Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo commi 3 e 4 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
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12 aprile 1983
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29 febbraio 1992
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1 luglio 1998
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Commentari • 9
- 1. La natura giuridica dei fondi comuni di investimentoAntonio Mastrangelo · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2020
[…] LENER, sub Art. 3 della legge n. 77 del 1983, in Nuove leggi civ. comm., 1984, 399 ss.; F ASCARELLI, I fondi comuni di investimento, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 2, XVI, 1985, 741 ss.; E. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4943Provvedimento: […] Affermazione quest'ultima palesemente erronea, essendo testualmente contraddetta dal disposto dell'art. 3 legge 77/1983 (istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare) che configura il fondo comune come "patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione", intangibile dalle "azioni dei creditori della società gerente"; senza dire che la amministrazione praticata "in monte" costituiva - per espresso riconoscimento della stessa Corte - un palese inadempimento al mandato dei fiducianti, in violazione della disciplina del rapporto - applicabile nella specie - secondo il modello di cui alla legge 1966/1939. 5. […]Leggi di più...
- beni affidati dai fiducianti alla società·
- conseguenze·
- configurabilità·
- sussistenza·
- legittimazione dei commissari liquidatori·
- legittimazione dei fiducianti·
- esclusione·
- proprietà dei fiducianti stessi·
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