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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 35/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa SI AR VA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa IU DO Consigliera Rel.
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ferrante, con indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è Email_1 elettivamente domiciliata,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gambacciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Pagni, in Milano, piazza Duomo n. 20,
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “Piaccia all'ill.ma Corte d'appello del Lavoro di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
- A) ogni opportuno provvedimento adottato, anche nei termini della disapplicazione in via meramente incidentale dello Statuto e ogni altra fonte interna della convenuta o comunque dichiarando la nullità o annullando lo stesso, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedere determinato l'importo della pensione riconosciutale, in relazione alla intera posizione contributiva del defunto coniuge, Arch. CP_2 tenendo quindi conto di tutta la contribuzione maturata sino alla data della
[...] morte di lui (3.6.2011) nei termini di cui meglio in ricorso;
- B) per l'effetto, accertare il diritto di parte appellante a vedere liquidata la misura del trattamento aggiuntivo cui la stessa ha diritto per le ragioni sopra richiamate, in mensili lordi euro 10.274,20, in ragione di anno, a far data dal 1° luglio 2011, per un assegno mensile lordo a far data dal 1.1.2024 pari a € 2.835,67 e per una differenza complessiva quanto a crediti arretrati di € 191.420,66, inclusi interessi e rivalutazione alla data del 31.12.2024, secondo i calcoli sopra richiamati.
- C) con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio di merito, del presente nonché del giudizio avanti la S. Corte di cassazione, oltre che con rimborso dei CU pagati nel corso del processo”.
Resistente in riassunzione: “richiamate espressamente tutte le difese, istanze, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il ricorso in riassunzione proposto dalla signora in quanto Pt_1 parzialmente infondato per i motivi esposti nel presente atto.
Con compensazione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ed anche del giudizio di Cassazione, tenuto anche della vittoria di nei primi due gradi del CP_1 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 ha riassunto avanti Parte_1 alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27147/2024, il giudizio dalla stessa promosso nei confronti di , CP_1 con cui chiedeva di rideterminare l'importo della pensione di reversibilità riconosciutale, sulla base dell'intero maturato contributivo del marito alla data della morte. Nella pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione ha ricostruito i fatti di causa e la vicenda processuale nei seguenti termini:
- l'arch. iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Controparte_2
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), ha conseguito nel marzo 2005 la pensione d'invalidità, ha continuato a esercitare l'attività professionale e a versare i contributi ed è morto il 3 giugno 2011, prima di raggiungere l'età minima per accedere alla pag. 2/10 pensione di vecchiaia;
- la vedova dell'arch. ha chiesto al Tribunale di CP_2 Parte_1
Milano di rideterminare l'importo della pensione di reversibilità riconosciutale da in relazione all'intera posizione contributiva CP_1 versata dal marito sino alla data della morte;
in via subordinata, ha prospettato l'illegittimità costituzionale della normativa che nega l'incremento della pensione ai superstiti in relazione ai contributi versati sino alla data della morte e, in via ulteriormente gradata, ha reclamato la restituzione dei contributi versati dall'anno 2005, in cui è stata riconosciuta al marito la pensione d'invalidità, fino al momento della morte;
- il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti rilievi:
- il defunto aveva già maturato il diritto alla pensione d'invalidità e alla prestazione concretamente erogata si deve commisurare anche il trattamento di reversibilità;
- nessun contrasto si ravvisa con la Costituzione: la ricorrente non revoca in dubbio l'adeguatezza della prestazione corrisposta e, quanto all'infruttuosità della contribuzione versata dopo il riconoscimento della pensione d'invalidità, è riconducibile al carattere solidaristico che contrassegna il regime delle Casse professionali;
- non sussiste neppure la paventata lesione dei principi enunciati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela i diritti già sorti, laddove, nel caso di specie, si controverte su una pretesa non ancora perfezionata nei suoi elementi costitutivi;
- nessun diritto può vantare il superstite ad un trattamento pensionistico che non sarebbe stato spettante all'assicurato alla data del decesso, né ha pregio il richiamo al contributo recato alla produzione del reddito da lavoro, che ha già ricevuto sufficiente tutela con il riconoscimento della pensione di reversibilità;
- infondata, infine, è la richiesta di restituzione dei contributi, in quanto difettano i presupposti individuati dalla legge e dallo Statuto di;
CP_1
- con la sentenza n. 78 del 2017, depositata il 24 aprile 2017, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame di e ha Parte_1 confermato la pronuncia del Tribunale;
- la Corte territoriale muove dalla premessa che il diritto alla pensione di reversibilità presupponga il diritto alla pensione diretta da parte del de cuius o il possesso dei relativi requisiti;
il superstite acquisisce iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, che deriva dal correlato diritto appartenuto al de cuius, né il sopraggiungere della morte pag. 3/10 equivale, in difetto di ogni appiglio normativo, al raggiungimento dell'età di vecchiaia necessaria alla maturazione del diritto alla correlata specie di pensione;
- aggiunge che il calcolo della pensione di reversibilità dev'essere operato sulla pensione diretta di invalidità già percepita dal defunto, in quanto la norma pone un'alternativa netta tra i soli criteri praticabili, legati al trattamento pensionistico già erogato al de cuius o al trattamento pensionistico non ancora liquidato, pur se già in astratto spettante, mentre Il dato normativo non avvalora la pretesa di veder calcolata la pensione sul totale del montante contributivo versato dal de cuius;
- l'assetto così delineato, secondo la Corte territoriale, non arreca alcun vulnus ai principi costituzionali e a quelli convenzionali, che non prescrivono alcun rapporto di rigida proporzionalità tra le prestazioni pensionistiche e la contribuzione versata e non mancano di conferire rilievo al superiore principio solidaristico rispondente contemporaneamente all'interesse pubblico di equilibrio delle prestazioni previdenziali e alla tutela dei beni del singolo;
- inoltre, l'art. 28, comma 7, dello Statuto prevede che il CP_1 pensionato d'invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione d'invalidità, confermando che, solo al raggiungimento degli indispensabili requisiti di età, può aver luogo la sostituzione della pensione d'invalidità già corrisposta con la pensione di vecchiaia.
- quanto alla richiesta di restituzione dei contributi – conclude la sentenza d'appello - nessun indebito, nel caso di specie, si può predicare: la contribuzione è obbligatoria per tutti gli iscritti alle Casse professionali;
il pagamento, pertanto, è dovuto e il solvens non può rivendicare la restituzione di quanto ha versato nell'adempimento di un obbligo;
- avverso la pronuncia ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione, deducendo tre motivi di censura;
- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 3 gennaio 1981 n. 6 e delle corrispondenti previsioni dello Statuto di : avrebbe errato la Corte territoriale nel ricondurre il diritto CP_1 alla reversibilità a una vicenda successoria inerente al patrimonio individuale;
la pensione di reversibilità – argomenta la ricorrente – è riconosciuta ai superstiti anche quando il diritto a pensione non si sia ancora realizzato in capo all'assicurato e sulla base della contribuzione che avrebbe costituito base pensionabile per il de cuius, rappresentando il giusto riconoscimento dell'apporto che il coniuge beneficiario ha fornito, in costanza di matrimonio, alla produzione del reddito da lavoro;
- con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7
pag. 4/10 legge 3 gennaio 1981 n. 6 e delle corrispondenti previsioni dello Statuto di : la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui CP_1 considera in via esclusiva, per la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità, la pensione d'invalidità già spettante, disconoscendo così il diritto, sancito anche nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, di ottenere un trattamento proporzionato ai requisiti contributivi maturati alla data del decesso, indipendentemente dal fatto che lo scomparso avesse raggiunto l'età della pensione;
la prestazione richiesta dovrebbe essere parametrata alla pensione già corrisposta o, se più favorevole al superstite, alla pensione che sarebbe spettata ove il defunto avesse fatto domanda un momento prima di morire: in questo senso, dunque, la morte potrebbe essere equiparata al raggiungimento dell'età di pensione, per l'identità di effetti che entrambi gli eventi producono in ordine alla capacità di produrre reddito;
ove non si reputasse praticabile l'interpretazione adombrata, i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in esame sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati;
- con il terzo motivo si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1895, 1886 e 2033 c.c.: la Corte di merito non avrebbe rettamente inteso ed applicato i principi che tutelano contro ogni forma d'ingiustificato arricchimento (artt. 2033 e 2041 c.c.) e, anche riguardo alle assicurazioni sociali, per effetto del richiamo racchiuso nell'art. 1886 c.c., comminano la nullità del contratto per insussistenza del rischio (art. 1895 c.c.); secondo la ricorrente, alla stregua di tali principi, non possono più essere richiesti i contributi maturati nel primo semestre 2011 e devono essere restituiti i contributi versati dopo l'erogazione della pensione d'invalidità, poiché non fanno riscontro a prestazioni previdenziali di sorta;
- lnarcassa ha resistito con controricorso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27147/2024, ha accolto i primi due motivi di ricorso nei limiti di seguito esposti.
La pronuncia premette che “la pretesa dedotta in causa, nel suo nucleo fondamentale, verte sulla commisurazione del trattamento percepito per la morte del coniuge «sulla base dell'intero maturato contributivo», che include anche i contributi versati dopo la liquidazione della pensione d'invalidità (marzo 2005) e fino al 3 giugno
2011, data della morte (pagina 2 del ricorso per cassazione).
L'assunto, propugnato nel corso dell'intero giudizio, è che, allorquando sia mancata la liquidazione della pensione di vecchiaia, «si debba far riferimento all'ammontare complessivo dei contributi versati, equiparandosi la morte al raggiungimento della vecchiaia (in quanto la prima segna comunque il momento in cui
l'assicurato non è più in grado di provvedere attraverso il proprio lavoro alle esigenze di sostentamento della famiglia» (pagina 3 del ricorso per cassazione)”.
pag. 5/10 La Suprema Corte precisa poi di non condividere la prospettazione della ricorrente, che fa leva sulla dizione “la misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta o che sarebbe spettata al medesimo” di cui all'art. 7, comma 2, legge 3 gennaio 1981 n. 6 e all'art. 30, comma 2, dello Statuto di , CP_1 per desumerne la necessità di computare tutta la contribuzione accreditata, in coerenza con le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Evidenzia che le previsioni richiamate correlano la misura della pensione di reversibilità in prima battuta alla pensione diretta concretamente erogata al de cuius e, in via residuale, quando tale pensione non sia stata ancora erogata, alla pensione che sarebbe spettata, sempre che ne sussistano tutti i presupposti alla morte del de cuius, sicché non ritiene persuasiva l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente “che equipara sic et simpliciter la morte al raggiungimento dell'età di pensione: tale conclusione vale solo se, della pensione, risultano integrati tutti i presupposti di legge”. Per altro verso, la Suprema Corte ritiene che la soluzione della questione controversa non possa desumersi neppure “dal generico richiamo alla tutela dell'apporto del coniuge alla produzione del reddito da lavoro o al principio di rigida correlazione tra prestazioni pensionistiche e contributi versati, in maniera avulsa dall'ineludibile considerazione della disciplina di dettaglio e del suo tenore precettivo.
La soluzione non si può che evincere dalle previsioni che hanno dato concreto contenuto, nell'ambito del regime di INARCASSA, alla tutela del coniuge superstite, fondata anche in questo contesto sui vincoli di solidarietà immanenti al matrimonio, destinati a proiettare anche dopo la morte la loro forza cogente (in generale, sulle pensioni ai superstiti, Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2016)”.
A tale riguardo la sentenza chiarisce che la pretesa della ricorrente di veder valorizzati tutti i contributi accreditati fino al momento del decesso del coniuge non può che essere collocata nell'alveo dell'art. 7, comma 3, legge 3 gennaio 1981 n. 6, che disciplina l'istituto della pensione indiretta, sottolineando che “ben può il coniuge superstite, sul presupposto che il coniuge sia morto senza avere conseguito tale pensione, rivendicare il diritto alla pensione indiretta, alla luce dell'anzianità complessivamente maturata dall'assicurato.
Il fatto che il de cuius godesse di un distinto trattamento pensionistico reversibile, legato a condizioni peculiari e comunque potenzialmente suscettibile di evolvere anche nella pensione di vecchiaia, non preclude al coniuge superstite di esercitare l'opzione per la pensione indiretta correlata al mancato conseguimento della pensione di vecchiaia, ove la reputi più conveniente e ne sussistano tutti i presupposti”.
Entro queste coordinate la Corte di Cassazione ritiene la pretesa meritevole di accoglimento e fondate le critiche che la ricorrente indirizza alla sentenza d'appello, in quanto, se è pur vero che solo al raggiungimento di determinati requisiti l'interessato può sostituire la pensione d'invalidità con la pensione di vecchiaia e che tali requisiti, nel caso di specie, non risultano soddisfatti, è altresì vero che “il mancato
pag. 6/10 perfezionamento dei requisiti necessari per fruire della pensione di vecchiaia […] configura proprio il presupposto per rivendicare la pensione indiretta e per veder considerata nella sua interezza la posizione dell'assicurato, così come risulta cristallizzata al momento della morte”.
Osserva che la domanda della ricorrente “ha come orizzonte proprio la pensione di vecchiaia che il coniuge non ha potuto ottenere, pur avendo continuato a versare, a tale scopo, i contributi, e mira al riconoscimento di una prestazione ragguagliata alla posizione del de cuius al momento della morte.
Anche il lessico evoca la nozione della morte come discrimine temporale rilevante per la valutazione della posizione dell'assicurato, secondo le connotazioni tipiche della pensione indiretta.
La pretesa, così inquadrata e qualificata sub specie iuris alla luce del complesso delle argomentazioni che la corroborano, rinviene specifica e appropriata tutela nel perimetro della disciplina positiva della pensione indiretta, senza che, tra i due regimi della pensione di reversibilità e della pensione indiretta, si possano creare commistioni o sovrapposizioni”.
Alla luce di tale disciplina, conclude la Suprema Corte, “devono essere vagliate le domande proposte, che vanno intese nel loro contenuto sostanziale e alla stregua della finalità, ribadita a più riprese, di scongiurare il rischio di arbitrarie disparità di trattamento all'interno della categoria dei superstiti di chi sia morto senza aver acquisito il diritto alla pensione (nella specie, di vecchiaia)”. La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e la causa è stata rinviata alla
Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, chiamata rinnovare “l'esame delle domande della ricorrente alla luce della disciplina concernente la pensione indiretta”. Riassumendo il giudizio nei confronti di , ha CP_1 Parte_1 richiamato i fatti allegati nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e ripercorso l'iter processuale della causa e, alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia di rinvio, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita ritualmente nel giudizio di rinvio, contestando la CP_1 quantificazione degli importi rivendicati da controparte. Osserva che l'importo della pensione annua che sarebbe spettata all'arch. alla data del suo decesso (3 CP_2 giugno 2011) è pari ad € 47.812,47 e non ad € 48.994,78 come indicato nel ricorso in riassunzione, dal momento che l'anzianità maturata dallo stesso al momento del decesso è pari a 34 anni e 303 giorni, mentre il conteggio di controparte prende in considerazione (e quindi si basa su) un'anzianità di 35 anni e 240 giorni. Da ciò – si deduce – l'erroneità anche degli ulteriori importi rivendicati da controparte, come indicati in ricorso (importo annuo della pensione indiretta spettante nel 2011; importo mensile del rateo spettante dall'1 gennaio 2024; differenza dei ratei di pensione calcolati sino al 31 dicembre 2024, comprensivi di interessi e rivalutazione). Conclude, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
pag. 7/10 All'udienza del 28 maggio 2025, dopo lo scambio di note contabili tra le parti, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
La sentenza n. 27147/2024 della Corte di Cassazione vincola questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, ai principi affermati ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c..
La pronuncia ha inquadrato e qualificato giuridicamente la domanda svolta da alla luce del suo contenuto sostanziale e del compendio Parte_1 argomentativo che la sorregge, come volta al conseguimento della pensione indiretta che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “presuppone l'assenza di un preesistente, già consolidato, diritto alla pensione in capo al defunto e si prefigge di sovvenire ai bisogni dei superstiti di chi muoia senza avere acquisito tale diritto”.
Il Collegio è perciò chiamato a vagliare la fondatezza della domanda, come riqualificata giuridicamente dalla Suprema Corte, alla luce della disciplina dell'istituto della pensione indiretta dettata dalla legge 3 gennaio 1981 n. 6, recante “norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”.
L'art. 7, comma 3, di detta legge riconosce la pensione indiretta “ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”, precisando che “si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio”; la norma stabilisce altresì che “la pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine”.
E' pacifico ed incontestato in causa che alla data del decesso (3 giugno 2011) l'arch. il quale non aveva ancora raggiunto i requisiti per fruire della Controparte_2 pensione di vecchiaia), avesse maturato ben più di cinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa: , nelle proprie difese, dà atto di un'anzianità CP_1 contributiva di 34 anni e 303 giorni.
Sussiste, pertanto, in capo alla moglie dell'arch. il CP_2 Parte_1 diritto alla pensione indiretta ai sensi della norma richiamata, che si traduce nel diritto a vedere determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo CP_1 conto di tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. CP_2
sino alla data del 3 giugno 2011.
[...]
Il diritto della ricorrente in riassunzione all'an della prestazione suindicata non
è, invero, contestato da , la quale, nella memoria di costituzione nel presente CP_1 giudizio di rinvio, si è limitata a contestare il quantum rivendicato da controparte ed indicato nel ricorso in riassunzione, con riguardo sia all'importo della pensione annua che sarebbe spettata all'arch. - e, di riflesso, all'importo del rateo mensile CP_2 della pensione indiretta e degli arretrati maturati - sia al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei pregressi.
pag. 8/10 Alla prima udienza in data 16 aprile 2025 ha depositato nuovi Parte_1 conteggi, elaborati recependo i dati di partenza indicati da , vale a dire CP_1
l'importo della pensione che sarebbe spettata all'arch. e il conseguente CP_2 importo della pensione indiretta, pari al 60% della prima.
Attesa l'esattezza dei conteggi - sul punto condivisi dalle parti - l'importo del rateo mensile di pensione indiretta spettante alla ricorrente in riassunzione a far data dall'1 gennaio 2024 dev'essere determinato in € 2.770,07.
Con riguardo agli arretrati, le parti concordano sulla determinazione dell'importo dei ratei di pensione indiretta relativi agli anni precedenti al 2024, come pure sull'ammontare delle differenze tra i ratei spettanti e gli importi già erogati da ad titolo di pensione di reversibilità. CP_1 Parte_1
I conteggi divergono, invece, in ordine al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sul capitale. A tale riguardo, il Collegio ritiene esatto il conteggio elaborato dalla ricorrente in riassunzione, prodotto all'udienza del 16 aprile 2025, nel quale gli interessi sono correttamente calcolati sulle differenze maturate e rivalutate mese per mese, in conformità alla scadenza mensile dell'obbligazione di pagamento dei ratei pensionistici.
Gli arretrati così calcolati, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, ammontano all'importo complessivo di € 186.205,21 per il periodo da luglio 2011 al 31 dicembre 2024. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione, va pertanto dichiarato il diritto di a vedere Parte_1 determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo conto di CP_1 tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. sino Controparte_2 alla data del 3 giugno 2011. Il rateo mensile di pensione spettante a far data dall'1 gennaio 2024 si determina, sulla base degli anzidetti criteri, in € 2.770,07 ed è tenuta a CP_1 corrispondere alla ricorrente in riassunzione l'importo di € 186.205,21 a titolo di arretrati maturati da luglio 2011 al 31 dicembre 2024, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 giudizio, liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo. Avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'attività processuale svolta (comprensiva nel presente grado anche della fase di trattazione, articolatasi nello scambio di note contabili), le spese vengono determinate in € 1.900,00 per il primo grado, secondo i parametri del d.m. 20 luglio 2012 n. 140; in
€ 3.300,00 per l'appello, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55; in € 2.800,00 per la fase di legittimità, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, e in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, secondo i medesimi parametri da ultimo indicati;
ciò in applicazione pag. 9/10 del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012” (così Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748; in termini cfr. Cass., 4 luglio 2018 n. 17577; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2022 n. 33482).
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, dichiara il diritto di a vedere Parte_1 determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo CP_1 conto di tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. CP_2
sino alla data del 3 giugno 2011 e, per l'effetto, determina in €
[...]
2.770,07 il rateo mensile di pensione spettante alla ricorrente in riassunzione a far data dall'1 gennaio 2024 e dichiara dovuto alla medesima l'importo di € 186.205,21 a titolo di arretrati maturati da luglio 2011 al 31 dicembre 2024, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l' a rifondere ad le spese di lite di tutti i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 13.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 28 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
IU DO SI AR VA
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 35/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa SI AR VA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa IU DO Consigliera Rel.
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ferrante, con indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale è Email_1 elettivamente domiciliata,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gambacciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Pagni, in Milano, piazza Duomo n. 20,
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “Piaccia all'ill.ma Corte d'appello del Lavoro di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
- A) ogni opportuno provvedimento adottato, anche nei termini della disapplicazione in via meramente incidentale dello Statuto e ogni altra fonte interna della convenuta o comunque dichiarando la nullità o annullando lo stesso, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedere determinato l'importo della pensione riconosciutale, in relazione alla intera posizione contributiva del defunto coniuge, Arch. CP_2 tenendo quindi conto di tutta la contribuzione maturata sino alla data della
[...] morte di lui (3.6.2011) nei termini di cui meglio in ricorso;
- B) per l'effetto, accertare il diritto di parte appellante a vedere liquidata la misura del trattamento aggiuntivo cui la stessa ha diritto per le ragioni sopra richiamate, in mensili lordi euro 10.274,20, in ragione di anno, a far data dal 1° luglio 2011, per un assegno mensile lordo a far data dal 1.1.2024 pari a € 2.835,67 e per una differenza complessiva quanto a crediti arretrati di € 191.420,66, inclusi interessi e rivalutazione alla data del 31.12.2024, secondo i calcoli sopra richiamati.
- C) con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio di merito, del presente nonché del giudizio avanti la S. Corte di cassazione, oltre che con rimborso dei CU pagati nel corso del processo”.
Resistente in riassunzione: “richiamate espressamente tutte le difese, istanze, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il ricorso in riassunzione proposto dalla signora in quanto Pt_1 parzialmente infondato per i motivi esposti nel presente atto.
Con compensazione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ed anche del giudizio di Cassazione, tenuto anche della vittoria di nei primi due gradi del CP_1 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 ha riassunto avanti Parte_1 alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27147/2024, il giudizio dalla stessa promosso nei confronti di , CP_1 con cui chiedeva di rideterminare l'importo della pensione di reversibilità riconosciutale, sulla base dell'intero maturato contributivo del marito alla data della morte. Nella pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione ha ricostruito i fatti di causa e la vicenda processuale nei seguenti termini:
- l'arch. iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Controparte_2
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), ha conseguito nel marzo 2005 la pensione d'invalidità, ha continuato a esercitare l'attività professionale e a versare i contributi ed è morto il 3 giugno 2011, prima di raggiungere l'età minima per accedere alla pag. 2/10 pensione di vecchiaia;
- la vedova dell'arch. ha chiesto al Tribunale di CP_2 Parte_1
Milano di rideterminare l'importo della pensione di reversibilità riconosciutale da in relazione all'intera posizione contributiva CP_1 versata dal marito sino alla data della morte;
in via subordinata, ha prospettato l'illegittimità costituzionale della normativa che nega l'incremento della pensione ai superstiti in relazione ai contributi versati sino alla data della morte e, in via ulteriormente gradata, ha reclamato la restituzione dei contributi versati dall'anno 2005, in cui è stata riconosciuta al marito la pensione d'invalidità, fino al momento della morte;
- il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti rilievi:
- il defunto aveva già maturato il diritto alla pensione d'invalidità e alla prestazione concretamente erogata si deve commisurare anche il trattamento di reversibilità;
- nessun contrasto si ravvisa con la Costituzione: la ricorrente non revoca in dubbio l'adeguatezza della prestazione corrisposta e, quanto all'infruttuosità della contribuzione versata dopo il riconoscimento della pensione d'invalidità, è riconducibile al carattere solidaristico che contrassegna il regime delle Casse professionali;
- non sussiste neppure la paventata lesione dei principi enunciati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela i diritti già sorti, laddove, nel caso di specie, si controverte su una pretesa non ancora perfezionata nei suoi elementi costitutivi;
- nessun diritto può vantare il superstite ad un trattamento pensionistico che non sarebbe stato spettante all'assicurato alla data del decesso, né ha pregio il richiamo al contributo recato alla produzione del reddito da lavoro, che ha già ricevuto sufficiente tutela con il riconoscimento della pensione di reversibilità;
- infondata, infine, è la richiesta di restituzione dei contributi, in quanto difettano i presupposti individuati dalla legge e dallo Statuto di;
CP_1
- con la sentenza n. 78 del 2017, depositata il 24 aprile 2017, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame di e ha Parte_1 confermato la pronuncia del Tribunale;
- la Corte territoriale muove dalla premessa che il diritto alla pensione di reversibilità presupponga il diritto alla pensione diretta da parte del de cuius o il possesso dei relativi requisiti;
il superstite acquisisce iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, che deriva dal correlato diritto appartenuto al de cuius, né il sopraggiungere della morte pag. 3/10 equivale, in difetto di ogni appiglio normativo, al raggiungimento dell'età di vecchiaia necessaria alla maturazione del diritto alla correlata specie di pensione;
- aggiunge che il calcolo della pensione di reversibilità dev'essere operato sulla pensione diretta di invalidità già percepita dal defunto, in quanto la norma pone un'alternativa netta tra i soli criteri praticabili, legati al trattamento pensionistico già erogato al de cuius o al trattamento pensionistico non ancora liquidato, pur se già in astratto spettante, mentre Il dato normativo non avvalora la pretesa di veder calcolata la pensione sul totale del montante contributivo versato dal de cuius;
- l'assetto così delineato, secondo la Corte territoriale, non arreca alcun vulnus ai principi costituzionali e a quelli convenzionali, che non prescrivono alcun rapporto di rigida proporzionalità tra le prestazioni pensionistiche e la contribuzione versata e non mancano di conferire rilievo al superiore principio solidaristico rispondente contemporaneamente all'interesse pubblico di equilibrio delle prestazioni previdenziali e alla tutela dei beni del singolo;
- inoltre, l'art. 28, comma 7, dello Statuto prevede che il CP_1 pensionato d'invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione d'invalidità, confermando che, solo al raggiungimento degli indispensabili requisiti di età, può aver luogo la sostituzione della pensione d'invalidità già corrisposta con la pensione di vecchiaia.
