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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1484/2021
TRA
, C.F. , C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C. F. , rappresentati e difesi, dall'Avv. Parte_3 C.F._3
EN CO MI, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentati e difesi per legge
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico accessorio dipendenti regionali a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13 aprile 2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, esponevano:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della , assegnati dapprima, Controparte_1 all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana
– Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, in servizio presso la sede di Messina, e successivamente e, successivamente, trasferiti, rispettivamente, le ricorrenti e al Pt_1 Pt_2
Dipartimento Regionale Agricoltura ed il ricorrente al Dipartimento dell'Ambiente Parte_3 della Regione Siciliana, sempre con sede di servizio presso la Provincia di Messina;
- erano stati assunti a tempo indeterminato con la procedura di stabilizzazione del precariato storico “regionale”, indetta dall'Amministrazione resistente in base alle previsioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017, in forza del quale erano stati inseriti nell'apposito elenco degli idonei approvato con D.D.G. n.2442 del 23 aprile 2019 e nel mese di settembre 2019 avevano stipulato i contratti di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione Regionale, aventi decorrenza giuridica ed economica dall'1 novembre 2019;
- i ricorrenti e , che già all'atto della stipula dei contratti di Parte_3 Parte_1 lavoro a tempo determinato erano stati inquadrati e/o equiparati alla categoria C - posizione economica 1 del CCRL del personale della con la qualifica istruttori direttivi Controparte_1
- erano stati mantenuti in dette categorie professionali anche all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato;
- la ricorrente che era già stata assunta a tempo determinato in categoria D1 con la Parte_2 qualifica di funzionario direttivo, era stata mantenuta in detta categoria all'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferivano di essere stati assunti, dapprima, con contratti di lavoro part – time a tempo determinato per la durata di sedici mesi dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza
Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, prorogati sino al 31 dicembre 2005 e, in seguito, confermati a far data dal 6 febbraio 2006 e sino al 31 dicembre 2006; dopo un breve stacco durato dall'1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, avevano stipulato con l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana, nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, a mezzo dei quali gli stessi erano stati assunti per il periodo dall'1 marzo 2007 al 31 dicembre
2007, per poi essere riconfermati nel periodo da marzo 2008 al 31 dicembre 2008; con L.R. n.
25 del 29 dicembre 2008 i contratti a tempo determinato part - time erano stati prorogati dapprima sino al 31 marzo 2009, successivamente, a mezzo della L.R. n. 4 del 3 aprile 2009, sino al 30 aprile 2009 e per effetto della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 sino al 31 dicembre 2009.
Rilevavano, inoltre, che con la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, l' Controparte_2 era stata soppressa con decorrenza dal 31 dicembre 2009 e le relative
[...] funzioni e i relativi compiti erano stati trasferiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, così come il personale dipendente ed in servizio presso la disciolta Agenzia e i loro contratti a tempo determinato, in virtù di Leggi Regionali succedutesi nel tempo, erano stati costantemente prorogati senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2019 e prima di tale scadenza erano stati assunti a tempo indeterminato. Richiamavano gli artt. 87-89 del CCRL del comparto non dirigenziale biennio giuridico ed economico 2002- 2005, che avevano previsto l'istituzione del cosiddetto F.A.M.P. (Fondo
Miglioramento Prestazioni) e, tra le voci stipendiali accessorie finanziate da esso, vi era il cosiddetto Piano di lavoro, emolumento erogato al personale, di importo variabile in relazione alle risultanze della scheda di valutazione (rendimento) del dipendente stesso;
più in particolare, era previsto che su un punteggio complessivo di 100/100, qualora la valutazione fosse stata inferiore a 71/100, al dipendente sarebbe spettato solo una indennità pari al 70% della quota
FAMP prevista per il profilo professionale rivestito;
qualora la valutazione fosse stata compresa tra i 71/100 e 84/100, l'indennità sarebbe stata pari all'85%, mentre nell'ipotesi di valutazione superiore all'85/100, l'indennità sarebbe stata pari al 100%.
Richiamavano altresì gli elementi di valutazione del rendimento del dipendente previsti dall'art. 91 del CCRL, affermando di aver sempre conseguito, nel corso degli anni, una valutazione superiore all'85%, con conseguente diritto a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza.
Affermavano che dal 2010 al 2019, l'Amministrazione resistente aveva operato un'ingiustificata decurtazione della quota del Piano di lavoro spettante ai dipendenti a tempo determinato, rispetto a quella superiore spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, sebbene i criteri in forza dei quali veniva assegnata tale voce retributiva non avessero subito in nessun caso variazioni in ragione della diversità di tipologia contrattuale, in contrasto al divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, violando l'art.6 del D.Lgs.n.368-2001 e l'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva CEE 1999/70.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire per gli anni dal 2010 al 2019, la stessa quota capitaria prevista dalla voce economica accessoria
“Piano di lavoro” per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello e che, per l'effetto, la resistente Amministrazione venisse condannata al pagamento delle differenze, pari ad € 4.983,48, in favore dei ricorrenti e inquadrati in Parte_3 Parte_1 categoria C1, nonché alle differenze pari ad € 7.290,61, in favore della ricorrente Parte_2 inquadrata in categoria D1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei singoli crediti annuali all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
2.- L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione del credito vantato da parte ricorrente. Chiedeva, pertanto, in via principale, che il ricorso venisse rigettato e, in subordine, salva la verifica dell'esattezza degli importi richiesti dagli odierni ricorrenti, che venisse dichiarata la prescrizione dell'avverso preteso credito, posto che le poste rivendicate in questa sede dai ricorrenti risalivano agli anni 2010-2019 e che tali accessori soggiacevano alla prescrizione breve o quinquennale, trattandosi di crediti di retribuzione, con periodicità annuale o infra annuale, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c..
3.- L' udienza del 10 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- I ricorrenti agiscono in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire, per gli anni dal 2010 al 2019, la stessa quota capitaria della voce economica accessoria “Piano di lavoro” prevista per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello, con condanna all'Amministrazione resistente al relativo pagamento.
Nel merito, si richiamano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questo Tribunale che richiamano anche precedente di merito del Tribunale di Palermo (Trib. Messina Sez. Lav., n.
2325/2023, n. 1614/2025; v. anche Tribunale di Palermo n. 1357/2023) che hanno rilevato che
“va … accolta la domanda di condanna al pagamento della quota di retribuzione accessoria a titolo di compenso per la partecipazione al “Piano Lavoro” ex art. 91 ss. CCLR del comparto non dirigenziale 2002-2005.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “il Fondo di Amministrazione deve essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 88, ivi compresa quella di corrispondere i compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale in modo selettivo ma tenendo conto del personale in servizio in ciascun dipartimento, senza operare alcuna distinzione tra le categorie del personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato
[…] a parità di mansioni, di positivi giudizi”(Cass. Sez. L. n. 11659/2012).
Pertanto, anche, l'art. 88, comma 4, lett. C del CCRL, nell'attribuire alla contrattazione decentrata integrativa il compito di individuare, nell'ambito del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (c.d. FAMP), le risorse da destinare al finanziamento dei piani lavoro, opera senza alcuna distinzione tra il personale, sia questo di ruolo o precario, a parità di mansioni e giudizi;
qualsiasi trattamento differenziato (e non giustificato) tra i suddetti lavoratori, pertanto, deve ritenersi contrario alle disposizioni di cui all'art. 6 D. Lgs.
n. 368/2001, in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, nonché al principio di non discriminazione ivi enunciato;
- rilevato che
è stato dedotto in ricorso e non contestato dalla parte convenuta, che gli odierni ricorrenti nel corso degli anni hanno conseguito la valutazione prevista dall'art. 91 CCRL in misura superiore all'85%, sicché hanno diritto a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza.
Invero, emerge un'evidente sproporzione fra gli stanziamenti destinati al finanziamento del
FAMP effettuati dall'amministrazione regionale per i dipendenti con contratto a termine e quelli di ruolo;
sproporzione non giustificata da alcuna ragione da parte dell'amministrazione che, a contrario, in forma del tutto generica, si è limitata ad affermare che le suddette differenze sarebbero dovute alla sussistenza di numerose variabili senza spiegarne o dedurne l'idoneità ad eliminare l'effetto discriminatorio prodotto …”.
5.- Pertanto, accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire per il periodo 2010-2019 la differenza tra il trattamento accessorio percepito a titolo di quota “Piano di lavoro” e quello dovuto, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Assessorato resistente, che risulta in parte fondata.
Di recente, seppur in altra materia (quella della c.d. Carta docente) la Cassazione, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (v. Cass. n. 29961/2023), ha chiarito “che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”.
Nel caso di specie, il primo atto di messa in mora risulta essere la notifica del ricorso del presente giudizio, avvenuta in data 9 agosto 2021, come dichiarato da parte resistente nelle note depositate in data 17 ottobre 2023 e non contestato da parte ricorrente.
Va altresì rilevato che la quota di salario accessorio oggetto di causa, viene corrisposta a saldo alla fine dell'anno successivo rispetto a quello di competenza.
Pertanto, devono ritenersi prescritti solo i crediti relativi alle quote che andavano versate entro il 9 agosto 2016, ossia quelle maturate negli anni 2010-2014.
Ai fini della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di quota Piano lavoro,
a giudizio di questo decidente, possono essere utilizzati i conteggi analitici elaborati in ricorso, parametrati sulle valutazioni professionali (superiori all'85%) ivi indicate e non specificamente contestati da parte resistente.
6.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va dunque parzialmente accolto e l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'intera quota capitaria del Piano di Lavoro annuale per gli anni 2015-2019, il cui importo può essere determinato mediante un semplice calcolo matematico nella minor somma di euro 1.500,74 (rispetto ai 4.983,48 inizialmente richiesti per gli anni 2010-2019) in favore dei ricorrenti di Cat. C1 e , e Parte_3 Parte_1 di 2.571,16 euro (rispetto ai 7.290,61 richiesti per gli anni 2010-2019) in favore della ricorrente di Cat. D1 NA SC.
Tali somme vanno maggiorate dei soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota segue la soccombenza, e viene liquidata in favore dei ricorrenti, come da dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe, a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza per gli anni 2010-2019;
b) condanna l' Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore, a corrispondere loro le differenze di
[...] trattamento accessorio a tale titolo maturate per gli anni 2015-2019, nei limiti della prescrizione, pari alla somma di € 1.500,74 ciascuno in favore dei ricorrenti e Nadia Parte_3
Palella di Cat. C1, e alla somma di € 2.571,16 in favore di NA SC di Cat. D1, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
c) condanna l' Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore a pagare un terzo delle spese del giudizio,
[...] liquidate nella somma già ridotta di € 1796,00 oltre i.v.a., c.p.a e spese generali e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1484/2021
TRA
, C.F. , C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C. F. , rappresentati e difesi, dall'Avv. Parte_3 C.F._3
EN CO MI, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentati e difesi per legge
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico accessorio dipendenti regionali a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13 aprile 2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, esponevano:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della , assegnati dapprima, Controparte_1 all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana
– Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, in servizio presso la sede di Messina, e successivamente e, successivamente, trasferiti, rispettivamente, le ricorrenti e al Pt_1 Pt_2
Dipartimento Regionale Agricoltura ed il ricorrente al Dipartimento dell'Ambiente Parte_3 della Regione Siciliana, sempre con sede di servizio presso la Provincia di Messina;
- erano stati assunti a tempo indeterminato con la procedura di stabilizzazione del precariato storico “regionale”, indetta dall'Amministrazione resistente in base alle previsioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017, in forza del quale erano stati inseriti nell'apposito elenco degli idonei approvato con D.D.G. n.2442 del 23 aprile 2019 e nel mese di settembre 2019 avevano stipulato i contratti di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione Regionale, aventi decorrenza giuridica ed economica dall'1 novembre 2019;
- i ricorrenti e , che già all'atto della stipula dei contratti di Parte_3 Parte_1 lavoro a tempo determinato erano stati inquadrati e/o equiparati alla categoria C - posizione economica 1 del CCRL del personale della con la qualifica istruttori direttivi Controparte_1
- erano stati mantenuti in dette categorie professionali anche all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato;
- la ricorrente che era già stata assunta a tempo determinato in categoria D1 con la Parte_2 qualifica di funzionario direttivo, era stata mantenuta in detta categoria all'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferivano di essere stati assunti, dapprima, con contratti di lavoro part – time a tempo determinato per la durata di sedici mesi dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza
Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, prorogati sino al 31 dicembre 2005 e, in seguito, confermati a far data dal 6 febbraio 2006 e sino al 31 dicembre 2006; dopo un breve stacco durato dall'1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, avevano stipulato con l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana, nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, a mezzo dei quali gli stessi erano stati assunti per il periodo dall'1 marzo 2007 al 31 dicembre
2007, per poi essere riconfermati nel periodo da marzo 2008 al 31 dicembre 2008; con L.R. n.
25 del 29 dicembre 2008 i contratti a tempo determinato part - time erano stati prorogati dapprima sino al 31 marzo 2009, successivamente, a mezzo della L.R. n. 4 del 3 aprile 2009, sino al 30 aprile 2009 e per effetto della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 sino al 31 dicembre 2009.
Rilevavano, inoltre, che con la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, l' Controparte_2 era stata soppressa con decorrenza dal 31 dicembre 2009 e le relative
[...] funzioni e i relativi compiti erano stati trasferiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, così come il personale dipendente ed in servizio presso la disciolta Agenzia e i loro contratti a tempo determinato, in virtù di Leggi Regionali succedutesi nel tempo, erano stati costantemente prorogati senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2019 e prima di tale scadenza erano stati assunti a tempo indeterminato. Richiamavano gli artt. 87-89 del CCRL del comparto non dirigenziale biennio giuridico ed economico 2002- 2005, che avevano previsto l'istituzione del cosiddetto F.A.M.P. (Fondo
Miglioramento Prestazioni) e, tra le voci stipendiali accessorie finanziate da esso, vi era il cosiddetto Piano di lavoro, emolumento erogato al personale, di importo variabile in relazione alle risultanze della scheda di valutazione (rendimento) del dipendente stesso;
più in particolare, era previsto che su un punteggio complessivo di 100/100, qualora la valutazione fosse stata inferiore a 71/100, al dipendente sarebbe spettato solo una indennità pari al 70% della quota
FAMP prevista per il profilo professionale rivestito;
qualora la valutazione fosse stata compresa tra i 71/100 e 84/100, l'indennità sarebbe stata pari all'85%, mentre nell'ipotesi di valutazione superiore all'85/100, l'indennità sarebbe stata pari al 100%.
Richiamavano altresì gli elementi di valutazione del rendimento del dipendente previsti dall'art. 91 del CCRL, affermando di aver sempre conseguito, nel corso degli anni, una valutazione superiore all'85%, con conseguente diritto a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza.
Affermavano che dal 2010 al 2019, l'Amministrazione resistente aveva operato un'ingiustificata decurtazione della quota del Piano di lavoro spettante ai dipendenti a tempo determinato, rispetto a quella superiore spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, sebbene i criteri in forza dei quali veniva assegnata tale voce retributiva non avessero subito in nessun caso variazioni in ragione della diversità di tipologia contrattuale, in contrasto al divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, violando l'art.6 del D.Lgs.n.368-2001 e l'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva CEE 1999/70.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire per gli anni dal 2010 al 2019, la stessa quota capitaria prevista dalla voce economica accessoria
“Piano di lavoro” per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello e che, per l'effetto, la resistente Amministrazione venisse condannata al pagamento delle differenze, pari ad € 4.983,48, in favore dei ricorrenti e inquadrati in Parte_3 Parte_1 categoria C1, nonché alle differenze pari ad € 7.290,61, in favore della ricorrente Parte_2 inquadrata in categoria D1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei singoli crediti annuali all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
2.- L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione del credito vantato da parte ricorrente. Chiedeva, pertanto, in via principale, che il ricorso venisse rigettato e, in subordine, salva la verifica dell'esattezza degli importi richiesti dagli odierni ricorrenti, che venisse dichiarata la prescrizione dell'avverso preteso credito, posto che le poste rivendicate in questa sede dai ricorrenti risalivano agli anni 2010-2019 e che tali accessori soggiacevano alla prescrizione breve o quinquennale, trattandosi di crediti di retribuzione, con periodicità annuale o infra annuale, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c..
3.- L' udienza del 10 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- I ricorrenti agiscono in giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire, per gli anni dal 2010 al 2019, la stessa quota capitaria della voce economica accessoria “Piano di lavoro” prevista per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello, con condanna all'Amministrazione resistente al relativo pagamento.
Nel merito, si richiamano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questo Tribunale che richiamano anche precedente di merito del Tribunale di Palermo (Trib. Messina Sez. Lav., n.
2325/2023, n. 1614/2025; v. anche Tribunale di Palermo n. 1357/2023) che hanno rilevato che
“va … accolta la domanda di condanna al pagamento della quota di retribuzione accessoria a titolo di compenso per la partecipazione al “Piano Lavoro” ex art. 91 ss. CCLR del comparto non dirigenziale 2002-2005.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “il Fondo di Amministrazione deve essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 88, ivi compresa quella di corrispondere i compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale in modo selettivo ma tenendo conto del personale in servizio in ciascun dipartimento, senza operare alcuna distinzione tra le categorie del personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato
[…] a parità di mansioni, di positivi giudizi”(Cass. Sez. L. n. 11659/2012).
Pertanto, anche, l'art. 88, comma 4, lett. C del CCRL, nell'attribuire alla contrattazione decentrata integrativa il compito di individuare, nell'ambito del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (c.d. FAMP), le risorse da destinare al finanziamento dei piani lavoro, opera senza alcuna distinzione tra il personale, sia questo di ruolo o precario, a parità di mansioni e giudizi;
qualsiasi trattamento differenziato (e non giustificato) tra i suddetti lavoratori, pertanto, deve ritenersi contrario alle disposizioni di cui all'art. 6 D. Lgs.
n. 368/2001, in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, nonché al principio di non discriminazione ivi enunciato;
- rilevato che
è stato dedotto in ricorso e non contestato dalla parte convenuta, che gli odierni ricorrenti nel corso degli anni hanno conseguito la valutazione prevista dall'art. 91 CCRL in misura superiore all'85%, sicché hanno diritto a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza.
Invero, emerge un'evidente sproporzione fra gli stanziamenti destinati al finanziamento del
FAMP effettuati dall'amministrazione regionale per i dipendenti con contratto a termine e quelli di ruolo;
sproporzione non giustificata da alcuna ragione da parte dell'amministrazione che, a contrario, in forma del tutto generica, si è limitata ad affermare che le suddette differenze sarebbero dovute alla sussistenza di numerose variabili senza spiegarne o dedurne l'idoneità ad eliminare l'effetto discriminatorio prodotto …”.
5.- Pertanto, accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire per il periodo 2010-2019 la differenza tra il trattamento accessorio percepito a titolo di quota “Piano di lavoro” e quello dovuto, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Assessorato resistente, che risulta in parte fondata.
Di recente, seppur in altra materia (quella della c.d. Carta docente) la Cassazione, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (v. Cass. n. 29961/2023), ha chiarito “che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”.
Nel caso di specie, il primo atto di messa in mora risulta essere la notifica del ricorso del presente giudizio, avvenuta in data 9 agosto 2021, come dichiarato da parte resistente nelle note depositate in data 17 ottobre 2023 e non contestato da parte ricorrente.
Va altresì rilevato che la quota di salario accessorio oggetto di causa, viene corrisposta a saldo alla fine dell'anno successivo rispetto a quello di competenza.
Pertanto, devono ritenersi prescritti solo i crediti relativi alle quote che andavano versate entro il 9 agosto 2016, ossia quelle maturate negli anni 2010-2014.
Ai fini della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti a titolo di quota Piano lavoro,
a giudizio di questo decidente, possono essere utilizzati i conteggi analitici elaborati in ricorso, parametrati sulle valutazioni professionali (superiori all'85%) ivi indicate e non specificamente contestati da parte resistente.
6.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va dunque parzialmente accolto e l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'intera quota capitaria del Piano di Lavoro annuale per gli anni 2015-2019, il cui importo può essere determinato mediante un semplice calcolo matematico nella minor somma di euro 1.500,74 (rispetto ai 4.983,48 inizialmente richiesti per gli anni 2010-2019) in favore dei ricorrenti di Cat. C1 e , e Parte_3 Parte_1 di 2.571,16 euro (rispetto ai 7.290,61 richiesti per gli anni 2010-2019) in favore della ricorrente di Cat. D1 NA SC.
Tali somme vanno maggiorate dei soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota segue la soccombenza, e viene liquidata in favore dei ricorrenti, come da dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe, a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza per gli anni 2010-2019;
b) condanna l' Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore, a corrispondere loro le differenze di
[...] trattamento accessorio a tale titolo maturate per gli anni 2015-2019, nei limiti della prescrizione, pari alla somma di € 1.500,74 ciascuno in favore dei ricorrenti e Nadia Parte_3
Palella di Cat. C1, e alla somma di € 2.571,16 in favore di NA SC di Cat. D1, con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
c) condanna l' Controparte_3
, in persona dell'Assessore pro tempore a pagare un terzo delle spese del giudizio,
[...] liquidate nella somma già ridotta di € 1796,00 oltre i.v.a., c.p.a e spese generali e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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