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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/09/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.532/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale promosso da
di già Parte_1 Controparte_1 [...]
di (C.F.: ) domiciliata ex lege in CP_2 Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania che la rappresenta e difende ex lege;
APPELLANTE contro
(C.F. ); _3 P.IVA_2 CP_4
sia in proprio che nella qualità di liquidatore;
[...] Controparte_5
( ) nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._1 Parte_3
) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Catania, Via G. C.F._2
D'Annunzio, 77, presso lo studio dell'avv. Rosario Pizzino come da procura in atti;
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3 nei confronti di
1 C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catania viale della Libertà, 185 presso lo studio dell'avv. Debora Maria
Pettinato che la rappresenta e difende unitamente come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 12.9.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori dell'appellante e degli appellati
, e , discutevano la causa e _3 Parte_3 Controparte_7 indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1509/2024, pubblicata il 22.3.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione all'esecuzione avanzata da _3
, , anche in proprio oltre che nella qualità di liquidatore della
[...] Controparte_4 predetta società, , e avverso le cartelle di Controparte_7 Parte_4 Parte_3 pagamento n.293201200172923, n.293201200191219, n.293201200191102, notificate il 20.7.2012, rispettivamente di euro 6.630,00, euro 29.638,00 ed euro 22.486,00 quali sanzioni amministrative comminate dalla con le ordinanze ingiunzioni n. Controparte_8
79/2009, n.80/2009 e n.90/2009 e condannava gli opposti a pagare le spese di lite, con obbligo della predetta a tenere indenne nel caso in cui fosse Controparte_8 Controparte_9 stata escussa per pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024, l' Parte_5
proponeva appello avverso la decisione del Giudice di prime cure che censurava per i
[...] motivi esposti e chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza Controparte_6 gravata anche per le spese di lite.
Si costituivano , , anche in _3 Controparte_4 proprio, e ed eccepivano sia l'inammissibilità del gravame ai Controparte_7 Parte_4 sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. che l'infondatezza nel merito, per cui ne chiedevano il rigetto con vittoria delle spese anche dell'appello.
Restava contumace pur se regolarmente citato presso il difensore costituito Parte_3 in primo grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato la legittimazione processuale passiva della non avendo Controparte_8
2
considerato che
trattasi di Ufficio periferico dell'Amministrazione di appartenenza con conseguente carenza di legittimazione processuale spettante invece al . Controparte_10
Assume che, solo in caso di specifica previsione da parte del legislatore, l'organo periferico
è dotato di legittimazione processuale, come nelle opposizioni a sanzioni amministrative, mentre nella fattispecie si trattava di opposizione all'esecuzione, quindi la legittimazione spettava alla amministrazione statale, con la conseguenza che l'opposizione andava notificata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art.11 del R.D. n.1611 del 1933, o comunque la notifica andava rinnovata nei confronti del sempre presso l'Avvocatura dello Controparte_10
Stato, una volta eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione periferica, con conseguente inammissibilità delle domande spiegate nei riguardi della Controparte_8
.
[...]
Con il 2° motivo critica la decisione di prime cure per avere condannato interamente l'appellante a rimborsare le spese del giudizio in favore degli opponenti, senza considerare che, al momento della sua proposizione, l'opposizione era infondata, in quanto l'esecuzione intrapresa trovava fondamento sia nelle ordinanze ingiunzioni, che costituivano titoli idonei ad iscrivere a ruolo il credito poiché immediatamente esecutive, sia nella sentenza di primo grado che aveva confermato le ordinanze ingiunzioni.
Sopravvenuta la caducazione del titolo per effetto della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli che aveva annullato le ordinanze ingiunzioni, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto accogliere l'opposizione ritenendola fondata, bensì avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e quindi statuire sulle spese applicando il principio di soccombenza virtuale considerando l'intera vicenda processuale e quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione, con condanna alle spese degli opponenti o in subordine con compensazione delle stesse.
2) Preliminarmente va statuito in ordine all'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avanzata dagli appellati, mentre il richiamato all'articolo 348 ter c.p.c. non è pertinente posto che la norma è stata abrogata dal d.lgs. n.149 del 2022 per i procedimenti instaurati in appello a far data dai dal 28.2.2022, come quello in esame.
2.1) Riguardo l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., anche nella nuova formulazione parzialmente mutata con il sopra citato d.lgs. n.149/2022, al fine di accertare l'ammissibilità dell'atto di appello è sufficiente che l'appellante individui in modo chiaro ed esauriente l'ambito del giudizio di gravame attraverso specifici capi della sentenza del tribunale che impugna e dei passaggi argomentativi che li sorreggono, esponendo con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, ragioni che siano idonee a determinare una differente decisione,
3 ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Nella fattispecie i motivi di gravame contengono puntuali censure alla decisione di primo grado sicchè l'eccezione è infondata.
2.2) Con riguardo poi alla disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione ratione temporis applicabile, questa prevede che, qualora l'impugnazione sia inammissibile possa essere decisa con la discussione orale, mentre il richiamo alla ragionevole probabilità che l'appello venga accolto attiene alla vecchia formulazione dell'articolo 348 bis c.p.c. che non trova applicazione nell'odierno giudizio, per le ragioni già esposte sopra.
3) Venendo all'esame dell'appello, con il 1° motivo si contesta la legittimazione processuale della , oggi Controparte_8 Parte_5
, sussistendo quella dell'Amministrazione centrale di appartenenza dell'organo
[...] periferico, ovvero del , trovando applicazione in materia di opposizione a Controparte_10 cartella esattoriale la disciplina del R.D. n.1633 del 1911 che all'art.11 prevede la legittimazione dell'amministrazione statale centrale e non delle unità periferiche.
3.1) Il motivo non può essere accolto in quanto nelle materie di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) del d.lgs. n.150 del 2011, quale nella specie in materia di tutela del lavoro, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.149 del 2015 sussiste la legittimazione processuale dell' anche nei Parte_1 giudizi di opposizione a cartella esattoriale ed anche in secondo grado (cfr. Cass. sez. lav. 9.5.2023,
n.12269).
4) Con il 2° motivo l'appellante assume che le cartelle opposte erano state correttamente emesse in presenza di un valido titolo esecutivo costituito da 3 ordinanze ingiunzioni con cui erano state irrogate agli opponenti le sanzioni amministrative per le contestate violazioni, ordinanze dotate di esecutività anche in pendenza del giudizio di opposizione e confermate con sentenza di primo grado.
Di conseguenza ritiene errata la statuizione di prime cure che, a fronte della sentenza della
Corte di Appello di Napoli la quale, in riforma di quella di primo grado, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione, mentre avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta decisione di annullamento del titolo posto a base dell'esecuzione, che era stata validamente avviata.
All'uopo, la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato ha richiamato il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte del 21.9.2021, n. 25478 secondo cui la caducità del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione determina la cessazione
4 della materia del contendere per difetto di interesse e non l'accoglimento dell'opposizione, sicché le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza virtuale.
4.1) Ritiene il collegio che, pur se il citato arresto citato afferisca alla caducazione di un titolo giudiziale, mentre nella specie l'esecuzione è stata avviata sulla base di un tiolo emesso dalla stessa amministrazione, ovvero le ordinanze ingiunzioni, sebbene confermate con sentenza di primo grado, a fronte del venir meno del titolo posto a base della intrapresa esecuzione, titolo pienamente valido alla data in cui l'esecuzione era stata avviata, andava dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, trovando applicazione il principio espresso dalle sezioni unite anche nella fattispecie in esame essendone identica la ratio.
Ne consegue che la statuizione emessa dal Tribunale di Catania - di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per effetto del giudicato esterno prodottosi con la sentenza della
Corte di Appello di Napoli che aveva annullato le ordinanze ingiunzioni in precedenza opposte con altro giudizio - va riformata.
Deve anche considerarsi che con l'opposizione a cartella esattoriale non possono riproporsi motivi che debbano essere fatti valere con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n.689/1981, salvo nei casi di opposizione a cartella esattoriale cosiddetta recuperatoria, ovvero nel solo caso in cui risulti che l'assenza o l'invalidità della notifica abbia impedito al destinatario dell'atto di venire a conoscenza del provvedimento sanzionatorio emesso dall'Amministrazione e quindi gli sia stato impedito di impugnarlo nei termini perentori previsti, ipotesi non esistente nel caso in esame.
4.2) A fronte della statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, la liquidazione delle spese del giudizio andava pronunciata secondo il principio di soccombenza virtuale, valutando in primo luogo la fondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione.
Vanno quindi esaminati i motivi di opposizione all'esecuzione proposti in primo grado a fondamento della eccepita illegittimità delle cartelle esattoriali.
5) Gli opponenti eccepivano in primo luogo la carenza del titolo esecutivo per essere sub iudice la loro impugnazione stante la pendenza dell'opposizione alle ordinanze ingiunzioni.
5.1) Tale motivo, tuttavia, è infondato in quanto l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art.27 della legge n.689 del 1981 non è sospesa dalla pendenza del giudizio di opposizione occorrendo un provvedimento del giudice, mentre la infondatezza delle irrogate sanzioni è questione non proponibile con l'opposizione a cartella in quanto nella specie non è una
5 opposizione c.d. recuperatoria, come già sopra rilevato, tanto che pendeva specifico giudizio volto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
5.2) Con altro motivo hanno rilevato la violazione dell'art.24 comma 3 del d.lgs. n.46 del
1999 secondo cui se l'accertamento è impugnato innanzi al giudice l'amministrazione non può procedere all'iscrizione a ruolo.
Trattasi tuttavia di disciplina circoscritta alla riscossione dei contributi previdenziali non estensibile analogicamente alle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme a tutela del lavoro.
5.3) Infine, gli opponenti hanno contestato la violazione dell'art.27 comma 1 della legge n.689/1981 e dell'art. 68 del d.lgs. n.546 del 1992 che avrebbe imposto in pendenza del giudizio di opposizione di iscrivere a ruolo il vantato credito nella misura di due terzi.
5.4) Anche tale censura non si confronta con la disciplina dettata dal citato 1° comma dell'art. 27 della legge n.689 del 1981 il quale prevede che ogni sanzione amministrativa va maggiorata del 10% in caso di mancato pagamento, norma più volte giudicata legittima dai Giudici di legittimità che, con giurisprudenza ormai consolidata, hanno affermato anche di recente (cfr. ord. sez. 2^ , 21.11.2023, n.32302) che in materia di sanzioni amministrative “la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, n. 1884 del
01/02/2016, Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Sez. 3, n. 27887 del 23/11/2017, non massimata;
Sez. 2, n. 16767 del 23/06/2018, non massimata)”.
Di contro il citato art.68 del d.lgs. n.546 del 1992 non trova applicazione nella fattispecie riguardando esclusivamente la riscossione delle imposte.
6) Posto che tutti i motivi di opposizione all'esecuzione sono infondati, il principio di soccombenza virtuale determinerebbe la condanna degli opponenti a pagare le spese del giudizio di primo grado e tuttavia non può non considerarsi che il giudice dell'opposizione in grado di appello ha annullato tutte e 3 le ordinanze ingiunzioni facendo venir meno il titolo che sorreggeva ciascuna delle 3 cartelle esattoriali opposte, circostanza che costituisce grave ed eccezionale ragione che ai sensi dell'art. 92, 3° comma, c.p.c., siccome modificato per effetto dell'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n.77 del 2018, consente di compensare le spese tra l'
[...]
e gli opponenti in primo grado. Controparte_11
6 In assenza di appello, anche incidentale tardivo, proposto da Controparte_6 restano ferme le statuizioni tra questa e gli opponenti ormai coperte dal giudicato, mentre va annullata la manleva dell' in favore di una volta modificata Parte_1 Controparte_6 in punto di spese la sentenza di primo grado.