- quanto alla richiesta di restituzione dei contributi – conclude la sentenza d'appello - nessun indebito, nel caso di specie, si può predicare: la contribuzione è obbligatoria per tutti gli iscritti alle Casse professionali;
il pagamento, pertanto, è dovuto e il solvens non può rivendicare la restituzione di quanto ha versato nell'adempimento di un obbligo;
- avverso la pronuncia ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione, deducendo tre motivi di censura;
- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 3 gennaio 1981 n. 6 e delle corrispondenti previsioni dello Statuto di : avrebbe errato la Corte territoriale nel ricondurre il diritto CP_1 alla reversibilità a una vicenda successoria inerente al patrimonio individuale;
la pensione di reversibilità – argomenta la ricorrente – è riconosciuta ai superstiti anche quando il diritto a pensione non si sia ancora realizzato in capo all'assicurato e sulla base della contribuzione che avrebbe costituito base pensionabile per il de cuius, rappresentando il giusto riconoscimento dell'apporto che il coniuge beneficiario ha fornito, in costanza di matrimonio, alla produzione del reddito da lavoro;
- con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7
pag. 4/10 legge 3 gennaio 1981 n. 6 e delle corrispondenti previsioni dello Statuto di : la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui CP_1 considera in via esclusiva, per la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità, la pensione d'invalidità già spettante, disconoscendo così il diritto, sancito anche nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, di ottenere un trattamento proporzionato ai requisiti contributivi maturati alla data del decesso, indipendentemente dal fatto che lo scomparso avesse raggiunto l'età della pensione;
la prestazione richiesta dovrebbe essere parametrata alla pensione già corrisposta o, se più favorevole al superstite, alla pensione che sarebbe spettata ove il defunto avesse fatto domanda un momento prima di morire: in questo senso, dunque, la morte potrebbe essere equiparata al raggiungimento dell'età di pensione, per l'identità di effetti che entrambi gli eventi producono in ordine alla capacità di produrre reddito;
ove non si reputasse praticabile l'interpretazione adombrata, i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in esame sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati;
- con il terzo motivo si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1895, 1886 e 2033 c.c.: la Corte di merito non avrebbe rettamente inteso ed applicato i principi che tutelano contro ogni forma d'ingiustificato arricchimento (artt. 2033 e 2041 c.c.) e, anche riguardo alle assicurazioni sociali, per effetto del richiamo racchiuso nell'art. 1886 c.c., comminano la nullità del contratto per insussistenza del rischio (art. 1895 c.c.); secondo la ricorrente, alla stregua di tali principi, non possono più essere richiesti i contributi maturati nel primo semestre 2011 e devono essere restituiti i contributi versati dopo l'erogazione della pensione d'invalidità, poiché non fanno riscontro a prestazioni previdenziali di sorta;
- lnarcassa ha resistito con controricorso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27147/2024, ha accolto i primi due motivi di ricorso nei limiti di seguito esposti.
La pronuncia premette che “la pretesa dedotta in causa, nel suo nucleo fondamentale, verte sulla commisurazione del trattamento percepito per la morte del coniuge «sulla base dell'intero maturato contributivo», che include anche i contributi versati dopo la liquidazione della pensione d'invalidità (marzo 2005) e fino al 3 giugno
2011, data della morte (pagina 2 del ricorso per cassazione).
L'assunto, propugnato nel corso dell'intero giudizio, è che, allorquando sia mancata la liquidazione della pensione di vecchiaia, «si debba far riferimento all'ammontare complessivo dei contributi versati, equiparandosi la morte al raggiungimento della vecchiaia (in quanto la prima segna comunque il momento in cui
l'assicurato non è più in grado di provvedere attraverso il proprio lavoro alle esigenze di sostentamento della famiglia» (pagina 3 del ricorso per cassazione)”.
pag. 5/10 La Suprema Corte precisa poi di non condividere la prospettazione della ricorrente, che fa leva sulla dizione “la misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta o che sarebbe spettata al medesimo” di cui all'art. 7, comma 2, legge 3 gennaio 1981 n. 6 e all'art. 30, comma 2, dello Statuto di , CP_1 per desumerne la necessità di computare tutta la contribuzione accreditata, in coerenza con le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Evidenzia che le previsioni richiamate correlano la misura della pensione di reversibilità in prima battuta alla pensione diretta concretamente erogata al de cuius e, in via residuale, quando tale pensione non sia stata ancora erogata, alla pensione che sarebbe spettata, sempre che ne sussistano tutti i presupposti alla morte del de cuius, sicché non ritiene persuasiva l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente “che equipara sic et simpliciter la morte al raggiungimento dell'età di pensione: tale conclusione vale solo se, della pensione, risultano integrati tutti i presupposti di legge”. Per altro verso, la Suprema Corte ritiene che la soluzione della questione controversa non possa desumersi neppure “dal generico richiamo alla tutela dell'apporto del coniuge alla produzione del reddito da lavoro o al principio di rigida correlazione tra prestazioni pensionistiche e contributi versati, in maniera avulsa dall'ineludibile considerazione della disciplina di dettaglio e del suo tenore precettivo.
