base della rendita di € 309,87 rideterminata a seguito della accettazione dell'istanza di revisione in data 23.4.2024.
Chiedeva, quindi, che per il pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019 venisse rideterminata l'imposta dovuta sulla base della nuova rendita catastale di € 309,87, come già avvenuto per l'anno di imposta 2020.
Anche il Comune depositava memoria aggiuntiva ribadendo che l'unità immobiliare, contenuta nei tre avvisi di accertamento impugnati, era stata iscritta nel N.C.E.U. al foglio 1 part.lla 378 (cat. A/7) con rendita di
€.813,42 messa agli atti catastali sin dal 28/10/1991; che la ricorrente risultava proprietaria dell'immobile dal 03/01/1988 e che a seguito di istanza per revisione di classamento dell'11/03/2024, prot. n.24502, la rendita catastale dell'immobile al foglio 1 mappale 378 era effettivamente stata rettificata in diminuzione da
€ 813,42 a € 309,87.
Chiedeva, quindi, in via principale, di dare efficacia alla rendita catastale modificativa dall'11/03/2024, dato che l'originaria rendita catastale di € 813,42 era ben conosciuta alla Sig.ra Ricorrente_1 fin dal 28/10/1991, prima dell'entrata in vigore dell'ISI prima e dell'ICI poi ed in via secondaria di adottare la rendita rettificativa di € 309,87, in atti dal 23/04/2024, per il ricalcolo degli atti amministrativi impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, anche se per quel che riguarda la spese del giudizio, motivi di opportunità inducono il Giudicante a disporne l'integrale compensazioni tra le parti.
A seguito della revisione del classamento e della rendita catastale dell'immobile della ricorrente, sito nel
Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc, effettuata a seguito della richiesta della signora Ricorrente_1, è palesemente emerso che l'immobile, già all'atto della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, non possedeva le caratteristiche costruttive o di rifiniture tali da giustificare la rendita e la classe automaticamente assegnata e che, evidentemente, si era verificata una disparità di "trattamento" rispetto a tutti gli altri immobili situati nella medesima zona territoriale e con le medesime o similari caratteristiche che risultavano classificati con rendite e classamenti inferiori a quelli automaticamente attribuiti all'immobile della ricorrente.
La richiesta di rettifica della classe catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà, presentata in data 11 marzo 2024 dalla Signora Ricorrente_1 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, ha, infatti, determinato, in conformità alle caratteristiche costruttive dell'immobile ed i n uniformità ai valori degli immobili inseriti nel medesimo contesto territoriale, la determinazione di una nuova rendita catastale e l' attribuzione di un diverso classamento in misura inferiore al classamento automatico eseguito dal Comune di Serrone.
La rideterminazione della rendita catastale e l'attribuzione di un classamento inferiore dell'immobile è stata disposta, orbene, a seguito di sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Frosinone, in data
18/04/2024, effettuato presso l'immobile in questione, nel corso del quale si è proceduto alla individuazione toponomastica, catastale e del contesto urbano e alla verifica di rispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto dell'immobile, oltre alla verifica a campione delle principali dimensioni del bene con esecuzione di rilievo fotografico. E', in particolare, stata accertata la totale assenza di impiantistica di riscaldamento di condizionamento e le rifiniture sono apparse riconducibili più a tipologia di "rustico" che di tipo "civile".
In data 29 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone cominicava, quindi, alla Signora Ricorrente_1 le valutazioni a seguito del sopralluogo di cui si è detto, dando atto che l'immobile consisteva in un'abitazione in fabbricato isolato, di modesta consistenza, con finiture interne ed esterne di tipo rustico e priva dell'impianto di riscaldamento e condizionamento. L'immobile, sito in zona periferica del
Comune di Serrone risulta raggiungibile, nell'ultimo tratto della percorrenza viaria, attraverso una stradina imbrecciata.
