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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8252 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. R.G. 44860/2023 promossa da
( titolare di EDIL SOLUTION DI Parte_1 C.F._1
BORRELLO LUISA, con il patrocinio dell'avv. Matteo Sarasso ATTRICE contro
( , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONCLUSIONI Per l' attrice:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie tutte del caso, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano: NEL MERITO, in via principale: accertato e dichiarato il grave inadempimento di a socio unico delle Controparte_1 obbligazioni contrattualmente assunte con parte a o, pronunciata la risoluzione del relativo contratto di subappalto, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni dalla medesima subiti, e Parte_1 quantificati in complessivi i cui € 17.554,52 per danno emergente e €
pagina 1 di 20 54.000,00 per lucro cessante) o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. (NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE NELLA CONDOTTA DELLA CONVENUTA SIA RAVVISATO IL MERO ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE EX ART. 1671 C.C.) accertato e dichiarato il recesso unilaterale di a socio unico dal Controparte_1 contratto di subappalto in essere con l'attrice, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 tenere inde delle spese sostenute e del mancato guadagno, disponendo Parte_1 il pagamento in suo favore di complessivi € 71.554,52 (di cui € 17.554,52 per spese sostenute e € 54.000,00 per mancato guadagno) o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. NEL MERITO, in via di ulteriore subordine (NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE NON SIA RITENUTO CONCLUSO IL CONTRATTO DI TRA LE PARTI) CP_2 accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale di a socio unico, Controparte_1 condannare a socio unico, in persona d ntante p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni dalla medesima subiti, e pari a Parte_1 complessivi € 59.254,52 54,52 per danno emergente e € 41.700,00 per perdita di chance) o somma veriore accertanda in corso di causa ovvero rimessi alla valutazione equitativa del Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi. IN OGNI CASO Col favore del compenso professionale di giudizio, oltre cpa e iva e rimborso forfetario. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE DELLA PARTE CONVENUTA e la PROVA PER TESTI sui capitoli infratenorizzati, preceduti dal rituale “vero è che”:
1) parte attrice ha collaborato con a partire dal mese di settembre 2022 Controparte_1 in numerosi appalti inerenti la rist mobili;
2) le opere da eseguirsi erano di volta in volta commissionate da all'attrice CP_1 previa contrattazione e determinazione verbali del relativo prez to tramite acconti e saldo finale, e con formalizzazione contrattuale successiva, talvolta durante l'esecuzione dei lavori, altra volta alla loro consegna;
3) l'affidamento dell'attrice sulla serietà e correttezza della committente era avvalorato anche dagli amichevoli rapporti instauratisi tra le parti e le rispettive famiglie, e in particolar modo tra la sig.ra e il di lei marito, (che si è sempre Pt_1 Persona_1 occupato delle questioni tec dil IO, aven competenza) e il pagina 2 di 20 sig. (responsabile tecnico della convenuta ed effettivo detentore del CP_3 potere decisionale);
4) nella primavera del 2023 ssumeva l'incarico di general contractor CP_1 CP_1 di un cantiere (condominio) in EN avente a oggetto interventi di ristrutturazione legati alle detrazioni fiscali introdotte dalle recenti normative (superbonus per i lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche);
5) nel mese di aprile 2023 la convenuta proponeva a IL IO, in riferimento al cantiere anzidetto, un subappalto per le opere complete legate al c.d. 110% (quali, in via generica e non esaustiva, e con dettaglio nel prosieguo: piazzamento cantiere, ponteggio, messa in sicurezza, spicconatura e rasatura, isolamento termico a cappotto di parte esterna, impermeabilizzazione balconi, terrazzi, lastrici solari), per le opere correlate al 50% (come da computo metrico), nonché per serramenti (smontaggio, rimontaggio) e assistenza muraria per impiantisti idraulici ed elettrici, e ogni altra attività/incombenza a quelle prodromiche e/o successive.
6) nello specifico il cantiere era in EN (AN), via Strada Terza-Cesano n. 32; il committente il sig. , amministratore del Condominio;
Persona_2 CP_1 impresa affidataria e or;
e IL IO sarebbe stata una subappaltatrici interessate all'esecuzione dei relativi lavori.
7) dopo la presentazione del progetto da parte dell'ing. , una fitta rete di CP_3 telefonate e confronti tra il sig. l'ing. e il di lui collaboratore ing. Per_1 CP_3 Per_3
, e un accordo di mas rezzi applicare - considerata a
[...] trasferta - era infine organizzato un sopralluogo sul posto;
8) per l'insistenza della convenuta e per l'urgenza dalla medesima rappresentata, per effettuare il sopralluogo anzidetto l'attrice deviava il viaggio di rientro a casa dalle vacanze pasquali;
9) ne seguivano un computo metrico e uno studio di fattibilità condivisi, e la quantificazione in € 300.000,00 a corpo e a forfait del corrispettivo dei lavori complessivamente affidati all'attrice da (esclusi la fornitura di CP_1 CP_4 materiale, la soletta per le infiltrazioni e gli
10) sulla scorta degli accordi presi, e che la general contractor avrebbe dovuto velocemente trasporre in forma scritta, IL IO provvedeva a una tempestiva ricognizione del ponteggio a disposizione e al suo trasporto in loco (480 mq di ponteggio, trasportati il 22-04-23); acquistava quello mancante, fino al raggiungimento degli 800 mq occorrenti;
forniva le reti da cantiere;
si attivava per la creazione del cartello da affiggere in cantiere;
indi, disdette le vacanze estive in vista degli imminenti lavori, organizzava la sistemazione dell'intera famiglia (con tre bambini) in quel di EN;
acquistava un pick up tata per supplire alla mancanza di un mezzo di lavoro pagina 3 di 20 adeguato alle opere da realizzare;
effettuava altri due viaggi (entrambi nel mese di maggio'23) presso il cantiere per la consegna e lo stoccaggio degli ulteriori ponteggi;
11) per i viaggi, la consegna e lo stoccaggio di cui al capo che precede l'attrice si avvaleva di un proprio operaio e del sig. - un collaboratore esterno della che Per_4 CP_1 la stessa convenuta aveva chi occupare, con i relativi costi, p e la conclusione delle opere ancora in essere in Lombardia e partire con EN - e assumeva tre operai;
12) tutte le operazioni di cui ai capi nn. 10 e 11 erano fatte con il consenso, la supervisione e la collaborazione della convenuta;
13) la g.c. aveva anche trovato due appartamenti - uno per la famiglia dell'attrice e uno per i suoi operai da occupare durante l'esecuzione dei lavori - consegnandogliene le relative chiavi;
14) tra i mesi di aprile e giugno 2023, proprio in vista dell'imminente avvio dei lavori in EN, le parti convenivano sulla necessità di una rapida e urgente chiusura da parte di IL IO degli altri cantieri commissionatile da;
CP_1
15) l'attrice, di conseguenza, lavorava a oltranza, senza far distinzione tra giorni feriali e festivi, affinché essi fossero realizzati e consegnati in tempo;
16) prima della partenza alla volta di EN, l'attrice provvedeva anche, su richiesta e insistenza (proprio perché poi per mesi sarebbe stata occupata nelle RC) del sig.
, alla manutenzione del manto di impermeabilizzazione del fondale della CP_3 te presso la di lui abitazione in LO;
17) per tutte le circostanze in fatto di cui ai capi che precedono, parte attrice confidava nella serietà e nella concludenza degli accordi presi con la general contractor;
18) parte attrice, in considerazione degli anzidetti accordi e della conseguente necessità di predisporre e impiegare tutte le proprie risorse nel cantiere di EN, rifiutava altri lavori certi, a PA (CR) e a RI LE, Parco della Mandria (TO);
19) i primi giorni del mese di giungo 2023, in concomitanza con l'ultimazione degli altri cantieri e oramai pronta per iniziare quello di EN, parte attrice, sia direttamente sia per il tramite del sig. iniziava a chiedere alla convenuta ripetutamente, ma Per_1 invano, i computi metrici corrispondenti a quanto stabilito verbalmente e, con essi, gli acconti, indispensabili per rientrare in parte delle spese già sostenute, per affrontare quelle ulteriori e per l'organizzazione cantieristica;
20) per tutto il mese di giugno 2023 , attraverso l'ing. e il sig. CP_1 Per_3 [...]
prendeva tempo e dava risposte vaghe;
CP_3 nto, il 25-06-2023, all'attrice venivano comunicati il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e la Notifica Preliminare - EG RC (docc. 19-21): in entrambi gli anzidetti documenti IL IO di EL UI era ufficialmente indicata tra le imprese selezionate come 'esecutrici subappaltatrici';
pagina 4 di 20 22) l'attrice insisteva dunque ancora per l'acconto e per la stesura del contratto, sottolineando le difficoltà in cui lo stallo della situazione la stava mettendo, tenuto anche conto dell'esigenza di organizzare e provvedere a 4 operai, e considerati “i soldi già spesi”, tra l'altro, per acquisto dei ponteggi (vieppiù fermi da due mesi), “per i viaggi e noleggio” (29-06-2023; si cfr. doc. 22);
23) in data 01-07-2023 interveniva finalmente e direttamente il sig. CP_3 inviando un computo metrico per le opere al 50% facenti parte dei concordati: esso, tuttavia, riportava prezzi decisamente ribassati rispetto a quelli già discussi e convenuti, e in ogni caso fuori mercato;
24) ne seguivano richieste di chiarimenti e confronti telefonici tra le parti, e tentativi di rassicurazione da parte di CP_3
25) all'ennesima richiesta attorea di sapere come intendesse procedere, CP_1 rimarcando come le spese frattanto anticipate e i ro la stesse mettendo sempre più in difficoltà, in data 08-07-2023 il sig. per , (oltre a CP_3 CP_1 confermare la disponibilità di due appartamenti per erai famiglia), inviava due nuovi computi (ponteggio € 21.000,00, cappotto termico 68.380,00);
26) la g.c. in quella circostanza stabiliva in € 89.380,00 il corrispettivo del capitolato del 110% più il ponteggio e più gli oneri di sicurezza, che con gli € 58.000,00 previsti per le opere al 50%, portava a un valore complessivo dei lavori affidati a IL IO di € 147.380,00 anziché di € 300.000,00 preventivato e concordato in partenza;
27) ne seguiva, immediata, una lunga conversazione telefonica tra il sig. e il sig. Per_1
, in cui il referente attoreo cercava di spiegare in modo pacato come i CP_3 ossero non solo abissalmente distanti da quelli per i quali parte attrice aveva deciso di accettare l'incarico e si era attrezzata per l'inizio dei lavori, ma anche completamente incongrui rispetto a quelli normalmente utilizzati per tutti i loro cantieri;
28) il sig. chiedeva di partire con i computi da ultimo presentati come 'base', salvo CP_3 poi vedere 'strada facendo' e sosteneva di avere sbagliato a stabilire, all'inizio, € 300.000,00; IL IO non accettava, pretendendo invece la formalizzazione del contratto con previsione del corrispettivo già concordato (€ 300.000,00) e con riconduzione dei capitolati a valori adeguati e realistici (si cfr. anche doc. 95); 29) pur avendo oramai compreso le reali intenzioni della general contractor, ma nel tentativo estremo di porre rimedio alla situazione, il sig. creava un gruppo di Per_1 wathsapp “Cantiere EN” (con partecipanti i sigg.ri e Persona_3 [...]
