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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del presidente p.t., in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 proprio e , con il patrocinio congiunto e disgiunto degli avv.ti Federico D'Aiuto, Parte_3
CA ER UT, PA MA ND e NC OP, elettivamente domiciliato in VIA
VINCENZO COMI N.18, 64100 TERAMO presso il difensore avv. PROPATO FRANCO
RICORRENTI contro
DI TERAMO, in Controparte_1 persina del leg. Rapp. p. t. dott. , domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi, n. CP_2
37, con il patrocinio del funzionario delegato avv. PALMIERI SI, elettivamente domiciliato in 64100 Teramo presso il difensore avv. PALMIERI Controparte_1
SI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 8.02.2022, ritualmente notificato, la ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 340/21 e 341/21 con cui la Par
di Teramo, sulla base degli stessi fatti, ha preteso dalla società interessata il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, comma 5bis, d.lgs. n. 276/03, per il complessivo importo di Euro 37.323,69 fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
TE00001/2017-091-02 dell'08/08/2017, con il quale gli Ispettori procedenti hanno accertato che la
(subappaltatore) e la (subappaltante-subcommittente) hanno stipulato e CP_3 Parte_1 posto in essere lo svolgimento del servizio per un appalto illecito in assenza dei requisiti previsti dalla legge e chiedevano all'On. le Tribunale di Teramo di accogliere le seguenti conclusioni:
“ - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta o comunque modificare la sanzione quantificandola nel minimo edittale;
- condannare controparte alle spese del giudizio”.
Attraverso il suddetto verbale è stato contestato che i lavoratori , Persona_1 Persona_2
RE ES, e sono stati illecitamente utilizzati dalla e Persona_3 Parte_5 Parte_1 illecitamente somministrati dalla in quanto da questa formalmente assunti con CP_3 contratto di lavoro intermittente, impiegati con contratto di associazione in partecipazione o in virtù di una collaborazione di tipo professionale con partita iva per il periodo decorrente dal 02/07/2012 al 28/02/2017.
Par Con memoria depositata il 24.06.2022 l' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese di lite, per tutte le ragioni ivi esplicitate.
All'udienza del 6.06.2024, ritenute sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello iscritto .al n. R.G.L. 478/23.
Dato corso all'istruzione della causa con escussione testimoniale, all'udienza del giorno
8.10.2024 le parti rappresentavano l'avvenuta conciliazione attraverso apposito verbale di accordo predisposto che veniva sottoscritto dai procuratori muniti di idonea procura speciale e allegato al verbale di udienza, pertanto gli stessi congiuntamente chiedevano dichiararsi cessate la materia del contendere con compensazione delle spese di lite unitamente ad un breve rinvio atto a favorire il pagamento di quanto concordato e per come stabilito sul medesimo verbale di conciliazione.
2 Ciò premesso, rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione depositata dalla parte ricorrente Par allegata alle note di trattazione scritta a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in favore dell' , deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la il ricorrente ha ottemperato al pagamento di quanto concordato con la parte resistente non sussistendo alcuna ragione per la prosecuzione del giudizio.
E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, quindi, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla intervenuta regolarizzazione, pacifica tra le parti, delle irregolarità precedentemente riscontrate.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca delle ordinanze ingiunzione opposte.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione anche in considerazione di precipuo consenso espresso in udienza dalle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
3 revoca le ordinanze ingiunzione n.ri 340/2021 del 18.10.21 prot. 13128 e n. 341/2021 del 18.10.21 prot. 13129 nonché i verbali e gli atti presupposti a carico degli opponenti;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Teramo, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del presidente p.t., in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 proprio e , con il patrocinio congiunto e disgiunto degli avv.ti Federico D'Aiuto, Parte_3
CA ER UT, PA MA ND e NC OP, elettivamente domiciliato in VIA
VINCENZO COMI N.18, 64100 TERAMO presso il difensore avv. PROPATO FRANCO
RICORRENTI contro
DI TERAMO, in Controparte_1 persina del leg. Rapp. p. t. dott. , domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi, n. CP_2
37, con il patrocinio del funzionario delegato avv. PALMIERI SI, elettivamente domiciliato in 64100 Teramo presso il difensore avv. PALMIERI Controparte_1
SI
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 8.02.2022, ritualmente notificato, la ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 340/21 e 341/21 con cui la Par
di Teramo, sulla base degli stessi fatti, ha preteso dalla società interessata il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, comma 5bis, d.lgs. n. 276/03, per il complessivo importo di Euro 37.323,69 fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
TE00001/2017-091-02 dell'08/08/2017, con il quale gli Ispettori procedenti hanno accertato che la
(subappaltatore) e la (subappaltante-subcommittente) hanno stipulato e CP_3 Parte_1 posto in essere lo svolgimento del servizio per un appalto illecito in assenza dei requisiti previsti dalla legge e chiedevano all'On. le Tribunale di Teramo di accogliere le seguenti conclusioni:
“ - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta o comunque modificare la sanzione quantificandola nel minimo edittale;
- condannare controparte alle spese del giudizio”.
Attraverso il suddetto verbale è stato contestato che i lavoratori , Persona_1 Persona_2
RE ES, e sono stati illecitamente utilizzati dalla e Persona_3 Parte_5 Parte_1 illecitamente somministrati dalla in quanto da questa formalmente assunti con CP_3 contratto di lavoro intermittente, impiegati con contratto di associazione in partecipazione o in virtù di una collaborazione di tipo professionale con partita iva per il periodo decorrente dal 02/07/2012 al 28/02/2017.
Par Con memoria depositata il 24.06.2022 l' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese di lite, per tutte le ragioni ivi esplicitate.
All'udienza del 6.06.2024, ritenute sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello iscritto .al n. R.G.L. 478/23.
Dato corso all'istruzione della causa con escussione testimoniale, all'udienza del giorno
8.10.2024 le parti rappresentavano l'avvenuta conciliazione attraverso apposito verbale di accordo predisposto che veniva sottoscritto dai procuratori muniti di idonea procura speciale e allegato al verbale di udienza, pertanto gli stessi congiuntamente chiedevano dichiararsi cessate la materia del contendere con compensazione delle spese di lite unitamente ad un breve rinvio atto a favorire il pagamento di quanto concordato e per come stabilito sul medesimo verbale di conciliazione.
2 Ciò premesso, rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione depositata dalla parte ricorrente Par allegata alle note di trattazione scritta a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in favore dell' , deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la il ricorrente ha ottemperato al pagamento di quanto concordato con la parte resistente non sussistendo alcuna ragione per la prosecuzione del giudizio.
E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, quindi, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla intervenuta regolarizzazione, pacifica tra le parti, delle irregolarità precedentemente riscontrate.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca delle ordinanze ingiunzione opposte.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione anche in considerazione di precipuo consenso espresso in udienza dalle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
3 revoca le ordinanze ingiunzione n.ri 340/2021 del 18.10.21 prot. 13128 e n. 341/2021 del 18.10.21 prot. 13129 nonché i verbali e gli atti presupposti a carico degli opponenti;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Teramo, 5 Novembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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