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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2025
N. R.G. 1331/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA NA AV Presidente est.
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa GRECO, pubblicata il 30.09.2024, promossa da:
con l'avv. LAURA GIOVANNA PALMERI, presso il cui studio in Parte_1
Milano via Mercalli 11 elegge domicilio contro
, con l'avv. SILVIA BIANCHI, presso il cui studio in Milano viale Controparte_1
Monte Nero 53 elegge domicilio
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO
•in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riformare il capo della sentenza ove viene accertato che il sig. ha effettuato 24 ore e 56 minuti di attività di istruttore di Pt_1 supporto e viene condannato a pagare l'importo di € 1.745,10 a titolo di risarcimento del danno a favore dell' , oltre alla condanna al contributo di spese legali Controparte_2
•rigettare pertanto tutte le domande formulate dall' nel giudizio di primo Controparte_2 grado
•condannare l' al risarcimento del danno in favore di ex art. Controparte_2 Parte_1
96 cpc
•con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. ed accessori
Per la PARTE APPELLATA
In via principale:
a)respingere tutte le domande avanzate ex adverso, per i motivi esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza n. 693/2024 del 30 settembre 2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Greco, impugnato nella presente sede dal sig. Pt_1
In via subordinata e salvo gravame:
B) accertare e dichiarare che il sig. ha prestato attività di Istruttore di Parte_1 supporto in proprio a favore della socia di , sig.ra , per il numero CP_3 Persona_1 di ore di volo accertato in corso di causa, anche diverso rispetto alle ore indicate dalla sentenza di primo grado, omettendo di dichiarare ad lo svolgimento di tale prestazione CP_3 professionale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e, per
l'effetto, condannare il sig. a risarcire ad , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 70,00 per ogni ora accertata, a titolo di danno da lucro cessante, o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 31 agosto 2020, o altra data ritenuta di giustizia, al saldo effettivo.
Pagina 2 In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 693/2024 del 30 settembre 2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Greco:
C) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del recesso del sig. Pt_1 dalle funzioni di CF dell' ; Controparte_1
D) conseguentemente, previo eventuale accertamento della circostanza che la scuola di volo di non poteva operare voli didattici in assenza di un Chief Flight Instructor approvato CP_3 da , accertare e dichiarare che il recesso del sig. dalle funzioni di CF CP_4 Pt_1 dell'ATO.0007 ha provocato ad un danno pari al mancato guadagno Controparte_1 derivante dalle ore di volo didattico che avrebbe potuto offrire ai soci nel periodo di vacanza del CF;
E) per l'effetto, condannare il sig. a risarcire ad , in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 10.970,44 a titolo di danno da lucro cessante derivato dall'impossibilità di effettuare voli didattici dal 3 al 17 novembre
2020, o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 17 novembre 2020, o altra data ritenuta di giustizia, al saldo effettivo;
In ogni caso:
F) con vittoria dei compensi professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, oltre spese generali 15%,
CPA e IVA, oltre al Contributo Unificato versato e oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma
1 bis, del D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 693/2024, definitivamente pronunciando nella causa RG 538/2021 promossa nei Controparte_1 confronti di collaboratore con mansioni di CF e istruttore di volo, ha così Parte_1 deciso:
“ Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha prestato per 24 ore Parte_1
e 56 minuti attività di istruttore di supporto nei confronti di omettendo di Persona_1 far corrispondere ad l'importo di € 70,00 per ogni ora di attività svolta Controparte_1 come istruttore di supporto;
Pagina 3 - Condanna a versare in favore di l'importo di € 1.745,10, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno procurato ad
per effetto della omessa registrazione dello svolgimento 24 ore e 56 minuti Controparte_1 di attività di istruttore di supporto in favore di;
Persona_1
- Condanna a rifondere in favore di le spese legali, liquidate Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 1.700,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1
-di essere un'associazione sportiva dilettantistica che gestisce una scuola di volo certificata dall' Controparte_5
-che aveva ricoperto il ruolo di CF e istruttore di volo in base a un contratto di Parte_1 collaborazione sottoscritto nel maggio 2019 e rinnovato nel settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020,
-che in data 31/10/2020 aveva presentato dimissioni immediate dal ruolo di CF, Pt_1 inviando comunicazione sia all' che all' , CP_4 CP_1
-che tale decisione aveva costretto la scuola di volo a sospendere le attività fino alla nomina di un nuovo CF (avvenuta il 18 novembre 2020), con una conseguente perdita economica derivante dal mancato svolgimento di ore di volo didattico,
ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 10.970,44 pari al mancato guadagno delle ore di volo didattico che avrebbe potuto offrire nel periodo contrattualizzato, conteggiate sulla base delle ore effettuate nel medesimo periodo dell'anno precedente.
L'associazione ricorrente ha inoltre contestato a di aver svolto voli con Pt_1 [...]
(socia dell' e pilota privato) per 24 ore e 56 minuti senza registrarli ER CP_1 come ore di istruttore di supporto, evitando così il pagamento della tariffa prevista di 70 € all'ora e ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.745,10.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza delle Parte_1 deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Pagina 4 Ha dedotto che le sue dimissioni non avevano causato danni diretti all' , che la CP_1 scuola avrebbe potuto continuare le attività con l'Head of Training (HT) in assenza del CF;
che la sospensione delle attività era dovuta alle restrizioni Covid-19 (zona rossa in
Lombardia) e non alle sue dimissioni;
che nei voli con non aveva operato Persona_1 come istruttore di supporto, ma solo come passeggero.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che non aveva provato che la Controparte_1 sospensione delle attività disposta il 5.11.20202 fosse esclusivamente dovuta alle dimissioni improvvise di rassegnate il 31.10.2020. Pt_1
In particolare, il Giudice ha evidenziato che con comunicazione del 5/11/2020, il presidente di aveva comunicato ai soci che le attività di volo sarebbero state sospese Controparte_1 fino al 3/12/2020, giustificando la decisione con l'emergenza Covid-19; che il 6/11/2020, lo stesso presidente aveva disposto la cassa integrazione per il personale dell' , CP_1 confermando che gli istruttori freelance sarebbero stati chiamati solo in caso di necessità; che il 13/11/2020, aveva informato i soci che, nonostante le restrizioni Covid, Controparte_1 dal 18 novembre le attività sospese sarebbero potute riprendere;
che il 17/11/2020, CP_4 aveva dato il via libera alla nomina del nuovo CF . Persona_2
Sulla base di tali osservazioni ha respinto la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante asseritamente subito dalla parte ricorrente a seguito delle dimissioni in tronco rassegnate da rilevando che la chiusura dell' non era dipesa solo dalle Pt_1 CP_1 dimissioni di ma anche dalle restrizioni sanitarie e dalle decisioni della dirigenza Pt_1 dell'associazione; che il danno economico non è stato dimostrato con certezza, poiché la pandemia ha influenzato l'attività di volo, rendendo impossibile un confronto con l'anno precedente;
che non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che nel Controparte_1 novembre 2020 avrebbe effettivamente svolto il numero di ore di volo indicate.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno per non avere Pt_1 dichiarato le 24 ore e 56 minuti di volo effettuate come istruttore di supporto con la socia ritenendo che le testimonianze assunte avevano confermato che Persona_1 aveva migliorato le sue abilità di volo grazie alla presenza di il quale di ER Pt_1 fatto, pur a bordo come semplice passeggero, aveva comunque fornito un servizio di assistenza in volo.
Pagina 5 Rilevato che il regolamento dell' prevede che i soci paghino 70€ all'ora per CP_1
l'istruttore di supporto, e che omettendo la registrazione della sua attività, aveva Pt_1 permesso a di evitare il pagamento della tariffa prevista, il Giudice condannava il ER sig. a risarcire per 1.745,10 €. Pt_1 Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il l 7/12/2024. Pt_1
Con il primo motivo impugna la pronuncia per erronea e contraddittoria motivazione sull'accoglimento della domanda risarcitoria per omessa registrazione delle ore di volo effettuate con la socia ER
L'appellante evidenzia di aver contestato da subito la ricostruzione dell' CP_1 affermando che alcuni voli erano stati effettuati con istruttori diversi, già registrati e fatturati, che in alcuni voli era solo un passeggero e quindi non stava fornendo istruzione e che in altre occasioni non era nemmeno presente a bordo.
Rileva inoltre:
che a pag. 3 della sentenza il Tribunale riconosce che ha contestato la sua presenza a Pt_1 bordo nei voli con tuttavia, a pag. 7 afferma che non ha negato di aver ER Pt_1 svolto tali ore mentre egli aveva sempre negato di aver operato come istruttore di supporto.
che il primo giudice ritiene provato dalle testimonianze che abbia migliorato le ER sue competenze dopo i voli con mentre migliorare la sicurezza nei voli non significa Pt_1 che l'appellane abbia svolto attività di istruzione che, pertanto, il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato provata un'attività di istruttore di supporto che non è mai stata dimostrata,
che la sentenza viola l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, attribuendo a una Pt_1 responsabilità senza che vi siano prove certe della sua effettiva attività di istruttore. Pertanto, domanda la riforma della sentenza sotto questo profilo.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza relativamente all'ammontare del danno liquidato. L'appellante evidenzia che erroneamente il Tribunale ha stabilito che il danno subito dall' corrisponde a 70€ per ogni ora di volo (totale 1.745,10 € per 24 Controparte_1 ore e 56 minuti),
Pagina 6 Nello specifico, rileva:
che aveva chiesto a il pagamento della somma oraria di € 70 senza CP_1 Pt_1 dimostrare di non aver già ricevuto il pagamento da . Persona_1
che il contratto prevedeva per lui un compenso di 40€ all'ora per l'attività di istruttore, che se anche fosse stata provata l'attività di istruzione (cosa che contesta), il danno per CP_1
non sarebbe stato di 70€ all'ora, ma solo 30€ all'ora (differenza tra il costo per il socio
[...]
e il compenso di . Pt_1
Con il terzo motivo impugna la sentenza per erronea valutazione della normativa, rileva che la figura dell'istruttore di supporto non è prevista né dalla normativa italiana né da quella europea e che non poteva imporre ai soci di pagare per un istruttore di Controparte_1 supporto senza un'autorizzazione ufficiale.
In particolare, eccepisce la violazione delle norme aeronautiche: secondo il Regolamento UE
1178/2011, ogni volo può essere classificato solo come ATO (Approved Training
Organization) con istruttore responsabile del volo, o NCO (Non Commercial Operations) con pilota responsabile, gli altri a bordo sono solo passeggeri.
A tal proposito, deduce l'appellante che gli aerei dell' sono SP (Single Pilot), CP_1 quindi chi siede accanto al pilota non può essere considerato istruttore, e che non esiste una figura di istruttore di supporto riconosciuta dalla normativa.
A fronte di ciò, domanda che venga dichiarata nulla la condanna sotto tale profilo, perché basata su una figura non riconosciuta dalla normativa aeronautica.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza in punto spese di lite evidenziando che il
Tribunale, sebbene avesse respinto la richiesta principale dell' Controparte_1
(risarcimento per le dimissioni di , anziché compensare le spese di lite lo aveva Pt_1 condannato al pagamento di 1.700 € per spese legali.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la parziale riforma della Parte_2 sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Pagina 7 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame avversario ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle dimissioni rassegnate da Pt_1
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza per motivazione apparente ed erronea, per non avere accertato il primo giudice la illegittimità e/o ingiustificatezza del recesso di limitandosi ad evidenziare la mancata prova del danno. Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale critica la pronuncia nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la scelta di sospendere l'attività dell' non fosse causalmente CP_1 riconducibile alle dimissioni, pur improvvise e mai giustificate, rassegnate da Pt_1 basandosi solo sulle email del Presidente dell' in data 5 e 13 novembre 2020 (doc 6 CP_2
e 8 del fasc. di I grado) omettendo di considerare le dichiarazioni testimoniali e altre circostanze documentali.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, all'udienza del 2 aprile 2024 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata la circostanza che effettuato con la Persona_3 socia 24 ore e 56 minuti di volo in qualità di istruttore di supporto senza ER dichiararle all' , come richiesto, privando l'appellato dell'incasso corrispondente pari CP_1
a 70 € l'ora.