nel quale analizzava punto per punto le voci ind enu CP_3 computi di cui ai capi nn. 23 e 25, spiegava l'assoluta incongruità dei prezzi applicati rispetto alla natura e alla quantità dei lavori da svolgere, e riepilogava i danni sino ad allora subiti per la loro mancanza di serietà e correttezza;
pagina 5 di 20 30) Nel corso del confronto tra i rispettivi legali, frattanto intervenuti (docc. 38- 41), l'attrice era raggiunta telefonicamente dal referente dei condomini (sig. Tes_1
ed era resa edotta del fatto che, al suo posto, si era presentata in cant
[...] ditta che si stava predisponendo all'inizio dei lavori;
31) il 22-07-2023 i sigg.ri e partivano quindi alla volta di EN, Per_1 Pt_1 per verificare personalmente la situazione e soprattutto per controllare lo stato dei propri ponteggi, preoccupati di un loro eventuale utilizzo improprio e della conseguente responsabilità;
32) essi erano effettivamente stati spostati e senza più recinzione;
l'attrice provvedeva quindi a mettere l'area cantiere nuovamente in sicurezza (dividendola in due parti – transennandone una e delimitando l'altra con l'apposito nastro rosso e bianco);
33) Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, su richiesta del sig. e di altri inquilini dello stabile, la sig.ra e il sig. prendevano Tes_1 Pt_1 Per_1 parte a una sorta di riunione nella quale erano richieste delucidazioni in ordine alla loro lamentata 'sparizione'; in quella circostanza l'attrice apprendeva che alla Committenza era stato detto che il rallentamento dei lavori era dipeso proprio da IL IO che avrebbe avanzato pretese economiche eccessive e irragionevoli, e che si sarebbe rifiutata di eseguire i lavori;
34) nella circostanza di cui al capo che precede emergeva anche che la Committenza non era a conoscenza dell'intervenuta variazione della g.c. e che detta sostituzione era sconosciuta anche al progettista e al Direttore dei Lavori, sig. ; Controparte_5
35) il 24-08-2023 all'attrice era comunicato l'utilizzo della propria attrezzatura, ancora presente nel cantiere, da parte di altra impresa;
36) all'immediata contestazione telefonica al direttore dei lavori seguiva, l'indomani, una ulteriore diffida dal suo utilizzo indebito, dall'asporto e/o dal suo danneggiamento;
in essa erano altresì domandati l'elenco e la documentazione fotografica dei ponteggi ancora stoccati nei magazzini di AN GI ES e destinati a CP_1
EN, con preavviso del loro imminente ritiro;
37) la convenuta replicava declinando qualsivoglia spiegazione sull'utilizzo altrui dei ponteggi, confermando la disponibilità alla riconsegna delle attrezzature attoree e, soprattutto (era il 04-09-2023), ribadendo l'irricevibilità dell'offerta di IL IO, questa volta per eccesso di genericità sui tempi di esecuzione;
38) IL IO recuperava infine i propri materiali dai magazzini di Controparte_1
AN GI ES il 15-09-2023 e dal cantiere di EN il 20-09- 2023; 39) nella circostanza anzidetta l'attrice verificava che nel cartello affisso nell'area dei lavori era divenuta impresa subappaltatrice;
Controparte_1
40) i ll'attrice in vista dei lavori per cui è causa ammontano a circa € 17.554,52 e sono quelli di cui ai docc. 53-64 che si rammostrano;
pagina 6 di 20 41) il primo viaggio in EN (22-04-2023) era stato fatto soltanto dal sig. Per_1 che aveva portato nel cantiere il ponteggio a disposizione e montato la recinzione;
42) i successivi due viaggi In EN (nel mese di maggio 2023) erano stati fatti da due operai (uno, , incaricato direttamente da;
l'altro, Per_4 CP_1 Per_5 dipendente di Ed ion, assunto proprio e solo re di S impegnati per due giorni;
43) per il ritiro del ponteggio a AN GI ES (il 15-09-2023), oltre al sig.
sono stati impiegati tre operai ( Coreg, Ehioage), al costo di € Per_1 Pt_2
€ 25,00/h x 8 ore x 3 operai);
44) in vista del cantiere per cui è causa l'attrice ha rifiutato proposte di lavoro certe: il cantiere di PA (CR), che avrebbe portato un utile non inferiore a € 25.200,00; e il cantiere di RI LE (TO), che avrebbe portato un utile non inferiore a € 4.500,00;
45) IL IO avrebbe potuto realizzare i lavori di cui al capo che precede in concomitanza, essendone peraltro unica la committenza;
46) il ponteggio, stoccato in EN e in AN GI ES (per essere trasportato a EN) e inutilizzato per mesi, avrebbe potuto essere montato altrove per non meno di € 12.000,00 (= 800 mq x € 15,00/mq);
47) € 15,00/mq per il montaggio del ponteggio era il prezzo di favore applicato a
[...] mentre il prezzo reale di mercato minimo è di € 25,00/mq; CP_1
48) per avere rifiutato i cantieri offertile a giugno - in vista e in concomitanza con l'impegno di EN - e per averne rinunciati altri in luglio – nell'auspicio di un componimento delle questioni insorte con la convenuta e della prosecuzione della propria attività nel cantiere di EN – dal mese di settembre u.s. IL IO è rimasta praticamente priva di lavoro;
49) le piccole prestazioni occasionali non hanno consentito di sopperire alle ingenti spese sostenute in vista del subappalto e per provvedere a quelle correnti, prime tra tutte gli stipendi dei propri dipendenti;
50) IL IO di EL UI era una piccola impresa individuale, ed è stata sempre gestita a livello familiare;
il sig. preposto e di fatto l'unico Persona_1 operativamente qualificato, è infatti il marito della sig.ra ; Parte_1
51) l'inattività dell'azienda equivaleva ad assenza di red famiglia, oltreché ad aumento della sua esposizione debitoria ad ampio spettro (nei confronti dell'erario, dei fornitori, dei dipendenti, e per spese domestiche);
52) il sig. ha dunque dovuto decidere di cancellarsi come preposto della ditta Per_1 individua oglie e di cercare altrove una occupazione stabile, con stipendio certo;
53) la sig.ra ha frattanto definito le posizioni di tutti i dipendenti e chiuso la Pt_1 matricola Inps-Inail; e la casa familiare è stata messa in vendita.
pagina 7 di 20 Si indicano a testi: 1. , res. in strada del Porto n. 1, Crescentino (VC); Persona_1
2. es. in Moncestino (TO), via Seminenga n. 43; Persona_6
3. , res. in Chivasso (TO), via Siccardi n. 13; Parte_3
4. res. in ANthià (VC), vicolo AN Benedetto n. 6; Parte_4
5. , res. in Albano Vercellese (VC), via XX Settembre n. 12. Parte_5
ammettere la PROVA CONTRARIA a quella eventualmente articolata dalla convenuta, ove concessa, con i medesimi testi.”
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis
- respingere ogni domanda dell' attore in quanto infondata in fatto e in dritto
- con il favore di spese e competenze di lite In via istruttoria voglia il Tribunale ammettere prova per interrogatorio formale della GNa e per testi sulle Parte_1 circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1. vero che l' Ing. è un libero professionista svolgente attività di Persona_3 consulente tecnico commerciale non solo per ma anche per altre aziende / CP_1 clienti
2. vero che laddove presente per nei rapporti con Eil IO di CP_1 Parte_1
l' Ing. ha rivestito la figura e funzione di consulente per la stessa
[...] Persona_3
delega o potere di firma da parte di quest' ultima CP_1
3. vero che l' Ing. aveva operato anche con General Contractor del tutto Persona_3 estranei a le differente veste aveva intrattenuto rapporti con IL CP_1
IO di EL UI
4. vero che quanto indicato al capitolo 3 che precede era avvenuto allorchè IL IO di EL UI aveva operato , su indicazione dell' Ing nel Persona_3 cantiere di Noviglio ove aveva eseguito cartongessi e finiture edili, a ral Contractor la società Cogenlab e nei cantieri di Belgioioso e Pavia dove IL IO di EL UI aveva operato avendo quale General Contractor la società Sigem
5. vero che per i cantieri nei quali ha svolto attività di committente di CP_1 imprese subappaltratrici , o di gene l' Ing. aveva compito Persona_3 di svolgere ed ha svolto per le seguenti attività : CP_1
- ha individuato una o più sate a compiere le opere necessarie , in tutto o in parte
- ha sottoposto ai direttori dei cantieri e progettisti soluzioni tecniche e materiali
- ha fornito indicazioni per la redazione del preventivo da sottoporre a CP_1
pagina 8 di 20 6. vero che tali furono le attività che l' ing. svolse anche allorchè fu Persona_3 presente nei rapporti tra con IL IO di EL UI CP_1
7. vero che per si occupava dei cantieri Superbonus CP_1 Persona_3
110% solo in parte per quanto riguarda l' aspetto tecnico ( escluse direzione lavori, progettazione sicurezza ecc affidate ad altri professionisti ), , e non si occupava della contrattualizzazione dei sub appalti , in quanto erano gli uffici amministrativi di
[...]
( per lo più in persona della impiegata GNa ) ad occup CP_1 Parte_6 dell' incombente nè dei pagamenti che i pagamenti venivano effettuati e stabiliti dal signor e/o dagli stessi uffici amministrativi di CP_3 CP_1
8. vero che la modalità di presentazione e successiva accettazione di un offerta di subappalto/ fornitura di servizi , affidato da a imprese terze , prevedeva CP_1 una procedura consolidata e obbligatoria per i subappaltatori / fornitori di servizi
9. vero che in ragione di tale procedura , non accettava l' esecuzione di CP_1 attività / prestazioni da parte di terzi , senza che prima il soggetto interessato avesse :
- eseguito un sopralluogo in cantiere per verificare tutte le lavorazioni e le criticità del cantiere
- formulato alla proprietà un'offerta economica a fronte del sopralluogo
- concordato i prezzi delle opere da eseguire
- firmato la descrizione delle opere da eseguire e condizioni contrattuali di ingaggio e senza che avesse emesso un ordine nel quale fossero riportate tutte le CP_1 condizioni t omiche pattuite.
10. vero che nelle prime prestazioni ( ma solo per esse ) l'ordine mancava della parte descrittiva, perchè in fase di elaborazione ( ed era poi stato firmato in itinere )
11. vero che in data 5 dicembre 2022 OL OD per aveva però scritto CP_1
a mezzo e mail a IL IO ( doc.4 fascicolo parte co
“... procediamo come stiamo andando avanti in questi giorni , ovvero offerta, ordine Pt_6 lavori , verbale fine lavori , dico e pagamento come da ordine. Oggi purtroppo abbiamo avuto due assenze e una è stata quella di che doveva Pt_6 definire gli ordini. Comunque domani dovrebbe riprendere così remo fare i pagamenti in base agli ordini. Mi raccomando. ora siamo sulla strada giusta. questi i 10 comandamenti e mi sembrano molto chiari e snelli.
1. condizioni standard concordate
2. ordini standard emessi da Pt_6
3. offerta vostra per eventuali attività extra fuori condizioni
4. verifica direttore lavori se attività extra rientrano nei massimali e opere
5. richiesta eventuale a cliente se attività extra non rientrano nei massimali pagina 9 di 20 6. emissione ordine varianti in aggiunta a quello base
7. verbale fine lavori
8. DICO
9. fattura
10. pagamenti”
12. vero che nel caso del cantiere di avrebbe Controparte_6 Parte_1 dovuto comunicare l' offerta a metro rodotto isolante termico , per gli infissi
13. vero che per formulare siffatta offerta IL IO di EL UI , che aveva già eseguito in altri cantieri le medesime lavorazioni , non necessitava di ulteriore documentazione , essendo perfettamente in grado di stabilire le proprie marginalità di guadagno in base ai metri quadri da eseguire
14. vero che per il cantiere di EN si trattava , quanto all' isolamento termico , di procedere all' applicazione dell' isolante Heres Rasotherm H55 cappotto minerale in coccio pesto e calce
15. vero che l'azienda aveva già in precedenza appaltato ad IL IO CP_1 di EL UI un orazione con il medesimo prodotto nel cantiere
” e tale esperienza costituiva per l' Ing. ragione di Persona_7 Persona_3
a individuazione del subappaltatore : si trat a cappotto nanotecnologico Heres Rastotherm 55 cappotto minerale in coccio pesto e calce , ed era il primo cantiere ove era stato testato quell' intonaco isolante che CP_1 intendeva utilizzare anche su altri cantieri
16. vero che in quel caso specifico ( ) il cantiere era di modeste dimensioni, Per_7 Per_7 difficilmente raggiungibile con i mezzi e la quantità di isolamento era di modesta entità, quindi non si riusciva ad utilizzare tecniche meccaniche con pompa idraulica che , se utilizzate , avrebbero consentito di ridurre notevolmente il tempo di esecuzione, cosa invece possibile a EN, con un notevole risparmio sui costi di posa al mq.
17. vero che inoltre la IL IO di EL UI aveva manifestato verbalmente all' Ing. un forte interesse per tale appalto Persona_3
18. vero che il 10 Aprile 2023 ( doc.4 fascicolo di parte attrice ) , vi fu uno scambio di messaggi con l' Ing, , onde concordare la data di sopralluogo sul cantiere Persona_3
( cfr punto 6. che precede ) di EN
19. vero che a migliore individuazione si trattava del Cantiere “EN-Cesano Strada terza n.32”
20. vero che il sopralluogo doveva essere funzionale ad IL IO di EL UI per la formulazione dell'offerta tecnico economica.
21. vero che le opere riguardavano una palazzina in Comune di EN composta da 17 ( diciassette ) unità immobiliari , facente parte di un complesso di due palazzine con pagina 10 di 20 uno spazio comune . Il valore complessivo delle opere da eseguire sulla palazzina per le opere inerenti il superbonus ammontava ad Euro 986.000,00 circa. Solo una parte di dette opere avrebbe dovuto essere affidata da quale “general Controparte_7 contractor” a . CP_1
22. vero che non era titolare titolare di attestazione SO (Società CP_1
Organismi di Attestazione ) e non avrebbe quindi potuto rivestire in quell' appalto la qualifica di general contractor stante il disposto DL 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 51 del 20 maggio 2022 23. vero che il signor era molto interessato al subappalto di EN ( Persona_1 che avrebbe riguardato non l' intera commessa ma solo una minor parte di essa ) e , dopo avere effettuato il sopralluogo , aveva chiesto all' Ing. su quali Persona_3 lavori IL IO di avrebbe potuto presentare un'offerta Parte_1
24. vero che va a tal punto affidare all'impresa IL IO di CP_1
EL UI i seguenti lavori, previo accordo economico:
- fornitura e posa in opera del ponteggio 1500 -1800 mq considerando il perimetro dei balconi
- sola posa in opera dell'intonaco isolante
- sola posa in opera degli infissi
25. vero che l' affidamento , poi non avvenuto , avrebbe dato ad IL IO di EL UI la possibilità di sottoporre , in proprio, all'amministratore di condominio e ai singoli condomini un ' offerta per l' 'esecuzione dei lavori al 50% aggiuntivi a quelli inerenti il Superbonus 110% e l'esecuzione dei lavori privati nella abitazione dei singoli condomini per la ristrutturazione interna delle rispettive unità immobiliari
26. vero che in occasione del sopralluogo avvenuto il 10 aprile 2023 ( doc.4 fascicolo parte attrice ) il GN aveva ispezionato dettagliatamente la palazzina Persona_1 avendo verificato in compagnia dell' Ing. non meno di 10 ( dieci ) dei 17 ( Persona_3 diciassette ) appartamenti che la compo ppartamenti all' ultimo piano , tutti gli appartamenti a piano terra e alcuni appartamenti ai piani intermedi della palazzina .
27. vero che il signor effettuò in seguito più di un sopralluogo presso il Persona_1 cantiere di EN ile 2023 ( ed il 23 luglio 2023 ebbe altresì ad incontrare i condomini di EN all' insaputa di ) . CP_1
28. vero che il GN conosceva tutt vorazione che avrebbe Persona_1 dovuto essere realizzata , aveva visto i luoghi ed aveva avuto modo di verificare eventualità particolarità dell' opera che gli si chiedeva di eseguire . All' esito del sopralluogo il GN dichiarava di avere tutto il necessario per eseguire il Persona_1 lavoro .
pagina 11 di 20 29. vero che fu quindi richiesto da ad IL IO di EL UI , CP_1 dopo il sopralluogo , di presentare un' offerta tecnico economica contenente costi, modalità di pagamento e tempistica di esecuzione del cantiere . In tutti i rapporti precedenti , una volta eseguito il sopralluogo , IL IO di EL UI aveva formulato la propria offerta scritta , a metro quadro o a corpo, senza avere mai preventivamente richiesto e consultato il computo metrico
30. vero che il 12 Aprile 2023 ( doc 5 fascicolo parte attrice ) vi fu uno scambio di messaggi “wathsapp” per verificare se IL IO di EL UI possedesse l'organizzazione necessaria e fosse in grado di fornire il ponteggio per il cantiere di EN.
31. vero che risultò in quel momento come IL IO di EL UI avesse disponibili soli 350 mt di ponteggio , altri 250 li avrebbe recuperati , e che per il cantiere di EN occorrevano 1500-1800 mt. di ponteggio
32. vero che successivamente IL IO di EL UI chiese all' Ing. Per_3 se fosse possibile ( onde ridurre trasferte e costi ) portare taluni elem
[...] proprio ponteggio ( pochissimi elementi ) a EN. In alternativa il GN Per_1 avrebbe dovuto asportare il ponteggio da dove si trovava ( altri suoi
[...] portare il ponteggio in sede a Vercelli e portarlo in un secondo tempo a EN quando fosse stato possibile depositare i ponteggi in quel cantiere. 33. vero che per assecondare tale esigenza l' Ing. chiese ai condomini Persona_3 interessati , tramite gli amministratori dei rispett di consentire a IL IO di EL UI di posizionare i ponteggi nel piazzale in comune tra la palazzina destinata all' intervento e la palazzina adiacente , quindi in prossimità del cantiere, ma al di fuori dello stesso, nel piazzale in comune tra i due condomini. Nulla avrebbe infatti potuto essere collocato in cantiere da IL IO di EL UI prima della conclusone degli accordi con CP_1
34. vero che sempre nell' aprile 2023 do pervenuta alcuna proposta contrattuale da parte di IL IO di EL UI , si tennero alcuni incontri presso la sede di in AN GI ES ( Mi ) presenti il GN CP_1 [...]
, collaboratore di , il GN e l' Ing. CP_3 CP_1 Testimone_2 Per_3
si discusse il cost , la stesur olante e
[...] della posa dell'intonaco termico Heres H55 con sistema altamente meccanizzato a pompa idraulica, con trattamento delle superfici, rete e finitura, nonchè la posa di infissi tapparelle e cassonetti , opere tutte già eseguite da IL IO di EL UI in precedenti cantieri e quindi perfettamente quantificabili da parte di quest' ultima 35. vero che trattandosi si appalto da realizzare a EN si discusse del fatto che il prezzo per il cappotto sarebbe stato ( anzichè 35€/mq. di appalto standard, o 45€/mq. compresa la trasferta così come avvenuto in appalti precedenti ) di 65€/mq. , fermo pagina 12 di 20 restando che la conclusione dell' accordo avrebbe dovuto essere demandata alla formulazione di una offerta scritta di IL IO di EL UI e da una accettazione scritta da parte di , pretendendo ( ad evitare CP_1 CP_1 facili fraintendimenti e contestazioni ) la forma scritta per la conclusione dell' accordo su prezzi e lavorazioni .
36. vero che IL IO di EL UI tramite fu dunque Persona_1 espressamente invitata a produrre proposta contrattuale scr
37. vero che non si arrivò a definire quali fossero le ulteriori opere aggiuntive che avrebbero potuto essere affidate in appalto ( quali ad esempio , rampa esterna garage, marciapiedi perimetrale condominio, autorimessa box auto, posa piastrelle, rampa accesso disabili, rimozioni e demolizioni, muretto recinzione , assistenza muraria alle opere idrauliche e alle opere elettriche , lavori da eseguire nelle proprietà private dei singoli condomini , lavori di adeguamento antincendio ) . Ma era stato reso noto a IL IO di EL UI che tali opere avrebbero dovuto essere da essa stessa concordate e definite ( con gli amministratori condominiali ed i singoli condomini ) prima dell' inizio dei lavori.
38. vero che si ipotizzò che IL IO di EL UI avrebbe potuto realizzare un importo che , sommando quanto eseguito per conto di ( ponteggi , posa CP_1 dell' isolante e posa dei serramenti ) e opere ult rdate e definite direttamente da IL IO di EL UI con gli interessati ) , avrebbe potuto raggiungere i 250.000,00 / 300.000,00 Euro
39. vero che nel mese di maggio 2023 , poichè il Superbonus per il cantiere di EN scadeva il 31 dicembre 2023 , gli uffici amministrativi di iniziarono a CP_1 predisporre le bozze dei contratti, dei documenti per la sicurezza in cantiere e delle notifiche all' Inail, Inps e Ispettorato del lavoro
40. vero che la conclusione del contratto tra e la committenza era infatti CP_1 condizionata al rispetto da parte della appal le norme sulla regolarità dei lavoratori, alla certificazione del ponteggio, alla documentazione essenziale all'ingresso in cantiere , quale POS, IM, DURC, unilav, corsi personale
41. vero che il giorno 8 maggio 2023 ( doc.11 fascicolo parte attrice ) il signor Per_1 chiedeva all' Ing. di poter organizzare i primi lavori a Seni
[...] Persona_3
42. vero che a quell' epoca ( e così fu anche in epoca successiva ) IL IO di EL UI non solo non aveva ancora formulato alcuna proposta , ma neppure era in grado di portare il ponteggio necessario al cantiere. Sul cortile condominiale, erano presenti 35 mq di ponteggio circa, rispetto ai 1500 mq necessari.
43. vero che peraltro per il montaggio del ponteggio sarebbe stato necessario un piano di montaggio per la sicurezza dei lavoratori ( IM ) , redatto da soggetti abilitati .
pagina 13 di 20 IL IO di EL UI era priva di piano di montaggi e non aveva nel proprio organico soggetti abilitati alla redazione
44. vero che a maggio 2023 nel cantiere di EN il cartello di cantiere era già presente perchè collocato da altra impresa
45. vero che mai richiese a IL IO di procedere all' acquisto di un CP_1
Pick-Up 46 vero che IL IO di EL UI effettuò l' acquisto di un Pick-Up senza alcuna previa consultazione o accordo con CP_1
47. vero che dopo l' acquisto il GN ffermava “tanto un mezzo lo Persona_1 dovevo prendere il Doblò ha solo due posti” ( doc.10 parte attrice )
48. vero che il GN era un operaio utilizzato dal signor Persona_8 Persona_1 nei vari cantieri ( ad esempio: , , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
e ), come lavorator Per_13 utilizzato anche per gli spostamenti del personale di IL IO di . Parte_1
49. vero che il rimanente personale di IL IO di EL Lu fatti dotato di patente di guida.
50. vero che il dipendente veniva assunto con lavoro intermittente Controparte_8
20 gg solari , per il solo mese di maggio, dal 10/05/2023 - al 31/05/2023 ed era stato già presente in altri altri cantieri di IL IO di EL UI 51. vero che l' appartamento in EN del quale ebbe a disporre , era l' Persona_1 appartamento di famiglia dell' Ing. asa al mare del GN Persona_3
, suocero dell' Ing. ) Persona_14 Persona_3
c r le chiavi della casa Persona_3 Persona_1 del suocero , a titolo di cortesia , affinchè il GN ne facesse Persona_1 personalmente uso nel periodo dei lavori , sempre a titolo d 53. vero che per il proprio personale IL IO di EL UI avrebbe potuto avere la disponibilità di altri due alloggi distinti e diversi, uno al piano terra ( GN Per_15
) e l'altro all'ultimo piano ( GN ) . I costi inerenti li avrebbe sostenuti CP_9 [...]
, in quanto i rispettivi ano disponibili a concederli in locazi CP_1 alle ditte operanti in cantiere .
54. vero che a giugno 2023 IL IO di EL UI doveva però ancora redigere il POS ed il IM (progetto di montaggio del ponteggio) il DURC e doveva altresì ancora comunicare la regolare assunzione dei lavoratori che avrebbero operato in cantiere , e la loro specifica formazione
55. vero che nei primi giorni del mese di giugno la società tramite il CP_1
GN richiedeva ripetutamente a IL IO di EL UI la Parte_7 confer porti dei quali si era discusso verbalmente durante gli incontri in azienda pagina 14 di 20 56. vero che il 25 giugno 2023 mancavano sei mesi e 5 giorni al termine di scadenza della esecuzione delle opere per il superbonus 110%
57. vero che il PSC prodotto da controparte sub doc.20 è un documento preliminare ( non sottoscritto da alcuno) dove erroneamente l' estensore aveva inserito il nome di
[...]
CP_1
58. vero che il documento fu rettificato con la indicazione di Controparte_7 quale general contractor , non appena fu esaminato dal dirett che si accorsero dell' errore da parte dell' estensore Persona_3
9 giugno 2023 al fine di riprendere la trattativa , inviò a CP_1
IL IO di EL UI , che nessuna proposta economica aveva ancora sottoscritto, il computo metrico delle opere extra 50% ( si trattava ad esempio della rampa , della sistemazione parti esterne quali fioriere , piante ornamentali da rimuovere
, marciapiede perimetrale, muretto perimetrale , ecc. )
60. vero che in data 8 luglio 2023 il GN nel corso di un colloquio Persona_1 telefonico comunicava a che enigallia intendeva prima CP_3 farsi “due conti” perchè intendeva verificare se doveva a sua volta pagare un subappaltatore per fare i balconi o noleggiare un macchinario per fare i sottofondi , e che il se il prezzo non fosse stato per lui conveniente il lavoro non gli mancava
61. vero che sempre in data 8 luglio 2023 inviava a IL IO di CP_1
EL UI il computo metrico ( doc 26 fascicolo di parte attrice ) delle opere al 110%
, e avanzava la ipotesi di accordo per 65€/mq per la sola posa del cappotto di isolamento 18€/mq per il montaggio del ponteggio , la disponibilità di due appartamenti per gli operai 10000€ per la copertura delle prime spese vive.
