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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 19/11/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1689/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. , P.IVA Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a P.IVA_1 margine in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Antonello Matrone, (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Tortora, n. 28 OPPONENTE E
– Società a socio unico soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di (C.F. CP_1
), con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. P.IVA_2
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 31, rappresentata ed assistita della società
[...]
con sede in VO, via dell'Artigianato 39/B, Controparte_2
(Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di VO ), in persona del suo P.IVA_3
Legale Rappresentate giusta procura speciale Controparte_3 conferita per atto Notaio di Milano, Rep n. Persona_1
165.953, Raccolta n. 29.212, la quale, in forza dei poteri ad essa conferiti nomina quale difensore l'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. del Foro di Milano giusta C.F._3 procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18/1/2018, notificato in data 1/2/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 16.793,42, oltre interessi e spese, a fronte della fattura n. 2008873577 del 5/6/2017, di chiusura contratto, di pari ammontare e corrispondente all'estratto conto notarile validato, emessa a fronte della fornitura correlata all'utenza n. 1000206822, POD IT001E80035997, erogata nei locali di Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Orazio snc.
Parte opponente eccepiva quanto segue:
- che la fattura insoluta che ha costituito oggetto del decreto ingiuntivo, non era mai pervenuta al cliente finale, ed atteneva al periodo che andava dall'ottobre 2009 all'agosto 2013, data in cui era stata formalizzata dall'utente la cessazione del rapporto;
- che, per un errore imputabile esclusivamente al gestore,
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 venivano inviate fatture per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e, solo dietro contestazione, l'opponente riceva le fatture di storno;
- veniva poi emessa, dopo 5 anni dal distacco della fornitura, la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, che 'conteneva il ricalcolo del periodo ottobre 2009 - maggio 2012, per lettura precedentemente errata. L'importo ricalcolato era pari ad € 11.628,88, al netto delle imposte, gravata di oneri accessori per complessivi € 16.893,42;
- il credito è prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., prescrizione quinquennale che decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore);
- l'infondatezza, nel merito, della pretesa, poiché la fattura di conguaglio non era supportata da adeguata prova dell'effettivo consumo.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare
1. di rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in mancanza dei presupposti di legge
2. di assegnare un termine per esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1- bis D.Lgs. n. 28/2010 nel merito
3. di accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 118/2018, a fronte dell'assoluta insussistenza
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della pretesa creditoria. Con vittoria di spese competenze, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
In data 4/9/2018, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente il mancato esperimento, da parte dell'opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale Conciliazione) che disciplina “le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” e che sancisce, all'articolo 3, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, previsto quale condizione di procedibilità (articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell'articolo 141, comma 6 lettera c), del codice del consumo) per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, quale quella di specie, da esperirsi “presso il servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14”, vale a dire Camere di commercio, industria e agricoltura, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra e l'Autorità. Parte_2
Parte opposta eccepiva, altresì, l'avvenuta ricezione della fattura 2008873577 del 5/6/2017, in data 14/6/2017. Evidenziava che tale fattura era una fattura di chiusura contratto, nella quale erano riportati i consumi derivanti dal ricalcolo del periodo ottobre 2009-maggio 2012 per le letture precedentemente errate, errori dovuti anche a causa della manomissione del contatore operata direttamente sul contatore in uso al signor Pt_1
Con riguardo all'eccepita prescrizione del credito, evidenziava che la prestazione era divenuta esigibile al 20 giugno 2017, data di scadenza della fattura. Con riguardo alla ricostruzione dei consumi, evidenziava che la stessa si era resa necessaria a causa di una manomissione del punto di distribuzione intestato al signor ed accertato dal Pt_1 personale della società di distribuzione Enel. In particolare, intervenendo in loco, gli operatori dell'Enel avevano riportato, sul verbale n. 86 del 7 luglio 2012, la descrizione delle manomissioni. Nel predetto verbale si precisava che “l'impianto elettrico e gli interruttori del locale vengono alimentati oltre che
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 dalla regolare fornitura elettrica anche da una derivazione abusiva collegata direttamente alla rete Enel. L'allaccio diretto è stato realizzato intercettando il cavo montante della fornitura, manomettendolo e collegando un cavo. L'inerzia e la potenza elettrica prelevata tramite detta derivazione abusiva non vengono in alcun modo registrate, limitate e letturate. La derivazione abusiva termina ad un interruttore posto all'interno dell'area di pertinenza del cliente da cui poi si deriva l'impianto elettrico del cliente”. Solo a seguito di tale approfondito ed attento esame la società di distribuzione riusciva a fornire alla società di vendita una puntuale ricostruzione dei consumi energetici confermando altresì la “situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi” e sempre solamente all'esito di tali verifiche provvedeva a emettere la fattura CP_1 relativa all'importo certamente fruito da parte del Cliente finale. Con riguardo al valore probatorio della fattura, evidenziava che la Cassazione, con l'ordinanza n. 7045/2018, aveva precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fruitore l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, con una contestazione specifica e congrua, che manca nel caso di specie.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito
- in via principale, di respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18 gennaio 2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare al Parte_1 pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 16.793,42, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso forfettario.
Veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 In data 22/11/2019, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Disposta la CTU, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va rilevato che si applica al caso di specie, ratione temporis, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., che decorre dalla data di emissione della fattura, senza che assuma rilevanza l'eventuale inerzia del distributore nella rilevazione dei consumi. Infatti, secondo l'orientamento del giudice di legittimità, il dies a quo della prescrizione «coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili» (Cass., n. 23789 del 17/9/2008). Pertanto, sono irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture;
avendo la fattura oggetto del presente giudizio scadenza in data 20/6/2017, il credito non può ritenersi prescritto alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di somministrazione) ed ha allegato l'inadempimento del debitore. La fornitura di energia elettrica da parte di è stata CP_1 effettuata nel periodo contrattuale dall'1/10/2009 al 16/8/2013 mediante una fornitura di 11 kW di potenza con consumi rilevati solo parzialmente dal misuratore correlato all'utenza n. 1000206822, POD IT001E800359970. Durante le operazioni di verifica, in data 7/7/12, veniva riscontrata da un operatore Enel una linea abusiva derivata non soggetta a rilevazione di consumi (come da verbale n. 86 del 7 luglio 2012, prodotto in atti), cui seguiva una ricostruzione dei consumi mediante “stima” da parte del distributore del servizio Enel Distribuzione nel periodo contrattuale dall'1/10/2009 fino al momento del riscontro della manomissione. Successivamente, poi, per errori di lettura generati a causa del disallineamento del sistema di rilevazione delle misurazioni,
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 venivano emesse fatture inappropriate e non dovute fino all'agosto 2014, quindi anche al di fuori del periodo contrattuale. Pertanto, venivano in seguito emesse fatture di storno di tutto il periodo contrattuale ed effettuata una ricontabilizzazione con ricalcolo del dovuto, tenendo conto anche della ricostruzione dei consumi nel periodo degli abusi riscontrati, mediante l'emissione della fattura finale N. 2008872577 del 5/6/2017 con la quale l'opposta vantava un credito, al netto delle note di credito e delle fatture a storno, di € 16.793,42, somma che tiene conto dei consumi “reali” , così definiti dal fornitore , CP_1 sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore ENEL ENERGIA. In particolare, Enel Distribuzione trasmetteva a CP_1
l'apposita comunicazione – “Ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e potenza – Rettifica fatturazione” - con la quale venivano evidenziati i quantitativi di energia che, stante il malfunzionamento dovuto alla manomissione, non erano stati correttamente registrati. Con riguardo alla ricostruzione dei consumi, può ritenersi certamente condivisibile la consulenza espletata, in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda de quo. Con riguardo alla metodologia utilizzata per la ricostruzione dei consumi, con particolare riferimento a quanto non registrato dal misuratore posto al POD dell'attività dell'opponente, il Ctu ha ritenuto dovesse essere preso in considerazione il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019 - Versione dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, efficace dall'1 gennaio 2017”, nel quale, all'art. n. 6.2, si legge: “Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 l'impresa distributrice.” Ciò conferma la validità dell'attribuzione della “Certificazione dei consumi” ad . Controparte_4
Per quanto concernente la modalità di effettuazione della ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura, l'art. 16 del predetto documento chiarisce:
