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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel. Biagio Roberto CIMINI Consigliere Pierluigi DE NARDIS Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1898 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra CONDOMINIO VERTUMNO ROMA VIA FERONIA 146 CONDOMINIO SORATTE ROMA VIA FERONIA 146 Avv. BONARRIGO GIOVANNI Avv. MONTESI STEFANO e
CP_1
Avv. PAGNOTTA LUCA ALBERTO Avv. MIRABELLI LUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I Condomini in epigrafe impugnano la sentenza n. 18067 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: pag. 2/12 pag. 3/12 pag. 4/12 pag. 5/12 pag. 6/12 pag. 7/12 Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sotto il profilo logico-giuridico appare preliminare l'esame dell'appello incidentale dell'appellata. La censura la sentenza che l'ha ritenuta responsabile dei vizi e ne CP_1 chiede la riforma previo riconoscimento di aver agito quale nudus minister della committente, come dimostrato dalle missive 4 e 8 allegate alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. L'appello va respinto. I documenti ai quali la affida la prova di aver avvisato la CP_1 committenza delle problematiche afferenti alle lavorazioni relative alle fioriere non dimostrano la fondatezza dell'assunto. Tali documenti risultano depositati tardivamente in quanto, al più, avrebbero dovuto essere prodotti con la memoria di cui al comma 6, n. 2 dell'art. 183 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di prova contraria. E, comunque, nel caso dovesse diversamente opinarsi, si tratta di missive inviate dalla che non contengono l'avvertimento al committente CP_1 relativo alle problematiche ma il mero riferimento al fatto che in passato la committenza sarebbe stata avvertita. Sicchè non è stata fornita la prova che una segnalazione in tal senso sia stata fatta. Ebbene, come sostenuto correttamente dagli appellanti, l'appaltatore, anche nell'ipotesi in cui realizza un'opera in base ad un progetto altrui, è responsabile e deve tenere sempre presente le regole dell'arte. Ed invero, l'appaltatore “è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”. Conseguentemente deve escludersi che l'appaltatrice si sia comportata come mera esecutrice di quanto disposto dalla committenza e che, pertanto, possa essere esonerata da responsabilità.
pag. 8/12 Venendo all'appello principale se ne deve rilevare la fondatezza. Sul punto deve osservarsi che i Condomìni appellanti sostengono “erra, pertanto, il Tribunale allorché ritiene che l'impermeabilizzazione delle fioriere rappresenti un'opera extracontrattuale dal momento che l'appaltatore, proprio a ragione della funzionalità di tale opera aggiuntiva, ha modificato, a seguito della concorde decisione dei Condomini committenti e del direttore dei Lavori, il prezzo a corpo del contratto di appalto determinandolo nella somma di € 129.827,12, oltre IVA, includendo, pertanto, l'impermeabilizzazione delle fioriere nelle opere previste contrattualmente e non determinando il costo dei predetti interventi aggiuntivi, cioè limitatamente alle quantità variate, “a misura”. Si precisa che tale costo a corpo è la risultante della scontistica del 10% (v. art. 3 contratto di appalto) applicata dall'appaltatore sul prezzo complessivo di € 142.979,88, costituito dalla sommatoria dell'importo originario dell'appalto comprensivo d'IVA e cioè € 101.413,00 con quello dell'opera aggiuntiva pari ad €.42.566,88, comprensivo anch'esso d'IVA, relativo all'impermeabilizzazione delle fioriere, in ragione delle opere che avevano fatto lievitare l'appalto.” Il motivo è fondato. Effettivamente risulta che le parti, accortesi della necessità di impermeabilizzare le fioriere, hanno rinegoziato il corrispettivo a corpo previsto per l'appalto aggiungendovi euro 42.566,88. E' la stessa appellata che nella comparsa di costituzione in primo grado deduce che “venne riscontrata la necessità di ampliare l'oggetto dell'appalto anche all'impermeabilizzazione delle fioriere poste all'interno del cortile ed afferenti le due palazzine. (All. n. 1) CP_2
In data 30/09/2014 le assemblee dei due codomini di Via Feronia, 146 approvavano l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle fioriere e delle altre opere aggiuntive come da preventivo di per ulteriori € Controparte_1
42.566,88 Iva compresa, portando il prezzo a corpo dell'intero appalto a complessivi e 129.827,12 oltre Iva.”. Dal che si evince che le parti hanno rinegoziato il corrispettivo a corpo dell'appalto in ragione del riscontro di lavorazioni resesi necessarie e funzionali all'esecuzione dell'opera. Ciò dimostra che non si è trattato di lavori aggiuntivi. Si dolgono, poi, che il Tribunale abbia escluso che fossero state sollevate contestazioni dai in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1 relazione ai lavori descritti nelle fatture poste a fondamento della pretesa.
pag. 9/12 Assumono che, sin dagli atti di opposizione, gli odierni appellanti ebbero a contestare l'opera commissionata col contratto d'appalto, in quanto non realizzata a regola d'arte, stante il riscontro di continue infiltrazioni ai locali sottostanti. Rileva la Corte, pertanto, l'erroneità dell'accertamento del Tribunale relativo alla mancata contestazione in ordine alle opere extra contratto, per la ragione assorbente che, come sopra accertato, i lavori di cui alle fatture azionate coi decreti ingiuntivi sono stati inclusi nel prezzo a corpo dell'appalto, previa rinegoziazione dello stesso. Sotto diverso ed autonomo profilo, va aggiunto che la denuncia relativa alle infiltrazioni verificatesi nel piano sottostante a quello di rifacimento del manto ove insistono le fioriere, (anch' esse oggetto di impermeabilizzazione), configura un'eccezione d'inadempimento che, in ogni caso, esime i all'obbligo di pagare. CP_3
Per la stessa ragione, anche un eventuale collaudo positivo e la mancata contestazione da parte dei committenti sul quantum debeatur, non impediscono di eccepire fondatamente l'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c. Oltretutto, come sopra accertato, le fatture azionate nei decreti ingiuntivi opposti si riferiscono a lavorazioni ricadenti nel contratto di appalto e non a lavori aggiuntivi. A questo va aggiunto, peraltro, che l'art 6 del predetto contratto prevede che il pagamento dei ratei del prezzo complessivo a corpo, avvenga a partire dal 30° giorno della consegna del cantiere “con l'ultimo comunque, non prima di 30 gg. dal Collaudo definitivo” ma detto collaudo non ha mai avuto luogo per l'insorgere delle contestazioni inerenti proprio le lamentate infiltrazioni. Benché, infatti, le opere di impermeabilizzazione delle fioriere fossero state oggetto, nel corso di esecuzione dell'appalto, di verifiche, tuttavia le infiltrazioni permanevano. Da tutto quanto precede si ricava, pertanto, che legittimamente i stante l'esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni Parte_1 oggetto di appalto, non hanno corrisposto una parte (pari a meno del 10%) del corrispettivo previsto. Il pagamento di quanto ingiunto, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, non costituisce ricognizione di debito come preteso dall'appellata, poiché disposto in esecuzione di una transazione non novativa sottoscritta dalle parti che, peraltro, non vi hanno dato completo adempimento.
pag. 10/12 Per quel che riguarda la domanda di condanna all'eliminazione dei vizi, sulla quale il Tribunale non ha provveduto, malgrado sia stata formulata in via principale, appare appena il caso di rilevare che la perizia disposta in primo grado ha accertato la presenza di infiltrazioni nel piano sottostante quello sul quale le opere sono state eseguite ed ha concluso che “Le cause delle infiltrazioni ad oggi presenti nei locali auto sottostanti la pavimentazione sono di tre tipi differenti: CP_2
1. La causa principale e più diffusa è rappresentata dal risvolto verticale della guaina posta sotto la pavimentazione, di altezza ridotta, frequentemente sotto il filo finito della pavimentazione;
2. Alla causa principale si affianca una causa secondaria, consistente nella tipologia di materiale poroso che costituisce le copertine dei muretti, unitamente alla discontinuità della guaina delle fioriere, che copre solo in parte lo spessore del muretto.
3. La terza causa, rilevata in due aree, dipende dalla non perfetta esecuzione dei bocchettoni di raccolta delle acque meteoriche.”. Per le ragioni suesposte la deve ritenersi responsabile dei vizi CP_1 dell'opera non avendo ricoperto il ruolo di nudus minister. Deve, pertanto, essere condannata all'eliminazione dei vizi accertati dal CTU. Fermo quanto sopra, il giudicato invocato dagli appellanti, in difetto di riconoscimento della parte appellata, non può essere valutato in mancanza della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Roma, n.18067/2019. Le spese di lite, ivi comprese quelle della CTU, seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara nulla la pronuncia del Tribunale di condanna dei Condomìni appellanti al pagamento di quanto oggetto dei decreti ingiuntivi di cui sopra e la statuizione relativa all'importo riconosciuto come dovuto dalla a titolo di risarcimento del danno;
CP_1 condanna la all'eliminazione di tutti i vizi dell'opera di CP_1 cui alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado;
respinge l'appello incidentale;
pag. 11/12 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del CONDOMINIO VERTUMNO ROMA VIA FERONIA 146 e del CONDOMINIO SORATTE ROMA VIA FERONIA 146 nella misura che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.000,00 ciascuno e, quanto al secondo grado, congiuntamente, in euro 8.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente
pag. 12/12
composta dai magistrati Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel. Biagio Roberto CIMINI Consigliere Pierluigi DE NARDIS Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1898 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra CONDOMINIO VERTUMNO ROMA VIA FERONIA 146 CONDOMINIO SORATTE ROMA VIA FERONIA 146 Avv. BONARRIGO GIOVANNI Avv. MONTESI STEFANO e
CP_1
Avv. PAGNOTTA LUCA ALBERTO Avv. MIRABELLI LUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I Condomini in epigrafe impugnano la sentenza n. 18067 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: pag. 2/12 pag. 3/12 pag. 4/12 pag. 5/12 pag. 6/12 pag. 7/12 Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sotto il profilo logico-giuridico appare preliminare l'esame dell'appello incidentale dell'appellata. La censura la sentenza che l'ha ritenuta responsabile dei vizi e ne CP_1 chiede la riforma previo riconoscimento di aver agito quale nudus minister della committente, come dimostrato dalle missive 4 e 8 allegate alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. L'appello va respinto. I documenti ai quali la affida la prova di aver avvisato la CP_1 committenza delle problematiche afferenti alle lavorazioni relative alle fioriere non dimostrano la fondatezza dell'assunto. Tali documenti risultano depositati tardivamente in quanto, al più, avrebbero dovuto essere prodotti con la memoria di cui al comma 6, n. 2 dell'art. 183 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di prova contraria. E, comunque, nel caso dovesse diversamente opinarsi, si tratta di missive inviate dalla che non contengono l'avvertimento al committente CP_1 relativo alle problematiche ma il mero riferimento al fatto che in passato la committenza sarebbe stata avvertita. Sicchè non è stata fornita la prova che una segnalazione in tal senso sia stata fatta. Ebbene, come sostenuto correttamente dagli appellanti, l'appaltatore, anche nell'ipotesi in cui realizza un'opera in base ad un progetto altrui, è responsabile e deve tenere sempre presente le regole dell'arte. Ed invero, l'appaltatore “è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”. Conseguentemente deve escludersi che l'appaltatrice si sia comportata come mera esecutrice di quanto disposto dalla committenza e che, pertanto, possa essere esonerata da responsabilità.
pag. 8/12 Venendo all'appello principale se ne deve rilevare la fondatezza. Sul punto deve osservarsi che i Condomìni appellanti sostengono “erra, pertanto, il Tribunale allorché ritiene che l'impermeabilizzazione delle fioriere rappresenti un'opera extracontrattuale dal momento che l'appaltatore, proprio a ragione della funzionalità di tale opera aggiuntiva, ha modificato, a seguito della concorde decisione dei Condomini committenti e del direttore dei Lavori, il prezzo a corpo del contratto di appalto determinandolo nella somma di € 129.827,12, oltre IVA, includendo, pertanto, l'impermeabilizzazione delle fioriere nelle opere previste contrattualmente e non determinando il costo dei predetti interventi aggiuntivi, cioè limitatamente alle quantità variate, “a misura”. Si precisa che tale costo a corpo è la risultante della scontistica del 10% (v. art. 3 contratto di appalto) applicata dall'appaltatore sul prezzo complessivo di € 142.979,88, costituito dalla sommatoria dell'importo originario dell'appalto comprensivo d'IVA e cioè € 101.413,00 con quello dell'opera aggiuntiva pari ad €.42.566,88, comprensivo anch'esso d'IVA, relativo all'impermeabilizzazione delle fioriere, in ragione delle opere che avevano fatto lievitare l'appalto.” Il motivo è fondato. Effettivamente risulta che le parti, accortesi della necessità di impermeabilizzare le fioriere, hanno rinegoziato il corrispettivo a corpo previsto per l'appalto aggiungendovi euro 42.566,88. E' la stessa appellata che nella comparsa di costituzione in primo grado deduce che “venne riscontrata la necessità di ampliare l'oggetto dell'appalto anche all'impermeabilizzazione delle fioriere poste all'interno del cortile ed afferenti le due palazzine. (All. n. 1) CP_2
In data 30/09/2014 le assemblee dei due codomini di Via Feronia, 146 approvavano l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle fioriere e delle altre opere aggiuntive come da preventivo di per ulteriori € Controparte_1
42.566,88 Iva compresa, portando il prezzo a corpo dell'intero appalto a complessivi e 129.827,12 oltre Iva.”. Dal che si evince che le parti hanno rinegoziato il corrispettivo a corpo dell'appalto in ragione del riscontro di lavorazioni resesi necessarie e funzionali all'esecuzione dell'opera. Ciò dimostra che non si è trattato di lavori aggiuntivi. Si dolgono, poi, che il Tribunale abbia escluso che fossero state sollevate contestazioni dai in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in Parte_1 relazione ai lavori descritti nelle fatture poste a fondamento della pretesa.
