Ordinanza presidenziale 12 marzo 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/06/2025, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05132/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5132 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita D'Ercole, Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’illegittimità del provvedimento prot. n. 72024.1.2.3/32 Mov. del 23.10.2017, della riduzione di n. 6 + 2 punti del giudizio complessivo nel rapporto informativo anno 2017, nonché dell’irrogazione della sanzione disciplinare, dell’attività di Straining e/o comunque di demansionamento a danno del ricorrente, in violazione dell’art. 2087 c.c. e
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a rifondere il danno subito dal ricorrente in €. 180.992,66 (centottantamilanovecentonovantadue/66), di cui €. 22.873,49 a titolo di danno non patrimoniale; € 28.119,17 a titolo di danno patrimoniale da demansionamento secondo i criteri già in precedenza enunciati; € 100.000,00 a titolo di danno di immagine ed €. 30.000,00 a titolo di danno da perdita di chance;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente dal 2005 al 2017 ha prestato servizio presso la segreteria particolare del Questore di -OMISSIS-, occupandosi anche delle pratiche amministrative per il rilascio dei passaporti. Nel 2017, durante un controllo sui fascicoli relativi ai passaporti, veniva rilevata una serie di anomalie nella gestione delle pratiche che si sostanziavano nella gestione di una sorta di agenda parallela per l’istruttoria e il rilascio dei passaporti, attraverso la quale il ricorrente avrebbe disatteso e aggirato il protocollo di lavoro dell’Ufficio.
Il ricorrente veniva deferito all’Autorità giudiziaria e sottoposto a procedimento penale, che si concludeva con l’archiviazione del fascicolo, disposta dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- con decreto del 27 settembre 2019.
Una volta appreso dell’archiviazione, l’Amministrazione irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, motivata dall’inosservanza delle disposizioni del superiore gerarchico nella gestione delle procedure di rilascio dei passaporti.
Il ricorrente impugna in questa sede:
- il trasferimento d’ufficio al Commissariato di P.S. “-OMISSIS-”, con conseguente demansionamento e privazione delle mansioni precedentemente svolte;
- il rapporto informativo per l’anno 2017, e la riduzione del punteggio assegnatogli per “scarso senso morale e scarso senso del dovere” nonché per “confusione nella trattazione delle pratiche”. Questa valutazione negativa avrebbe impedito al ricorrente di partecipare con successo ai concorsi interni per avanzamenti di carriera.
Contesta, inoltre, la mancata riassegnazione alle mansioni precedenti, nonostante l’archiviazione delle accuse penali e i solleciti formali inoltrati all’Amministrazione.
In questo quadro, il ricorrente lamenta il proprio demansionamento nonché la violazione dei propri diritti di lavoratore. Chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per un importo complessivo di € 180.992,66.
A sostegno del ricorso sono formulati i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 2087 C.C. E DEL D.LGS 81 DEL 2008 – STRAINING E DEMANSIONAMENTO POSTO IN ESSERE DALL’AMMINISTRAZIONE A DANNO DEL PROPRIO DIPENDENTE / CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE.
L’Amministrazione non avrebbe adottato le misure necessarie per tutelarne l’integrità fisica e morale. Agendo in modo arbitrario, lo avrebbe trasferito senza motivazione, riducendo il punteggio nel rapporto informativo del 2017 e infliggendo una sanzione disciplinare.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 2103 C.C. - DEMANSIONAMENTO SUBITO DAL RICORRENTE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il ricorrente denuncia il demansionamento subito a seguito del trasferimento presso il Commissariato di -OMISSIS-. Egli, infatti, ricopriva mansioni di rilievo presso la Segreteria del Questore di -OMISSIS-, gestendo pratiche amministrative importanti e tutelando la sicurezza del Questore. Dopo il trasferimento, sarebbe stato assegnato a mansioni di controllo del territorio e vigilanza, inferiori rispetto al suo ruolo precedente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha resistito nel merito ed eccepito la decadenza della domanda risarcitoria perché proposta oltre il termine di 120 giorni dall’adozione dei provvedimenti lesivi, ai sensi dell’art. 30, comma 3 cod. proc. amm.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto nel merito, a prescindere dal pur non implausibile rilievo in rito formulato dalla difesa erariale.
Deve essere premesso che è lo stesso ricorrente a confermare di avere disatteso le disposizioni di servizio impartite dal dirigente, non seguendo l’iter gestionale previsto per l’istruttoria delle pratiche di rilascio dei passaporti, come traspare testualmente dalla dichiarazione contenuta nella relazione di servizio del 21 ottobre 2017, dove può leggersi quanto segue: “ contrariamente alle direttive del funzionario, dirigente della segreteria, che ogni pratica di passaporti doveva passare per appuntamento ed essere firmata dallo stesso, alcune istanze venivano espletate senza questa procedura ”. Benché l’Autorità giudiziaria non abbia rilevato profili penalmente rilevanti in tale condotta, essa configura di per sé una grave inosservanza delle disposizioni impartite, lesiva del corretto andamento dell’ufficio e, perciò, suscettibile di sanzione.
In questo quadro, deve allora sottolinearsi che il trasferimento del ricorrente risulta motivato da obiettive esigenze di funzionalità e opportunità, con il condivisibile fine di tutelare il corretto funzionamento dell’Ufficio e il prestigio dell’Amministrazione, una volta constatato il venir meno del rapporto fiduciario con il dirigente dell’ufficio, a causa della consapevole e volontaria inosservanza delle direttive impartite.
Appare giustificata, del resto, anche la riduzione del punteggio evidenziata nel rapporto informativo del 2017, proprio in riferimento alla grave condotta del ricorrente, indipendentemente dalle precedenti valutazioni favorevoli.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi coinvolti, deve essere chiarito che per un altro soggetto, dichiarato fisicamente inabile nel 2019, l’avvio dell’azione disciplinare risultava evidentemente superfluo.
Venendo al contestato demansionamento, il Ministero ha debitamente comprovato che le mansioni svolte dal ricorrente presso la nuova sede sono coerenti con la sua qualifica professionale, come previsto dall’art. 36 del Regolamento di Servizio D.P.R. 782/1985. Il ricorrente ha comunque espresso gradimento per l’incarico presso il Commissariato di -OMISSIS- nel rapporto informativo del 2018.
Per quanto precede, i motivi di ricorso sono infondati.
Deve essere respinta, di conseguenza, l’azione risarcitoria, perché del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio, sia nell’ an che nel quantum , stante l’infondatezza dei profili di illegittimità dell’azione amministrativa come prospettati dal ricorrente.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità del contesto esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.