Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
495/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] in [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]7, e , (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Capo, 38, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristoforo De Maio, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Sorrento alla via Talagnano n. 5, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti, hanno confermato la propria volontà di separarsi consensualmente alle medesime condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il P.M., in data 26.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 04.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio
1
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Sorrento in data
07.03.1998, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, dal quale sono nati, in
Vico Equense, due figli: in data 12.06.2000, e , in data 30.05.2003, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma soltanto economicamente autosufficiente;
che l'unione un tempo felice, Per_1
si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che nel
2017 veniva presentata una domanda di separazione congiunta poi non portata a termine a causa dell'intervenuto ripensamento della sig.ra ; tuttavia, da allora ad oggi la separazione è di Pt_2
fatto continua ed ininterrotta, tanto da potersi definire definitiva ed irreversibile avendo gli stessi anche regolato i loro rapporti patrimoniali;
che con atto per notaio del Persona_3
01.02.2018, le parti hanno già provveduto a regolare tra loro le questioni patrimoniali tramite assegnazione dei beni immobili di loro proprietà; che, riguardo a quella che fu l'abitazione coniugale, sita in Sorrento alla via Capo n. 38, di proprietà del padre di e a Parte_2 quest'ultima concessa in comodato, la stessa è e resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di essa che continuerà ad adibirla a propria abitazione di residenza con l'uso dei mobili, Parte_2
oggetti, arredi e suppellettili sui quali, dal canto suo, il sig. riconosce Parte_1
espressamente che gli stessi restano assegnati esclusivamente alla;
che Pt_2 Parte_1
ha già trasferito la propria residenza in Sorrento alla via degli Aranci n.37/7; che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Pertanto, nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 20.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione con ordinanza del 21.05.2025 disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per
2 le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non
3 sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, non risultando in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza cartolare di comparizione dei coniugi del 20.05.2025 e previa acquisizione
4 dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato il [...] in [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] alle condizioni pattuite di seguito riportate: Parte_2
1) i figli e , entrambi maggiorenni conservano la propria residenza presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre;
2) il figlio grazie al concorde aiuto economico di entrambi i genitori/ricorrenti, ha studiato Per_1
a Milano, ormai lavora ed è autosufficiente;
3) il figlio , prossimo al conseguimento della laurea, studia anch'egli a Milano e viene Per_2
sostenuto economicamente e concordemente da entrambi i genitori e per lo stesso il padre si obbliga a versare in favore dello stesso e a titolo di concorso per il suo mantenimento, euro 500,00 mensili che verranno versati su conto intestato al medesimo;
4) la sig.ra e il sig. si dichiarano economicamente autosufficienti Parte_2 Parte_1 per cui nulla verserà l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
5) quella che fu l'abitazione coniugale, sita in Sorrento alla via Capo n. 38, di proprietà del padre della costituita e a quest'ultima concessa in comodato, resterà nella piena ed esclusiva Parte_2
disponibilità di essa che continuerà ad adibirla a propria abitazione di residenza con Parte_2
l'uso dei mobili, oggetti, arredi e suppellettili sui quali, dal canto suo, il sig. Parte_1
riconosce espressamente che gli stessi restano assegnati esclusivamente alla costituta Pt_2
;
[...]
6) il sig. ha già trasferito la propria residenza in Sorrento (NA) alla via degli Parte_1
Aranci n. 37/7;
7) tutte le altre questioni inerenti ai diritti reali su immobili di proprietà dei ricorrenti sono state già tra loro regolate con atto per notaio del 01.02.2018; Persona_3
8) tutti gli altri rapporti finanziari e bancari sono stati da anni tutti regolati tra i ricorrenti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 5 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 11 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1998);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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