62. vero che il 9 luglio 2023 il GN comunicava che gli era impossibile Persona_1 eseguire le opere a fronte delle remun uali si era parlato ( doc. 28 fascicolo parte attrice )
63. vero che il 23 luglio 2023 il GN si recava a EN e si incontrava Persona_1 personalmente ( senza nulla dire a ) con il direttore dei lavori Ing. CP_1 ed i seguenti cond , , Controparte_5 Parte_8 Persona_14 [...]
, , , senza nulla concludere Tes_3 Testimone_1 Testimone_4
i oli sopra riportati : Ing. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Persona_3 CP_1
Sig. - vi branze n.49 - 26900 LO ( Lo ) CP_3
Sig. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Testimone_2 CP_1
Sig. c/ - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi) Parte_9 CP_1
Sig. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Parte_6 CP_1
pagina 15 di 20 Senza inversione dell' onere della prova, chiede , in caso di ammissione CP_1 della prova per testi ex adverso dedotta con memoria ex art.171 ter n.2 cpc , di essere ammessa a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di controparte . Indica quali testimoni a prova contraria , su tutti i capitoli ex adverso dedotti :
- Ing. c/o - via KY n.21- AN GI ES ( Mi ) Persona_3 CP_1
- Sig. - viale delle Rimembranze n.49 - 26900 LO ( Lo ) CP_3
- Sig. c/o - via KY n.21- AN GI ES ( Mi ) Testimone_2 CP_1
- Sig.ra c/o - via KY n.21 - AN GI ES (Mi) Parte_9 CP_1
- Sig.ra o ia KY n.21 - AN GI ES (Mi) Parte_6 CP_1
Indica altresì a prova contraria sul capitolo 11. di cui alla memoria avversaria ex art.171 ter n.2 cpc: Sig. (per esteso ) - VI SS Persona_16 Persona_17
Vol lora Sopra T
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, qualificatasi come titolare di IL IO Di Parte_1
EL UI, impresa artigiana che si occupa di lavori di edilizia in generale, con attività prevalente nella costruzione di edifici residenziali e non, ha convenuto in giudizio a socio unico allegando: - di aver, nell' aprile 2023, concluso Controparte_1 con la st di subappalto per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un stabile condominiale sito in EN, essendo
[...]
a socio unico general contractor del più ampio cantiere sito in Senigalli CP_1
Strada terza Cesano 32, il cui committente era il - dopo averne concordato CP_10 le condizioni, pattuendo un prezzo di € 300.00 ppaltatrice ha predisposto tutte le attività preliminari e organizzative in vista dell'esecuzione; - dapprima la subcommittente ha temporeggiato nell'adempimento degli impegni assunti (pagamento degli acconti e trasmissione computi metrici) per poi rinnegarli, modificando unilateralmente il corrispettivo delle opere assegnate in subappalto, e così riducendolo a meno della metà (€ 147.380); - divenuta insostenibile per l'attrice la prosecuzione dei rapporti, di fatto, la convenuta l'ha estromessa dal cantiere;
infatti dalla fine del mese di luglio 2023 ha preso ad operare in cantiere, quale subappaltatrice, altra impresa, utilizzando ponteggi e materiali dell'attrice. Ha dunque chiesto, premessa la conclusione del contratto per facta concludentia, la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della subcommittente e la sua condanna al risarcimento del danno (emergente per €17.554,52
+ lucro cessante per euro 54.000,00); in subordine: l'accertamento dell'avvenuto recesso della convenuta e la conseguente condanna della stessa ad indennizzarla sempre per la pagina 16 di 20 complessiva somma di € 71.554,52 come sopra prevista, a mente dell'art. 1671 c.c.; in ulteriore subordine l'accertamento della responsabilità precontrattuale di CP_1
a socio unico e la sua condanna al risarcimento del danno (em
[...]
€17.554,52, da perdita di chance per euro 41.700,00); il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi. a socio unico si è costituita in giudizio, contestando l'avvenuta Controparte_1 conclusione di un contratto di subappalto tra le parti per facta concludentia, e dunque anche di un recesso dal contratto, come pure di una responsabilità precontrattuale di essa convenuta, dovendo piuttosto l'attrice imputare a sé stessa la mancata conclusione di qualsiasi accordo. In particolare, ha evidenziato come, analogamente a quanto era accaduto per altri quattordici cantieri subappaltati a IL IO, quest'ultima avrebbe dovuto eseguire un sopralluogo, formulare un'offerta economica, concordare i prezzi, firmare la descrizione delle opere e le condizioni contrattuali;
quindi avrebbe emesso CP_1 un ordine che riportava tutte le condizioni tecniche e he pattuite - circostanze tutte non verificatesi relativamente al cantiere di EN in oggetto, nel quale c'è stato soltanto uno scambio preliminare tra l'attrice (nella persona di Per_1
coniuge di ) e il consulente di ing. privo
[...] Parte_1 CP_1 Persona_3 teri di firma ntanza . Inoltre, l'intenzione di era di affidare a IL IO soltanto il subappalto CP_1 del ponteggio, posa in 'intonaco e degli infissi;
l'attrice avrebbe poi con il Condominio concordato eventuali ulteriori opere. Il fatto che IL IO risulti indicata tra le imprese esecutrici subappaltatrici nel PSC (doc 20 attrice) e nella notifica alla EG RC (doc 21 attrice) si spiega nel primo caso con un errore nell'indicazione di quale general contractor in luogo di che effettivamente rivesti quel ruolo, nel secondo caso con il Controparte_7 ica soltanto le imprese che avevano accesso al cantiere, senza riportare l'indicazione del general contractor. In punto indennizzo o risarcimento danni domandato dall'attrice, il convenuto ha rappresentato: che non risultano provate le voci di danno richieste dall'attrice sia sotto il profilo del danno emergente (le spese sostenute sono frutto di iniziativa unilaterale di IL IO e i relativi acquisti restano nel patrimonio di questa impresa) sia sotto il profilo del mancato guadagno (per calcolare il quale è utilizzato un valore dell'appalto privo di qualsiasi concretezza e fondamento ed è meramente allegata la perdita di altre favorevoli occasioni lavorative). Ha dunque concluso per il rigetto delle domande attoree.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. pagina 17 di 20 Dopo l'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 1.7.2024 e per le ragioni ivi esplicitate e qui richiamate e ribadite attesa la reiterazione delle richieste istruttorie, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art 171ter n 2 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attrice ha chiesto, in via principale, che, accertata l'avvenuta conclusione per fatti concludenti di un contratto di subappalto tra le parti, ne venga dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della convenuta;
in subordine che accertato il recesso esercitato dalla subcommittente, per l'effetto, questa venga condannata, a mente dell'art. 1671 c.c. ad indennizzarla;
in ulteriore subordine che, accertata la responsabilità precontrattuale di quest'ultima sia condannata al risarcimento del danno CP_1 patito da essa IL IO.
Tali domande sono infondate e vanno rigettate. Invero, deve escludersi che le parti siano giunte effettivamente alla conclusione di un contratto;
tra le parti medesime sono intercorsi scambi aventi ad oggetto il contenuto di un possibile accordo contrattuale ma alcun contratto è stato concluso dalle parti, neppure per fatti concludenti, mancando la condivisione degli elementi essenziali di quell'accordo In primo luogo va sottolineato come parte dei contatti e degli scambi siano intercorsi tra IL IO, rappresentata dal coniuge della , e il consulente tecnico di Pt_1 [...]
ing. privo di poteri di rappresentanza della società; inoltre: - CP_1 Persona_3
no camente riferire al cantiere di EN modalità di conclusione del contratto né tantomeno pattuizioni in precedenza intercorse con relativamente ad altri differenti cantieri;
- non vi è concreta allegazione e prova furono affidati a IL IO i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dello stabile condominiale sito in EN (anziché la mera intenzione di di trovare un accordo economico per il solo affidamento della fornitura e CP_1
e del ponteggio, della posa in opera dell'intonaco e degli infissi); - difetta la concreta allegazione prova che il valore del subappalto fosse di €300.000,00 a corpo e che l'installazione del ponteggio sia avvenuta su richiesta di (referente CP_3 di e (cfr in particolare capitoli nn. 9, capitolo 12 in relazione ai CP_1 Per_3 ca e 11 moria ex art 171ter n 2 c.p.c. dell'attrice). L'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente;
infatti tutti i capitoli di prova orale sono generici e/o irrilevanti o hanno contenuto valutativo (ferma restando l'inammissibilità della formulazione ai fini della prova testimoniale come pagina 18 di 20 evidenziato nell'ordinanza pronunciata il 1.7.2024); quanto ai documenti prodotti nel termine di cui all'art 171ter n 2 c.p.c. (docc 70-89 attrice riferiti ad altri cantieri, i docc 90-94 riferiti agli asseriti accordi per il cantiere di EN;
i docc. 96-99 ai computi metrici;
i docc. 100-105 “ad ulteriore conferma”) difetta un'illustrazione specifica della rilevanza di ognuno rispetto alla tesi difensiva, rendendoli, così, inutilizzabili (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2014 n. 13959; Cass. Sez. III, 26.5.2011 n. 11617; Cass. S.U. n. 2435/2008); il doc. 95 inoltre è stato depositato in un formato non consentito dalle regole del p.c.t. Il fatto che IL IO risulti indicata tra le imprese esecutrici subappaltatrici nel PSC del 20.6.23 (doc 20 attrice) e nella notifica alla EG RC (doc 21 attrice) non è decisivo atteso che entrambi i documenti non provengono da e il primo non CP_1
è neppure sottoscritto;
invero allega la convenuta nel suo tutivo – e la circostanza non è contestata a mente dell'art 115 c.p.c. dall'attrice e anzi è documentata dal PSC del 18.7.23 che produce sub n 39 – che il PSC in oggetto conteneva l' erronea indicazione di quale general contractor in luogo di CP_1 Controparte_7 che effettiva ì, poi, quel ruolo (subentrando a CP_1 subappaltatrice). Pertanto, le domande attoree, di declaratoria di risoluzione giudiziale e risarcimento del danno e in subordine di accertamento del recesso della convenuta ex art. 1671 c.c. e condanna al pagamento del relativo indennizzo, previo accertamento della conclusione del contratto di subappalto per fatti concludenti, vanno respinte. Relativamente alla domanda, svolta in via ulteriormente subordinata dall'attrice, di accertamento della responsabilità della convenuta a mente dell'art. 1337 c.c., per aver modificato unilateralmente l'oggetto delle trattative, con condanna della stessa a risarcirle i danni patiti, si osserva quanto segue. La norma di cui all'art. 1337 c.c. prescrive, a carico delle parti, un dovere di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative sia nella formazione del contratto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per configurarsi una responsabilità precontrattuale – ossia derivante dalla violazione della suddetta regola di condotta – occorre “che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.” (Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 34510/2021; cfr. anche ex multis Cass., Sez. 2, sent. n. 7545/2016; Cass., Sez. 3, sent. n. 7768/2007; Cass., Sez. 3, sent. n. 1632/00). Nel caso di specie, atteso che non vi è prova dell'esistenza di trattative volte a stipulare un contratto di subappalto del valore di €300.000,00, i computi metrici inviati da CP_3
pagina 19 di 20 in data 1 e 8 luglio 2023 per un valore complessivo di € 147.380 (peraltro non CP_3 prodotti, se non con screenshot parziali docc 23 e 27 attrice) non possono essere interpretati come violazione della regola di buona fede nello svolgimento delle trattative che avrebbe legittimato IL IO ad interromperle chiedendo i conseguenti danni asseritamente patiti. In definitiva la domanda non è provata;
il rigetto della domanda nell'an assorbe il profilo del quantum. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 e tenendo conto della quantificazione operata nella nota spesa allegata dalla convenuta alla memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, domanda e istanza respinta, rigetta la domanda proposta da , titolare di IL IO Di EL UI, Parte_1 con atto di citazione notificato a a socio unico;
Controparte_1 condanna l'attrice a rifondere all se processuali, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Milano, 31.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. R.G. 44860/2023 promossa da
( titolare di EDIL SOLUTION DI Parte_1 C.F._1
BORRELLO LUISA, con il patrocinio dell'avv. Matteo Sarasso ATTRICE contro
( , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONCLUSIONI Per l' attrice:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie tutte del caso, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano: NEL MERITO, in via principale: accertato e dichiarato il grave inadempimento di a socio unico delle Controparte_1 obbligazioni contrattualmente assunte con parte a o, pronunciata la risoluzione del relativo contratto di subappalto, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni dalla medesima subiti, e Parte_1 quantificati in complessivi i cui € 17.554,52 per danno emergente e €
pagina 1 di 20 54.000,00 per lucro cessante) o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. (NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE NELLA CONDOTTA DELLA CONVENUTA SIA RAVVISATO IL MERO ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE EX ART. 1671 C.C.) accertato e dichiarato il recesso unilaterale di a socio unico dal Controparte_1 contratto di subappalto in essere con l'attrice, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 tenere inde delle spese sostenute e del mancato guadagno, disponendo Parte_1 il pagamento in suo favore di complessivi € 71.554,52 (di cui € 17.554,52 per spese sostenute e € 54.000,00 per mancato guadagno) o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. NEL MERITO, in via di ulteriore subordine (NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE NON SIA RITENUTO CONCLUSO IL CONTRATTO DI TRA LE PARTI) CP_2 accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale di a socio unico, Controparte_1 condannare a socio unico, in persona d ntante p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni dalla medesima subiti, e pari a Parte_1 complessivi € 59.254,52 54,52 per danno emergente e € 41.700,00 per perdita di chance) o somma veriore accertanda in corso di causa ovvero rimessi alla valutazione equitativa del Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi. IN OGNI CASO Col favore del compenso professionale di giudizio, oltre cpa e iva e rimborso forfetario. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE DELLA PARTE CONVENUTA e la PROVA PER TESTI sui capitoli infratenorizzati, preceduti dal rituale “vero è che”:
1) parte attrice ha collaborato con a partire dal mese di settembre 2022 Controparte_1 in numerosi appalti inerenti la rist mobili;
2) le opere da eseguirsi erano di volta in volta commissionate da all'attrice CP_1 previa contrattazione e determinazione verbali del relativo prez to tramite acconti e saldo finale, e con formalizzazione contrattuale successiva, talvolta durante l'esecuzione dei lavori, altra volta alla loro consegna;
3) l'affidamento dell'attrice sulla serietà e correttezza della committente era avvalorato anche dagli amichevoli rapporti instauratisi tra le parti e le rispettive famiglie, e in particolar modo tra la sig.ra e il di lei marito, (che si è sempre Pt_1 Persona_1 occupato delle questioni tec dil IO, aven competenza) e il pagina 2 di 20 sig. (responsabile tecnico della convenuta ed effettivo detentore del CP_3 potere decisionale);
4) nella primavera del 2023 ssumeva l'incarico di general contractor CP_1 CP_1 di un cantiere (condominio) in EN avente a oggetto interventi di ristrutturazione legati alle detrazioni fiscali introdotte dalle recenti normative (superbonus per i lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche);
5) nel mese di aprile 2023 la convenuta proponeva a IL IO, in riferimento al cantiere anzidetto, un subappalto per le opere complete legate al c.d. 110% (quali, in via generica e non esaustiva, e con dettaglio nel prosieguo: piazzamento cantiere, ponteggio, messa in sicurezza, spicconatura e rasatura, isolamento termico a cappotto di parte esterna, impermeabilizzazione balconi, terrazzi, lastrici solari), per le opere correlate al 50% (come da computo metrico), nonché per serramenti (smontaggio, rimontaggio) e assistenza muraria per impiantisti idraulici ed elettrici, e ogni altra attività/incombenza a quelle prodromiche e/o successive.
6) nello specifico il cantiere era in EN (AN), via Strada Terza-Cesano n. 32; il committente il sig. , amministratore del Condominio;
Persona_2 CP_1 impresa affidataria e or;
e IL IO sarebbe stata una subappaltatrici interessate all'esecuzione dei relativi lavori.
7) dopo la presentazione del progetto da parte dell'ing. , una fitta rete di CP_3 telefonate e confronti tra il sig. l'ing. e il di lui collaboratore ing. Per_1 CP_3 Per_3
, e un accordo di mas rezzi applicare - considerata a
[...] trasferta - era infine organizzato un sopralluogo sul posto;
8) per l'insistenza della convenuta e per l'urgenza dalla medesima rappresentata, per effettuare il sopralluogo anzidetto l'attrice deviava il viaggio di rientro a casa dalle vacanze pasquali;
9) ne seguivano un computo metrico e uno studio di fattibilità condivisi, e la quantificazione in € 300.000,00 a corpo e a forfait del corrispettivo dei lavori complessivamente affidati all'attrice da (esclusi la fornitura di CP_1 CP_4 materiale, la soletta per le infiltrazioni e gli
10) sulla scorta degli accordi presi, e che la general contractor avrebbe dovuto velocemente trasporre in forma scritta, IL IO provvedeva a una tempestiva ricognizione del ponteggio a disposizione e al suo trasporto in loco (480 mq di ponteggio, trasportati il 22-04-23); acquistava quello mancante, fino al raggiungimento degli 800 mq occorrenti;
forniva le reti da cantiere;
si attivava per la creazione del cartello da affiggere in cantiere;
indi, disdette le vacanze estive in vista degli imminenti lavori, organizzava la sistemazione dell'intera famiglia (con tre bambini) in quel di EN;
acquistava un pick up tata per supplire alla mancanza di un mezzo di lavoro pagina 3 di 20 adeguato alle opere da realizzare;
effettuava altri due viaggi (entrambi nel mese di maggio'23) presso il cantiere per la consegna e lo stoccaggio degli ulteriori ponteggi;
11) per i viaggi, la consegna e lo stoccaggio di cui al capo che precede l'attrice si avvaleva di un proprio operaio e del sig. - un collaboratore esterno della che Per_4 CP_1 la stessa convenuta aveva chi occupare, con i relativi costi, p e la conclusione delle opere ancora in essere in Lombardia e partire con EN - e assumeva tre operai;
12) tutte le operazioni di cui ai capi nn. 10 e 11 erano fatte con il consenso, la supervisione e la collaborazione della convenuta;
13) la g.c. aveva anche trovato due appartamenti - uno per la famiglia dell'attrice e uno per i suoi operai da occupare durante l'esecuzione dei lavori - consegnandogliene le relative chiavi;
14) tra i mesi di aprile e giugno 2023, proprio in vista dell'imminente avvio dei lavori in EN, le parti convenivano sulla necessità di una rapida e urgente chiusura da parte di IL IO degli altri cantieri commissionatile da;
CP_1
15) l'attrice, di conseguenza, lavorava a oltranza, senza far distinzione tra giorni feriali e festivi, affinché essi fossero realizzati e consegnati in tempo;
16) prima della partenza alla volta di EN, l'attrice provvedeva anche, su richiesta e insistenza (proprio perché poi per mesi sarebbe stata occupata nelle RC) del sig.
, alla manutenzione del manto di impermeabilizzazione del fondale della CP_3 te presso la di lui abitazione in LO;
17) per tutte le circostanze in fatto di cui ai capi che precedono, parte attrice confidava nella serietà e nella concludenza degli accordi presi con la general contractor;
18) parte attrice, in considerazione degli anzidetti accordi e della conseguente necessità di predisporre e impiegare tutte le proprie risorse nel cantiere di EN, rifiutava altri lavori certi, a PA (CR) e a RI LE, Parco della Mandria (TO);
19) i primi giorni del mese di giungo 2023, in concomitanza con l'ultimazione degli altri cantieri e oramai pronta per iniziare quello di EN, parte attrice, sia direttamente sia per il tramite del sig. iniziava a chiedere alla convenuta ripetutamente, ma Per_1 invano, i computi metrici corrispondenti a quanto stabilito verbalmente e, con essi, gli acconti, indispensabili per rientrare in parte delle spese già sostenute, per affrontare quelle ulteriori e per l'organizzazione cantieristica;
20) per tutto il mese di giugno 2023 , attraverso l'ing. e il sig. CP_1 Per_3 [...]
prendeva tempo e dava risposte vaghe;
CP_3 nto, il 25-06-2023, all'attrice venivano comunicati il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e la Notifica Preliminare - EG RC (docc. 19-21): in entrambi gli anzidetti documenti IL IO di EL UI era ufficialmente indicata tra le imprese selezionate come 'esecutrici subappaltatrici';
pagina 4 di 20 22) l'attrice insisteva dunque ancora per l'acconto e per la stesura del contratto, sottolineando le difficoltà in cui lo stallo della situazione la stava mettendo, tenuto anche conto dell'esigenza di organizzare e provvedere a 4 operai, e considerati “i soldi già spesi”, tra l'altro, per acquisto dei ponteggi (vieppiù fermi da due mesi), “per i viaggi e noleggio” (29-06-2023; si cfr. doc. 22);
23) in data 01-07-2023 interveniva finalmente e direttamente il sig. CP_3 inviando un computo metrico per le opere al 50% facenti parte dei concordati: esso, tuttavia, riportava prezzi decisamente ribassati rispetto a quelli già discussi e convenuti, e in ogni caso fuori mercato;
24) ne seguivano richieste di chiarimenti e confronti telefonici tra le parti, e tentativi di rassicurazione da parte di CP_3
25) all'ennesima richiesta attorea di sapere come intendesse procedere, CP_1 rimarcando come le spese frattanto anticipate e i ro la stesse mettendo sempre più in difficoltà, in data 08-07-2023 il sig. per , (oltre a CP_3 CP_1 confermare la disponibilità di due appartamenti per erai famiglia), inviava due nuovi computi (ponteggio € 21.000,00, cappotto termico 68.380,00);
26) la g.c. in quella circostanza stabiliva in € 89.380,00 il corrispettivo del capitolato del 110% più il ponteggio e più gli oneri di sicurezza, che con gli € 58.000,00 previsti per le opere al 50%, portava a un valore complessivo dei lavori affidati a IL IO di € 147.380,00 anziché di € 300.000,00 preventivato e concordato in partenza;
27) ne seguiva, immediata, una lunga conversazione telefonica tra il sig. e il sig. Per_1
, in cui il referente attoreo cercava di spiegare in modo pacato come i CP_3 ossero non solo abissalmente distanti da quelli per i quali parte attrice aveva deciso di accettare l'incarico e si era attrezzata per l'inizio dei lavori, ma anche completamente incongrui rispetto a quelli normalmente utilizzati per tutti i loro cantieri;
28) il sig. chiedeva di partire con i computi da ultimo presentati come 'base', salvo CP_3 poi vedere 'strada facendo' e sosteneva di avere sbagliato a stabilire, all'inizio, € 300.000,00; IL IO non accettava, pretendendo invece la formalizzazione del contratto con previsione del corrispettivo già concordato (€ 300.000,00) e con riconduzione dei capitolati a valori adeguati e realistici (si cfr. anche doc. 95); 29) pur avendo oramai compreso le reali intenzioni della general contractor, ma nel tentativo estremo di porre rimedio alla situazione, il sig. creava un gruppo di Per_1 wathsapp “Cantiere EN” (con partecipanti i sigg.ri e Persona_3 [...]
nel quale analizzava punto per punto le voci ind enu CP_3 computi di cui ai capi nn. 23 e 25, spiegava l'assoluta incongruità dei prezzi applicati rispetto alla natura e alla quantità dei lavori da svolgere, e riepilogava i danni sino ad allora subiti per la loro mancanza di serietà e correttezza;
pagina 5 di 20 30) Nel corso del confronto tra i rispettivi legali, frattanto intervenuti (docc. 38- 41), l'attrice era raggiunta telefonicamente dal referente dei condomini (sig. Tes_1
ed era resa edotta del fatto che, al suo posto, si era presentata in cant
[...] ditta che si stava predisponendo all'inizio dei lavori;
31) il 22-07-2023 i sigg.ri e partivano quindi alla volta di EN, Per_1 Pt_1 per verificare personalmente la situazione e soprattutto per controllare lo stato dei propri ponteggi, preoccupati di un loro eventuale utilizzo improprio e della conseguente responsabilità;
32) essi erano effettivamente stati spostati e senza più recinzione;
l'attrice provvedeva quindi a mettere l'area cantiere nuovamente in sicurezza (dividendola in due parti – transennandone una e delimitando l'altra con l'apposito nastro rosso e bianco);
33) Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, su richiesta del sig. e di altri inquilini dello stabile, la sig.ra e il sig. prendevano Tes_1 Pt_1 Per_1 parte a una sorta di riunione nella quale erano richieste delucidazioni in ordine alla loro lamentata 'sparizione'; in quella circostanza l'attrice apprendeva che alla Committenza era stato detto che il rallentamento dei lavori era dipeso proprio da IL IO che avrebbe avanzato pretese economiche eccessive e irragionevoli, e che si sarebbe rifiutata di eseguire i lavori;
34) nella circostanza di cui al capo che precede emergeva anche che la Committenza non era a conoscenza dell'intervenuta variazione della g.c. e che detta sostituzione era sconosciuta anche al progettista e al Direttore dei Lavori, sig. ; Controparte_5
35) il 24-08-2023 all'attrice era comunicato l'utilizzo della propria attrezzatura, ancora presente nel cantiere, da parte di altra impresa;
36) all'immediata contestazione telefonica al direttore dei lavori seguiva, l'indomani, una ulteriore diffida dal suo utilizzo indebito, dall'asporto e/o dal suo danneggiamento;
in essa erano altresì domandati l'elenco e la documentazione fotografica dei ponteggi ancora stoccati nei magazzini di AN GI ES e destinati a CP_1
EN, con preavviso del loro imminente ritiro;
37) la convenuta replicava declinando qualsivoglia spiegazione sull'utilizzo altrui dei ponteggi, confermando la disponibilità alla riconsegna delle attrezzature attoree e, soprattutto (era il 04-09-2023), ribadendo l'irricevibilità dell'offerta di IL IO, questa volta per eccesso di genericità sui tempi di esecuzione;
38) IL IO recuperava infine i propri materiali dai magazzini di Controparte_1
AN GI ES il 15-09-2023 e dal cantiere di EN il 20-09- 2023; 39) nella circostanza anzidetta l'attrice verificava che nel cartello affisso nell'area dei lavori era divenuta impresa subappaltatrice;
Controparte_1
40) i ll'attrice in vista dei lavori per cui è causa ammontano a circa € 17.554,52 e sono quelli di cui ai docc. 53-64 che si rammostrano;
pagina 6 di 20 41) il primo viaggio in EN (22-04-2023) era stato fatto soltanto dal sig. Per_1 che aveva portato nel cantiere il ponteggio a disposizione e montato la recinzione;
42) i successivi due viaggi In EN (nel mese di maggio 2023) erano stati fatti da due operai (uno, , incaricato direttamente da;
l'altro, Per_4 CP_1 Per_5 dipendente di Ed ion, assunto proprio e solo re di S impegnati per due giorni;
43) per il ritiro del ponteggio a AN GI ES (il 15-09-2023), oltre al sig.
sono stati impiegati tre operai ( Coreg, Ehioage), al costo di € Per_1 Pt_2
€ 25,00/h x 8 ore x 3 operai);
44) in vista del cantiere per cui è causa l'attrice ha rifiutato proposte di lavoro certe: il cantiere di PA (CR), che avrebbe portato un utile non inferiore a € 25.200,00; e il cantiere di RI LE (TO), che avrebbe portato un utile non inferiore a € 4.500,00;
45) IL IO avrebbe potuto realizzare i lavori di cui al capo che precede in concomitanza, essendone peraltro unica la committenza;
46) il ponteggio, stoccato in EN e in AN GI ES (per essere trasportato a EN) e inutilizzato per mesi, avrebbe potuto essere montato altrove per non meno di € 12.000,00 (= 800 mq x € 15,00/mq);
47) € 15,00/mq per il montaggio del ponteggio era il prezzo di favore applicato a
[...] mentre il prezzo reale di mercato minimo è di € 25,00/mq; CP_1
48) per avere rifiutato i cantieri offertile a giugno - in vista e in concomitanza con l'impegno di EN - e per averne rinunciati altri in luglio – nell'auspicio di un componimento delle questioni insorte con la convenuta e della prosecuzione della propria attività nel cantiere di EN – dal mese di settembre u.s. IL IO è rimasta praticamente priva di lavoro;
49) le piccole prestazioni occasionali non hanno consentito di sopperire alle ingenti spese sostenute in vista del subappalto e per provvedere a quelle correnti, prime tra tutte gli stipendi dei propri dipendenti;
50) IL IO di EL UI era una piccola impresa individuale, ed è stata sempre gestita a livello familiare;
il sig. preposto e di fatto l'unico Persona_1 operativamente qualificato, è infatti il marito della sig.ra ; Parte_1
51) l'inattività dell'azienda equivaleva ad assenza di red famiglia, oltreché ad aumento della sua esposizione debitoria ad ampio spettro (nei confronti dell'erario, dei fornitori, dei dipendenti, e per spese domestiche);
52) il sig. ha dunque dovuto decidere di cancellarsi come preposto della ditta Per_1 individua oglie e di cercare altrove una occupazione stabile, con stipendio certo;
53) la sig.ra ha frattanto definito le posizioni di tutti i dipendenti e chiuso la Pt_1 matricola Inps-Inail; e la casa familiare è stata messa in vendita.
pagina 7 di 20 Si indicano a testi: 1. , res. in strada del Porto n. 1, Crescentino (VC); Persona_1
2. es. in Moncestino (TO), via Seminenga n. 43; Persona_6
3. , res. in Chivasso (TO), via Siccardi n. 13; Parte_3
4. res. in ANthià (VC), vicolo AN Benedetto n. 6; Parte_4
5. , res. in Albano Vercellese (VC), via XX Settembre n. 12. Parte_5
ammettere la PROVA CONTRARIA a quella eventualmente articolata dalla convenuta, ove concessa, con i medesimi testi.”
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis
- respingere ogni domanda dell' attore in quanto infondata in fatto e in dritto
- con il favore di spese e competenze di lite In via istruttoria voglia il Tribunale ammettere prova per interrogatorio formale della GNa e per testi sulle Parte_1 circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1. vero che l' Ing. è un libero professionista svolgente attività di Persona_3 consulente tecnico commerciale non solo per ma anche per altre aziende / CP_1 clienti
2. vero che laddove presente per nei rapporti con Eil IO di CP_1 Parte_1
l' Ing. ha rivestito la figura e funzione di consulente per la stessa
[...] Persona_3
delega o potere di firma da parte di quest' ultima CP_1
3. vero che l' Ing. aveva operato anche con General Contractor del tutto Persona_3 estranei a le differente veste aveva intrattenuto rapporti con IL CP_1
IO di EL UI
4. vero che quanto indicato al capitolo 3 che precede era avvenuto allorchè IL IO di EL UI aveva operato , su indicazione dell' Ing nel Persona_3 cantiere di Noviglio ove aveva eseguito cartongessi e finiture edili, a ral Contractor la società Cogenlab e nei cantieri di Belgioioso e Pavia dove IL IO di EL UI aveva operato avendo quale General Contractor la società Sigem
5. vero che per i cantieri nei quali ha svolto attività di committente di CP_1 imprese subappaltratrici , o di gene l' Ing. aveva compito Persona_3 di svolgere ed ha svolto per le seguenti attività : CP_1
- ha individuato una o più sate a compiere le opere necessarie , in tutto o in parte
- ha sottoposto ai direttori dei cantieri e progettisti soluzioni tecniche e materiali
- ha fornito indicazioni per la redazione del preventivo da sottoporre a CP_1
pagina 8 di 20 6. vero che tali furono le attività che l' ing. svolse anche allorchè fu Persona_3 presente nei rapporti tra con IL IO di EL UI CP_1
7. vero che per si occupava dei cantieri Superbonus CP_1 Persona_3
110% solo in parte per quanto riguarda l' aspetto tecnico ( escluse direzione lavori, progettazione sicurezza ecc affidate ad altri professionisti ), , e non si occupava della contrattualizzazione dei sub appalti , in quanto erano gli uffici amministrativi di
[...]
( per lo più in persona della impiegata GNa ) ad occup CP_1 Parte_6 dell' incombente nè dei pagamenti che i pagamenti venivano effettuati e stabiliti dal signor e/o dagli stessi uffici amministrativi di CP_3 CP_1
8. vero che la modalità di presentazione e successiva accettazione di un offerta di subappalto/ fornitura di servizi , affidato da a imprese terze , prevedeva CP_1 una procedura consolidata e obbligatoria per i subappaltatori / fornitori di servizi
9. vero che in ragione di tale procedura , non accettava l' esecuzione di CP_1 attività / prestazioni da parte di terzi , senza che prima il soggetto interessato avesse :
- eseguito un sopralluogo in cantiere per verificare tutte le lavorazioni e le criticità del cantiere
- formulato alla proprietà un'offerta economica a fronte del sopralluogo
- concordato i prezzi delle opere da eseguire
- firmato la descrizione delle opere da eseguire e condizioni contrattuali di ingaggio e senza che avesse emesso un ordine nel quale fossero riportate tutte le CP_1 condizioni t omiche pattuite.
10. vero che nelle prime prestazioni ( ma solo per esse ) l'ordine mancava della parte descrittiva, perchè in fase di elaborazione ( ed era poi stato firmato in itinere )
11. vero che in data 5 dicembre 2022 OL OD per aveva però scritto CP_1
a mezzo e mail a IL IO ( doc.4 fascicolo parte co
“... procediamo come stiamo andando avanti in questi giorni , ovvero offerta, ordine Pt_6 lavori , verbale fine lavori , dico e pagamento come da ordine. Oggi purtroppo abbiamo avuto due assenze e una è stata quella di che doveva Pt_6 definire gli ordini. Comunque domani dovrebbe riprendere così remo fare i pagamenti in base agli ordini. Mi raccomando. ora siamo sulla strada giusta. questi i 10 comandamenti e mi sembrano molto chiari e snelli.
1. condizioni standard concordate
2. ordini standard emessi da Pt_6
3. offerta vostra per eventuali attività extra fuori condizioni
4. verifica direttore lavori se attività extra rientrano nei massimali e opere
5. richiesta eventuale a cliente se attività extra non rientrano nei massimali pagina 9 di 20 6. emissione ordine varianti in aggiunta a quello base
7. verbale fine lavori
8. DICO
9. fattura
10. pagamenti”
12. vero che nel caso del cantiere di avrebbe Controparte_6 Parte_1 dovuto comunicare l' offerta a metro rodotto isolante termico , per gli infissi
13. vero che per formulare siffatta offerta IL IO di EL UI , che aveva già eseguito in altri cantieri le medesime lavorazioni , non necessitava di ulteriore documentazione , essendo perfettamente in grado di stabilire le proprie marginalità di guadagno in base ai metri quadri da eseguire
14. vero che per il cantiere di EN si trattava , quanto all' isolamento termico , di procedere all' applicazione dell' isolante Heres Rasotherm H55 cappotto minerale in coccio pesto e calce
15. vero che l'azienda aveva già in precedenza appaltato ad IL IO CP_1 di EL UI un orazione con il medesimo prodotto nel cantiere
” e tale esperienza costituiva per l' Ing. ragione di Persona_7 Persona_3
a individuazione del subappaltatore : si trat a cappotto nanotecnologico Heres Rastotherm 55 cappotto minerale in coccio pesto e calce , ed era il primo cantiere ove era stato testato quell' intonaco isolante che CP_1 intendeva utilizzare anche su altri cantieri
16. vero che in quel caso specifico ( ) il cantiere era di modeste dimensioni, Per_7 Per_7 difficilmente raggiungibile con i mezzi e la quantità di isolamento era di modesta entità, quindi non si riusciva ad utilizzare tecniche meccaniche con pompa idraulica che , se utilizzate , avrebbero consentito di ridurre notevolmente il tempo di esecuzione, cosa invece possibile a EN, con un notevole risparmio sui costi di posa al mq.
17. vero che inoltre la IL IO di EL UI aveva manifestato verbalmente all' Ing. un forte interesse per tale appalto Persona_3
18. vero che il 10 Aprile 2023 ( doc.4 fascicolo di parte attrice ) , vi fu uno scambio di messaggi con l' Ing, , onde concordare la data di sopralluogo sul cantiere Persona_3
( cfr punto 6. che precede ) di EN
19. vero che a migliore individuazione si trattava del Cantiere “EN-Cesano Strada terza n.32”
20. vero che il sopralluogo doveva essere funzionale ad IL IO di EL UI per la formulazione dell'offerta tecnico economica.