E' pervenuto a tale conclusioni rilevando che ” il dato dell'avvenuto impiego, da parte della socia , del convenuto come istruttore di supporto per 24 ore e 56 minuti è provato ER documentalmente sulla base delle statistiche di volo della (cfr. doc. 7 fasc. ric.); a ER fronte di tale produzione, il convenuto si è limitato a contestazioni generiche e non circostanziate;
tanto è sufficiente per ritenere provata l'entità del danno dedotto in giudizio, sulla base del compenso orario di € 70,00 previsto dal regolamento per lo svolgimento da parte del convenuto dell'attività di istruttore di supporto a favore della sopradetta
[...]
.” ER
Pagina 8 L'appellante ha criticato la riportata argomentazione sostenendo di avere invece contestato nella memoria di costituzione le ore di volo indicate da controparte, oltre ad avere mosso rilievi sul diritto della ricorrente a riscuotere un compenso per l'attività dell'istruttore di supporto in quanto figura non prevista dalle normative aeronautiche, e ad avere contestato la quantificazione del danno indicata nell'atto introduttivo.
La censura è fondata. Premesso che l'onere della prova grava sulla parte ricorrente -oggi appellata- rileva la Corte, discostandosi sul punto dalla decisione del tribunale- che CP_1 non ha fornito la prova a suo carico.
In primo luogo l'affermazione contenuta nella sentenza che “gli elementi di fatto relativi a tale domanda, nel loro nucleo essenziale, sono pacifici tra le parti: ha Parte_1 effettuato per 24 ore e 56 minuti voli sul velivolo di , socia con Persona_1 abilitazione di pilota provato”, e “il convenuto, dal suo canto, non nega di aver effettuato voli con la predetta ma deduce che la figura dell'istruttore di supporto non è prevista ER nell'ambito della disciplina comunitaria” (pag. 7 ) risultano contrastanti con il contenuto della memoria del resistente.
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione: “In realtà, dei voli indicati ex adverso, risulta che alcuni sono stati effettuati con l'istruttore (anche non dal - v. doc. 9) e quindi già Pt_1 regolarmente fatturati e incassati dall' , mentre altri sono stati effettuati dal CP_3 Pt_1 come semplice passeggero a bordo (quindi non come FI responsabile ai comandi), mentre infine in altri ancora il sig. non era proprio presente a bordo” Pt_1
Risulta quindi in primo luogo contestato il numero di ore indicate da come CP_1 effettuata da come supporto alla socia Pt_1 ER
Il giudice ha poi ritenuto che costituisca prova documentale del numero di ore il prospetto prodotto da come doc 7. L'assunto non è tuttavia condivisibile. Il Controparte_1 prospetto, atto di parte, nulla prova e non risulta confermato quanto al contenuto da nessuno dei testi escussi.
Non risultano neppure decisive le dichiarazioni testimoniali.
Il teste -Direttore della scuola dell' dal 2018 a settembre 2020 – si è Tes_1 CP_1 limitato a riportare una dichiarazione de relato “La sig.ra mi ha raccontato che ER volando con il ricorrente di fianco, aveva preso maggiore sicurezza.”, “Come direttore della scuola sono a conoscenza del fatto che e parlarono dei voli con la signora CP_6 Pt_1
. ER
Pagina 9 Si tratta, tuttavia di affermazioni generiche, delle quali il teste non aveva conoscenza diretta e pertanto prive di efficacia probatoria.
Il teste dal 1990, consigliere dal 1992 al 205- collaboratore come istruttore Testimone_2 di volo semplice dal 2006 , ha dichiarato “So che la signora aveva svolto ore di ER volo con il convenuto e lo so perché l'ordine per gli istruttori di non partecipare a voli come passeggeri era stato dato dal presidente in modo molto draconiano e quindi il personale aveva riferito questa circostanza, perché per questo motivo c'era anche stato un licenziamento di un istruttore. Io all'epoca gestivo i sistemi informativi e quindi avevo la visibilità di tutti i dati e quindi avevo riscontrato la registrazione di questi voli della con il convenuto ER come passeggero. Una volta poi ero intervenuto personalmente perché si era rinvenuto sulla pista di rullaggio un sacchetto di tela contenenti oggetti afferenti al volo e avevamo poi ricostruito che questo sacchetto apparteneva al convenuto ed era caduto dall'aereo pilotato dalla ER
Ricordo di aver sentito il convenuto dire che, dopo i voli con lui, la era migliorata, ER ma il convenuto non disse queste parole direttamente a me;
sono certo che sia vero, perché dopo una novantina di ore di addestramento (delle quali svolte con me circa 50) la ER ha conseguito il brevetto.”
Collaboratore dal 2019 al 2020 istruttore di volo- “Conosco Parte_3 Persona_1 so che il convenuto e lei si muovevano, so che hanno fatto voli privati, gite, ma non conosco i dettagli.”
presidente dell' dal marzo 2016 ad aprile 2022, circa- nulla ha CP_6 Controparte_1 dichiarato sul monte ore asseritamente effettuato da con Pt_1 ER
Alla luce delle riportate risultanze non può quindi ritenersi provato che abbia Pt_1 effettuato 24 ore e 56 minuti con come istruttore di supporto, non è sufficiente a ER provare la circostanza la sola dichiarazione del teste che peraltro ha solo affermato Tes_2 che la signora aveva svolto ore di volo con il convenuto, senza essere in grado di ER quantificarle.
Mancando quindi la prova della condotta illecita addebitata a risulta superfluo Pt_1 esaminare gli ulteriori motivi relativi alle erronee modalità di quantificazione del danno e alla omessa valutazione della normativa aeronautica svolte nell'atto di appello.
Pagina 10 La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata con il rigetto della domanda di CP_1
di risarcimento del danno per aver non dichiarato le ore effettuate come
[...] Pt_1 istruttore di supporto.
E' assorbito il quarto motivo di gravame principale, con cui impugna la condanna al Pt_1 rimborso delle spese di lite disposta dal Tribunale, atteso che la riforma parziale delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado determina la caducazione automatica del capo che ha statuito sulle spese ex art. 336, comma 1, c.p.c..
I motivi di appello incidentale vanno invece respinti in quanto infondati.
ha chiesto la condanna al risarcimento del danno subito a seguito delle dimissioni CP_1 rassegnate con effetto immediato da il 31.10.2020 a fronte di un contratto di Pt_1 collaborazione professionale che aveva scadenza il 31.12.2020.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse provato il nesso di causalità tra le CP_1 dimissioni di e la decisione dell'associazione di sospendere ogni attività di Pt_1 addestramento nel periodo dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, poi anticipata al 18 novembre 2020.
Il Collegio condivide sul punto le argomentazioni del primo giudice, che ha evidenziato che dalla stessa documentazione prodotta in atti (doc 6 e 8 del fascicolo del resistente) emerge che la direzione del Club si è risolta a tale provvedimento in conseguenza del DPCM del
3.11.2020 per fare fronte alla emergenza COVID.
ha infatti inviato ai soci il 5.11.2020 la email del seguente tenore: “ Cari Soci, CP_1
Come certamente avrete saputo, il Ministro della Salute ha firmato Persona_4
l'ordinanza con la quale dà il via al meccanismo messo a punto dal nuovo Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte nella notte tra il 3 e il 4 novembre.
Tutte le misure entreranno in vigore da venerdì 6 novembre, e saranno applicate fino al 3 dicembre.
In base a questa ordinanza, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria diverranno «zona rossa» almeno per le prossime due settimane, mentre Sicilia e Puglia diventeranno «zona arancione». Le altre Regioni italiane rimarranno per ora «zone gialle».
Pagina 11 La decisione di dichiarare queste aree zona rossa, arancione o gialla è basata sui dati del monitoraggio sull'andamento epidemiologico della pandemia di Covid-19 in Italia.
Ciò premesso, poiché la Lombardia è stata dichiarata "zona rossa" (cioè a massimo rischio
COVID), ecco cosa ci dobbiamo aspettare:.
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute,lavoro e istruzione;
E' vietato ogni spostamento anche all'interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze di cui sopra);
E' consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc.);
Rimarranno aperte per l'attività scolastica in presenza solo i servizi per l'infanzia, le scuole elementari e la prima media.
Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.
Per circolare sarà necessaria un'autocertificazione, che trovate qui allegata.
Ora, in considerazione della riferita esenzione in caso di attività di "istruzione" stiamo cercando di comprendere se sia possibile considerare le lezioni di volo pratiche tra le attività non coinvolte dai divieti.
In attesa di ottenere le risposte richieste, ritengo prudente sospendere provvisoriamente ogni attività di addestramento pratico quanto meno sino al 3 dicembre pv con esclusione delle sole seguenti:
Attività di hours building e mantenimento licenze (con un solo pilota a bordo e condizionatamente al divieto, se non in caso di urgenza o necessità ,di atterrare in aeroporti
o aviosuperfici diverse da Bresso LIMB).
Attività relative all'espletamento di esami, che potranno essere compiute nel rispetto delle stringenti norme anti-COVID.
Per quanto attinente alle attività di turismo, queste sono autorizzate nei limiti generali di cui sopra, previa autocertificazione da parte degli interessati.
Per ogni ulteriore e diversa informativa la Vostra Tutor rimane a Persona_5 disposizione.”
Pagina 12 Email del 6.12.2020- da “Oggetto disposizioni sul personale (doc 7 Persona_6 resistente I grado): “ A partire da oggi e sino a tutto il 3 dicembre tutto il personale (con le eccezioni di seguito riportate) è posto in cassa integrazione ovvero se a chiamata non in servizio.
….
Istruttori(rimangono in servizio i dipendenti)
I freelance verranno chiamati solo in caso di effettiva necessità e se non sia possibile affidare voli ai dipendenti “
Le riportate comunicazioni del Presidente ai soci mettono in evidenza che la prima ragione di sospensione dell'attività è stata la inclusione della regione Lombardia nella cd Zona Rossa , nessun cenno viene fatto alle dimissioni di Pt_1
Né può attribuirsi efficacia decisiva al fine di provare la correlazione tra le dimissioni di e la sospensione delle attività di addestramento la testimonianza del presidente Pt_1
, che ha dichiarato “ Quando e il suo HT si sono dimessi, io mi CP_6 Pt_1 Tes_1 sono trovato con la minaccia di (con il comandante ) di chiudere la scuola;
in CP_4 Per_7 realtà il mio intento con non è mai stata quella di fargliela pagare, ma speravo di Pt_1 avere con lui quella condivisione che era necessaria per far ripartire la scuola. Quando questo non è stato possibile, il primo comandate HT si è dimesso e è rimasto come Tes_1 Pt_1
CF; , il nuovo HT dopo aveva sulla carta i requisiti per poter Persona_8 Tes_1 dirigere la scuola, ma non aveva esperienza. Per questo il responsabile impose la CP_4 presenza di per poter tenere la scuola aperta e ci disse che ci avrebbe chiuso la scuola Pt_1 se se ne fosse andato e poi per riaprire sarebbero stati necessari mesi. Poi, preso atto Pt_1 delle dimissioni di con la scusa del Covid, ho chiuso io la scuola e nel frattempo ho Pt_1 cercato un altro CF, ossia che era stato indicato dal HT ” (cfr. Persona_2 Per_8 verbale di udienza del 16.4.2024).
Come evidenziato dal tribunale, la riportata deposizione contrasta con le emergenze documentali sopra riportate mentre risulta provato che la decisione di riaprire anticipatamente la scuola di volo a decorrere dal 18.11.2020 anziché a dicembre, come previsto nella prima mail a scopo precauzionale, è stata adottata il 13.11.2020, quindi prima dell'approvazione della candidatura del nuovo CF.
L'appello incidentale va pertanto respinto con conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Pagina 13 Quanto al regolamento delle spese di lite va ricordato che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Applicato il criterio della soccombenza, deve essere condannato a Controparte_1 rimborsare a le spese del doppio grado, liquidate nella misura di cui al Parte_1 dispositivo considerati i parametri di cui al DM 147/2022 e tenuto conto del valore e della complessità della causa nonché della assenza di attività istruttoria in grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e
18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, respinge la domanda di risarcimento del danno per l'attività di istruttore di supporto svolta da nel ricorso di primo grado;
Controparte_2
conferma le ulteriori statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del doppio grado che Parte_1 liquida in complessivi € 6.000,00 (primo grado € 2.500 appello € 3.500,00) oltre IVA e CPA
e spese generali forfettarie al 15%;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
Milano, 02/04/2025
Presidente est.
