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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 902/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Mancuso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tintoretto n. 4, presso lo studio pag. 1 dell'Avv. Biagio Riccardo Marotta,
RESISTENTE
già Controparte_2 Controparte_3
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ausonia n. 83 presso lo studio dell'Avv. Laura Firinu che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90019681
63/000 dell'11.02.2022, emessa dalla e Controparte_2
notificata all'odierno ricorrente a mezzo Pec in data 16.02.2022, limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 9.970,35 per contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed pag. 2 riferiti: Parte_2
1) alla cartella n. 29620120004895734000, asseritamente notificata in data
19.03.2012, per la complessiva somma di € 14.496,87 di cui solo € 5.280,42 da versarsi alla CP_1
2) alla cartella n. 29620120054941054000, asseritamente notificata in data
16.07.2012, per la complessiva somma di € 4.695,81, di cui € 4.689,93 da versarsi alla CP_1
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
La costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività essendo stata proposta oltre il termine di 40
giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto. In via riconvenzionale nei confronti della chiedeva di “accertare che CP_4 [...]
è l'unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e, quindi, Controparte_5
dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del relativo CP_1
danno da quest'ultima subito, e conseguentemente di condannare l
[...]
al pagamento nei confronti della Controparte_5 Parte_3
degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti o di
[...]
pag. 3 quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi di mora dalla
data di trasmissione del ruolo da parte della sino al soddisfo”. CP_1
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_2
regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti di il pagamento di alcuni CP_4
importi della cartella impugnata e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione per tardività.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita pag. 4 notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca anteriore alla notificazione della cartella in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dalla emerge che: CP_4
- la cartella di pagamento n. 296 2012 0004895734 000 è stata notificata il
19.03.2012 e in data 16.02.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata;
- la cartella n. 29620120054941054000 è stata notificata in data 16.07.2012 e in data 16.02.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'intimazione impugnata è, stata notificata oltre il termine di prescrizione quinquennale. Nessun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato compiuto in epoca anteriore alla notificazione della cartella in esame.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90019681 63/000 notificata all'odierno ricorrente a mezzo
Pec in data 16.02.2022 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di
€ 9.970,35 per contributi previdenziali asseritamente dovuti alla CP_1
pag. 5 riferita alle Controparte_6
cartelle n. 29620120004895734000 e n. 29620120054941054000 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Né può attribuirsi all'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente il
17.02.2022 valore di atto interruttivo della prescrizione, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza”: difatti “la rinuncia” dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: “costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, […] l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur”. In buona sostanza, “le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare” gli importi in parola, “debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur” (cfr. Cass. sent. n. 3347/17; ord.
n. 7820/2017).
pag. 6 Dall'esame della documentazione versata in atti non si rileva alcuna volontà
ricognitiva del ricorrente.
Passando all'esame della domanda in via riconvenzionale spiegata dalla nei confronti di la stessa è parzialmente fondata e può essere CP_1 CP_4
accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente non è fondata e va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte del Conti sollevata dalla con le note a CP_4
trattazione scritta del 06.10.2024. La Parte_4
è un ente previdenziale privato per cui l'oggetto del contendere non è relativo
“alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile” e non può causare ipotetiche ricadute in materia di contabilità
pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n.
509/94 a mente del quale la non può fruire di “finanziamenti pubblici CP_1
diretti o indiretti”.
Sul punto questo giudice aderisce all'orientamento del Tribunale di Perugia
nelle motivazioni espresse nella sentenza n. 184/2019 del 10.07.2019 che in un caso analogo a quello per cui è causa, all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., ha così statuito:
“…5. Passando all'esame della domanda riconvenzionale della Controparte_1
pag. 7 deve, preliminarmente, escludersi che sussista, come sostenuto dall' CP_2
con le note conclusive, la giurisdizione della Corte dei Conti. Ad avviso di
[...]
questo giudice, infatti, è, al riguardo, dirimente la considerazione che la
[...]