Le spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza tra tutte le parti costituite vanno interamente compensate.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.532/2024, a parziale modifica della sentenza n.1509/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il
22.3.2024, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primo grado fra gli opponenti e l' ; Parte_5 dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/09/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.532/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale promosso da
di già Parte_1 Controparte_1 [...]
di (C.F.: ) domiciliata ex lege in CP_2 Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania che la rappresenta e difende ex lege;
APPELLANTE contro
(C.F. ); _3 P.IVA_2 CP_4
sia in proprio che nella qualità di liquidatore;
[...] Controparte_5
( ) nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._1 Parte_3
) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Catania, Via G. C.F._2
D'Annunzio, 77, presso lo studio dell'avv. Rosario Pizzino come da procura in atti;
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3 nei confronti di
1 C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catania viale della Libertà, 185 presso lo studio dell'avv. Debora Maria
Pettinato che la rappresenta e difende unitamente come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 12.9.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori dell'appellante e degli appellati
, e , discutevano la causa e _3 Parte_3 Controparte_7 indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1509/2024, pubblicata il 22.3.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione all'esecuzione avanzata da _3
, , anche in proprio oltre che nella qualità di liquidatore della
[...] Controparte_4 predetta società, , e avverso le cartelle di Controparte_7 Parte_4 Parte_3 pagamento n.293201200172923, n.293201200191219, n.293201200191102, notificate il 20.7.2012, rispettivamente di euro 6.630,00, euro 29.638,00 ed euro 22.486,00 quali sanzioni amministrative comminate dalla con le ordinanze ingiunzioni n. Controparte_8
79/2009, n.80/2009 e n.90/2009 e condannava gli opposti a pagare le spese di lite, con obbligo della predetta a tenere indenne nel caso in cui fosse Controparte_8 Controparte_9 stata escussa per pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024, l' Parte_5
proponeva appello avverso la decisione del Giudice di prime cure che censurava per i
[...] motivi esposti e chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza Controparte_6 gravata anche per le spese di lite.
Si costituivano , , anche in _3 Controparte_4 proprio, e ed eccepivano sia l'inammissibilità del gravame ai Controparte_7 Parte_4 sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. che l'infondatezza nel merito, per cui ne chiedevano il rigetto con vittoria delle spese anche dell'appello.
Restava contumace pur se regolarmente citato presso il difensore costituito Parte_3 in primo grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato la legittimazione processuale passiva della non avendo Controparte_8
2
considerato che
trattasi di Ufficio periferico dell'Amministrazione di appartenenza con conseguente carenza di legittimazione processuale spettante invece al . Controparte_10
Assume che, solo in caso di specifica previsione da parte del legislatore, l'organo periferico
è dotato di legittimazione processuale, come nelle opposizioni a sanzioni amministrative, mentre nella fattispecie si trattava di opposizione all'esecuzione, quindi la legittimazione spettava alla amministrazione statale, con la conseguenza che l'opposizione andava notificata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art.11 del R.D. n.1611 del 1933, o comunque la notifica andava rinnovata nei confronti del sempre presso l'Avvocatura dello Controparte_10
Stato, una volta eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione periferica, con conseguente inammissibilità delle domande spiegate nei riguardi della Controparte_8
.
[...]
Con il 2° motivo critica la decisione di prime cure per avere condannato interamente l'appellante a rimborsare le spese del giudizio in favore degli opponenti, senza considerare che, al momento della sua proposizione, l'opposizione era infondata, in quanto l'esecuzione intrapresa trovava fondamento sia nelle ordinanze ingiunzioni, che costituivano titoli idonei ad iscrivere a ruolo il credito poiché immediatamente esecutive, sia nella sentenza di primo grado che aveva confermato le ordinanze ingiunzioni.
Sopravvenuta la caducazione del titolo per effetto della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli che aveva annullato le ordinanze ingiunzioni, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto accogliere l'opposizione ritenendola fondata, bensì avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e quindi statuire sulle spese applicando il principio di soccombenza virtuale considerando l'intera vicenda processuale e quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione, con condanna alle spese degli opponenti o in subordine con compensazione delle stesse.
2) Preliminarmente va statuito in ordine all'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avanzata dagli appellati, mentre il richiamato all'articolo 348 ter c.p.c. non è pertinente posto che la norma è stata abrogata dal d.lgs. n.149 del 2022 per i procedimenti instaurati in appello a far data dai dal 28.2.2022, come quello in esame.
2.1) Riguardo l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., anche nella nuova formulazione parzialmente mutata con il sopra citato d.lgs. n.149/2022, al fine di accertare l'ammissibilità dell'atto di appello è sufficiente che l'appellante individui in modo chiaro ed esauriente l'ambito del giudizio di gravame attraverso specifici capi della sentenza del tribunale che impugna e dei passaggi argomentativi che li sorreggono, esponendo con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, ragioni che siano idonee a determinare una differente decisione,
3 ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Nella fattispecie i motivi di gravame contengono puntuali censure alla decisione di primo grado sicchè l'eccezione è infondata.
2.2) Con riguardo poi alla disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione ratione temporis applicabile, questa prevede che, qualora l'impugnazione sia inammissibile possa essere decisa con la discussione orale, mentre il richiamo alla ragionevole probabilità che l'appello venga accolto attiene alla vecchia formulazione dell'articolo 348 bis c.p.c. che non trova applicazione nell'odierno giudizio, per le ragioni già esposte sopra.
3) Venendo all'esame dell'appello, con il 1° motivo si contesta la legittimazione processuale della , oggi Controparte_8 Parte_5
, sussistendo quella dell'Amministrazione centrale di appartenenza dell'organo
[...] periferico, ovvero del , trovando applicazione in materia di opposizione a Controparte_10 cartella esattoriale la disciplina del R.D. n.1633 del 1911 che all'art.11 prevede la legittimazione dell'amministrazione statale centrale e non delle unità periferiche.
3.1) Il motivo non può essere accolto in quanto nelle materie di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) del d.lgs. n.150 del 2011, quale nella specie in materia di tutela del lavoro, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n.149 del 2015 sussiste la legittimazione processuale dell' anche nei Parte_1 giudizi di opposizione a cartella esattoriale ed anche in secondo grado (cfr. Cass. sez. lav. 9.5.2023,
n.12269).
4) Con il 2° motivo l'appellante assume che le cartelle opposte erano state correttamente emesse in presenza di un valido titolo esecutivo costituito da 3 ordinanze ingiunzioni con cui erano state irrogate agli opponenti le sanzioni amministrative per le contestate violazioni, ordinanze dotate di esecutività anche in pendenza del giudizio di opposizione e confermate con sentenza di primo grado.
Di conseguenza ritiene errata la statuizione di prime cure che, a fronte della sentenza della
Corte di Appello di Napoli la quale, in riforma di quella di primo grado, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione, mentre avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta decisione di annullamento del titolo posto a base dell'esecuzione, che era stata validamente avviata.
All'uopo, la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato ha richiamato il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte del 21.9.2021, n. 25478 secondo cui la caducità del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione determina la cessazione
4 della materia del contendere per difetto di interesse e non l'accoglimento dell'opposizione, sicché le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza virtuale.
4.1) Ritiene il collegio che, pur se il citato arresto citato afferisca alla caducazione di un titolo giudiziale, mentre nella specie l'esecuzione è stata avviata sulla base di un tiolo emesso dalla stessa amministrazione, ovvero le ordinanze ingiunzioni, sebbene confermate con sentenza di primo grado, a fronte del venir meno del titolo posto a base della intrapresa esecuzione, titolo pienamente valido alla data in cui l'esecuzione era stata avviata, andava dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, trovando applicazione il principio espresso dalle sezioni unite anche nella fattispecie in esame essendone identica la ratio.
Ne consegue che la statuizione emessa dal Tribunale di Catania - di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per effetto del giudicato esterno prodottosi con la sentenza della
Corte di Appello di Napoli che aveva annullato le ordinanze ingiunzioni in precedenza opposte con altro giudizio - va riformata.
Deve anche considerarsi che con l'opposizione a cartella esattoriale non possono riproporsi motivi che debbano essere fatti valere con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n.689/1981, salvo nei casi di opposizione a cartella esattoriale cosiddetta recuperatoria, ovvero nel solo caso in cui risulti che l'assenza o l'invalidità della notifica abbia impedito al destinatario dell'atto di venire a conoscenza del provvedimento sanzionatorio emesso dall'Amministrazione e quindi gli sia stato impedito di impugnarlo nei termini perentori previsti, ipotesi non esistente nel caso in esame.
4.2) A fronte della statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, la liquidazione delle spese del giudizio andava pronunciata secondo il principio di soccombenza virtuale, valutando in primo luogo la fondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione.
Vanno quindi esaminati i motivi di opposizione all'esecuzione proposti in primo grado a fondamento della eccepita illegittimità delle cartelle esattoriali.
5) Gli opponenti eccepivano in primo luogo la carenza del titolo esecutivo per essere sub iudice la loro impugnazione stante la pendenza dell'opposizione alle ordinanze ingiunzioni.
5.1) Tale motivo, tuttavia, è infondato in quanto l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art.27 della legge n.689 del 1981 non è sospesa dalla pendenza del giudizio di opposizione occorrendo un provvedimento del giudice, mentre la infondatezza delle irrogate sanzioni è questione non proponibile con l'opposizione a cartella in quanto nella specie non è una
5 opposizione c.d. recuperatoria, come già sopra rilevato, tanto che pendeva specifico giudizio volto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
5.2) Con altro motivo hanno rilevato la violazione dell'art.24 comma 3 del d.lgs. n.46 del
1999 secondo cui se l'accertamento è impugnato innanzi al giudice l'amministrazione non può procedere all'iscrizione a ruolo.
Trattasi tuttavia di disciplina circoscritta alla riscossione dei contributi previdenziali non estensibile analogicamente alle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme a tutela del lavoro.
5.3) Infine, gli opponenti hanno contestato la violazione dell'art.27 comma 1 della legge n.689/1981 e dell'art. 68 del d.lgs. n.546 del 1992 che avrebbe imposto in pendenza del giudizio di opposizione di iscrivere a ruolo il vantato credito nella misura di due terzi.
5.4) Anche tale censura non si confronta con la disciplina dettata dal citato 1° comma dell'art. 27 della legge n.689 del 1981 il quale prevede che ogni sanzione amministrativa va maggiorata del 10% in caso di mancato pagamento, norma più volte giudicata legittima dai Giudici di legittimità che, con giurisprudenza ormai consolidata, hanno affermato anche di recente (cfr. ord. sez. 2^ , 21.11.2023, n.32302) che in materia di sanzioni amministrative “la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, n. 1884 del
01/02/2016, Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Sez. 3, n. 27887 del 23/11/2017, non massimata;
Sez. 2, n. 16767 del 23/06/2018, non massimata)”.
Di contro il citato art.68 del d.lgs. n.546 del 1992 non trova applicazione nella fattispecie riguardando esclusivamente la riscossione delle imposte.
6) Posto che tutti i motivi di opposizione all'esecuzione sono infondati, il principio di soccombenza virtuale determinerebbe la condanna degli opponenti a pagare le spese del giudizio di primo grado e tuttavia non può non considerarsi che il giudice dell'opposizione in grado di appello ha annullato tutte e 3 le ordinanze ingiunzioni facendo venir meno il titolo che sorreggeva ciascuna delle 3 cartelle esattoriali opposte, circostanza che costituisce grave ed eccezionale ragione che ai sensi dell'art. 92, 3° comma, c.p.c., siccome modificato per effetto dell'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n.77 del 2018, consente di compensare le spese tra l'
[...]
e gli opponenti in primo grado. Controparte_11
6 In assenza di appello, anche incidentale tardivo, proposto da Controparte_6 restano ferme le statuizioni tra questa e gli opponenti ormai coperte dal giudicato, mentre va annullata la manleva dell' in favore di una volta modificata Parte_1 Controparte_6 in punto di spese la sentenza di primo grado.
Le spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza tra tutte le parti costituite vanno interamente compensate.
La Corte d'Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.532/2024, a parziale modifica della sentenza n.1509/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il
22.3.2024, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primo grado fra gli opponenti e l' ; Parte_5 dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/09/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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