IA NA AV
Pagina 14
N. R.G. 1331/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA NA AV Presidente est.
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa GRECO, pubblicata il 30.09.2024, promossa da:
con l'avv. LAURA GIOVANNA PALMERI, presso il cui studio in Parte_1
Milano via Mercalli 11 elegge domicilio contro
, con l'avv. SILVIA BIANCHI, presso il cui studio in Milano viale Controparte_1
Monte Nero 53 elegge domicilio
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO
•in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riformare il capo della sentenza ove viene accertato che il sig. ha effettuato 24 ore e 56 minuti di attività di istruttore di Pt_1 supporto e viene condannato a pagare l'importo di € 1.745,10 a titolo di risarcimento del danno a favore dell' , oltre alla condanna al contributo di spese legali Controparte_2
•rigettare pertanto tutte le domande formulate dall' nel giudizio di primo Controparte_2 grado
•condannare l' al risarcimento del danno in favore di ex art. Controparte_2 Parte_1
96 cpc
•con rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. ed accessori
Per la PARTE APPELLATA
In via principale:
a)respingere tutte le domande avanzate ex adverso, per i motivi esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza n. 693/2024 del 30 settembre 2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Greco, impugnato nella presente sede dal sig. Pt_1
In via subordinata e salvo gravame:
B) accertare e dichiarare che il sig. ha prestato attività di Istruttore di Parte_1 supporto in proprio a favore della socia di , sig.ra , per il numero CP_3 Persona_1 di ore di volo accertato in corso di causa, anche diverso rispetto alle ore indicate dalla sentenza di primo grado, omettendo di dichiarare ad lo svolgimento di tale prestazione CP_3 professionale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale e, per
l'effetto, condannare il sig. a risarcire ad , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 70,00 per ogni ora accertata, a titolo di danno da lucro cessante, o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 31 agosto 2020, o altra data ritenuta di giustizia, al saldo effettivo.
Pagina 2 In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 693/2024 del 30 settembre 2024 del
Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa Greco:
C) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del recesso del sig. Pt_1 dalle funzioni di CF dell' ; Controparte_1
D) conseguentemente, previo eventuale accertamento della circostanza che la scuola di volo di non poteva operare voli didattici in assenza di un Chief Flight Instructor approvato CP_3 da , accertare e dichiarare che il recesso del sig. dalle funzioni di CF CP_4 Pt_1 dell'ATO.0007 ha provocato ad un danno pari al mancato guadagno Controparte_1 derivante dalle ore di volo didattico che avrebbe potuto offrire ai soci nel periodo di vacanza del CF;
E) per l'effetto, condannare il sig. a risarcire ad , in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di Euro 10.970,44 a titolo di danno da lucro cessante derivato dall'impossibilità di effettuare voli didattici dal 3 al 17 novembre
2020, o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 17 novembre 2020, o altra data ritenuta di giustizia, al saldo effettivo;
In ogni caso:
F) con vittoria dei compensi professionali e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, oltre spese generali 15%,
CPA e IVA, oltre al Contributo Unificato versato e oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma
1 bis, del D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 693/2024, definitivamente pronunciando nella causa RG 538/2021 promossa nei Controparte_1 confronti di collaboratore con mansioni di CF e istruttore di volo, ha così Parte_1 deciso:
“ Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha prestato per 24 ore Parte_1
e 56 minuti attività di istruttore di supporto nei confronti di omettendo di Persona_1 far corrispondere ad l'importo di € 70,00 per ogni ora di attività svolta Controparte_1 come istruttore di supporto;
Pagina 3 - Condanna a versare in favore di l'importo di € 1.745,10, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno procurato ad
per effetto della omessa registrazione dello svolgimento 24 ore e 56 minuti Controparte_1 di attività di istruttore di supporto in favore di;
Persona_1
- Condanna a rifondere in favore di le spese legali, liquidate Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 1.700,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1
-di essere un'associazione sportiva dilettantistica che gestisce una scuola di volo certificata dall' Controparte_5
-che aveva ricoperto il ruolo di CF e istruttore di volo in base a un contratto di Parte_1 collaborazione sottoscritto nel maggio 2019 e rinnovato nel settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020,
-che in data 31/10/2020 aveva presentato dimissioni immediate dal ruolo di CF, Pt_1 inviando comunicazione sia all' che all' , CP_4 CP_1
-che tale decisione aveva costretto la scuola di volo a sospendere le attività fino alla nomina di un nuovo CF (avvenuta il 18 novembre 2020), con una conseguente perdita economica derivante dal mancato svolgimento di ore di volo didattico,
ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 10.970,44 pari al mancato guadagno delle ore di volo didattico che avrebbe potuto offrire nel periodo contrattualizzato, conteggiate sulla base delle ore effettuate nel medesimo periodo dell'anno precedente.
L'associazione ricorrente ha inoltre contestato a di aver svolto voli con Pt_1 [...]
(socia dell' e pilota privato) per 24 ore e 56 minuti senza registrarli ER CP_1 come ore di istruttore di supporto, evitando così il pagamento della tariffa prevista di 70 € all'ora e ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.745,10.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza delle Parte_1 deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Pagina 4 Ha dedotto che le sue dimissioni non avevano causato danni diretti all' , che la CP_1 scuola avrebbe potuto continuare le attività con l'Head of Training (HT) in assenza del CF;
che la sospensione delle attività era dovuta alle restrizioni Covid-19 (zona rossa in
Lombardia) e non alle sue dimissioni;
che nei voli con non aveva operato Persona_1 come istruttore di supporto, ma solo come passeggero.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che non aveva provato che la Controparte_1 sospensione delle attività disposta il 5.11.20202 fosse esclusivamente dovuta alle dimissioni improvvise di rassegnate il 31.10.2020. Pt_1
In particolare, il Giudice ha evidenziato che con comunicazione del 5/11/2020, il presidente di aveva comunicato ai soci che le attività di volo sarebbero state sospese Controparte_1 fino al 3/12/2020, giustificando la decisione con l'emergenza Covid-19; che il 6/11/2020, lo stesso presidente aveva disposto la cassa integrazione per il personale dell' , CP_1 confermando che gli istruttori freelance sarebbero stati chiamati solo in caso di necessità; che il 13/11/2020, aveva informato i soci che, nonostante le restrizioni Covid, Controparte_1 dal 18 novembre le attività sospese sarebbero potute riprendere;
che il 17/11/2020, CP_4 aveva dato il via libera alla nomina del nuovo CF . Persona_2
Sulla base di tali osservazioni ha respinto la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante asseritamente subito dalla parte ricorrente a seguito delle dimissioni in tronco rassegnate da rilevando che la chiusura dell' non era dipesa solo dalle Pt_1 CP_1 dimissioni di ma anche dalle restrizioni sanitarie e dalle decisioni della dirigenza Pt_1 dell'associazione; che il danno economico non è stato dimostrato con certezza, poiché la pandemia ha influenzato l'attività di volo, rendendo impossibile un confronto con l'anno precedente;
che non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che nel Controparte_1 novembre 2020 avrebbe effettivamente svolto il numero di ore di volo indicate.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno per non avere Pt_1 dichiarato le 24 ore e 56 minuti di volo effettuate come istruttore di supporto con la socia ritenendo che le testimonianze assunte avevano confermato che Persona_1 aveva migliorato le sue abilità di volo grazie alla presenza di il quale di ER Pt_1 fatto, pur a bordo come semplice passeggero, aveva comunque fornito un servizio di assistenza in volo.
Pagina 5 Rilevato che il regolamento dell' prevede che i soci paghino 70€ all'ora per CP_1
l'istruttore di supporto, e che omettendo la registrazione della sua attività, aveva Pt_1 permesso a di evitare il pagamento della tariffa prevista, il Giudice condannava il ER sig. a risarcire per 1.745,10 €. Pt_1 Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il l 7/12/2024. Pt_1
Con il primo motivo impugna la pronuncia per erronea e contraddittoria motivazione sull'accoglimento della domanda risarcitoria per omessa registrazione delle ore di volo effettuate con la socia ER
L'appellante evidenzia di aver contestato da subito la ricostruzione dell' CP_1 affermando che alcuni voli erano stati effettuati con istruttori diversi, già registrati e fatturati, che in alcuni voli era solo un passeggero e quindi non stava fornendo istruzione e che in altre occasioni non era nemmeno presente a bordo.
Rileva inoltre:
che a pag. 3 della sentenza il Tribunale riconosce che ha contestato la sua presenza a Pt_1 bordo nei voli con tuttavia, a pag. 7 afferma che non ha negato di aver ER Pt_1 svolto tali ore mentre egli aveva sempre negato di aver operato come istruttore di supporto.
che il primo giudice ritiene provato dalle testimonianze che abbia migliorato le ER sue competenze dopo i voli con mentre migliorare la sicurezza nei voli non significa Pt_1 che l'appellane abbia svolto attività di istruzione che, pertanto, il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato provata un'attività di istruttore di supporto che non è mai stata dimostrata,
che la sentenza viola l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, attribuendo a una Pt_1 responsabilità senza che vi siano prove certe della sua effettiva attività di istruttore. Pertanto, domanda la riforma della sentenza sotto questo profilo.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza relativamente all'ammontare del danno liquidato. L'appellante evidenzia che erroneamente il Tribunale ha stabilito che il danno subito dall' corrisponde a 70€ per ogni ora di volo (totale 1.745,10 € per 24 Controparte_1 ore e 56 minuti),
Pagina 6 Nello specifico, rileva:
che aveva chiesto a il pagamento della somma oraria di € 70 senza CP_1 Pt_1 dimostrare di non aver già ricevuto il pagamento da . Persona_1
che il contratto prevedeva per lui un compenso di 40€ all'ora per l'attività di istruttore, che se anche fosse stata provata l'attività di istruzione (cosa che contesta), il danno per CP_1
non sarebbe stato di 70€ all'ora, ma solo 30€ all'ora (differenza tra il costo per il socio
[...]
e il compenso di . Pt_1
Con il terzo motivo impugna la sentenza per erronea valutazione della normativa, rileva che la figura dell'istruttore di supporto non è prevista né dalla normativa italiana né da quella europea e che non poteva imporre ai soci di pagare per un istruttore di Controparte_1 supporto senza un'autorizzazione ufficiale.
In particolare, eccepisce la violazione delle norme aeronautiche: secondo il Regolamento UE
1178/2011, ogni volo può essere classificato solo come ATO (Approved Training
Organization) con istruttore responsabile del volo, o NCO (Non Commercial Operations) con pilota responsabile, gli altri a bordo sono solo passeggeri.
A tal proposito, deduce l'appellante che gli aerei dell' sono SP (Single Pilot), CP_1 quindi chi siede accanto al pilota non può essere considerato istruttore, e che non esiste una figura di istruttore di supporto riconosciuta dalla normativa.
A fronte di ciò, domanda che venga dichiarata nulla la condanna sotto tale profilo, perché basata su una figura non riconosciuta dalla normativa aeronautica.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza in punto spese di lite evidenziando che il
Tribunale, sebbene avesse respinto la richiesta principale dell' Controparte_1
(risarcimento per le dimissioni di , anziché compensare le spese di lite lo aveva Pt_1 condannato al pagamento di 1.700 € per spese legali.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la parziale riforma della Parte_2 sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Pagina 7 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame avversario ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle dimissioni rassegnate da Pt_1
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza per motivazione apparente ed erronea, per non avere accertato il primo giudice la illegittimità e/o ingiustificatezza del recesso di limitandosi ad evidenziare la mancata prova del danno. Pt_1
Con il secondo motivo di appello incidentale critica la pronuncia nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la scelta di sospendere l'attività dell' non fosse causalmente CP_1 riconducibile alle dimissioni, pur improvvise e mai giustificate, rassegnate da Pt_1 basandosi solo sulle email del Presidente dell' in data 5 e 13 novembre 2020 (doc 6 CP_2
e 8 del fasc. di I grado) omettendo di considerare le dichiarazioni testimoniali e altre circostanze documentali.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, all'udienza del 2 aprile 2024 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata la circostanza che effettuato con la Persona_3 socia 24 ore e 56 minuti di volo in qualità di istruttore di supporto senza ER dichiararle all' , come richiesto, privando l'appellato dell'incasso corrispondente pari CP_1
a 70 € l'ora.
