Articolo 3 della Legge 11 marzo 2025, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 marzo 2025
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 22 marzo 2025