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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1945/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1945/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mascali (CT), V.le Immacolata n. 43, C.F._1
presso lo studio dell'avv. LATTUCA WILLIAM GIAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Mascali (CT), V.le Immacolata n. 43, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. LATTUCA WILLIAM GIAMBATTISTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data 21/09/1999.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 26/05/2007. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1121/2015, reso da questo Tribunale il 12/10/2015, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Inoltre, va considerato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba contribuire al mantenimento del figlio Davide, maggiorenne ma
[...]
economicamente non autosufficiente, versando a un Parte_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate a carico di nella misura Parte_1
del 70%.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che
[...]
versi a un assegno mensile Parte_1 Parte_2
divorzile dell'importo di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data
21/09/1999 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di
Sicilia (CT) dell'anno 1999, al N. 8, della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 [...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando a Per_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro Parte_2
3 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
dispone che versi a , Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1945/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mascali (CT), V.le Immacolata n. 43, C.F._1
presso lo studio dell'avv. LATTUCA WILLIAM GIAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Mascali (CT), V.le Immacolata n. 43, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. LATTUCA WILLIAM GIAMBATTISTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data 21/09/1999.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 26/05/2007. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1121/2015, reso da questo Tribunale il 12/10/2015, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Inoltre, va considerato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba contribuire al mantenimento del figlio Davide, maggiorenne ma
[...]
economicamente non autosufficiente, versando a un Parte_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate a carico di nella misura Parte_1
del 70%.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che
[...]
versi a un assegno mensile Parte_1 Parte_2
divorzile dell'importo di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data
21/09/1999 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di
Sicilia (CT) dell'anno 1999, al N. 8, della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 [...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando a Per_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro Parte_2
3 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
dispone che versi a , Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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