La soluzione non si può che evincere dalle previsioni che hanno dato concreto contenuto, nell'ambito del regime di INARCASSA, alla tutela del coniuge superstite, fondata anche in questo contesto sui vincoli di solidarietà immanenti al matrimonio, destinati a proiettare anche dopo la morte la loro forza cogente (in generale, sulle pensioni ai superstiti, Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2016)”.
A tale riguardo la sentenza chiarisce che la pretesa della ricorrente di veder valorizzati tutti i contributi accreditati fino al momento del decesso del coniuge non può che essere collocata nell'alveo dell'art. 7, comma 3, legge 3 gennaio 1981 n. 6, che disciplina l'istituto della pensione indiretta, sottolineando che “ben può il coniuge superstite, sul presupposto che il coniuge sia morto senza avere conseguito tale pensione, rivendicare il diritto alla pensione indiretta, alla luce dell'anzianità complessivamente maturata dall'assicurato.
Il fatto che il de cuius godesse di un distinto trattamento pensionistico reversibile, legato a condizioni peculiari e comunque potenzialmente suscettibile di evolvere anche nella pensione di vecchiaia, non preclude al coniuge superstite di esercitare l'opzione per la pensione indiretta correlata al mancato conseguimento della pensione di vecchiaia, ove la reputi più conveniente e ne sussistano tutti i presupposti”.
Entro queste coordinate la Corte di Cassazione ritiene la pretesa meritevole di accoglimento e fondate le critiche che la ricorrente indirizza alla sentenza d'appello, in quanto, se è pur vero che solo al raggiungimento di determinati requisiti l'interessato può sostituire la pensione d'invalidità con la pensione di vecchiaia e che tali requisiti, nel caso di specie, non risultano soddisfatti, è altresì vero che “il mancato
pag. 6/10 perfezionamento dei requisiti necessari per fruire della pensione di vecchiaia […] configura proprio il presupposto per rivendicare la pensione indiretta e per veder considerata nella sua interezza la posizione dell'assicurato, così come risulta cristallizzata al momento della morte”.
Osserva che la domanda della ricorrente “ha come orizzonte proprio la pensione di vecchiaia che il coniuge non ha potuto ottenere, pur avendo continuato a versare, a tale scopo, i contributi, e mira al riconoscimento di una prestazione ragguagliata alla posizione del de cuius al momento della morte.
Anche il lessico evoca la nozione della morte come discrimine temporale rilevante per la valutazione della posizione dell'assicurato, secondo le connotazioni tipiche della pensione indiretta.
La pretesa, così inquadrata e qualificata sub specie iuris alla luce del complesso delle argomentazioni che la corroborano, rinviene specifica e appropriata tutela nel perimetro della disciplina positiva della pensione indiretta, senza che, tra i due regimi della pensione di reversibilità e della pensione indiretta, si possano creare commistioni o sovrapposizioni”.
Alla luce di tale disciplina, conclude la Suprema Corte, “devono essere vagliate le domande proposte, che vanno intese nel loro contenuto sostanziale e alla stregua della finalità, ribadita a più riprese, di scongiurare il rischio di arbitrarie disparità di trattamento all'interno della categoria dei superstiti di chi sia morto senza aver acquisito il diritto alla pensione (nella specie, di vecchiaia)”. La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e la causa è stata rinviata alla
Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, chiamata rinnovare “l'esame delle domande della ricorrente alla luce della disciplina concernente la pensione indiretta”. Riassumendo il giudizio nei confronti di , ha CP_1 Parte_1 richiamato i fatti allegati nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e ripercorso l'iter processuale della causa e, alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia di rinvio, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituita ritualmente nel giudizio di rinvio, contestando la CP_1 quantificazione degli importi rivendicati da controparte. Osserva che l'importo della pensione annua che sarebbe spettata all'arch. alla data del suo decesso (3 CP_2 giugno 2011) è pari ad € 47.812,47 e non ad € 48.994,78 come indicato nel ricorso in riassunzione, dal momento che l'anzianità maturata dallo stesso al momento del decesso è pari a 34 anni e 303 giorni, mentre il conteggio di controparte prende in considerazione (e quindi si basa su) un'anzianità di 35 anni e 240 giorni. Da ciò – si deduce – l'erroneità anche degli ulteriori importi rivendicati da controparte, come indicati in ricorso (importo annuo della pensione indiretta spettante nel 2011; importo mensile del rateo spettante dall'1 gennaio 2024; differenza dei ratei di pensione calcolati sino al 31 dicembre 2024, comprensivi di interessi e rivalutazione). Conclude, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
pag. 7/10 All'udienza del 28 maggio 2025, dopo lo scambio di note contabili tra le parti, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
La sentenza n. 27147/2024 della Corte di Cassazione vincola questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, ai principi affermati ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c..
