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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Oggi 18/09/2025 davanti al Giudice, Paolo Milocco, in Tribunale a Udine, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to PRATURLON MATTEO;
per parte resistente l'avv.to IERO
LUCA.
Il Giudice redige personalmente il verbale e provvederà al deposito dello stesso mediante
Consolle.
L'avv.to PRATURLON MATTEO dimette documentazione, già trasmessa in via telematica, che attesta il pagamento della somma richiesta nell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato come da precedente memoria 10.2.2025 della controparte e chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere a a spese compensate;
l'avv. IERO LUCA, per parte resistente, si associa.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 215 /2024
Promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PRATURLON Parte_1 C.F._1
MATTEO
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso nel presente giudizio dall'avv. BONETTI PAOLO e dall'avv.to IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Sulle seguenti conclusioni: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate
MOTIVAZIONE
in qualità di legale rappresentante del datore di lavoro è Parte_1 Controparte_2 chiamato a rispondere del mancato versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti per il 2017
e quindi dell'illecito amministrativo (già penale) di cui all'art. 2 c. 1 bis del d.l. n. 463/198.
Ha presentato tempestiva opposizione alla relativa ordinanza ingiunzione e nel corso del giudizio l' ha rideterminato e ridotto, in accoglimento di una delle doglianze del ricorrente, la somma CP_1 ingiunta, come da memoria 10.02.2025.
Dopo che l' , ha così rideterminato la sanzione, l'importo è stato pagato (cfr documenti dimessi CP_1 all'ultima udienza) facendo venir meno, come da conclusioni di entrambe le parti, la materia del contendere. Attesi i motivi di questa conclusione della vicenda processuale, va confermata la concorde richiesta di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere con il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza opposta come rideterminata in corso di causa. Spese compensate
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Paolo Milocco
Oggi 18/09/2025 davanti al Giudice, Paolo Milocco, in Tribunale a Udine, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to PRATURLON MATTEO;
per parte resistente l'avv.to IERO
LUCA.
Il Giudice redige personalmente il verbale e provvederà al deposito dello stesso mediante
Consolle.
L'avv.to PRATURLON MATTEO dimette documentazione, già trasmessa in via telematica, che attesta il pagamento della somma richiesta nell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato come da precedente memoria 10.2.2025 della controparte e chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere a a spese compensate;
l'avv. IERO LUCA, per parte resistente, si associa.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 215 /2024
Promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PRATURLON Parte_1 C.F._1
MATTEO
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso nel presente giudizio dall'avv. BONETTI PAOLO e dall'avv.to IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Sulle seguenti conclusioni: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate
MOTIVAZIONE
in qualità di legale rappresentante del datore di lavoro è Parte_1 Controparte_2 chiamato a rispondere del mancato versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti per il 2017
e quindi dell'illecito amministrativo (già penale) di cui all'art. 2 c. 1 bis del d.l. n. 463/198.
Ha presentato tempestiva opposizione alla relativa ordinanza ingiunzione e nel corso del giudizio l' ha rideterminato e ridotto, in accoglimento di una delle doglianze del ricorrente, la somma CP_1 ingiunta, come da memoria 10.02.2025.
Dopo che l' , ha così rideterminato la sanzione, l'importo è stato pagato (cfr documenti dimessi CP_1 all'ultima udienza) facendo venir meno, come da conclusioni di entrambe le parti, la materia del contendere. Attesi i motivi di questa conclusione della vicenda processuale, va confermata la concorde richiesta di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere con il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza opposta come rideterminata in corso di causa. Spese compensate
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Paolo Milocco