E' pervenuto a tale conclusioni rilevando che ” il dato dell'avvenuto impiego, da parte della socia , del convenuto come istruttore di supporto per 24 ore e 56 minuti è provato ER documentalmente sulla base delle statistiche di volo della (cfr. doc. 7 fasc. ric.); a ER fronte di tale produzione, il convenuto si è limitato a contestazioni generiche e non circostanziate;
tanto è sufficiente per ritenere provata l'entità del danno dedotto in giudizio, sulla base del compenso orario di € 70,00 previsto dal regolamento per lo svolgimento da parte del convenuto dell'attività di istruttore di supporto a favore della sopradetta
[...]
.” ER
Pagina 8 L'appellante ha criticato la riportata argomentazione sostenendo di avere invece contestato nella memoria di costituzione le ore di volo indicate da controparte, oltre ad avere mosso rilievi sul diritto della ricorrente a riscuotere un compenso per l'attività dell'istruttore di supporto in quanto figura non prevista dalle normative aeronautiche, e ad avere contestato la quantificazione del danno indicata nell'atto introduttivo.
La censura è fondata. Premesso che l'onere della prova grava sulla parte ricorrente -oggi appellata- rileva la Corte, discostandosi sul punto dalla decisione del tribunale- che CP_1 non ha fornito la prova a suo carico.
In primo luogo l'affermazione contenuta nella sentenza che “gli elementi di fatto relativi a tale domanda, nel loro nucleo essenziale, sono pacifici tra le parti: ha Parte_1 effettuato per 24 ore e 56 minuti voli sul velivolo di , socia con Persona_1 abilitazione di pilota provato”, e “il convenuto, dal suo canto, non nega di aver effettuato voli con la predetta ma deduce che la figura dell'istruttore di supporto non è prevista ER nell'ambito della disciplina comunitaria” (pag. 7 ) risultano contrastanti con il contenuto della memoria del resistente.
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione: “In realtà, dei voli indicati ex adverso, risulta che alcuni sono stati effettuati con l'istruttore (anche non dal - v. doc. 9) e quindi già Pt_1 regolarmente fatturati e incassati dall' , mentre altri sono stati effettuati dal CP_3 Pt_1 come semplice passeggero a bordo (quindi non come FI responsabile ai comandi), mentre infine in altri ancora il sig. non era proprio presente a bordo” Pt_1
Risulta quindi in primo luogo contestato il numero di ore indicate da come CP_1 effettuata da come supporto alla socia Pt_1 ER
Il giudice ha poi ritenuto che costituisca prova documentale del numero di ore il prospetto prodotto da come doc 7. L'assunto non è tuttavia condivisibile. Il Controparte_1 prospetto, atto di parte, nulla prova e non risulta confermato quanto al contenuto da nessuno dei testi escussi.
Non risultano neppure decisive le dichiarazioni testimoniali.
Il teste -Direttore della scuola dell' dal 2018 a settembre 2020 – si è Tes_1 CP_1 limitato a riportare una dichiarazione de relato “La sig.ra mi ha raccontato che ER volando con il ricorrente di fianco, aveva preso maggiore sicurezza.”, “Come direttore della scuola sono a conoscenza del fatto che e parlarono dei voli con la signora CP_6 Pt_1
. ER
Pagina 9 Si tratta, tuttavia di affermazioni generiche, delle quali il teste non aveva conoscenza diretta e pertanto prive di efficacia probatoria.
Il teste dal 1990, consigliere dal 1992 al 205- collaboratore come istruttore Testimone_2 di volo semplice dal 2006 , ha dichiarato “So che la signora aveva svolto ore di ER volo con il convenuto e lo so perché l'ordine per gli istruttori di non partecipare a voli come passeggeri era stato dato dal presidente in modo molto draconiano e quindi il personale aveva riferito questa circostanza, perché per questo motivo c'era anche stato un licenziamento di un istruttore. Io all'epoca gestivo i sistemi informativi e quindi avevo la visibilità di tutti i dati e quindi avevo riscontrato la registrazione di questi voli della con il convenuto ER come passeggero. Una volta poi ero intervenuto personalmente perché si era rinvenuto sulla pista di rullaggio un sacchetto di tela contenenti oggetti afferenti al volo e avevamo poi ricostruito che questo sacchetto apparteneva al convenuto ed era caduto dall'aereo pilotato dalla ER
Ricordo di aver sentito il convenuto dire che, dopo i voli con lui, la era migliorata, ER ma il convenuto non disse queste parole direttamente a me;
sono certo che sia vero, perché dopo una novantina di ore di addestramento (delle quali svolte con me circa 50) la ER ha conseguito il brevetto.”
Collaboratore dal 2019 al 2020 istruttore di volo- “Conosco Parte_3 Persona_1 so che il convenuto e lei si muovevano, so che hanno fatto voli privati, gite, ma non conosco i dettagli.”
presidente dell' dal marzo 2016 ad aprile 2022, circa- nulla ha CP_6 Controparte_1 dichiarato sul monte ore asseritamente effettuato da con Pt_1 ER
Alla luce delle riportate risultanze non può quindi ritenersi provato che abbia Pt_1 effettuato 24 ore e 56 minuti con come istruttore di supporto, non è sufficiente a ER provare la circostanza la sola dichiarazione del teste che peraltro ha solo affermato Tes_2 che la signora aveva svolto ore di volo con il convenuto, senza essere in grado di ER quantificarle.
Mancando quindi la prova della condotta illecita addebitata a risulta superfluo Pt_1 esaminare gli ulteriori motivi relativi alle erronee modalità di quantificazione del danno e alla omessa valutazione della normativa aeronautica svolte nell'atto di appello.
Pagina 10 La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata con il rigetto della domanda di CP_1
di risarcimento del danno per aver non dichiarato le ore effettuate come
[...] Pt_1 istruttore di supporto.
E' assorbito il quarto motivo di gravame principale, con cui impugna la condanna al Pt_1 rimborso delle spese di lite disposta dal Tribunale, atteso che la riforma parziale delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado determina la caducazione automatica del capo che ha statuito sulle spese ex art. 336, comma 1, c.p.c..
I motivi di appello incidentale vanno invece respinti in quanto infondati.
ha chiesto la condanna al risarcimento del danno subito a seguito delle dimissioni CP_1 rassegnate con effetto immediato da il 31.10.2020 a fronte di un contratto di Pt_1 collaborazione professionale che aveva scadenza il 31.12.2020.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse provato il nesso di causalità tra le CP_1 dimissioni di e la decisione dell'associazione di sospendere ogni attività di Pt_1 addestramento nel periodo dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, poi anticipata al 18 novembre 2020.
Il Collegio condivide sul punto le argomentazioni del primo giudice, che ha evidenziato che dalla stessa documentazione prodotta in atti (doc 6 e 8 del fascicolo del resistente) emerge che la direzione del Club si è risolta a tale provvedimento in conseguenza del DPCM del
3.11.2020 per fare fronte alla emergenza COVID.
ha infatti inviato ai soci il 5.11.2020 la email del seguente tenore: “ Cari Soci, CP_1
Come certamente avrete saputo, il Ministro della Salute ha firmato Persona_4
l'ordinanza con la quale dà il via al meccanismo messo a punto dal nuovo Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte nella notte tra il 3 e il 4 novembre.
Tutte le misure entreranno in vigore da venerdì 6 novembre, e saranno applicate fino al 3 dicembre.
In base a questa ordinanza, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria diverranno «zona rossa» almeno per le prossime due settimane, mentre Sicilia e Puglia diventeranno «zona arancione». Le altre Regioni italiane rimarranno per ora «zone gialle».
Pagina 11 La decisione di dichiarare queste aree zona rossa, arancione o gialla è basata sui dati del monitoraggio sull'andamento epidemiologico della pandemia di Covid-19 in Italia.
Ciò premesso, poiché la Lombardia è stata dichiarata "zona rossa" (cioè a massimo rischio
COVID), ecco cosa ci dobbiamo aspettare:.
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute,lavoro e istruzione;
E' vietato ogni spostamento anche all'interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze di cui sopra);
E' consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc.);
Rimarranno aperte per l'attività scolastica in presenza solo i servizi per l'infanzia, le scuole elementari e la prima media.
Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.
Per circolare sarà necessaria un'autocertificazione, che trovate qui allegata.
Ora, in considerazione della riferita esenzione in caso di attività di "istruzione" stiamo cercando di comprendere se sia possibile considerare le lezioni di volo pratiche tra le attività non coinvolte dai divieti.
In attesa di ottenere le risposte richieste, ritengo prudente sospendere provvisoriamente ogni attività di addestramento pratico quanto meno sino al 3 dicembre pv con esclusione delle sole seguenti:
Attività di hours building e mantenimento licenze (con un solo pilota a bordo e condizionatamente al divieto, se non in caso di urgenza o necessità ,di atterrare in aeroporti
o aviosuperfici diverse da Bresso LIMB).
Attività relative all'espletamento di esami, che potranno essere compiute nel rispetto delle stringenti norme anti-COVID.
Per quanto attinente alle attività di turismo, queste sono autorizzate nei limiti generali di cui sopra, previa autocertificazione da parte degli interessati.
Per ogni ulteriore e diversa informativa la Vostra Tutor rimane a Persona_5 disposizione.”
Pagina 12 Email del 6.12.2020- da “Oggetto disposizioni sul personale (doc 7 Persona_6 resistente I grado): “ A partire da oggi e sino a tutto il 3 dicembre tutto il personale (con le eccezioni di seguito riportate) è posto in cassa integrazione ovvero se a chiamata non in servizio.
….
Istruttori(rimangono in servizio i dipendenti)
I freelance verranno chiamati solo in caso di effettiva necessità e se non sia possibile affidare voli ai dipendenti “
Le riportate comunicazioni del Presidente ai soci mettono in evidenza che la prima ragione di sospensione dell'attività è stata la inclusione della regione Lombardia nella cd Zona Rossa , nessun cenno viene fatto alle dimissioni di Pt_1
Né può attribuirsi efficacia decisiva al fine di provare la correlazione tra le dimissioni di e la sospensione delle attività di addestramento la testimonianza del presidente Pt_1
, che ha dichiarato “ Quando e il suo HT si sono dimessi, io mi CP_6 Pt_1 Tes_1 sono trovato con la minaccia di (con il comandante ) di chiudere la scuola;
in CP_4 Per_7 realtà il mio intento con non è mai stata quella di fargliela pagare, ma speravo di Pt_1 avere con lui quella condivisione che era necessaria per far ripartire la scuola. Quando questo non è stato possibile, il primo comandate HT si è dimesso e è rimasto come Tes_1 Pt_1
CF; , il nuovo HT dopo aveva sulla carta i requisiti per poter Persona_8 Tes_1 dirigere la scuola, ma non aveva esperienza. Per questo il responsabile impose la CP_4 presenza di per poter tenere la scuola aperta e ci disse che ci avrebbe chiuso la scuola Pt_1 se se ne fosse andato e poi per riaprire sarebbero stati necessari mesi. Poi, preso atto Pt_1 delle dimissioni di con la scusa del Covid, ho chiuso io la scuola e nel frattempo ho Pt_1 cercato un altro CF, ossia che era stato indicato dal HT ” (cfr. Persona_2 Per_8 verbale di udienza del 16.4.2024).
Come evidenziato dal tribunale, la riportata deposizione contrasta con le emergenze documentali sopra riportate mentre risulta provato che la decisione di riaprire anticipatamente la scuola di volo a decorrere dal 18.11.2020 anziché a dicembre, come previsto nella prima mail a scopo precauzionale, è stata adottata il 13.11.2020, quindi prima dell'approvazione della candidatura del nuovo CF.
L'appello incidentale va pertanto respinto con conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Pagina 13 Quanto al regolamento delle spese di lite va ricordato che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Applicato il criterio della soccombenza, deve essere condannato a Controparte_1 rimborsare a le spese del doppio grado, liquidate nella misura di cui al Parte_1 dispositivo considerati i parametri di cui al DM 147/2022 e tenuto conto del valore e della complessità della causa nonché della assenza di attività istruttoria in grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e
18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, respinge la domanda di risarcimento del danno per l'attività di istruttore di supporto svolta da nel ricorso di primo grado;
Controparte_2
conferma le ulteriori statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del doppio grado che Parte_1 liquida in complessivi € 6.000,00 (primo grado € 2.500 appello € 3.500,00) oltre IVA e CPA
e spese generali forfettarie al 15%;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
Milano, 02/04/2025
Presidente est.
IA NA AV
Pagina 14