pag. 9/12 Assumono che, sin dagli atti di opposizione, gli odierni appellanti ebbero a contestare l'opera commissionata col contratto d'appalto, in quanto non realizzata a regola d'arte, stante il riscontro di continue infiltrazioni ai locali sottostanti. Rileva la Corte, pertanto, l'erroneità dell'accertamento del Tribunale relativo alla mancata contestazione in ordine alle opere extra contratto, per la ragione assorbente che, come sopra accertato, i lavori di cui alle fatture azionate coi decreti ingiuntivi sono stati inclusi nel prezzo a corpo dell'appalto, previa rinegoziazione dello stesso. Sotto diverso ed autonomo profilo, va aggiunto che la denuncia relativa alle infiltrazioni verificatesi nel piano sottostante a quello di rifacimento del manto ove insistono le fioriere, (anch' esse oggetto di impermeabilizzazione), configura un'eccezione d'inadempimento che, in ogni caso, esime i all'obbligo di pagare. CP_3
Per la stessa ragione, anche un eventuale collaudo positivo e la mancata contestazione da parte dei committenti sul quantum debeatur, non impediscono di eccepire fondatamente l'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c. Oltretutto, come sopra accertato, le fatture azionate nei decreti ingiuntivi opposti si riferiscono a lavorazioni ricadenti nel contratto di appalto e non a lavori aggiuntivi. A questo va aggiunto, peraltro, che l'art 6 del predetto contratto prevede che il pagamento dei ratei del prezzo complessivo a corpo, avvenga a partire dal 30° giorno della consegna del cantiere “con l'ultimo comunque, non prima di 30 gg. dal Collaudo definitivo” ma detto collaudo non ha mai avuto luogo per l'insorgere delle contestazioni inerenti proprio le lamentate infiltrazioni. Benché, infatti, le opere di impermeabilizzazione delle fioriere fossero state oggetto, nel corso di esecuzione dell'appalto, di verifiche, tuttavia le infiltrazioni permanevano. Da tutto quanto precede si ricava, pertanto, che legittimamente i stante l'esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni Parte_1 oggetto di appalto, non hanno corrisposto una parte (pari a meno del 10%) del corrispettivo previsto. Il pagamento di quanto ingiunto, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, non costituisce ricognizione di debito come preteso dall'appellata, poiché disposto in esecuzione di una transazione non novativa sottoscritta dalle parti che, peraltro, non vi hanno dato completo adempimento.
pag. 10/12 Per quel che riguarda la domanda di condanna all'eliminazione dei vizi, sulla quale il Tribunale non ha provveduto, malgrado sia stata formulata in via principale, appare appena il caso di rilevare che la perizia disposta in primo grado ha accertato la presenza di infiltrazioni nel piano sottostante quello sul quale le opere sono state eseguite ed ha concluso che “Le cause delle infiltrazioni ad oggi presenti nei locali auto sottostanti la pavimentazione sono di tre tipi differenti: CP_2
1. La causa principale e più diffusa è rappresentata dal risvolto verticale della guaina posta sotto la pavimentazione, di altezza ridotta, frequentemente sotto il filo finito della pavimentazione;
2. Alla causa principale si affianca una causa secondaria, consistente nella tipologia di materiale poroso che costituisce le copertine dei muretti, unitamente alla discontinuità della guaina delle fioriere, che copre solo in parte lo spessore del muretto.
3. La terza causa, rilevata in due aree, dipende dalla non perfetta esecuzione dei bocchettoni di raccolta delle acque meteoriche.”. Per le ragioni suesposte la deve ritenersi responsabile dei vizi CP_1 dell'opera non avendo ricoperto il ruolo di nudus minister. Deve, pertanto, essere condannata all'eliminazione dei vizi accertati dal CTU. Fermo quanto sopra, il giudicato invocato dagli appellanti, in difetto di riconoscimento della parte appellata, non può essere valutato in mancanza della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Roma, n.18067/2019. Le spese di lite, ivi comprese quelle della CTU, seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara nulla la pronuncia del Tribunale di condanna dei Condomìni appellanti al pagamento di quanto oggetto dei decreti ingiuntivi di cui sopra e la statuizione relativa all'importo riconosciuto come dovuto dalla a titolo di risarcimento del danno;
CP_1 condanna la all'eliminazione di tutti i vizi dell'opera di CP_1 cui alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado;
respinge l'appello incidentale;
pag. 11/12 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del CONDOMINIO VERTUMNO ROMA VIA FERONIA 146 e del CONDOMINIO SORATTE ROMA VIA FERONIA 146 nella misura che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.000,00 ciascuno e, quanto al secondo grado, congiuntamente, in euro 8.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente
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