21. vero che le opere riguardavano una palazzina in Comune di EN composta da 17 ( diciassette ) unità immobiliari , facente parte di un complesso di due palazzine con pagina 10 di 20 uno spazio comune . Il valore complessivo delle opere da eseguire sulla palazzina per le opere inerenti il superbonus ammontava ad Euro 986.000,00 circa. Solo una parte di dette opere avrebbe dovuto essere affidata da quale “general Controparte_7 contractor” a . CP_1
22. vero che non era titolare titolare di attestazione SO (Società CP_1
Organismi di Attestazione ) e non avrebbe quindi potuto rivestire in quell' appalto la qualifica di general contractor stante il disposto DL 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 51 del 20 maggio 2022 23. vero che il signor era molto interessato al subappalto di EN ( Persona_1 che avrebbe riguardato non l' intera commessa ma solo una minor parte di essa ) e , dopo avere effettuato il sopralluogo , aveva chiesto all' Ing. su quali Persona_3 lavori IL IO di avrebbe potuto presentare un'offerta Parte_1
24. vero che va a tal punto affidare all'impresa IL IO di CP_1
EL UI i seguenti lavori, previo accordo economico:
- fornitura e posa in opera del ponteggio 1500 -1800 mq considerando il perimetro dei balconi
- sola posa in opera dell'intonaco isolante
- sola posa in opera degli infissi
25. vero che l' affidamento , poi non avvenuto , avrebbe dato ad IL IO di EL UI la possibilità di sottoporre , in proprio, all'amministratore di condominio e ai singoli condomini un ' offerta per l' 'esecuzione dei lavori al 50% aggiuntivi a quelli inerenti il Superbonus 110% e l'esecuzione dei lavori privati nella abitazione dei singoli condomini per la ristrutturazione interna delle rispettive unità immobiliari
26. vero che in occasione del sopralluogo avvenuto il 10 aprile 2023 ( doc.4 fascicolo parte attrice ) il GN aveva ispezionato dettagliatamente la palazzina Persona_1 avendo verificato in compagnia dell' Ing. non meno di 10 ( dieci ) dei 17 ( Persona_3 diciassette ) appartamenti che la compo ppartamenti all' ultimo piano , tutti gli appartamenti a piano terra e alcuni appartamenti ai piani intermedi della palazzina .
27. vero che il signor effettuò in seguito più di un sopralluogo presso il Persona_1 cantiere di EN ile 2023 ( ed il 23 luglio 2023 ebbe altresì ad incontrare i condomini di EN all' insaputa di ) . CP_1
28. vero che il GN conosceva tutt vorazione che avrebbe Persona_1 dovuto essere realizzata , aveva visto i luoghi ed aveva avuto modo di verificare eventualità particolarità dell' opera che gli si chiedeva di eseguire . All' esito del sopralluogo il GN dichiarava di avere tutto il necessario per eseguire il Persona_1 lavoro .
pagina 11 di 20 29. vero che fu quindi richiesto da ad IL IO di EL UI , CP_1 dopo il sopralluogo , di presentare un' offerta tecnico economica contenente costi, modalità di pagamento e tempistica di esecuzione del cantiere . In tutti i rapporti precedenti , una volta eseguito il sopralluogo , IL IO di EL UI aveva formulato la propria offerta scritta , a metro quadro o a corpo, senza avere mai preventivamente richiesto e consultato il computo metrico
30. vero che il 12 Aprile 2023 ( doc 5 fascicolo parte attrice ) vi fu uno scambio di messaggi “wathsapp” per verificare se IL IO di EL UI possedesse l'organizzazione necessaria e fosse in grado di fornire il ponteggio per il cantiere di EN.
31. vero che risultò in quel momento come IL IO di EL UI avesse disponibili soli 350 mt di ponteggio , altri 250 li avrebbe recuperati , e che per il cantiere di EN occorrevano 1500-1800 mt. di ponteggio
32. vero che successivamente IL IO di EL UI chiese all' Ing. Per_3 se fosse possibile ( onde ridurre trasferte e costi ) portare taluni elem
[...] proprio ponteggio ( pochissimi elementi ) a EN. In alternativa il GN Per_1 avrebbe dovuto asportare il ponteggio da dove si trovava ( altri suoi
[...] portare il ponteggio in sede a Vercelli e portarlo in un secondo tempo a EN quando fosse stato possibile depositare i ponteggi in quel cantiere. 33. vero che per assecondare tale esigenza l' Ing. chiese ai condomini Persona_3 interessati , tramite gli amministratori dei rispett di consentire a IL IO di EL UI di posizionare i ponteggi nel piazzale in comune tra la palazzina destinata all' intervento e la palazzina adiacente , quindi in prossimità del cantiere, ma al di fuori dello stesso, nel piazzale in comune tra i due condomini. Nulla avrebbe infatti potuto essere collocato in cantiere da IL IO di EL UI prima della conclusone degli accordi con CP_1
34. vero che sempre nell' aprile 2023 do pervenuta alcuna proposta contrattuale da parte di IL IO di EL UI , si tennero alcuni incontri presso la sede di in AN GI ES ( Mi ) presenti il GN CP_1 [...]
, collaboratore di , il GN e l' Ing. CP_3 CP_1 Testimone_2 Per_3
si discusse il cost , la stesur olante e
[...] della posa dell'intonaco termico Heres H55 con sistema altamente meccanizzato a pompa idraulica, con trattamento delle superfici, rete e finitura, nonchè la posa di infissi tapparelle e cassonetti , opere tutte già eseguite da IL IO di EL UI in precedenti cantieri e quindi perfettamente quantificabili da parte di quest' ultima 35. vero che trattandosi si appalto da realizzare a EN si discusse del fatto che il prezzo per il cappotto sarebbe stato ( anzichè 35€/mq. di appalto standard, o 45€/mq. compresa la trasferta così come avvenuto in appalti precedenti ) di 65€/mq. , fermo pagina 12 di 20 restando che la conclusione dell' accordo avrebbe dovuto essere demandata alla formulazione di una offerta scritta di IL IO di EL UI e da una accettazione scritta da parte di , pretendendo ( ad evitare CP_1 CP_1 facili fraintendimenti e contestazioni ) la forma scritta per la conclusione dell' accordo su prezzi e lavorazioni .
36. vero che IL IO di EL UI tramite fu dunque Persona_1 espressamente invitata a produrre proposta contrattuale scr
37. vero che non si arrivò a definire quali fossero le ulteriori opere aggiuntive che avrebbero potuto essere affidate in appalto ( quali ad esempio , rampa esterna garage, marciapiedi perimetrale condominio, autorimessa box auto, posa piastrelle, rampa accesso disabili, rimozioni e demolizioni, muretto recinzione , assistenza muraria alle opere idrauliche e alle opere elettriche , lavori da eseguire nelle proprietà private dei singoli condomini , lavori di adeguamento antincendio ) . Ma era stato reso noto a IL IO di EL UI che tali opere avrebbero dovuto essere da essa stessa concordate e definite ( con gli amministratori condominiali ed i singoli condomini ) prima dell' inizio dei lavori.
38. vero che si ipotizzò che IL IO di EL UI avrebbe potuto realizzare un importo che , sommando quanto eseguito per conto di ( ponteggi , posa CP_1 dell' isolante e posa dei serramenti ) e opere ult rdate e definite direttamente da IL IO di EL UI con gli interessati ) , avrebbe potuto raggiungere i 250.000,00 / 300.000,00 Euro
39. vero che nel mese di maggio 2023 , poichè il Superbonus per il cantiere di EN scadeva il 31 dicembre 2023 , gli uffici amministrativi di iniziarono a CP_1 predisporre le bozze dei contratti, dei documenti per la sicurezza in cantiere e delle notifiche all' Inail, Inps e Ispettorato del lavoro
40. vero che la conclusione del contratto tra e la committenza era infatti CP_1 condizionata al rispetto da parte della appal le norme sulla regolarità dei lavoratori, alla certificazione del ponteggio, alla documentazione essenziale all'ingresso in cantiere , quale POS, IM, DURC, unilav, corsi personale
41. vero che il giorno 8 maggio 2023 ( doc.11 fascicolo parte attrice ) il signor Per_1 chiedeva all' Ing. di poter organizzare i primi lavori a Seni
[...] Persona_3
42. vero che a quell' epoca ( e così fu anche in epoca successiva ) IL IO di EL UI non solo non aveva ancora formulato alcuna proposta , ma neppure era in grado di portare il ponteggio necessario al cantiere. Sul cortile condominiale, erano presenti 35 mq di ponteggio circa, rispetto ai 1500 mq necessari.
43. vero che peraltro per il montaggio del ponteggio sarebbe stato necessario un piano di montaggio per la sicurezza dei lavoratori ( IM ) , redatto da soggetti abilitati .
pagina 13 di 20 IL IO di EL UI era priva di piano di montaggi e non aveva nel proprio organico soggetti abilitati alla redazione
44. vero che a maggio 2023 nel cantiere di EN il cartello di cantiere era già presente perchè collocato da altra impresa
45. vero che mai richiese a IL IO di procedere all' acquisto di un CP_1
Pick-Up 46 vero che IL IO di EL UI effettuò l' acquisto di un Pick-Up senza alcuna previa consultazione o accordo con CP_1
47. vero che dopo l' acquisto il GN ffermava “tanto un mezzo lo Persona_1 dovevo prendere il Doblò ha solo due posti” ( doc.10 parte attrice )
48. vero che il GN era un operaio utilizzato dal signor Persona_8 Persona_1 nei vari cantieri ( ad esempio: , , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
e ), come lavorator Per_13 utilizzato anche per gli spostamenti del personale di IL IO di . Parte_1
49. vero che il rimanente personale di IL IO di EL Lu fatti dotato di patente di guida.
50. vero che il dipendente veniva assunto con lavoro intermittente Controparte_8
20 gg solari , per il solo mese di maggio, dal 10/05/2023 - al 31/05/2023 ed era stato già presente in altri altri cantieri di IL IO di EL UI 51. vero che l' appartamento in EN del quale ebbe a disporre , era l' Persona_1 appartamento di famiglia dell' Ing. asa al mare del GN Persona_3
, suocero dell' Ing. ) Persona_14 Persona_3
c r le chiavi della casa Persona_3 Persona_1 del suocero , a titolo di cortesia , affinchè il GN ne facesse Persona_1 personalmente uso nel periodo dei lavori , sempre a titolo d 53. vero che per il proprio personale IL IO di EL UI avrebbe potuto avere la disponibilità di altri due alloggi distinti e diversi, uno al piano terra ( GN Per_15
) e l'altro all'ultimo piano ( GN ) . I costi inerenti li avrebbe sostenuti CP_9 [...]
, in quanto i rispettivi ano disponibili a concederli in locazi CP_1 alle ditte operanti in cantiere .
54. vero che a giugno 2023 IL IO di EL UI doveva però ancora redigere il POS ed il IM (progetto di montaggio del ponteggio) il DURC e doveva altresì ancora comunicare la regolare assunzione dei lavoratori che avrebbero operato in cantiere , e la loro specifica formazione
55. vero che nei primi giorni del mese di giugno la società tramite il CP_1
GN richiedeva ripetutamente a IL IO di EL UI la Parte_7 confer porti dei quali si era discusso verbalmente durante gli incontri in azienda pagina 14 di 20 56. vero che il 25 giugno 2023 mancavano sei mesi e 5 giorni al termine di scadenza della esecuzione delle opere per il superbonus 110%
57. vero che il PSC prodotto da controparte sub doc.20 è un documento preliminare ( non sottoscritto da alcuno) dove erroneamente l' estensore aveva inserito il nome di
[...]
CP_1
58. vero che il documento fu rettificato con la indicazione di Controparte_7 quale general contractor , non appena fu esaminato dal dirett che si accorsero dell' errore da parte dell' estensore Persona_3
9 giugno 2023 al fine di riprendere la trattativa , inviò a CP_1
IL IO di EL UI , che nessuna proposta economica aveva ancora sottoscritto, il computo metrico delle opere extra 50% ( si trattava ad esempio della rampa , della sistemazione parti esterne quali fioriere , piante ornamentali da rimuovere
, marciapiede perimetrale, muretto perimetrale , ecc. )
60. vero che in data 8 luglio 2023 il GN nel corso di un colloquio Persona_1 telefonico comunicava a che enigallia intendeva prima CP_3 farsi “due conti” perchè intendeva verificare se doveva a sua volta pagare un subappaltatore per fare i balconi o noleggiare un macchinario per fare i sottofondi , e che il se il prezzo non fosse stato per lui conveniente il lavoro non gli mancava
61. vero che sempre in data 8 luglio 2023 inviava a IL IO di CP_1
EL UI il computo metrico ( doc 26 fascicolo di parte attrice ) delle opere al 110%
, e avanzava la ipotesi di accordo per 65€/mq per la sola posa del cappotto di isolamento 18€/mq per il montaggio del ponteggio , la disponibilità di due appartamenti per gli operai 10000€ per la copertura delle prime spese vive.
