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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1913/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Sandra Moselli Presidente
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1913/2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e contestuale richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
DA rappresentata e difesa dall'avv. CUOCCI PASQUA, giusta Parte_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CUOCCI PASQUA, giusta procura Controparte_1 in atti;
- RICORRENTE -
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente sottoscritte dalle parti ed autenticate dai difensori, con cui nel rinunziare a comparire in udienza, hanno confermato l'impossibilità di riconciliazione e chiesto dichiararsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto e, all'esito, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il predetto ricorso i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in il Pt_1
25.2.1991 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 31, P. II, S. A, anno Per_ 1991) dalla cui unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_3 autosufficienti, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della sopra citata disposizione.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni di cui al ricorso, in carenza di minori da tutelare.
La domanda congiunta di separazione, pertanto, può essere recepita.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49
c.p.c., le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificando le condizioni connesse a tale pronuncia, che in sostanza sono le medesime di cui alla richiesta di declaratoria della separazione.
Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la S.C. ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (sentenza n. 28727/2023 del 16/10/2023).
Come osservato dalla S.C., deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.
Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo.
La Corte, in tema di divorzio su domanda congiunta, ha già affermato (Cass. 6664/1998; Cass.
19540/2018) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di
«divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.
L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. Anche aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto, deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del Tribunale.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Concetta Race, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con particolare riferimento alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale riguardo il Collegio, sin d'ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473 bis.19 II co. c.p.c.; in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni aggiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, II co. c.p.c.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi, garantito l'intervento del P.M.:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, e alle Parte_2 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perchè provveda alle annotazioni e agli Pt_1 ulteriori incombenti di legge (atto n. 31 P. II S. A anno 1991);
3) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore,
Dott.ssa Concetta Race per i consequenziali provvedimenti;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Trani, in data 11.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Sandra Moselli Presidente
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1913/2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e contestuale richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
DA rappresentata e difesa dall'avv. CUOCCI PASQUA, giusta Parte_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CUOCCI PASQUA, giusta procura Controparte_1 in atti;
- RICORRENTE -
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente sottoscritte dalle parti ed autenticate dai difensori, con cui nel rinunziare a comparire in udienza, hanno confermato l'impossibilità di riconciliazione e chiesto dichiararsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto e, all'esito, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il predetto ricorso i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in il Pt_1
25.2.1991 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 31, P. II, S. A, anno Per_ 1991) dalla cui unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_3 autosufficienti, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della sopra citata disposizione.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni di cui al ricorso, in carenza di minori da tutelare.
La domanda congiunta di separazione, pertanto, può essere recepita.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49
c.p.c., le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificando le condizioni connesse a tale pronuncia, che in sostanza sono le medesime di cui alla richiesta di declaratoria della separazione.
Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la S.C. ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (sentenza n. 28727/2023 del 16/10/2023).
Come osservato dalla S.C., deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.
Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo.
La Corte, in tema di divorzio su domanda congiunta, ha già affermato (Cass. 6664/1998; Cass.
19540/2018) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di
«divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.
L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. Anche aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio proposte con ricorso congiunto, deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del Tribunale.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Concetta Race, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con particolare riferimento alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale riguardo il Collegio, sin d'ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473 bis.19 II co. c.p.c.; in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni aggiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, II co. c.p.c.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi, garantito l'intervento del P.M.:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, e alle Parte_2 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perchè provveda alle annotazioni e agli Pt_1 ulteriori incombenti di legge (atto n. 31 P. II S. A anno 1991);
3) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore,
Dott.ssa Concetta Race per i consequenziali provvedimenti;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Trani, in data 11.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Sandra Moselli