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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1838/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1
Tancredi ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rapolla alla
Piazza Principe Umberto nr. 3
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Felice Cordisco ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rapolla, alla Via Estramurale nr. 25
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 05/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 23/07/2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rapolla (PZ) il 29/05/1999 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 maggiorenne ed attualmente impegnato in attività lavorativa, (nato il [...]) e Per_2
(nato il [...]) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente Per_3 all'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto. 2) la casa coniugale di proprietà della Sig.ra rimane a Pt_1 lei assegnata e vi abiterà unitamente ai tre figli. 3) i figli minori e rimangono Per_2 Per_3 affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione. 9) I coniugi concordano che tutti i prestiti/finanziarie contratte durante il matrimonio saranno per intero a carico della Sig.ra ”. Parte_1
All'udienza del 19/12/2024, esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Alla successiva udienza del 16/01/2025, si è dato atto del deposito telematico del piano genitoriale datato 14/01/2025, relativo ai figli minori e contenente anche le nuove condizioni Per_2 Per_3 economiche della separazione. In particolare, a parziale modifica delle pattuizioni contenute nel ricorso introduttivo, i coniugi hanno stabilito quanto segue: “4. verserà alla Parte_2
Sig.ra tramite accredito in c/c intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno Parte_1 dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari nel complesso ad euro 450,00 e così euro 225,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. 5.
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze che invece richiedono ilò preventivo consenso dell'altro genitore.
7. I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico percepito dall' a titolo di assegno unico per i figli, venga corrisposto alla moglie CP_1
in misura pari al 100%.”. le parti hanno, inoltre, precisato che l'importo Parte_1 dell'assegno unico ammonta a 398,00 euro circa.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale, contenente le nuove condizioni economiche della separazione.
In merito ai rapporti tra i ricorrenti, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Rapolla (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con rituale ricorso del 23/07/2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Rapolla (PZ) il 29/05/1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rapolla (PZ) dell'anno 1999, Atto nr. 3, Parte II, Serie A. b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori, e Per_2 Per_3
con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolla (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni