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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4867/2022,
TRA
, nato a [...] allo Ionio il 15.4.1974 ed ivi residente a[...]
Macelli n.8, elettivamente domiciliato in Cassano allo Ionio, al vico III L. Piraino n.1 presso e nello studio dell'Avv. Ombretta Propato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to Marcello
Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2020, alle dipendenze dell'azienda agricola , per 70 giornate annue, lamentando Controparte_2
l'illegittimità del provvedimento di diniego della richiesta di indennità di disoccupazione per l'anno 2020, non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha adito l'intestato
Tribunale, previo riconoscimento del rapporto di lavoro così come descritto, per l'accertamento del diritto all'iscrizione nel registro nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2020 e conseguente liquidazione dell'indennità di disoccupazione.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della proposta CP_3
domanda giudiziale per omessa presentazione di domanda amministrativa, nonché per intervenuta decadenza ai sensi della l. 438/92 e, chiedendone nel merito, il rigetto per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
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Ebbene, in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n.
1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza
29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Questo è il motivo per cui, in assenza della data di pubblicazione degli elenchi, può essere assunto, come dies a quo del termine decadenziale di legge per reagire in giudizio, il momento in cui il lavoratore, avendo chiesto il pagamento di una prestazione, si senta opporre dall' CP_3
un diniego basato sulla carenza del numero delle giornate accreditate negli appositi elenchi
(letteralmente Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1742/2018) o, analogamente, il momento in cui sia destinatario di una richiesta restitutoria di una prestazione già erogata (cfr.
Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1419/2019). Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, è pacifico tra le parti ed espressamente allegato dallo stesso ricorrente che l'interessato abbia ricevuto, in data
6.8.2021 (pag. 2 ricorso), la comunicazione con cui l' rigettava la domanda di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2020 in ragione dell'intervenuta cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli.
Da quella data è, dunque, iniziato a decorrere il termine di 30 giorni entro cui avrebbe potuto presentare ricorso amministrativo.
Non avendolo fatto (giacché il ricorso proposto fu presentato solo il 20.12.2021), dal 31° giorno è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni che è previsto dall'art. 7 del d.l.
7/1970 per la proposizione della domanda giudiziaria.
Sennonché, quando tale domanda è stata proposta, in data 18.10.2022, quel termine era già scaduto il 28.1.2022.
Nessun dubbio può, peraltro, sussistere sull'inequivocità della missiva come mezzo di conoscenza della cancellazione delle giornate di lavoro, posto che nel ricorso amministrativo
è stata formulata espressa richiesta di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' che, invece, gli addebita di averne indebitamente fruito. CP_3
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) nell'anno 2020, il ricorrente non ha diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020.
Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021