La pronuncia ha inquadrato e qualificato giuridicamente la domanda svolta da alla luce del suo contenuto sostanziale e del compendio Parte_1 argomentativo che la sorregge, come volta al conseguimento della pensione indiretta che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “presuppone l'assenza di un preesistente, già consolidato, diritto alla pensione in capo al defunto e si prefigge di sovvenire ai bisogni dei superstiti di chi muoia senza avere acquisito tale diritto”.
Il Collegio è perciò chiamato a vagliare la fondatezza della domanda, come riqualificata giuridicamente dalla Suprema Corte, alla luce della disciplina dell'istituto della pensione indiretta dettata dalla legge 3 gennaio 1981 n. 6, recante “norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”.
L'art. 7, comma 3, di detta legge riconosce la pensione indiretta “ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”, precisando che “si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio”; la norma stabilisce altresì che “la pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine”.
E' pacifico ed incontestato in causa che alla data del decesso (3 giugno 2011) l'arch. il quale non aveva ancora raggiunto i requisiti per fruire della Controparte_2 pensione di vecchiaia), avesse maturato ben più di cinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa: , nelle proprie difese, dà atto di un'anzianità CP_1 contributiva di 34 anni e 303 giorni.
Sussiste, pertanto, in capo alla moglie dell'arch. il CP_2 Parte_1 diritto alla pensione indiretta ai sensi della norma richiamata, che si traduce nel diritto a vedere determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo CP_1 conto di tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. CP_2
sino alla data del 3 giugno 2011.
[...]
Il diritto della ricorrente in riassunzione all'an della prestazione suindicata non
è, invero, contestato da , la quale, nella memoria di costituzione nel presente CP_1 giudizio di rinvio, si è limitata a contestare il quantum rivendicato da controparte ed indicato nel ricorso in riassunzione, con riguardo sia all'importo della pensione annua che sarebbe spettata all'arch. - e, di riflesso, all'importo del rateo mensile CP_2 della pensione indiretta e degli arretrati maturati - sia al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sui ratei pregressi.
pag. 8/10 Alla prima udienza in data 16 aprile 2025 ha depositato nuovi Parte_1 conteggi, elaborati recependo i dati di partenza indicati da , vale a dire CP_1
l'importo della pensione che sarebbe spettata all'arch. e il conseguente CP_2 importo della pensione indiretta, pari al 60% della prima.
Attesa l'esattezza dei conteggi - sul punto condivisi dalle parti - l'importo del rateo mensile di pensione indiretta spettante alla ricorrente in riassunzione a far data dall'1 gennaio 2024 dev'essere determinato in € 2.770,07.
Con riguardo agli arretrati, le parti concordano sulla determinazione dell'importo dei ratei di pensione indiretta relativi agli anni precedenti al 2024, come pure sull'ammontare delle differenze tra i ratei spettanti e gli importi già erogati da ad titolo di pensione di reversibilità. CP_1 Parte_1
I conteggi divergono, invece, in ordine al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sul capitale. A tale riguardo, il Collegio ritiene esatto il conteggio elaborato dalla ricorrente in riassunzione, prodotto all'udienza del 16 aprile 2025, nel quale gli interessi sono correttamente calcolati sulle differenze maturate e rivalutate mese per mese, in conformità alla scadenza mensile dell'obbligazione di pagamento dei ratei pensionistici.
Gli arretrati così calcolati, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, ammontano all'importo complessivo di € 186.205,21 per il periodo da luglio 2011 al 31 dicembre 2024. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione, va pertanto dichiarato il diritto di a vedere Parte_1 determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo conto di CP_1 tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. sino Controparte_2 alla data del 3 giugno 2011. Il rateo mensile di pensione spettante a far data dall'1 gennaio 2024 si determina, sulla base degli anzidetti criteri, in € 2.770,07 ed è tenuta a CP_1 corrispondere alla ricorrente in riassunzione l'importo di € 186.205,21 a titolo di arretrati maturati da luglio 2011 al 31 dicembre 2024, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 giudizio, liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo. Avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'attività processuale svolta (comprensiva nel presente grado anche della fase di trattazione, articolatasi nello scambio di note contabili), le spese vengono determinate in € 1.900,00 per il primo grado, secondo i parametri del d.m. 20 luglio 2012 n. 140; in
€ 3.300,00 per l'appello, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55; in € 2.800,00 per la fase di legittimità, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, e in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, secondo i medesimi parametri da ultimo indicati;
ciò in applicazione pag. 9/10 del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012” (così Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748; in termini cfr. Cass., 4 luglio 2018 n. 17577; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2022 n. 33482).
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, dichiara il diritto di a vedere Parte_1 determinato l'importo della pensione riconosciutale da tenendo CP_1 conto di tutta la contribuzione maturata dal coniuge assicurato, arch. CP_2
sino alla data del 3 giugno 2011 e, per l'effetto, determina in €
[...]
2.770,07 il rateo mensile di pensione spettante alla ricorrente in riassunzione a far data dall'1 gennaio 2024 e dichiara dovuto alla medesima l'importo di € 186.205,21 a titolo di arretrati maturati da luglio 2011 al 31 dicembre 2024, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l' a rifondere ad le spese di lite di tutti i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 13.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge. Milano, 28 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
IU DO SI AR VA
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