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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Marcello Maggi Presidente dott.ssa Patrizia Nigri Giudice dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.03.2024 nel proc. n. 1453 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) DA
difesa e rappresentata dall'avv. Carmelo Salerno e dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Magistro
E
resistente contumace CP_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
rilevato che con ricorso depositato in data 28.03.2024 la sig.ra Parte_1 genitore naturale della minore adiva questo Tribunale di Taranto Persona_1 chiedendo: che a parziale modifica del decreto del Tribunale di Taranto I sezione civile del
01.04.2022 nel proc. R.G. 387/2022 l'assegno unico e universale per i figli fosse posto interamente in favore ella resistente quale genitore collocatario Parte_1 della figlia minore con decorrenza dal 23/06/2022; Per_1
ordinare all' l'immediata sospensione dell'erogazione dell'assegno unico e CP_2 universale nella misura del 50 % disposta a favore del sig. in forza del CP_1 suddetto decreto nelle more del presente giudizio;
condannare il sig. alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in CP_1 favore della Sig.ra delle somme che risultano esse state corrisposte Parte_1 dall' a titolo di erogazione dell'assegno unico e universale a far data dal CP_2 23/06/2022.
Pur nella regolarità delle notifiche,il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12/09/2024 parte ricorrente chiedeva termine per depositare la CTU relativa al giudizio pendente innanzi ad altro giudice iscritto al n. 6796/2022 rg, avente ad oggetto “disconoscimento di paternita'ex art 263 cc” nonché per tentare un accordo con la parte resistente, tenuto conto dell'esito della CTU e vertendo l'oggetto di questo giudizio solo sull'assegnazione dell'assegno unico al 100% alla parte ricorrente come da ella richiesto.
All'udienza del 27/03/2025 parte ricorrente presente personalmente per mezzo dei suoi avvocati GIUSEPPE MAGISTRO anche in sostituzione dell'avvocato
SALERNO CARMELO dava atto di avere depositato accordo conciliativo stragiudiziale depositato in data 25/03/2025 intervenuto tra le parti e chiedeva che il
Tribunale provvedesse con sentenza alla declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Alla luce di quanto poc'anzi riportato, questo Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo stragiudiziale che si intende parte integrante di questa sentenza non essendovi più motivi per portare avanti l'odierno giudizio contenzioso.
La forma della sentenza qui s'impone, dovendosi ritenere che i casi in cui debba essere adottata l'ordinanza, quando si definisca il giudizio, siano solo quelli tassativamente contemplati dagli art. 306-307 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 308 c.p.c..
Per tali motivi questo Collegio deve statuire con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria in cui si da' atto della rinuncia delle parti a proseguire nel ricorso introduttivo, avendo esse espressamente regolato ogni rapporto con la prole con l'accordo stragiudiziale depositato in data 25.03.2025 da intendersi parte integrante di questa sentenza.
Peraltro, si evidenzia ,la piena rispondenza di tale accordo alle norme di legge ed al superiore interesse della minore, soddisfacendo le di lei esigenze.
Le spese processuali si compensano integralmente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale pronunziando sulla causa
R.G.n.1453/2021 tra la sig.ra ed il sig. così provvede: Parte_1 CP_1
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti.
Taranto, 28.03.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi