Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
N. R.G. 2227/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dott. Matteo Marini Presidente relatore dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo proposto da:
rappresentata e difesa dall'avv. PASQUINI PA
ALESSANDRO;
- Parte reclamante – contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. NANNINI FRANCESCA;
per la riforma
dell'ordinanza 5 novembre 2024 con cui è stato disposto sequestro con- servativo;
rilevato
che IM.VI aveva proposto ricorso per sequestro conservativo deducendo:
a) di essere subentrata in qualità di appaltatrice nel contratto stipulato con e relativo alla costruzione di un complesso immobiliare nel comune CP_2 di Monsummano consegnato il 28 aprile 2016 ed il cui corrispettivo, al netto dei lavori da ultimare, di quelli effettuate dall'originaria ditta appaltatrice e di quelli già incassati, ammontava a € 640.023,37 “somma quest'ultima che, come già det- to, avrebbe dovuto originariamente essere pagata mediante il trasferimento dalla committente all'appaltatrice di due unità abitative del complesso più ampio costrui- to”;
b) che, tuttavia, la committente non aveva ottemperato all'obbligo di cedere le due unità abitative ed anzi aveva messo in vendita le singole unità immobiliari
1
c) che fosse sussistente sia il fumus boni juris - dal momento che evidente era stato l'inadempimento della committente che non aveva proceduto alla ces- sione delle unità immobiliare a suo favore - sia il periculum in mora avendo la committente già proceduto alla vendita della maggioranza degli appartamenti ed essendo stata posta in liquidazione risultando anche dai bilanci una situazione di sostanziale insolvenza della stessa;
che, quindi, ha chiesto che il Tribunale volesse “in tesi, autorizzare con de- creto inaudita altera parte - stante l'evidente pericolo che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento concedendo - il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della società in liquidazio- PA ne, per la quota alla stessa intestata pari all'intero siti nel Comune di Monsumma- no Terme (PT) – Via del Capannone, catastalmente identificati all'Ufficio Provinciale
Territorio di Pistoia come segue: - al foglio 5, particella 3053 subalterno 3, categoria
A/2, classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie totale 71 mq;
- al foglio 5, particella
3053 subalterno 13, categoria C/6, classe 3, superficie totale 17 mq;
- al foglio 5, particella 3053 subalterno 23, categoria A/2, classe 1, consistenza 8,0 vani, su- perficie totale 125 mq;
- al foglio 5, particella 3053 subalterno 29, categoria C/6, classe 3, superficie totale 60 mq;
così come da visure allegate (cfr. doc. n. 7), fino alla concorrenza della somma pari ad almeno € 500.000,00 (comprensiva di capi- tale, spese di giudizio ed interessi), a garanzia del credito vantato nei confronti del- la medesima società dalla ditta individuale Controparte_3
[...
, con contestuale fissazione di udienza ed indicazione dei termini per la notifica- zione del ricorso e del decreto. 2) In subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, autorizzare il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della società , per la quota PA alla stessa intestata pari all'intero siti nel Comune di Monsummano Terme (PT) –
Via del Capannone, catastalmente identificati all'Ufficio Provinciale Territorio di Pi- stoia come segue: - al foglio 5, particella 3053 subalterno 3, categoria A/2, classe
1, consistenza 5,5 vani, superficie totale 71 mq;
- al foglio 5, particella 3053 subal- terno 13, categoria C/6, classe 3, superficie totale 17 mq;
- al foglio 5, particella
3053 subalterno 23, categoria A/2, classe 1, consistenza 8,0 vani, superficie totale
125 mq;
- al foglio 5, particella 3053 subalterno 29, categoria C/6, classe 3, super- ficie totale 60 mq;
così come da visure allegate (cfr. doc. n. 7), fino alla concorrenza
2 della somma pari ad almeno € 500.000,00 (comprensiva di capitale, spese di giu- dizio ed interessi), a garanzia del credito vantato nei confronti della medesima so- cietà dalla ditta individuale , con conte- Controparte_1 stuale fissazione di udienza ed indicazione dei termini per la notificazione del ri- corso e del decreto. 3) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali della presente procedura”;
che , dopo avere rilevato che le opere non comple- PA tate ammontavano a € 523.451,63 che quelle non realizzate a regola d'arte a €
81.882,00 e che le penali per i ritardi ammontavano a € 547.000,00, ha opposto:
a) l'inammissibilità della domanda in quanto:
- oggetto del sequestro non possono essere specifici beni poiché “i singoli beni del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, bensì in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro”;
- non era stata indicata la domanda di merito;
b) l'insussistenza del fumus boni iuris sotto il profilo dell'inesistenza del credito a causa dei lavori non realizzati, dei vizi e delle penali (che, in ogni caso, sarebbe prescritto ed in subordine determinerebbero l'integrale compensazione del credito asseritamente vantato);
c) l'inesistenza del periculum in mora;
che il Tribunale con decreto reso inaudita altera parte aveva accolto la do- manda ed aveva l'aveva confermata con l'ordinanza oggi reclamata;
che parte reclamante ha proposto gravame avverso i due provvedimenti lamentando che il giudice avesse errato nel ritenere:
a) l'ammissibilità del ricorso nonostante fossero stati indicati specifici beni oggetto del provvedimento;
b) la sussistenza del fumus boni juris, avendo ritenuto che la parte non avesse contestato il credito;
c) che la domanda dovesse essere accolta pur non pronunciandosi sul pe- riculum in mora;
che, quindi, ha chiesto che in caso di conferma del provvedimento fosse Co posto a carico di .Vi di idonea cauzione che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribuna- le di Pistoia, contrariis reiectis, in accoglimento di uno o più dei suesposti motivi di reclamo, revocare e/o riformare integralmente, ex art. 669 terdecies, comma 5,
c.p.c., l'ordinanza pronunciata dal Giudice della cautela in data 5.11.2024, comu-
3 nicata in data 6.11.2024, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate nella prima fase cautelare: i) dichiarare inammissibile ovvero rigettare, per tutte le ragioni articolate negli atti di causa, il ricorso per sequestro conservativo proposto da i nei confronti di , in quanto manifestamente infondato in fatto ed in CP_4 Pt_1 diritto;
ii) in denegata ipotesi di conferma della misura cautelare autorizzata, su- bordinare il permanere del vincolo cautelare al rilascio da parte di i di una CP_4 cauzione per un importo non inferiore a € 200.000 e disporre, previa contestuale liberazione dell'unità immobiliare oggetto della promessa di vendita stipulata in data 23.1.2024 tra la signora e dal sequestro conservativo Controparte_5 Pt_1 trascritto, che il vincolo cautelare colpisca il credito vantato da nei confronti Pt_1 del promissario acquirente, nell'entità residuata all'esito del pagamento della quota del corrispettivo dovuta a in forza dell'accoro del 17.7.2021; iii) in ogni caso, Pt_2 condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato del procedimento cautelare, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
CNPA, come per legge”;
che si è costituita in giudizio eccependo che: CP_1
a) “con l'indicazione nominata dei beni immobili di proprietà di PA
, d'altro canto, non si è inteso individuare e scegliere alcuni beni in
[...] luogo di altri della debitrice sui quali avanzare domanda cautelare, ma si è indica- to l'intero patrimonio attivo di quest'ultima”;
b) quanto al fumus boni juris, “ non ha contestato l'entità del Parte_3 credito vantato dalla odierna comparente, ma si è limitata ad eccepire propri asse- riti controcrediti che sono risultati sforniti di fondatezza in fatto ed in diritto”;
c) il giudice di prime cure aveva compiutamente argomentato quanto al pe- ricolo nel ritardo;
d) il giudice aveva anche rigettato l'istanza di deposito di cauzione;
che, quindi, parte reclamata ha chiesto l'adozione delle seguenti conclu- sioni: “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia rigettare integralmente il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla società per tutte le PA ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa al presente atto e negli atti di cui alla precedente fase processuale ai quali la scrivente difesa si riporta, conferman- do integralmente le statuizioni contenute all'interno dell'ordinanza pronunciata dal
Tribunale di Pistoia in data 05.11.2024, pubblicata il successivo 06.11.2024, a de- finizione del procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Pistoia al n° 899/2024
R.G. Con vittoria di spese e dei compensi professionali del procedimento cautelare”;
4 ritenuto
che, preliminarmente, deve darsi atto che non era stato depositato il decre- to emesso inaudita altera parte e ciò, stante l'oggettiva impossibilità di decidere, ha indotto il Collegio a richiederne il deposito, avvenuto il 13 marzo 2025 (data dalla quale è decorsa le riserva per la decisione);
che il fatto che il sequestro conservativo sia stato autorizzato su degli spe- cifici beni di proprietà della resistente non può costituire motivo di inammissibili- tà non solo in quanto nessuna disposizione ha previsto una simile sanzione ma anche perché una volta ottenuto il sequestro, la parte può a suo piacimento col- pire alcuni o tutti i beni immobili del soccombente nei limiti del valore autorizza- to;
che, quanto all'esistenza del credito – la cui cognizione in questa sede non può che essere sommaria - devono essere condivise le considerazioni del giudice di prime cure che ha sottolineato da un lato la previsione contrattuale della ces- sione dei beni immobili in pagamento delle prestazioni e dall'altro il completa- mento delle prestazioni a favore della reclamata, presupposto della esigibilità del credito dell'appaltatore;
che, inoltre, l'esiguità del credito per lavori non terminati non appare ido- nea ad incidere sull'esistenza comunque di un credito, al pari delle eventuali pe- nali per il ritardo, profilo che deve essere rimesso al giudizio di merito;
che, infine, l'esistenza del pericolo in mora si può desumere dal fatto che la committente aveva venduto la maggior parte degli immobili e che ne erano ri- masti solo due, con la conseguenza che la loro dismissione frusterebbe la legitti- ma pretesa dell'appaltatore di ottenere quanto pattiziamente dovuto;
che, sempre sull'argomento, mera efficacia residuale hanno i giusti rilievi del giudice di primo grado in ordine alla scarsa capitalizzazione della società ed il suo stato di sostanziale incapienza;
che, nessuna ragione vi è per disporre a carico della reclamata una cau- zione dal momento che il bene colpito dal sequestro è sufficiente garanzia nell'una e nell'altra direzione;
che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115;
P.Q.M.
- rigetta il proposto reclamo;
5 - condanna parte reclamante al pagamento delle spese legali sostenute da parte reclamata che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori e al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n. 115.
Si comunichi.
Pistoia, 28/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Marini
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