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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3305/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002786345000 IVA IRPEF IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160009739831000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180003765250000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta la contribuente Resistente_1 difesa dall'Nominativo_1 , impugnava l'Intimazione di pagamento n.29220229002786345 notificata in data 01.02.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta, per il pagamento della complessiva somma di
€ 134.262,47 riguardante le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29220120000830103 -n.29220160009739831 n.29220180003765250.
Aveva eccepito la nullità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle sotto plurimi profili, tra cui la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di motivazione, infine la decadenza e la prescrizione.
2.-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione tardivamente il giorno stesso dell'udienza camerale alle ore 00.48 del 27.11.2023.
3.-La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Caltanissetta dichiarava il difetto di giurisdizione dell'intimazione di pagamento con riferimento alla parte della cartella n. 29220160009739831 avente ad oggetto sanzioni per violazioni al codice della strada sussistendo la giurisdizione ordinaria del Giudice di pace.
Per la restante parte accoglieva il ricorso e annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle sottostanti cartelle n. 29220120000830103, n. 29220160009739831 e n.29220180003765250.
Compensava le spese di giudizio.
4.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n.41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caltanissetta, depositata in data 12/01/2024 per i seguenti motivi :
1. SULLA NOTIFICA DELLE CARTELLE SOTTESE ALL'ATTO IMPUGNATO.
2. SULL'ASSERITA NULLITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER NULLITÀ
DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA PER ASSOLUTA DIFFORMITÀ DAL MODELLO NORMATIVAMENTE
PREVISTO E VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 212/2000.
5.-L'appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato.
1. Sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti
Contrariamente a quanto statuito in primo grado, la documentazione prodotta dall'appellante attesta inequivocabilmente la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione:
- Cartella n. 29220120000830103: notificata in data 07/03/2012 direttamente a mani della sig.ra Resistente_1.
- Cartella n. 29220180003765250: notificata in data 01/10/2018.
- Cartella n. 29220160009739831 notificata il 26.12.2016.
È consolidato l'orientamento secondo cui i documenti prodotti tardivamente in primo grado, ove comunque acquisiti al fascicolo, sono pienamente esaminabili dal giudice d'appello.
La prova della notifica degli atti presupposti e delle successive intimazioni interruttive della prescrizione
(notificate nel 2014, 2015 e 2018) conferma la legittimità del credito.
2. Sull'eccezione di prescrizione e la normativa emergenziale
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellata è infondata. I crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti al termine ordinario decennale. Inoltre, ai fini del calcolo del decorso dei termini, deve computarsi la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha sospeso le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
3. Sulla conformità dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento opposta risulta redatta in conformità al modello ministeriale vigente. Trattandosi di atto vincolato, è sufficiente il riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate per soddisfare l'obbligo di motivazione. I vizi di motivazione relativi alla genesi del ruolo sono, semmai, imputabili all'ente impositore e non all'agente della riscossione.
Per i motivi su esposti l'appello è fondato e va accolto in relazione alle cartelle impugnate in primo grado e per le quali non è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria di 1° grado.
Spese di lite compensate tra le parti, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza n. 41/2024 della CGT di I grado di Caltanissetta.
Dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29220229002786345 e della relativa procedura di riscossione.
Spese compensate. Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3305/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002786345000 IVA IRPEF IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000830103000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160009739831000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180003765250000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta la contribuente Resistente_1 difesa dall'Nominativo_1 , impugnava l'Intimazione di pagamento n.29220229002786345 notificata in data 01.02.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta, per il pagamento della complessiva somma di
€ 134.262,47 riguardante le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29220120000830103 -n.29220160009739831 n.29220180003765250.
Aveva eccepito la nullità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle sotto plurimi profili, tra cui la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di motivazione, infine la decadenza e la prescrizione.
2.-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione tardivamente il giorno stesso dell'udienza camerale alle ore 00.48 del 27.11.2023.
3.-La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Caltanissetta dichiarava il difetto di giurisdizione dell'intimazione di pagamento con riferimento alla parte della cartella n. 29220160009739831 avente ad oggetto sanzioni per violazioni al codice della strada sussistendo la giurisdizione ordinaria del Giudice di pace.
Per la restante parte accoglieva il ricorso e annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle sottostanti cartelle n. 29220120000830103, n. 29220160009739831 e n.29220180003765250.
Compensava le spese di giudizio.
4.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n.41/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Caltanissetta, depositata in data 12/01/2024 per i seguenti motivi :
1. SULLA NOTIFICA DELLE CARTELLE SOTTESE ALL'ATTO IMPUGNATO.
2. SULL'ASSERITA NULLITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER NULLITÀ
DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA PER ASSOLUTA DIFFORMITÀ DAL MODELLO NORMATIVAMENTE
PREVISTO E VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 212/2000.
5.-L'appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato.
1. Sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti
Contrariamente a quanto statuito in primo grado, la documentazione prodotta dall'appellante attesta inequivocabilmente la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione:
- Cartella n. 29220120000830103: notificata in data 07/03/2012 direttamente a mani della sig.ra Resistente_1.
- Cartella n. 29220180003765250: notificata in data 01/10/2018.
- Cartella n. 29220160009739831 notificata il 26.12.2016.
È consolidato l'orientamento secondo cui i documenti prodotti tardivamente in primo grado, ove comunque acquisiti al fascicolo, sono pienamente esaminabili dal giudice d'appello.
La prova della notifica degli atti presupposti e delle successive intimazioni interruttive della prescrizione
(notificate nel 2014, 2015 e 2018) conferma la legittimità del credito.
2. Sull'eccezione di prescrizione e la normativa emergenziale
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellata è infondata. I crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti al termine ordinario decennale. Inoltre, ai fini del calcolo del decorso dei termini, deve computarsi la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha sospeso le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
3. Sulla conformità dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento opposta risulta redatta in conformità al modello ministeriale vigente. Trattandosi di atto vincolato, è sufficiente il riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate per soddisfare l'obbligo di motivazione. I vizi di motivazione relativi alla genesi del ruolo sono, semmai, imputabili all'ente impositore e non all'agente della riscossione.
Per i motivi su esposti l'appello è fondato e va accolto in relazione alle cartelle impugnate in primo grado e per le quali non è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria di 1° grado.
Spese di lite compensate tra le parti, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza n. 41/2024 della CGT di I grado di Caltanissetta.
Dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29220229002786345 e della relativa procedura di riscossione.
Spese compensate. Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci