CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 185 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 08/2024 emessa dal Tribunale di
Savona e pubblicata in data 10/01/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO NOCITO, come da mandato in atti appellante
e
( ), in persona del Controparte_1 CodiceFiscale_2
curatore, il patrocinio dell'avv. MARINA D'ANGELO come da mandato in atti
Appellato
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata ordinanza accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante, sig. , Parte_1 nel giudizio di primo grado qui riportate: “Voglia il giudice adito, contraaris rejectis, previe le declaratorie del caso e l'opportuna istruttoria:
1. accertare e dichiarare, in favore del sig.
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_3
l'intervenuta usucapione, e quindi l'acquisto della piena proprietà, dell'immobile sito nel Comune di Alassio (SV), Via Solferino n. 50, censito al catasto fabbricati di detto ente al Foglio 25, Particella
340, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 49 m², rendita € 733,37; 2. ordinare la trascrizione della sentenza nei competenti RR.II e la relativa annotazione e voltura presso la competente Agenzia delle Entrate, esonerando gli Uffici da ogni responsabilità al riguardo;
3. con vittoria delle spese di giudizio”.
*
Per EREDITÀ GIACENTE CP_1 CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis, respingere l'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 8 del 10.1.2024 del Tribunale di Savona in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e condannare lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di appello." Vinte le spese”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto impersonalmente e per pubblici Parte_1
proclami gli eventuali eredi di (deceduto il 01/12/2017) dinnanzi al CP_1
Tribunale di Savona (locus successionis et rei sitae) per chiedere l'accertamento del proprio acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Alassio (SV), via
Solferino 50, censito al catasto fabbricati al foglio 25, particella 340, categoria A/3.
Ha riferito, l'attore, di aver posseduto fin dal 1999 in maniera pacifica, pubblica e continuativa l'immobile, a fronte dell'inerzia del proprietario. Il possesso si era svolto mediante manutenzione, pulizia del bene, anche a mezzo di suoi incaricati, e con il pieno utilizzo uti dominus; ha così concluso per la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. Effettuati i pubblici proclami della citazione, autorizzati dal Tribunale, nessuno si costituiva. Di conseguenza, il Tribunale onerava di promuovere un Parte_1
procedimento di nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Nominato il curatore, questo si è costituito in giudizio contestando la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la curatela opponeva all'attore che, dal 2002,il sig. era stato interdetto e ne era stato nominato un tutore. Quest'ultimo nel 2004 CP_1
aveva incaricato un tecnico di redigere una perizia per mettere in vendita il bene de quo, e tra gli interessati si era palesato lo stesso . Sempre dal 2004 il fabbricato era stato Parte_1
inserito nella dichiarazione dei redditi di . Nel 2016 la tutela aveva CP_1
commissionato lavori di manutenzione. Infine, lo stesso attore, nella qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare NA (proprietaria di un confinante locale ad uso magazzino in via Solferino), aveva promosso nel 2015 un procedimento per denunzia di danno temuto nei confronti della tutela di , premettendo in fatto che l'edificio CP_1
versava in evidente stato di abbandono e che era inutilizzato, tanto da richiedere interventi per la messa in sicurezza e manutenzione.
Pertanto, la curatela ha chiesto la reiezione della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione in ragione dell'incompatibilità della situazione di fatto con la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c. sostenuta dall'attore.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Curatela dell'eredità Parte_1
giacente di;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_1
processuali che liquida in € 9.872,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.” Il Tribunale ha motivato la propria decisione opinando che l'attore non ha raggiunto la prova né dell'elemento oggettivo del possesso continuato ed ininterrotto né dell'elemento soggettivo dell'animus possidendi, tanto in considerazione della documentazione depositata dalla curatela.
*
Propone appello . Parte_1
Con primo motivo lamenta un'erronea valutazione del Tribunale circa l'insussistenza del requisito del possesso continuato e pacifico.
Opina l'appellante che, in primo luogo, l'ammissione dei capitoli di prova per testi, da lui dedotti in primo grado, avrebbe permesso di provare il fatto storico e superare le obiezioni in merito;
in secondo luogo, lamenta l'omessa considerazione della circostanza, pacifica in atti, del mancato esercizio del possesso di , o CP_1
comunque dell'avvenuta interruzione del medesimo per mano dell'appellante stesso, per almeno un anno. Da tale rilievo si doveva ricavare che era sempre stato lo stesso appellante a possedere e mantenere il possesso.
Per le ragioni suesposte chiede la rinnovazione dell'istruttoria.
Con secondo motivo l'appellante contesta le conclusioni del Tribunale circa l'insussistenza dell'elemento psicologico dell'usucapione in capo a sé, e riafferma il dato. A tal fine, esclude che abbia rilievo il fatto che lui avesse promosso la denunzia di danno temuto dato che, in allora, era rappresentante di società terza al giudizio e si era rivolto necessariamente all'intestatario formale del bene. Nemmeno considera rilevante l'offerta di acquisto dell'immobile da lui avanzata, essendo proposta con l'animo di dirimere le controversie pendenti sul possesso del bene.
Con terzo motivo chiede la riforma del capo della sentenza inerente alle spese di lite, in conformità con l'auspicato esito del giudizio, chiedendo in subordine la compensazione delle spese di lite del primo grado.
* Il primo motivo di appello è infondato.
Viene censurata la sentenza ove ritiene insussistente l'elemento oggettivo dell'usucapione. È noto che possesso continuato del bene deve essere provato dall'attore in rivendicazione, che fondi la propria domanda sull'intervenuta usucapione. L'attore offre di provare questa circostanza mediante una serie di
“dichiarazioni sostitutive di atto notorio” sottoscritte da persone informate sui fatti, deducendo, in subordine, capitoli di prova indicando come testi i medesimi dichiaranti.
Innanzitutto, va escluso che i documenti prodotti abbiano valore di prova legale nel giudizio civile, trattandosi di dichiarazioni – quelle sostitutive di atto notorio – che attestano la sussistenza di qualità, stati o altri fatti solo nei rapporti del cittadino con la
P.A.; nel processo civile il loro contenuto è mero indizio valutabile dal giudice secondo prudente apprezzamento (Cass. 4556/2014, Cass. 11223/2014).
Ad avviso della Corte le dichiarazioni ivi contenute non hanno alcuna attendibilità, atteso che si tratta di moduli prestampati identici tra loro, estremamente dettagliati in punto di identificazione dei dati catastali, tanto da far dubitare della genuinità e spontaneità delle medesime. Inoltre, le stesse affermazioni hanno un contenuto estremamente generico e riferito ad un lasso temporale molto esteso (dal 1999), rispetto a cui non è menzionata una circostanza o un motivo che spieghi come tale osservazione sarebbe stata possibile.
L'appellante ha, poi, dedotto capitoli di prova indicando come testi i medesimi dichiaranti. Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibili detti capitoli “in quanto estremamente generici e non circostanziati”. La Corte condivide queste valutazioni, trattandosi di capitoli in parte valutativi, e in totalità non circostanziati e generici. Comunque inducendo i testi a sottoscrivere dichiarazioni ante causam ultronee rispetto al margine della loro possibile effettiva conoscenza (si rammenta l'estremo dei dati catastali) l'attore ha reso gli stessi “inattendibili” se non
“inammissibili”.
Ancora nel primo motivo, l'appellante deduce che “Neppure esamina il Giudice una circostanza emersa pacificamente e mai contestata: il mancato esercizio del possesso del convenuto e/o l'interruzione del medesimo, da parte dell'attore, per un periodo pari o superiore ad una annualità. Tale circostanza, ove correttamente esaminata, siccome mai contestata dall'appellato, avrebbe condotto pacificamente al residuale concetto per il quale fu sempre l'appellante, personalmente, a mantenerne il possesso”.
Una simile censura, ai limiti dell'ammissibilità in quanto faticosamente riferibile ad un capo della sentenza e poco specifica, è errata nel presupposto. Non può l'attore in rivendicazione, rigorosamente onerato di provare i presupposti della sua domanda, ovvero – in questo caso – il possesso continuativo ed ininterrotto per venti anni del bene de quo, raggiungere una simile prova sostenendo che il convenuto non ha esercitato il possesso sulla cosa per circa un anno.
Sul punto la gravata sentenza è correttamente motivata. Le affermazioni dell'appellante sulla stessa sussistenza del proprio possesso sono frontalmente smentite dai documenti prodotti dall'appellata, che attestano una continua attività gestoria del bene da parte della tutela di , sicuramente dall'anno 2002 (cfr. docc. appellata n. 6, CP_1
7, 8, 11, 12,).
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza gravata correttamente ha ritenuto insussistente anche l'elemento psicologico dell'usucapione, ossia l'animus possidendi, la volontà di utilizzare il bene come proprio.
I documenti prodotti dall'appellata sono anche su questo punto dirimenti. Nell'anno
2015 risulta depositato dinnanzi al Tribunale di Savona un ricorso per denuncia di danno temuto, con cui lo stesso , quale legale rappresentante della Società Parte_1 Immobiliare NA, instava affinché la tutela di adottasse le misure CP_1
di manutenzione necessarie sull'immobile in oggetto.
L'obiezione che in allora il avesse agito non in proprio, bensì nella qualità Parte_1
di rappresentante legale di un soggetto, la Società Immobiliare NA, terza all'odierno giudizio, non ha alcun rilievo. La produzione documentale (doc. 13 dell'appellata) costituisce elemento di prova che è liberamente valutabile dal giudice,
e per quanto non abbia valore stragiudizialmente confessorio, dimostra che Parte_1
sapeva essere l'immobile di proprietà altrui, e che era in stato di grave incuria.
Quest'ultima circostanza indica che il fondo era del tutto abbandonato, e questo in senso assoluto, dato che se fosse stato posseduto da chiunque (compreso, in ipotesi,
) sarebbe stato adeguatamente curato. Il fatto che la stessa persona fisica, sia Parte_1
pure rappresentando un terzo, abbia dovuto adire l'autorità giudiziaria per contrastare l'incuria di un fondo, dimostra che egli non potendovi provvedervi in autonomia, come ragionevolmente avrebbe fatto in caso di effettivo possesso.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza dei presupposti dell'usucapione, il Tribunale ha richiamato correttamente i documenti n. 16 e 17 di parte appellata che recano offerte di acquisto del medesimo bene avanzate dal . Queste proposte rendono Parte_1
totalmente incompatibili le affermazioni del circa il possesso uti dominus Parte_1
con la situazione di fatto, dato che chi si assume proprietario di un bene non si offrirebbe mai di acquistarlo mediante compravendita.
Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
Le suesposte ragioni conducono all'integrale rigetto dell'appello e conseguentemente alla conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Curatela dell'eredità giacente di come da seguente prospetto, sul valore di lite CP_1
di oltre euro 140.000,00.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti di controparte, spese che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre esborsi non imponibili documentabili, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Genova, 14/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la cooperazione del funzionario addetto UPP Dr. Matteo Laganaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 185 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 08/2024 emessa dal Tribunale di
Savona e pubblicata in data 10/01/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO NOCITO, come da mandato in atti appellante
e
( ), in persona del Controparte_1 CodiceFiscale_2
curatore, il patrocinio dell'avv. MARINA D'ANGELO come da mandato in atti
Appellato
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata ordinanza accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante, sig. , Parte_1 nel giudizio di primo grado qui riportate: “Voglia il giudice adito, contraaris rejectis, previe le declaratorie del caso e l'opportuna istruttoria:
1. accertare e dichiarare, in favore del sig.
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_3
l'intervenuta usucapione, e quindi l'acquisto della piena proprietà, dell'immobile sito nel Comune di Alassio (SV), Via Solferino n. 50, censito al catasto fabbricati di detto ente al Foglio 25, Particella
340, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 49 m², rendita € 733,37; 2. ordinare la trascrizione della sentenza nei competenti RR.II e la relativa annotazione e voltura presso la competente Agenzia delle Entrate, esonerando gli Uffici da ogni responsabilità al riguardo;
3. con vittoria delle spese di giudizio”.
*
Per EREDITÀ GIACENTE CP_1 CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis, respingere l'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 8 del 10.1.2024 del Tribunale di Savona in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e condannare lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di appello." Vinte le spese”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto impersonalmente e per pubblici Parte_1
proclami gli eventuali eredi di (deceduto il 01/12/2017) dinnanzi al CP_1
Tribunale di Savona (locus successionis et rei sitae) per chiedere l'accertamento del proprio acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Alassio (SV), via
Solferino 50, censito al catasto fabbricati al foglio 25, particella 340, categoria A/3.
Ha riferito, l'attore, di aver posseduto fin dal 1999 in maniera pacifica, pubblica e continuativa l'immobile, a fronte dell'inerzia del proprietario. Il possesso si era svolto mediante manutenzione, pulizia del bene, anche a mezzo di suoi incaricati, e con il pieno utilizzo uti dominus; ha così concluso per la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. Effettuati i pubblici proclami della citazione, autorizzati dal Tribunale, nessuno si costituiva. Di conseguenza, il Tribunale onerava di promuovere un Parte_1
procedimento di nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Nominato il curatore, questo si è costituito in giudizio contestando la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la curatela opponeva all'attore che, dal 2002,il sig. era stato interdetto e ne era stato nominato un tutore. Quest'ultimo nel 2004 CP_1
aveva incaricato un tecnico di redigere una perizia per mettere in vendita il bene de quo, e tra gli interessati si era palesato lo stesso . Sempre dal 2004 il fabbricato era stato Parte_1
inserito nella dichiarazione dei redditi di . Nel 2016 la tutela aveva CP_1
commissionato lavori di manutenzione. Infine, lo stesso attore, nella qualità di legale rappresentante della Società Immobiliare NA (proprietaria di un confinante locale ad uso magazzino in via Solferino), aveva promosso nel 2015 un procedimento per denunzia di danno temuto nei confronti della tutela di , premettendo in fatto che l'edificio CP_1
versava in evidente stato di abbandono e che era inutilizzato, tanto da richiedere interventi per la messa in sicurezza e manutenzione.
Pertanto, la curatela ha chiesto la reiezione della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione in ragione dell'incompatibilità della situazione di fatto con la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c. sostenuta dall'attore.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Curatela dell'eredità Parte_1
giacente di;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_1
processuali che liquida in € 9.872,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.” Il Tribunale ha motivato la propria decisione opinando che l'attore non ha raggiunto la prova né dell'elemento oggettivo del possesso continuato ed ininterrotto né dell'elemento soggettivo dell'animus possidendi, tanto in considerazione della documentazione depositata dalla curatela.
*
Propone appello . Parte_1
Con primo motivo lamenta un'erronea valutazione del Tribunale circa l'insussistenza del requisito del possesso continuato e pacifico.
Opina l'appellante che, in primo luogo, l'ammissione dei capitoli di prova per testi, da lui dedotti in primo grado, avrebbe permesso di provare il fatto storico e superare le obiezioni in merito;
in secondo luogo, lamenta l'omessa considerazione della circostanza, pacifica in atti, del mancato esercizio del possesso di , o CP_1
comunque dell'avvenuta interruzione del medesimo per mano dell'appellante stesso, per almeno un anno. Da tale rilievo si doveva ricavare che era sempre stato lo stesso appellante a possedere e mantenere il possesso.
Per le ragioni suesposte chiede la rinnovazione dell'istruttoria.
Con secondo motivo l'appellante contesta le conclusioni del Tribunale circa l'insussistenza dell'elemento psicologico dell'usucapione in capo a sé, e riafferma il dato. A tal fine, esclude che abbia rilievo il fatto che lui avesse promosso la denunzia di danno temuto dato che, in allora, era rappresentante di società terza al giudizio e si era rivolto necessariamente all'intestatario formale del bene. Nemmeno considera rilevante l'offerta di acquisto dell'immobile da lui avanzata, essendo proposta con l'animo di dirimere le controversie pendenti sul possesso del bene.
Con terzo motivo chiede la riforma del capo della sentenza inerente alle spese di lite, in conformità con l'auspicato esito del giudizio, chiedendo in subordine la compensazione delle spese di lite del primo grado.
* Il primo motivo di appello è infondato.
Viene censurata la sentenza ove ritiene insussistente l'elemento oggettivo dell'usucapione. È noto che possesso continuato del bene deve essere provato dall'attore in rivendicazione, che fondi la propria domanda sull'intervenuta usucapione. L'attore offre di provare questa circostanza mediante una serie di
“dichiarazioni sostitutive di atto notorio” sottoscritte da persone informate sui fatti, deducendo, in subordine, capitoli di prova indicando come testi i medesimi dichiaranti.
Innanzitutto, va escluso che i documenti prodotti abbiano valore di prova legale nel giudizio civile, trattandosi di dichiarazioni – quelle sostitutive di atto notorio – che attestano la sussistenza di qualità, stati o altri fatti solo nei rapporti del cittadino con la
P.A.; nel processo civile il loro contenuto è mero indizio valutabile dal giudice secondo prudente apprezzamento (Cass. 4556/2014, Cass. 11223/2014).
Ad avviso della Corte le dichiarazioni ivi contenute non hanno alcuna attendibilità, atteso che si tratta di moduli prestampati identici tra loro, estremamente dettagliati in punto di identificazione dei dati catastali, tanto da far dubitare della genuinità e spontaneità delle medesime. Inoltre, le stesse affermazioni hanno un contenuto estremamente generico e riferito ad un lasso temporale molto esteso (dal 1999), rispetto a cui non è menzionata una circostanza o un motivo che spieghi come tale osservazione sarebbe stata possibile.
L'appellante ha, poi, dedotto capitoli di prova indicando come testi i medesimi dichiaranti. Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibili detti capitoli “in quanto estremamente generici e non circostanziati”. La Corte condivide queste valutazioni, trattandosi di capitoli in parte valutativi, e in totalità non circostanziati e generici. Comunque inducendo i testi a sottoscrivere dichiarazioni ante causam ultronee rispetto al margine della loro possibile effettiva conoscenza (si rammenta l'estremo dei dati catastali) l'attore ha reso gli stessi “inattendibili” se non
“inammissibili”.
Ancora nel primo motivo, l'appellante deduce che “Neppure esamina il Giudice una circostanza emersa pacificamente e mai contestata: il mancato esercizio del possesso del convenuto e/o l'interruzione del medesimo, da parte dell'attore, per un periodo pari o superiore ad una annualità. Tale circostanza, ove correttamente esaminata, siccome mai contestata dall'appellato, avrebbe condotto pacificamente al residuale concetto per il quale fu sempre l'appellante, personalmente, a mantenerne il possesso”.
Una simile censura, ai limiti dell'ammissibilità in quanto faticosamente riferibile ad un capo della sentenza e poco specifica, è errata nel presupposto. Non può l'attore in rivendicazione, rigorosamente onerato di provare i presupposti della sua domanda, ovvero – in questo caso – il possesso continuativo ed ininterrotto per venti anni del bene de quo, raggiungere una simile prova sostenendo che il convenuto non ha esercitato il possesso sulla cosa per circa un anno.
Sul punto la gravata sentenza è correttamente motivata. Le affermazioni dell'appellante sulla stessa sussistenza del proprio possesso sono frontalmente smentite dai documenti prodotti dall'appellata, che attestano una continua attività gestoria del bene da parte della tutela di , sicuramente dall'anno 2002 (cfr. docc. appellata n. 6, CP_1
7, 8, 11, 12,).
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza gravata correttamente ha ritenuto insussistente anche l'elemento psicologico dell'usucapione, ossia l'animus possidendi, la volontà di utilizzare il bene come proprio.
I documenti prodotti dall'appellata sono anche su questo punto dirimenti. Nell'anno
2015 risulta depositato dinnanzi al Tribunale di Savona un ricorso per denuncia di danno temuto, con cui lo stesso , quale legale rappresentante della Società Parte_1 Immobiliare NA, instava affinché la tutela di adottasse le misure CP_1
di manutenzione necessarie sull'immobile in oggetto.
L'obiezione che in allora il avesse agito non in proprio, bensì nella qualità Parte_1
di rappresentante legale di un soggetto, la Società Immobiliare NA, terza all'odierno giudizio, non ha alcun rilievo. La produzione documentale (doc. 13 dell'appellata) costituisce elemento di prova che è liberamente valutabile dal giudice,
e per quanto non abbia valore stragiudizialmente confessorio, dimostra che Parte_1
sapeva essere l'immobile di proprietà altrui, e che era in stato di grave incuria.
Quest'ultima circostanza indica che il fondo era del tutto abbandonato, e questo in senso assoluto, dato che se fosse stato posseduto da chiunque (compreso, in ipotesi,
) sarebbe stato adeguatamente curato. Il fatto che la stessa persona fisica, sia Parte_1
pure rappresentando un terzo, abbia dovuto adire l'autorità giudiziaria per contrastare l'incuria di un fondo, dimostra che egli non potendovi provvedervi in autonomia, come ragionevolmente avrebbe fatto in caso di effettivo possesso.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza dei presupposti dell'usucapione, il Tribunale ha richiamato correttamente i documenti n. 16 e 17 di parte appellata che recano offerte di acquisto del medesimo bene avanzate dal . Queste proposte rendono Parte_1
totalmente incompatibili le affermazioni del circa il possesso uti dominus Parte_1
con la situazione di fatto, dato che chi si assume proprietario di un bene non si offrirebbe mai di acquistarlo mediante compravendita.
Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
Le suesposte ragioni conducono all'integrale rigetto dell'appello e conseguentemente alla conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Curatela dell'eredità giacente di come da seguente prospetto, sul valore di lite CP_1
di oltre euro 140.000,00.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti di controparte, spese che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre esborsi non imponibili documentabili, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Genova, 14/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la cooperazione del funzionario addetto UPP Dr. Matteo Laganaro