Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3996 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ata in data 02/06/1954 a SESSA UR (CE) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. ROMANO MARIACRISTINA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 17/02/2022 , la parte ricorrente chiedeva lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Portici il 05/09/1972 (atto n. 76, CP_1
P. I, Serie., anno 1972), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano : a Napoli il Per_1
Per_ giorno 18/09/1981, , a Napoli (Na) il giorno 24 Febbraio 1983, , a Napoli (Na) il giorno Per_3
8/12/1984 ed , a Napoli (Na) il giorno 9 Settembre 1987. Per_4
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
Per_
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli ed maggiorenni non Per_4
economicamente indipendenti pari a 300,00€ mensili (150,00€ per ciascun figlio);
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 300,00.
Solo parte ricorrente compariva in data 17.10.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale veniva dichiarata la contumacia giusta ordinanza del 28/9/2023.
La parte ricorrente non avanzava istanze istruttorie nei termini 183 cpc dalla stessa richiesti.
All'udienza cartolare del 6.5.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte precisava le conclusioni.
Correttamente il Presidente relatore rimetteva la causa subito in decisione pur in assenza di espressa rinuncia ai termini ex art 190 cpc come da motivazione dell'ordinanza del 6.5.25 che si riporta:
Rilevato che può riservarsi la causa al collegio senza termini pur in assenza di espressa rinuncia. Ritenuto infatti che le memorie conclusionali svolgono una funzione difensiva e, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte alla quale si intende dare continuità - pur nella consapevolezza che la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali di regola costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (in questo senso Cass. civ., 06/03/2006, n. 4805. Nello stesso senso: Cass. civ., 18/10/2005, n. 20142; Cass. civ., 10/03/2008, n. 6293; Cass. civ., 24/03/2010, n. 7072) - tale nullità però potrebbe essere invocata solo dimostrando in concreto una lesione del diritto di difesa. Rilevato che pertanto, la parte che intenda far valere la dedotta nullità, dovrebbe dimostrare che la mancata concessione ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni . Rilevato che pertanto , nel caso di specie, in ossequio ai principi di rango costituzionale di economia processuale e di ragionevole durata del processo, è opportuno riservare la causa in decisione al Collegio senza termini senza che possa ritenersi svilito l'analogo principio di rango costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa . Rilevato infatti che nel caso di specie, a fronte della assenza di istanze istruttorie e di figli minori, non si registra alcuna lesione del diritto di difesa nella mancata concessione d'ufficio dei termini in oggetto e nell'immediata riserva in decisione;
Il Pm concludeva come in atti in data 7.5.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (20.2.15) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 16836/14 RG) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Per_ Quanto alla domanda di mantenimento avanzata per , (24 Febbraio 1983) ed , (9 Per_4
Settembre 1987) maggiorenni ed attualmente di anni 42 e 37, in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183. ) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
Ne deriva ovviamente che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
- la ricorrente si limita a riferire la non indipendenza economica dei figli, senza tuttavia nulla riferire, e men che mai provare, in ordine al ciclo di studi che hanno effettuato, alla eventuale prosecuzione di studi post scolastici, alle aspirazioni da loro nutrite ed attitudini conseguite , ai tentativi per le ricerca di una occupazione,
Il Collegio peraltro evidenzia che l'età dei figli ex se li rende non più meritevoli del contributo al mantenimento da parte dei genitori.
Solo ad abundantiam si evidenzia che in sede di separazione, risalente a 10 anni fa, non veniva fatto alcun riferimento ad eventuali disabilità di questi giovani.
Il Collegio pertanto rigetta la domanda revocando gli obblighi contributivi al loro mantenimento.
Quanto alla domanda di assegno divorzile si osserva che alla luce disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il
Tribunale è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo infatti lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ.
Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Il Collegio doverosamente rileva, altresì, (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi
(art. 2, 3 e 29 Cost.). e che è necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Tanto premesso alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1vdicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione si ritiene , in mancanza di iniziative processuali ed istruttorie idonee a rappresentare quanto sopra, che la domanda non può trovare accoglimento. A ciò si aggiunga che la si limita a produrre certificazione negativa Pt_1
dell'agenzia dell'entrate, ma nulla riferisce in ordine alla capacità patrimoniale-reddituale del resistente contumace;
per non tacere poi il fatto che la ricorrente neanche alcunchè riferisce in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né al proprio percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica e rafforzare quella patrimoniale;
ed invero il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa
o non possa procurarseli per ragioni oggettive e neanche sul punto la dichiarava alcunchè Pt_1
né offriva alcuna prova di avere valorizzato con una condotta attiva le proprie potenzialità reddituali e professionali Cass 3661/2020 9915/25 e 26520/2024.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo in ordine alla CP_2
liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Portici il 05/09/1972 (atto n. 76, P. I, Serie., anno 1972),
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
c) Spese irripetibili d) rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9.5.25 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti