Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1109
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolarità delle notifiche degli atti presupposti

    La documentazione prodotta dall'appellante attesta la regolare notifica delle cartelle di pagamento. I documenti prodotti tardivamente in primo grado sono esaminabili dal giudice d'appello. La prova della notifica degli atti presupposti e delle successive intimazioni interruttive della prescrizione conferma la legittimità del credito.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e normativa emergenziale

    I crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti al termine ordinario decennale. La sospensione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) ha sospeso le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

  • Accolto
    Conformità dell'intimazione di pagamento

    Trattandosi di atto vincolato, è sufficiente il riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate per soddisfare l'obbligo di motivazione. I vizi di motivazione relativi alla genesi del ruolo sono, semmai, imputabili all'ente impositore e non all'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1109
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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