62. vero che il 9 luglio 2023 il GN comunicava che gli era impossibile Persona_1 eseguire le opere a fronte delle remun uali si era parlato ( doc. 28 fascicolo parte attrice )
63. vero che il 23 luglio 2023 il GN si recava a EN e si incontrava Persona_1 personalmente ( senza nulla dire a ) con il direttore dei lavori Ing. CP_1 ed i seguenti cond , , Controparte_5 Parte_8 Persona_14 [...]
, , , senza nulla concludere Tes_3 Testimone_1 Testimone_4
i oli sopra riportati : Ing. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Persona_3 CP_1
Sig. - vi branze n.49 - 26900 LO ( Lo ) CP_3
Sig. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Testimone_2 CP_1
Sig. c/ - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi) Parte_9 CP_1
Sig. c/o - via KY n.21 - AN GI ES ( Mi ) Parte_6 CP_1
pagina 15 di 20 Senza inversione dell' onere della prova, chiede , in caso di ammissione CP_1 della prova per testi ex adverso dedotta con memoria ex art.171 ter n.2 cpc , di essere ammessa a prova contraria sulle circostanze di cui ai capitoli di controparte . Indica quali testimoni a prova contraria , su tutti i capitoli ex adverso dedotti :
- Ing. c/o - via KY n.21- AN GI ES ( Mi ) Persona_3 CP_1
- Sig. - viale delle Rimembranze n.49 - 26900 LO ( Lo ) CP_3
- Sig. c/o - via KY n.21- AN GI ES ( Mi ) Testimone_2 CP_1
- Sig.ra c/o - via KY n.21 - AN GI ES (Mi) Parte_9 CP_1
- Sig.ra o ia KY n.21 - AN GI ES (Mi) Parte_6 CP_1
Indica altresì a prova contraria sul capitolo 11. di cui alla memoria avversaria ex art.171 ter n.2 cpc: Sig. (per esteso ) - VI SS Persona_16 Persona_17
Vol lora Sopra T
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, qualificatasi come titolare di IL IO Di Parte_1
EL UI, impresa artigiana che si occupa di lavori di edilizia in generale, con attività prevalente nella costruzione di edifici residenziali e non, ha convenuto in giudizio a socio unico allegando: - di aver, nell' aprile 2023, concluso Controparte_1 con la st di subappalto per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un stabile condominiale sito in EN, essendo
[...]
a socio unico general contractor del più ampio cantiere sito in Senigalli CP_1
Strada terza Cesano 32, il cui committente era il - dopo averne concordato CP_10 le condizioni, pattuendo un prezzo di € 300.00 ppaltatrice ha predisposto tutte le attività preliminari e organizzative in vista dell'esecuzione; - dapprima la subcommittente ha temporeggiato nell'adempimento degli impegni assunti (pagamento degli acconti e trasmissione computi metrici) per poi rinnegarli, modificando unilateralmente il corrispettivo delle opere assegnate in subappalto, e così riducendolo a meno della metà (€ 147.380); - divenuta insostenibile per l'attrice la prosecuzione dei rapporti, di fatto, la convenuta l'ha estromessa dal cantiere;
infatti dalla fine del mese di luglio 2023 ha preso ad operare in cantiere, quale subappaltatrice, altra impresa, utilizzando ponteggi e materiali dell'attrice. Ha dunque chiesto, premessa la conclusione del contratto per facta concludentia, la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della subcommittente e la sua condanna al risarcimento del danno (emergente per €17.554,52
+ lucro cessante per euro 54.000,00); in subordine: l'accertamento dell'avvenuto recesso della convenuta e la conseguente condanna della stessa ad indennizzarla sempre per la pagina 16 di 20 complessiva somma di € 71.554,52 come sopra prevista, a mente dell'art. 1671 c.c.; in ulteriore subordine l'accertamento della responsabilità precontrattuale di CP_1
a socio unico e la sua condanna al risarcimento del danno (em
[...]
€17.554,52, da perdita di chance per euro 41.700,00); il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi. a socio unico si è costituita in giudizio, contestando l'avvenuta Controparte_1 conclusione di un contratto di subappalto tra le parti per facta concludentia, e dunque anche di un recesso dal contratto, come pure di una responsabilità precontrattuale di essa convenuta, dovendo piuttosto l'attrice imputare a sé stessa la mancata conclusione di qualsiasi accordo. In particolare, ha evidenziato come, analogamente a quanto era accaduto per altri quattordici cantieri subappaltati a IL IO, quest'ultima avrebbe dovuto eseguire un sopralluogo, formulare un'offerta economica, concordare i prezzi, firmare la descrizione delle opere e le condizioni contrattuali;
quindi avrebbe emesso CP_1 un ordine che riportava tutte le condizioni tecniche e he pattuite - circostanze tutte non verificatesi relativamente al cantiere di EN in oggetto, nel quale c'è stato soltanto uno scambio preliminare tra l'attrice (nella persona di Per_1
coniuge di ) e il consulente di ing. privo
[...] Parte_1 CP_1 Persona_3 teri di firma ntanza . Inoltre, l'intenzione di era di affidare a IL IO soltanto il subappalto CP_1 del ponteggio, posa in 'intonaco e degli infissi;
l'attrice avrebbe poi con il Condominio concordato eventuali ulteriori opere. Il fatto che IL IO risulti indicata tra le imprese esecutrici subappaltatrici nel PSC (doc 20 attrice) e nella notifica alla EG RC (doc 21 attrice) si spiega nel primo caso con un errore nell'indicazione di quale general contractor in luogo di che effettivamente rivesti quel ruolo, nel secondo caso con il Controparte_7 ica soltanto le imprese che avevano accesso al cantiere, senza riportare l'indicazione del general contractor. In punto indennizzo o risarcimento danni domandato dall'attrice, il convenuto ha rappresentato: che non risultano provate le voci di danno richieste dall'attrice sia sotto il profilo del danno emergente (le spese sostenute sono frutto di iniziativa unilaterale di IL IO e i relativi acquisti restano nel patrimonio di questa impresa) sia sotto il profilo del mancato guadagno (per calcolare il quale è utilizzato un valore dell'appalto privo di qualsiasi concretezza e fondamento ed è meramente allegata la perdita di altre favorevoli occasioni lavorative). Ha dunque concluso per il rigetto delle domande attoree.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. pagina 17 di 20 Dopo l'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 1.7.2024 e per le ragioni ivi esplicitate e qui richiamate e ribadite attesa la reiterazione delle richieste istruttorie, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art 171ter n 2 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attrice ha chiesto, in via principale, che, accertata l'avvenuta conclusione per fatti concludenti di un contratto di subappalto tra le parti, ne venga dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della convenuta;
in subordine che accertato il recesso esercitato dalla subcommittente, per l'effetto, questa venga condannata, a mente dell'art. 1671 c.c. ad indennizzarla;
in ulteriore subordine che, accertata la responsabilità precontrattuale di quest'ultima sia condannata al risarcimento del danno CP_1 patito da essa IL IO.
Tali domande sono infondate e vanno rigettate. Invero, deve escludersi che le parti siano giunte effettivamente alla conclusione di un contratto;
tra le parti medesime sono intercorsi scambi aventi ad oggetto il contenuto di un possibile accordo contrattuale ma alcun contratto è stato concluso dalle parti, neppure per fatti concludenti, mancando la condivisione degli elementi essenziali di quell'accordo In primo luogo va sottolineato come parte dei contatti e degli scambi siano intercorsi tra IL IO, rappresentata dal coniuge della , e il consulente tecnico di Pt_1 [...]
ing. privo di poteri di rappresentanza della società; inoltre: - CP_1 Persona_3
no camente riferire al cantiere di EN modalità di conclusione del contratto né tantomeno pattuizioni in precedenza intercorse con relativamente ad altri differenti cantieri;
- non vi è concreta allegazione e prova furono affidati a IL IO i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dello stabile condominiale sito in EN (anziché la mera intenzione di di trovare un accordo economico per il solo affidamento della fornitura e CP_1
e del ponteggio, della posa in opera dell'intonaco e degli infissi); - difetta la concreta allegazione prova che il valore del subappalto fosse di €300.000,00 a corpo e che l'installazione del ponteggio sia avvenuta su richiesta di (referente CP_3 di e (cfr in particolare capitoli nn. 9, capitolo 12 in relazione ai CP_1 Per_3 ca e 11 moria ex art 171ter n 2 c.p.c. dell'attrice). L'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente;
infatti tutti i capitoli di prova orale sono generici e/o irrilevanti o hanno contenuto valutativo (ferma restando l'inammissibilità della formulazione ai fini della prova testimoniale come pagina 18 di 20 evidenziato nell'ordinanza pronunciata il 1.7.2024); quanto ai documenti prodotti nel termine di cui all'art 171ter n 2 c.p.c. (docc 70-89 attrice riferiti ad altri cantieri, i docc 90-94 riferiti agli asseriti accordi per il cantiere di EN;
i docc. 96-99 ai computi metrici;
i docc. 100-105 “ad ulteriore conferma”) difetta un'illustrazione specifica della rilevanza di ognuno rispetto alla tesi difensiva, rendendoli, così, inutilizzabili (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2014 n. 13959; Cass. Sez. III, 26.5.2011 n. 11617; Cass. S.U. n. 2435/2008); il doc. 95 inoltre è stato depositato in un formato non consentito dalle regole del p.c.t. Il fatto che IL IO risulti indicata tra le imprese esecutrici subappaltatrici nel PSC del 20.6.23 (doc 20 attrice) e nella notifica alla EG RC (doc 21 attrice) non è decisivo atteso che entrambi i documenti non provengono da e il primo non CP_1
è neppure sottoscritto;
invero allega la convenuta nel suo tutivo – e la circostanza non è contestata a mente dell'art 115 c.p.c. dall'attrice e anzi è documentata dal PSC del 18.7.23 che produce sub n 39 – che il PSC in oggetto conteneva l' erronea indicazione di quale general contractor in luogo di CP_1 Controparte_7 che effettiva ì, poi, quel ruolo (subentrando a CP_1 subappaltatrice). Pertanto, le domande attoree, di declaratoria di risoluzione giudiziale e risarcimento del danno e in subordine di accertamento del recesso della convenuta ex art. 1671 c.c. e condanna al pagamento del relativo indennizzo, previo accertamento della conclusione del contratto di subappalto per fatti concludenti, vanno respinte. Relativamente alla domanda, svolta in via ulteriormente subordinata dall'attrice, di accertamento della responsabilità della convenuta a mente dell'art. 1337 c.c., per aver modificato unilateralmente l'oggetto delle trattative, con condanna della stessa a risarcirle i danni patiti, si osserva quanto segue. La norma di cui all'art. 1337 c.c. prescrive, a carico delle parti, un dovere di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative sia nella formazione del contratto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, per configurarsi una responsabilità precontrattuale – ossia derivante dalla violazione della suddetta regola di condotta – occorre “che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.” (Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 34510/2021; cfr. anche ex multis Cass., Sez. 2, sent. n. 7545/2016; Cass., Sez. 3, sent. n. 7768/2007; Cass., Sez. 3, sent. n. 1632/00). Nel caso di specie, atteso che non vi è prova dell'esistenza di trattative volte a stipulare un contratto di subappalto del valore di €300.000,00, i computi metrici inviati da CP_3
pagina 19 di 20 in data 1 e 8 luglio 2023 per un valore complessivo di € 147.380 (peraltro non CP_3 prodotti, se non con screenshot parziali docc 23 e 27 attrice) non possono essere interpretati come violazione della regola di buona fede nello svolgimento delle trattative che avrebbe legittimato IL IO ad interromperle chiedendo i conseguenti danni asseritamente patiti. In definitiva la domanda non è provata;
il rigetto della domanda nell'an assorbe il profilo del quantum. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 e tenendo conto della quantificazione operata nella nota spesa allegata dalla convenuta alla memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, domanda e istanza respinta, rigetta la domanda proposta da , titolare di IL IO Di EL UI, Parte_1 con atto di citazione notificato a a socio unico;
Controparte_1 condanna l'attrice a rifondere all se processuali, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Milano, 31.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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