“Ricostruzione dei dati di misura - 16.1. - Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99. 16.3 - Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.” Nel caso in esame la “certificazione dei consumi” prodotta da Enel e fatturata da , secondo il Ctu, presenta una CP_1 metodologia di ricostruzione del periodo oggetto dei prelievi non misurati che appare non coerente con la periodicità degli assorbimenti reali rilevati dal misuratore ENEL posizionato presso il POD dell'opponente. Infatti, nei periodi invernali/primaverili, da ottobre ad aprile, l'attività in questione rivela un crollo dei consumi elettrici, attribuibile ad un periodo di interruzione dell'attività. Ciò trova riscontro anche per il fatto che l'attività stessa si svolge prevalentemente all'aperto e pertanto è inibita dalle condizioni metereologiche nel periodo invernale. Questo riscontro, secondo il Ctu, non trova coerenza nella curva dell'”energia aggiuntiva fatturata”, laddove il grafico presenta addirittura dei valori massimi nel periodo invernale. Pertanto, il Ctu, ha ipotizzato un criterio di ricostruzione dei consumi che tenesse conto delle effettive attività dell'utilizzatore della fornitura ed è giunto a ricalcolare la somma dovuta in €
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 12280,77. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Pertanto, va condannato al pagamento in favore Parte_1 della Società opposta della complessiva somma di € 12280,77 oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative al procedimento monitorio, sulla base del decisum, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione. Le spese di Ctu, tenuto conto del ricalcolo operato, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1689 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18/1/2018,
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA Controparte_5 della complessiva somma di € 12280,77, oltre CP_1 interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del procedimento monitorio che si CP_1 liquidano in € 145,50 per spese ed € 400,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio di opposizione che CP_1 si liquidano in € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
7. pone definitivamente, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 19/11/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1689/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. , P.IVA Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a P.IVA_1 margine in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Antonello Matrone, (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Tortora, n. 28 OPPONENTE E
– Società a socio unico soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di (C.F. CP_1
), con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. P.IVA_2
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 31, rappresentata ed assistita della società
[...]
con sede in VO, via dell'Artigianato 39/B, Controparte_2
(Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di VO ), in persona del suo P.IVA_3
Legale Rappresentate giusta procura speciale Controparte_3 conferita per atto Notaio di Milano, Rep n. Persona_1
165.953, Raccolta n. 29.212, la quale, in forza dei poteri ad essa conferiti nomina quale difensore l'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. del Foro di Milano giusta C.F._3 procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18/1/2018, notificato in data 1/2/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 16.793,42, oltre interessi e spese, a fronte della fattura n. 2008873577 del 5/6/2017, di chiusura contratto, di pari ammontare e corrispondente all'estratto conto notarile validato, emessa a fronte della fornitura correlata all'utenza n. 1000206822, POD IT001E80035997, erogata nei locali di Sant'Egidio del Monte Albino, alla via Orazio snc.
Parte opponente eccepiva quanto segue:
- che la fattura insoluta che ha costituito oggetto del decreto ingiuntivo, non era mai pervenuta al cliente finale, ed atteneva al periodo che andava dall'ottobre 2009 all'agosto 2013, data in cui era stata formalizzata dall'utente la cessazione del rapporto;
- che, per un errore imputabile esclusivamente al gestore,
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 venivano inviate fatture per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e, solo dietro contestazione, l'opponente riceva le fatture di storno;
- veniva poi emessa, dopo 5 anni dal distacco della fornitura, la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, che 'conteneva il ricalcolo del periodo ottobre 2009 - maggio 2012, per lettura precedentemente errata. L'importo ricalcolato era pari ad € 11.628,88, al netto delle imposte, gravata di oneri accessori per complessivi € 16.893,42;
- il credito è prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., prescrizione quinquennale che decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori (in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore);
- l'infondatezza, nel merito, della pretesa, poiché la fattura di conguaglio non era supportata da adeguata prova dell'effettivo consumo.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare
1. di rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in mancanza dei presupposti di legge
2. di assegnare un termine per esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1- bis D.Lgs. n. 28/2010 nel merito
3. di accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 118/2018, a fronte dell'assoluta insussistenza
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 della pretesa creditoria. Con vittoria di spese competenze, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
In data 4/9/2018, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente il mancato esperimento, da parte dell'opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale Conciliazione) che disciplina “le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” e che sancisce, all'articolo 3, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, previsto quale condizione di procedibilità (articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995 e dell'articolo 141, comma 6 lettera c), del codice del consumo) per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, quale quella di specie, da esperirsi “presso il servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14”, vale a dire Camere di commercio, industria e agricoltura, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra e l'Autorità. Parte_2
Parte opposta eccepiva, altresì, l'avvenuta ricezione della fattura 2008873577 del 5/6/2017, in data 14/6/2017. Evidenziava che tale fattura era una fattura di chiusura contratto, nella quale erano riportati i consumi derivanti dal ricalcolo del periodo ottobre 2009-maggio 2012 per le letture precedentemente errate, errori dovuti anche a causa della manomissione del contatore operata direttamente sul contatore in uso al signor Pt_1
Con riguardo all'eccepita prescrizione del credito, evidenziava che la prestazione era divenuta esigibile al 20 giugno 2017, data di scadenza della fattura. Con riguardo alla ricostruzione dei consumi, evidenziava che la stessa si era resa necessaria a causa di una manomissione del punto di distribuzione intestato al signor ed accertato dal Pt_1 personale della società di distribuzione Enel. In particolare, intervenendo in loco, gli operatori dell'Enel avevano riportato, sul verbale n. 86 del 7 luglio 2012, la descrizione delle manomissioni. Nel predetto verbale si precisava che “l'impianto elettrico e gli interruttori del locale vengono alimentati oltre che
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 dalla regolare fornitura elettrica anche da una derivazione abusiva collegata direttamente alla rete Enel. L'allaccio diretto è stato realizzato intercettando il cavo montante della fornitura, manomettendolo e collegando un cavo. L'inerzia e la potenza elettrica prelevata tramite detta derivazione abusiva non vengono in alcun modo registrate, limitate e letturate. La derivazione abusiva termina ad un interruttore posto all'interno dell'area di pertinenza del cliente da cui poi si deriva l'impianto elettrico del cliente”. Solo a seguito di tale approfondito ed attento esame la società di distribuzione riusciva a fornire alla società di vendita una puntuale ricostruzione dei consumi energetici confermando altresì la “situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi” e sempre solamente all'esito di tali verifiche provvedeva a emettere la fattura CP_1 relativa all'importo certamente fruito da parte del Cliente finale. Con riguardo al valore probatorio della fattura, evidenziava che la Cassazione, con l'ordinanza n. 7045/2018, aveva precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fruitore l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, con una contestazione specifica e congrua, che manca nel caso di specie.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito
- in via principale, di respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18 gennaio 2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare al Parte_1 pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 16.793,42, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al rimborso forfettario.
Veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 In data 22/11/2019, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Disposta la CTU, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
1. Questioni preliminari. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va rilevato che si applica al caso di specie, ratione temporis, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., che decorre dalla data di emissione della fattura, senza che assuma rilevanza l'eventuale inerzia del distributore nella rilevazione dei consumi. Infatti, secondo l'orientamento del giudice di legittimità, il dies a quo della prescrizione «coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili» (Cass., n. 23789 del 17/9/2008). Pertanto, sono irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture;
avendo la fattura oggetto del presente giudizio scadenza in data 20/6/2017, il credito non può ritenersi prescritto alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di somministrazione) ed ha allegato l'inadempimento del debitore. La fornitura di energia elettrica da parte di è stata CP_1 effettuata nel periodo contrattuale dall'1/10/2009 al 16/8/2013 mediante una fornitura di 11 kW di potenza con consumi rilevati solo parzialmente dal misuratore correlato all'utenza n. 1000206822, POD IT001E800359970. Durante le operazioni di verifica, in data 7/7/12, veniva riscontrata da un operatore Enel una linea abusiva derivata non soggetta a rilevazione di consumi (come da verbale n. 86 del 7 luglio 2012, prodotto in atti), cui seguiva una ricostruzione dei consumi mediante “stima” da parte del distributore del servizio Enel Distribuzione nel periodo contrattuale dall'1/10/2009 fino al momento del riscontro della manomissione. Successivamente, poi, per errori di lettura generati a causa del disallineamento del sistema di rilevazione delle misurazioni,
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 venivano emesse fatture inappropriate e non dovute fino all'agosto 2014, quindi anche al di fuori del periodo contrattuale. Pertanto, venivano in seguito emesse fatture di storno di tutto il periodo contrattuale ed effettuata una ricontabilizzazione con ricalcolo del dovuto, tenendo conto anche della ricostruzione dei consumi nel periodo degli abusi riscontrati, mediante l'emissione della fattura finale N. 2008872577 del 5/6/2017 con la quale l'opposta vantava un credito, al netto delle note di credito e delle fatture a storno, di € 16.793,42, somma che tiene conto dei consumi “reali” , così definiti dal fornitore , CP_1 sulla scorta della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore ENEL ENERGIA. In particolare, Enel Distribuzione trasmetteva a CP_1
l'apposita comunicazione – “Ricostruzione dei prelievi di energia elettrica e potenza – Rettifica fatturazione” - con la quale venivano evidenziati i quantitativi di energia che, stante il malfunzionamento dovuto alla manomissione, non erano stati correttamente registrati. Con riguardo alla ricostruzione dei consumi, può ritenersi certamente condivisibile la consulenza espletata, in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda de quo. Con riguardo alla metodologia utilizzata per la ricostruzione dei consumi, con particolare riferimento a quanto non registrato dal misuratore posto al POD dell'attività dell'opponente, il Ctu ha ritenuto dovesse essere preso in considerazione il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019 - Versione dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, efficace dall'1 gennaio 2017”, nel quale, all'art. n. 6.2, si legge: “Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 l'impresa distributrice.” Ciò conferma la validità dell'attribuzione della “Certificazione dei consumi” ad . Controparte_4
Per quanto concernente la modalità di effettuazione della ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura, l'art. 16 del predetto documento chiarisce:
“Ricostruzione dei dati di misura - 16.1. - Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99. 16.3 - Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.” Nel caso in esame la “certificazione dei consumi” prodotta da Enel e fatturata da , secondo il Ctu, presenta una CP_1 metodologia di ricostruzione del periodo oggetto dei prelievi non misurati che appare non coerente con la periodicità degli assorbimenti reali rilevati dal misuratore ENEL posizionato presso il POD dell'opponente. Infatti, nei periodi invernali/primaverili, da ottobre ad aprile, l'attività in questione rivela un crollo dei consumi elettrici, attribuibile ad un periodo di interruzione dell'attività. Ciò trova riscontro anche per il fatto che l'attività stessa si svolge prevalentemente all'aperto e pertanto è inibita dalle condizioni metereologiche nel periodo invernale. Questo riscontro, secondo il Ctu, non trova coerenza nella curva dell'”energia aggiuntiva fatturata”, laddove il grafico presenta addirittura dei valori massimi nel periodo invernale. Pertanto, il Ctu, ha ipotizzato un criterio di ricostruzione dei consumi che tenesse conto delle effettive attività dell'utilizzatore della fornitura ed è giunto a ricalcolare la somma dovuta in €
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 12280,77. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Pertanto, va condannato al pagamento in favore Parte_1 della Società opposta della complessiva somma di € 12280,77 oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative al procedimento monitorio, sulla base del decisum, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione. Le spese di Ctu, tenuto conto del ricalcolo operato, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1689 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 118/2018 del 18/1/2018,
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
N.R.G. 1689/2018 - G.M. DOTT.SSA Controparte_5 della complessiva somma di € 12280,77, oltre CP_1 interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
5.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del procedimento monitorio che si CP_1 liquidano in € 145,50 per spese ed € 400,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio di opposizione che CP_1 si liquidano in € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
7. pone definitivamente, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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