è un ente previdenziale privato sicchè l'oggetto Parte_4
del contendere non inerisce “alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti
pubblici”nè appare suscettibile di produrre ipotetiche ricadute in materia di contabilità
pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 509/94 a
mente del quale la non può fruire di “finanziamenti pubblici diretti o indiretti”. CP_1
Tanto premesso, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_2
in ordine all'inammissibilità della domanda riconvenzionale della
[...] [...]
in favore dei Dottori Come Controparte_1 Parte_4
evidenziato da recente giurisprudenza della S.C., infatti, "La relazione tra domanda
principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va
intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed
identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un
collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio
del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (così Cass. n. 27564/2011 in
fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda
riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta conclusione di contratto di
pag. 8 compravendita dell'immobile locato, in conseguenza dell'accettazione di proposta
contenuta in un patto d'opzione). Nel caso di specie, si ritiene che sussista un obiettivo
collegamento tra l'oggetto ed i titoli posti a fondamento della domanda principale e della
difesa dell' e, cioè, i crediti della Controparte_2 Parte_4
e gli atti di riscossione posti in essere dal concessionario e la domanda
[...]
riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni proposta dalla che trova CP_1
causa nell'omissione o nella tardività degli atti del concessionario e nell'intervenuta
estinzione dei crediti della conseguente alla negligente condotta del CP_1
concessionario stesso. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale
rientri nell'ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto
implicante la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di
previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale
prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene, pur sempre,
all'applicazioni delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare,
delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria
da parte della In ogni caso, val la pena evidenziare, si tratterebbe Controparte_1
di questione vertente esclusivamente sul riparto degli affari tra gli uffici del Tribunale”.
Anche nel merito si condivide la citata sentenza del Tribunale di Perugia
ritenendo che il danno subito dalla è pari al valore capitale della CP_1
contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale pag. 9 a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha, quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la riduzione di tale provvista. Tuttavia, si osserva che, alla produzione di tale danno, ha concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la stessa Infatti, Controparte_1
se la avesse effettuato il controllo di cui al comma 6 dell'art. 19 del CP_1
D.Lgs. n. 112/1999, si sarebbe resa conto dello stato della riscossione dei suoi crediti.
Osserva sul punto il Tribunale di Perugia “
6. Nel merito si osserva che di recente,
nell'ambito di analogo contenzioso vertente tra la ed il concessionario per CP_7
la riscossione, la S. C. si è così espressa “Nel merito si osserva che l'affidamento in
riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n.
576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta,
per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art.
1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza
ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma
spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria
dell'esecuzione forzata speciale. …Il diligente e tempestivo compimento degli atti
esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del
pag. 10 diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale
effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità
del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in
essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano
idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.. (Cass. Civ. Sez.
Lav. 27218/18).
Il danno subito dalla è pari al Parte_5
valore capitale della contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema
previdenziale a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha,
quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di
godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la
riduzione di tale provvista. Si ritiene, tuttavia, che, alla produzione di tale danno, abbia
concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la
stessa Rimane, infatti, un'affermazione del tutto indimostrata Controparte_1
quella secondo cui “…l'eventuale prescrizione dei crediti dovuti alla
[...]
sarebbe da imputare all'esclusiva responsabilità” del concessionario CP_1
successivamente all'iscrizione a ruolo non essendovi norma che impedisca, al titolare
sostanziale del credito, di porre in essere atti conservativi del credito già affidato al
concessionario per la riscossione e, in particolare quello di cui all'art. 2943, comma 4
c.c.. Deve, anzi sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, l'ente
pag. 11 che abbia affidato un proprio credito al concessionario per la riscossione conserva un
potere – dovere di controllo nei confronti dell'agente della riscossione che è, a sua volta,
tenuto a notiziare tempestivamente il titolare sostanziale del credito, ove specificamente
sollecitato, in merito all'attività posta in essere. L'art. 19 commi da 1 a 3 prevede che
l'ente affidatario del compito della riscossione possa conseguire il discarico della quota
iscritta a ruolo dopo tre anni dall'iscrizione della medesima previa effettuazione di una
comunicazione d'inesigibilità. Il comma 6 dell'art. 19 stabilisce che “Fino al discarico di
cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro
centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare
il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette
a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”.