Valutate tali caratteristiche intrinseche ed estrinseche ha ritenuto, effettivamente, il classamento attribuito con modalità automatiche, in categoria A/7, non rispondente alla tipologia dell'abitazione, avente ridotta consistenza, tipologia costruttiva semplice e finiture di tipo rustico.
Effettuata la ricognizione del circondario e la comparazione con unita' immobiliari similari gia' verificate dall'ufficio, ha attribuito la categoria A/2 di classe 5 ed è stata altresi' verificata la consistenza sulla scorta della planimetria in atti, in particolare avendo in considerazione la presenza di due vani piccoli di superficie inferiore a quella minima. Si e' ravvisato che la consistenza catastale in atti (7vani), scaturita dal calcolo automatico, e' errata e pertanto si e' proceduto alla rettifica (vani 5). L'Agenzia ha quindi attribuito la rendita determinandola in euro 309,87. La variazione su istanza di parte è stata protcollata (prot. n. FR0076164 del
2024) in data 23 aprile 2024 e, sulla scorta di tale revisione, il Comune ha già aggiornato per l'anno d'imposta la nuova rendita catastale di € 309,87.
Considerato, quindi, che la revisione della rendita è stata operata sulla stregua di elementi certamente preesistenti alle date degli accertamenti disposti in base ad un autoclassamento rivelatosi fallace, sia sotto il profilo della consistenza numerica dei vani rettificati da 7 a 5, sia in relazione ad una tipologia costruttiva e a rifiniture dell'immobile non corrispondente alla reale situazione accertata in sede di sopralluogo, essendosi anche tenuto conto della comparazione con gli altri immobili situati nella medesima zona territoriale, deve ritenersi che sulla base della nuova rendita catastale debbano essere calcolati i tributi dovuti per gli anni
2017, 2018 e 2019.
Va, comunque, disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla i tre avvisi di accertamento impugnati, determinando in euro 309,87 la rendita catastale dell'immobile su cui calcolare le pretese tributarie.
Compensa tra le Parti le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2024 depositato il 14/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone - Via Alcide De Gasperi 45 03010 Serrone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 369 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 421 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte si riporta alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
Chiede l'annullamento dell'atto ed in subordine il ricalcolo della rendita catastale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il [...], ivi residente in [...], in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc, censito al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Serrone al dati catastali, proponeva unico ricorso contro il Comune di
Serrone avverso i seguenti tre atti amministrativi, notificati in data 16 gennaio 2024, riferiti all'IMU e alla TASI:
1) avviso di accertamento n. 369 - ACRs del 5.12.2023, TASI del 5.12.2023, anno 2017, dell'importo complessivo di € 655,87;
2. avviso di accertamento i n:126 in Rettifica TASI-ECRs n°126, del 5 dicembre 2023 anni di imposta 2018
e 2019, dell'importo complessivo di € 667,35;
3) avviso di accertamento n. 421, ECRs del 26.10.2023, Società_1, 23 anno 2018/2019, dell'importo complessivo di € 2.842,15;
Con l'avviso di accertamento n. 369 - ACRs del 5.12.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa TASI relativa all'anno 2017 per € 655,87, di cui € 273,31 per imposta dovuta, € 273,31 per sanzione dichiarazione, € 81,99 per sanzione versamenti, € 91,10 per sanzione dichiaraz. adesione, € 19,43 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica.
Con l'avviso di accertamento n. 126 - ECRs del 5.12.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa TASI relativa all'anno 2018/2019 per € 667,35, di cui € 482,62 per differenza di imposta tra imposta dovuta di € 546,62 e versamento effettuato di € 64,00, € 144,79 per sanzione versamenti, € 32,11 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica;
Con l'avviso di accertamento n. 421 - ECRs del 26.10.2023 veniva contestato il maggior importo dovuto per la tassa IMU relativa all'anno 2018/2019 per € 2.842,15, di cui € 2.082,46 per differenza di imposta tra imposta dovuta di € 2.350,46 e versamento effettuato di € 268,00, € 624,74 per sanzione versamenti, € 127,12 per interessi ed € 7,83 per spese di notifica;
Tali imposte locali venivano calcolate sulla base di una rendita catastale di € 813,42 ed un valore dell'immobile di € 130.147,20; in seguito alla notifica degli atti di accertamento, dopo una visura catastale apprendeva che era intervenuto un classamento automatico con conseguente rivalutazione della rendita catastale aumentata agli attuali € 813,42, con attribuzione alla classe catastale superiore 07;
Considerato che
l'immobile sito nel Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc non possedeva in alcun modo le caratteristiche costruttive o di rifiniture tali da giustificare la rendita e la classe automaticamente assegnati e che tutti gli immobili situati nella medesima zona territoriale e con le medesime o similari caratteristiche risultavano classificati con rendite e classamenti inferiori a quelli automaticamente attribuiti al suo immobile, in data 11 marzo 2024 presentava all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Frosinone, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, domanda di revisione della rendita e della classe catastale, chiedendo la rettifica della rendita e della classe catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà, mediante determinazione di una nuova rendita catastale ed attribuzione di un diverso classamento in misura inferiore al classamento automatico eseguito, in conformità alle caratteristiche costruttive dell'immobile ed uniformandole ai valori degli immobili inseriti nel medesimo contesto territoriale.
Deduceva l'illegittimità dei suindicati avvisi di accertamento per errata rivalutazione della rendita catastale e della classe di appartenenza non corrispondenti alle caratteristiche costruttive o di rifiniture dell'immobile ed alle valutazioni relative agli immobili situati nella medesima zona territoriale con le medesime o similari caratteristiche, per cui si era immediatamente attivata per chiedere il riclassamento dell'immobile.
Eccepiva, inoltre la nullità degli avvisi di accertamento relativi alle imposte dovute per gli anni 2017 e 2018 per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria, stante il decorso dei termini di legge, atteso che in tema di tributi locali dell'IMU e della TASI, gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Il Comune di Serrone avrebbe dovuto, quindi notificare l'avviso di accertamento per la tassa TARI relativa all'annualità 2017 e 2018, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023, e per la tassa
IMU 2018 entro il 31 dicembre 2023, mentre le notifiche erano state, come detto, effettuate soltanto il 16 gennaio 2024, a termini ormai spirati di prescrizione e/o di decadenza.
Rilevava, infine, che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto emessi con totale carenza di motivazione delle ragioni di fatto e di diritto, il cui obbligo, secondo la Corte Costituzionale con sentenza n.
229/1999, vale proprio per gli avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Serrone, rappresentando che gli avvisi impugnati dalla Sig.ra Ricorrente_1 trattavano due diverse tipologie di provvedimento, accertamento d'ufficio e accertamento in rettifica e che l'atto amministrativo TASI-ACRs n.369 relativo all'anno d'imposta era stata incluso nella catalogazione di “evasione totale”.
I provvedimenti TASI-ECRs n.126 e IMU-ECRs n.421, entrambi, accertamenti in rettifica, riferiti agli anni
2018 e 2019, erano stati, invece emessi per il “parziale versamento dell'imposta”. ;
Per gli avvisi di accertamento impugnati, sia d'ufficio, sia in rettifica, orbene, la normativa vigente aveva fissato specifici termini per la prescrizione.
Quanto al primo motivo di ricorso, per “errata rivalutazione della rendita catastale e della classe di appartenenza”, chiedeva il rigetto per improcedibilità della pretesa, poichè il Comune non era legittimato a rettificare la rendita catastale, essendo obbligato ad emettere avvisi di accertamento IMU e TASI sulla base della rendita catastale al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Deduceva di non essere a conoscenza di eventuale contenzioso, non ancora definitosi, tra la Sig.ra Ricorrente_1 e l'Agenzia delle Entrate – Territorio e precisava che la rendita catastale dell'unità immobiliare in questione risultava tale dal 28/10/1991 quindi, prima ancora dell'entrata in vigore dell'ISI, dell'ICI e poi dell'IMU e della TASI, ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto già nel primo anno di applicazione dell'ICI, provvedere a chiedere al catasto la rendita da utilizzare per il calcolo dell'imposta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, evidenziava che, per quanto riguarda l'avviso di accertamento TASI-
ACRs n°369, l'unico contenente l'anno di imposta 2017, esso rientrava nella tipologia “avviso di accertamento d'ufficio” ed era relativo ad imposta dovuta e non versata dal soggetto passivo del tributo;
gli altri due atti amministrativi impugnati TASI-ECRs n°126 e IMU-ECRs n°421, erano, invece, “avvisi di accertamento in rettifica” ed erano stati emessi per una minore imposta versata.
La prescrizione, in base alla normativa vigente, per entrambi gli avvisi veniva, in effetti, a maturazione alla fine del quinto anno successivo
Quanto al motivo relativo alla nullità per incongruità e/o insufficiente motivazione, evidenziava che la Sig. ra Ricorrente_1 aveva compreso il contenuto degli atti amministrativi qui in analisi, dato che erano stati formulati correttamente, tanto che la ricorrente era stata messa in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del Comune di Serrone.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. Con memoria aggiuntiva, presentata in vista dell'udienza del 15 aprile 2025, la ricorrente depositava alcuni documenti relativi al verbale di sopralluogo in data 18 aprile 2024 presso l'immobile in Serrone, Indirizzo_2 snc disposto a seguito della domanda di revisione della rendita e della classe catastale presentata dalla sig.ra Ricorrente_1 e visura catastale dell'immobile a seguito di variazione, con rideterminazione della rendita in € 309,87, nonchè l'avviso n. 704-ECRs del 26.10.2024 relativo all'imposta IMU per l'anno
2020, ricalcolata sulla base della rendita di € 309,87 rideterminata a seguito della accettazione dell'istanza di revisione in data 23.4.2024.
Chiedeva, quindi, che per il pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019 venisse rideterminata l'imposta dovuta sulla base della nuova rendita catastale di € 309,87, come già avvenuto per l'anno di imposta 2020.
Anche il Comune depositava memoria aggiuntiva ribadendo che l'unità immobiliare, contenuta nei tre avvisi di accertamento impugnati, era stata iscritta nel N.C.E.U. al foglio 1 part.lla 378 (cat. A/7) con rendita di
€.813,42 messa agli atti catastali sin dal 28/10/1991; che la ricorrente risultava proprietaria dell'immobile dal 03/01/1988 e che a seguito di istanza per revisione di classamento dell'11/03/2024, prot. n.24502, la rendita catastale dell'immobile al foglio 1 mappale 378 era effettivamente stata rettificata in diminuzione da
€ 813,42 a € 309,87.
Chiedeva, quindi, in via principale, di dare efficacia alla rendita catastale modificativa dall'11/03/2024, dato che l'originaria rendita catastale di € 813,42 era ben conosciuta alla Sig.ra Ricorrente_1 fin dal 28/10/1991, prima dell'entrata in vigore dell'ISI prima e dell'ICI poi ed in via secondaria di adottare la rendita rettificativa di € 309,87, in atti dal 23/04/2024, per il ricalcolo degli atti amministrativi impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, anche se per quel che riguarda la spese del giudizio, motivi di opportunità inducono il Giudicante a disporne l'integrale compensazioni tra le parti.
A seguito della revisione del classamento e della rendita catastale dell'immobile della ricorrente, sito nel
Comune di Serrone, Indirizzo_2 snc, effettuata a seguito della richiesta della signora Ricorrente_1, è palesemente emerso che l'immobile, già all'atto della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, non possedeva le caratteristiche costruttive o di rifiniture tali da giustificare la rendita e la classe automaticamente assegnata e che, evidentemente, si era verificata una disparità di "trattamento" rispetto a tutti gli altri immobili situati nella medesima zona territoriale e con le medesime o similari caratteristiche che risultavano classificati con rendite e classamenti inferiori a quelli automaticamente attribuiti all'immobile della ricorrente.
La richiesta di rettifica della classe catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà, presentata in data 11 marzo 2024 dalla Signora Ricorrente_1 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, Ufficio Provinciale Territorio, Servizi Catastali, ha, infatti, determinato, in conformità alle caratteristiche costruttive dell'immobile ed i n uniformità ai valori degli immobili inseriti nel medesimo contesto territoriale, la determinazione di una nuova rendita catastale e l' attribuzione di un diverso classamento in misura inferiore al classamento automatico eseguito dal Comune di Serrone.
La rideterminazione della rendita catastale e l'attribuzione di un classamento inferiore dell'immobile è stata disposta, orbene, a seguito di sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Provinciale - Territorio di Frosinone, in data
18/04/2024, effettuato presso l'immobile in questione, nel corso del quale si è proceduto alla individuazione toponomastica, catastale e del contesto urbano e alla verifica di rispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto dell'immobile, oltre alla verifica a campione delle principali dimensioni del bene con esecuzione di rilievo fotografico. E', in particolare, stata accertata la totale assenza di impiantistica di riscaldamento di condizionamento e le rifiniture sono apparse riconducibili più a tipologia di "rustico" che di tipo "civile".
In data 29 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone cominicava, quindi, alla Signora Ricorrente_1 le valutazioni a seguito del sopralluogo di cui si è detto, dando atto che l'immobile consisteva in un'abitazione in fabbricato isolato, di modesta consistenza, con finiture interne ed esterne di tipo rustico e priva dell'impianto di riscaldamento e condizionamento. L'immobile, sito in zona periferica del
Comune di Serrone risulta raggiungibile, nell'ultimo tratto della percorrenza viaria, attraverso una stradina imbrecciata.
Valutate tali caratteristiche intrinseche ed estrinseche ha ritenuto, effettivamente, il classamento attribuito con modalità automatiche, in categoria A/7, non rispondente alla tipologia dell'abitazione, avente ridotta consistenza, tipologia costruttiva semplice e finiture di tipo rustico.
Effettuata la ricognizione del circondario e la comparazione con unita' immobiliari similari gia' verificate dall'ufficio, ha attribuito la categoria A/2 di classe 5 ed è stata altresi' verificata la consistenza sulla scorta della planimetria in atti, in particolare avendo in considerazione la presenza di due vani piccoli di superficie inferiore a quella minima. Si e' ravvisato che la consistenza catastale in atti (7vani), scaturita dal calcolo automatico, e' errata e pertanto si e' proceduto alla rettifica (vani 5). L'Agenzia ha quindi attribuito la rendita determinandola in euro 309,87. La variazione su istanza di parte è stata protcollata (prot. n. FR0076164 del
2024) in data 23 aprile 2024 e, sulla scorta di tale revisione, il Comune ha già aggiornato per l'anno d'imposta la nuova rendita catastale di € 309,87.
Considerato, quindi, che la revisione della rendita è stata operata sulla stregua di elementi certamente preesistenti alle date degli accertamenti disposti in base ad un autoclassamento rivelatosi fallace, sia sotto il profilo della consistenza numerica dei vani rettificati da 7 a 5, sia in relazione ad una tipologia costruttiva e a rifiniture dell'immobile non corrispondente alla reale situazione accertata in sede di sopralluogo, essendosi anche tenuto conto della comparazione con gli altri immobili situati nella medesima zona territoriale, deve ritenersi che sulla base della nuova rendita catastale debbano essere calcolati i tributi dovuti per gli anni
2017, 2018 e 2019.
Va, comunque, disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla i tre avvisi di accertamento impugnati, determinando in euro 309,87 la rendita catastale dell'immobile su cui calcolare le pretese tributarie.
Compensa tra le Parti le spese di giudizio.