Nel caso di specie, l'effettuazione del controllo, da parte della di Controparte_1
cui al comma 6 dell'art. 19, avrebbe consentito a quest'ultima di essere edotta in merito
allo stato della riscossione dei suoi crediti o, in caso di mancato riscontro da parte del
concessionario, l'avrebbe tutelata, sotto il profilo finanziario, dal rischio d'insolvenza del
debitore. D'altronde, la stessa sentenza della S.C. sopra citata (Cass. Civ. Sez. Lav.
27218/18) aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la
responsabilità del concessionario demandando al giudice del rinvio la valutazione
dell'esistenza di profili di concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'ente titolare
pag. 12 del credito. In definitiva, si ritiene di determinare, nella misura del 50%, l'entità della
diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della
e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227 c.c., CP_1
comma 1°. Il complessivo credito della che va dichiarato estinto per prescrizione è CP_1
pari a €5.505,00 sicchè va condannata al pagamento Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno, alla in Controparte_1
favore dei Dottori della somma di €2.752,5”. Parte_4
In conclusione, si determinare nella misura del 50% l'entità della diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della e CP_1
dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227 comma
1 cod. civ.-.
Il complessivo credito della che va dichiarato estinto per prescrizione è CP_1
pari a € 9.970,35 sicché l' va condannata al Controparte_2
pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della
[...]
del 50% della anzidetta Parte_6
somma pari ad € 4.985,17, oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo.
Le spese in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza della ed infatti, dal Controparte_2
momento in cui l'Ente previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è
pag. 13 quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata alla CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e la Parte_4
All'esito della domanda riconvenzionale le spese di lite tra la
[...]
nella misura liquidata in Parte_6
dispositivo seguono la soccombenza della e Controparte_2
sono invece poste a carico di quest'ultima,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022
90019681 63/000 notificata in data 16.02.2022 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 9.970,35 per contributi previdenziali della
[...]
riferita alle Parte_7
cartelle n. 29620120004895734000 e n. 29620120054941054000 e, per l'effetto, la annulla;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
condanna Parte_6
pag. 14 l' al pagamento della somma di € 4.985,17 Controparte_2
oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Mancuso;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e la Parte_4
[...]
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della Parte_6
che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come
[...]
per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 novembre 2025.
Il Giudice
RI NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 902/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Mancuso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tintoretto n. 4, presso lo studio pag. 1 dell'Avv. Biagio Riccardo Marotta,
RESISTENTE
già Controparte_2 Controparte_3
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ausonia n. 83 presso lo studio dell'Avv. Laura Firinu che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90019681
63/000 dell'11.02.2022, emessa dalla e Controparte_2
notificata all'odierno ricorrente a mezzo Pec in data 16.02.2022, limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 9.970,35 per contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed pag. 2 riferiti: Parte_2
1) alla cartella n. 29620120004895734000, asseritamente notificata in data
19.03.2012, per la complessiva somma di € 14.496,87 di cui solo € 5.280,42 da versarsi alla CP_1
2) alla cartella n. 29620120054941054000, asseritamente notificata in data
16.07.2012, per la complessiva somma di € 4.695,81, di cui € 4.689,93 da versarsi alla CP_1
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
La costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività essendo stata proposta oltre il termine di 40
giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto. In via riconvenzionale nei confronti della chiedeva di “accertare che CP_4 [...]
è l'unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e, quindi, Controparte_5
dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del relativo CP_1
danno da quest'ultima subito, e conseguentemente di condannare l
[...]
al pagamento nei confronti della Controparte_5 Parte_3
degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti o di
[...]
pag. 3 quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi di mora dalla
data di trasmissione del ruolo da parte della sino al soddisfo”. CP_1
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_2
regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti di il pagamento di alcuni CP_4
importi della cartella impugnata e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione per tardività.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita pag. 4 notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca anteriore alla notificazione della cartella in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dalla emerge che: CP_4
- la cartella di pagamento n. 296 2012 0004895734 000 è stata notificata il
19.03.2012 e in data 16.02.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata;
- la cartella n. 29620120054941054000 è stata notificata in data 16.07.2012 e in data 16.02.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'intimazione impugnata è, stata notificata oltre il termine di prescrizione quinquennale. Nessun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato compiuto in epoca anteriore alla notificazione della cartella in esame.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022 90019681 63/000 notificata all'odierno ricorrente a mezzo
Pec in data 16.02.2022 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di
€ 9.970,35 per contributi previdenziali asseritamente dovuti alla CP_1
pag. 5 riferita alle Controparte_6
cartelle n. 29620120004895734000 e n. 29620120054941054000 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Né può attribuirsi all'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente il
17.02.2022 valore di atto interruttivo della prescrizione, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza”: difatti “la rinuncia” dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che: “costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, […] l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur”. In buona sostanza, “le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare” gli importi in parola, “debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur” (cfr. Cass. sent. n. 3347/17; ord.
n. 7820/2017).
pag. 6 Dall'esame della documentazione versata in atti non si rileva alcuna volontà
ricognitiva del ricorrente.
Passando all'esame della domanda in via riconvenzionale spiegata dalla nei confronti di la stessa è parzialmente fondata e può essere CP_1 CP_4
accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente non è fondata e va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte del Conti sollevata dalla con le note a CP_4
trattazione scritta del 06.10.2024. La Parte_4
è un ente previdenziale privato per cui l'oggetto del contendere non è relativo
“alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile” e non può causare ipotetiche ricadute in materia di contabilità
pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n.
509/94 a mente del quale la non può fruire di “finanziamenti pubblici CP_1
diretti o indiretti”.
Sul punto questo giudice aderisce all'orientamento del Tribunale di Perugia
nelle motivazioni espresse nella sentenza n. 184/2019 del 10.07.2019 che in un caso analogo a quello per cui è causa, all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp.
att. c.p.c., ha così statuito:
“…5. Passando all'esame della domanda riconvenzionale della Controparte_1
pag. 7 deve, preliminarmente, escludersi che sussista, come sostenuto dall' CP_2
con le note conclusive, la giurisdizione della Corte dei Conti. Ad avviso di
[...]
questo giudice, infatti, è, al riguardo, dirimente la considerazione che la
[...]
è un ente previdenziale privato sicchè l'oggetto Parte_4
del contendere non inerisce “alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti
pubblici”nè appare suscettibile di produrre ipotetiche ricadute in materia di contabilità
pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 509/94 a
mente del quale la non può fruire di “finanziamenti pubblici diretti o indiretti”. CP_1
Tanto premesso, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_2
in ordine all'inammissibilità della domanda riconvenzionale della
[...] [...]
in favore dei Dottori Come Controparte_1 Parte_4
evidenziato da recente giurisprudenza della S.C., infatti, "La relazione tra domanda
principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va
intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed
identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un
collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio
del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (così Cass. n. 27564/2011 in
fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda
riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta conclusione di contratto di
pag. 8 compravendita dell'immobile locato, in conseguenza dell'accettazione di proposta
contenuta in un patto d'opzione). Nel caso di specie, si ritiene che sussista un obiettivo
collegamento tra l'oggetto ed i titoli posti a fondamento della domanda principale e della
difesa dell' e, cioè, i crediti della Controparte_2 Parte_4
e gli atti di riscossione posti in essere dal concessionario e la domanda
[...]
riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni proposta dalla che trova CP_1
causa nell'omissione o nella tardività degli atti del concessionario e nell'intervenuta
estinzione dei crediti della conseguente alla negligente condotta del CP_1
concessionario stesso. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale
rientri nell'ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto
implicante la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di
previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale
prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene, pur sempre,
all'applicazioni delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare,
delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria
da parte della In ogni caso, val la pena evidenziare, si tratterebbe Controparte_1
di questione vertente esclusivamente sul riparto degli affari tra gli uffici del Tribunale”.
Anche nel merito si condivide la citata sentenza del Tribunale di Perugia
ritenendo che il danno subito dalla è pari al valore capitale della CP_1
contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale pag. 9 a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha, quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la riduzione di tale provvista. Tuttavia, si osserva che, alla produzione di tale danno, ha concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la stessa Infatti, Controparte_1
se la avesse effettuato il controllo di cui al comma 6 dell'art. 19 del CP_1
D.Lgs. n. 112/1999, si sarebbe resa conto dello stato della riscossione dei suoi crediti.
Osserva sul punto il Tribunale di Perugia “
6. Nel merito si osserva che di recente,
nell'ambito di analogo contenzioso vertente tra la ed il concessionario per CP_7
la riscossione, la S. C. si è così espressa “Nel merito si osserva che l'affidamento in
riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n.
576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta,
per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art.
1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza
ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma
spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria
dell'esecuzione forzata speciale. …Il diligente e tempestivo compimento degli atti
esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del
pag. 10 diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale
effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità
del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in
essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano
idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.. (Cass. Civ. Sez.
Lav. 27218/18).
Il danno subito dalla è pari al Parte_5
valore capitale della contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema
previdenziale a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha,
quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di
godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la
riduzione di tale provvista. Si ritiene, tuttavia, che, alla produzione di tale danno, abbia
concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la
stessa Rimane, infatti, un'affermazione del tutto indimostrata Controparte_1
quella secondo cui “…l'eventuale prescrizione dei crediti dovuti alla
[...]
sarebbe da imputare all'esclusiva responsabilità” del concessionario CP_1
successivamente all'iscrizione a ruolo non essendovi norma che impedisca, al titolare
sostanziale del credito, di porre in essere atti conservativi del credito già affidato al
concessionario per la riscossione e, in particolare quello di cui all'art. 2943, comma 4
c.c.. Deve, anzi sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, l'ente
pag. 11 che abbia affidato un proprio credito al concessionario per la riscossione conserva un
potere – dovere di controllo nei confronti dell'agente della riscossione che è, a sua volta,
tenuto a notiziare tempestivamente il titolare sostanziale del credito, ove specificamente
sollecitato, in merito all'attività posta in essere. L'art. 19 commi da 1 a 3 prevede che
l'ente affidatario del compito della riscossione possa conseguire il discarico della quota
iscritta a ruolo dopo tre anni dall'iscrizione della medesima previa effettuazione di una
comunicazione d'inesigibilità. Il comma 6 dell'art. 19 stabilisce che “Fino al discarico di
cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro
centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare
il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette
a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”.
Nel caso di specie, l'effettuazione del controllo, da parte della di Controparte_1
cui al comma 6 dell'art. 19, avrebbe consentito a quest'ultima di essere edotta in merito
allo stato della riscossione dei suoi crediti o, in caso di mancato riscontro da parte del
concessionario, l'avrebbe tutelata, sotto il profilo finanziario, dal rischio d'insolvenza del
debitore. D'altronde, la stessa sentenza della S.C. sopra citata (Cass. Civ. Sez. Lav.
27218/18) aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la
responsabilità del concessionario demandando al giudice del rinvio la valutazione
dell'esistenza di profili di concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'ente titolare
pag. 12 del credito. In definitiva, si ritiene di determinare, nella misura del 50%, l'entità della
diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della
e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227 c.c., CP_1
comma 1°. Il complessivo credito della che va dichiarato estinto per prescrizione è CP_1
pari a €5.505,00 sicchè va condannata al pagamento Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno, alla in Controparte_1
favore dei Dottori della somma di €2.752,5”. Parte_4
In conclusione, si determinare nella misura del 50% l'entità della diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della e CP_1
dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 1227 comma
1 cod. civ.-.
Il complessivo credito della che va dichiarato estinto per prescrizione è CP_1
pari a € 9.970,35 sicché l' va condannata al Controparte_2
pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della
[...]
del 50% della anzidetta Parte_6
somma pari ad € 4.985,17, oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo.
Le spese in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza della ed infatti, dal Controparte_2
momento in cui l'Ente previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è
pag. 13 quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata alla CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e la Parte_4
All'esito della domanda riconvenzionale le spese di lite tra la
[...]
nella misura liquidata in Parte_6
dispositivo seguono la soccombenza della e Controparte_2
sono invece poste a carico di quest'ultima,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022
90019681 63/000 notificata in data 16.02.2022 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 9.970,35 per contributi previdenziali della
[...]
riferita alle Parte_7
cartelle n. 29620120004895734000 e n. 29620120054941054000 e, per l'effetto, la annulla;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
condanna Parte_6
pag. 14 l' al pagamento della somma di € 4.985,17 Controparte_2
oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Mancuso;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e la Parte_4
[...]
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della Parte_6
che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come
[...]
per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 novembre 2025.
Il Giudice
RI NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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