Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00867/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2015, proposto da
SA EM, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Manca, domiciliato presso la Segreteria del Tar Puglia Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione del Comune di Copertino n. 20/2014, prot. n. 4141 - pratica n. 23/13;
- della nota 16.10.2014, prot. n. 27186 e della nota 11.11.2014, prot. n. 29710, emesse dal Comune di Copertino;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l'invocato provvedimento di sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Copertino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario già proposto al Presidente della Repubblica, la sig.ra SA EM ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della ordinanza n. 20/2014 del 13.02.2014 e della nota prot. n. 29710 del 11.11.2014, con cui il Comune di Copertino ha, rispettivamente, ingiunto la demolizione della abitazione abusiva realizzata al secondo piano del fabbricato esistente alla via G. Goldoni e denegato l’istanza di sanatoria presentata in riferimento alla realizzazione delle relative opere;
Premesso altresì che:
- il preavviso di diniego della istanza di sanatoria è motivato in ragione del fatto che “ Dalla verifica eseguita in fase istruttoria, si è riscontrato che la proposta progettuale risulta essere in contrasto con la L.R. Puglia n. 14/2009 e s.m.i., in particolare con quanto disciplinato all'art. 3 c. 1 lett. b) e per interventi da realizzare; l'altezza massima dell'edificio è superiore ai parametri stabiliti dalla N.T.A. del vigente strumento urbanistico. Per quanto riguarda l'ampliamento proposto ai sensi della L. R. n. 33/2007 e s.m.i., con accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., lo stesso non trova applicazione nella Circolare n. 1/2009 della Regione Puglia. Inoltre, per il porticato non è stata menzionata alcuna disposizione legislativa cui trova applicazione ”;
- all’esito dell’istruttoria, il provvedimento di diniego è stato adottato dall’Amministrazione comunale sulla scorta della relazione finale del RUP secondo cui “ Le osservazioni presentate in merito all'applicazione della L.R. n. 33/07, punto 1., superano i motivi ostativi rilevati nel preavviso di diniego notificato in data 21 ottobre 2014 prot. n. 27186 e pertanto il recupero del sottotetto è assentibile; Punto 2. invece permane il contrasto dell'intervento proposto con la L.R. n. 14/2009 art. 3 e pertanto si esprime diniego definitivo; Punto 3. l'esigenza di dotare l'edificio di efficientamento energetico non giustifica la costruzione del porticato ad altezza che supera quella massima assentita dallo strumento urbanistico vigente. I moduli fotovoltaici possono essere posti sul lastricato solare e pertanto di conferma il diniego definitivo di tale intervento ”, ciò che, nella prospettazione del RUP, comporta “ il diniego definitivo del Permesso di Costruire per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'articolo 10—bis della Legge n. 241 del 1990 e che restano confermati ”;
Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- dagli atti impugnati non si evince “sulla base di quali risultanze istruttorie sono scaturiti, dapprima l'ordine di demolizione e poi il diniego di sanatoria” e comunque le motivazioni poste a fondamento del diniego di sanatoria sono “estremamente succinte e prive dei fondamentali requisiti di chiarezza” (primo motivo);
- premesso che “con la Legge Regionale n. 33 del 15.11.2007 si è data la possibilità per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati … non si comprende il motivo e le modalità per le quali il Comune di Copertino pur riconoscendo "... il recupero del sottotetto..." non riconosce la medesima possibilità per il recupero del porticato/veranda, al di sotto della quale vi è anche il vano pluriuso ed altro residenziale, con ogni violazione della Legge Regionale di cui si verte” (secondo motivo);
- “la ricorrente si è attivata per sanare l'abuso e l'Amministrazione Comunale pronunciandosi sull'istanza di adeguamento o sanatoria, ha seppur parzialmente accolto la stessa, con la ovvia necessità di riedizione dell'ordine di demolizione, che indichi in modo dettagliato le opere che sarebbero da acquisirsi” (terzo motivo);
- “la eventuale demolizione delle opere ritenute presuntivamente abusive comprometterebbe irrimediabilmente le rimanenti parti dell'edificio” (quarto motivo);
- omessa comunicazione dell’avviso di avvio “del procedimento per l'irrogazione dell'ordine di demolire” (quinto motivo);
Rilevato altresì che l’Amministrazione comunale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per quanto riguarda l’ordinanza di demolizione, stante la tardività della relativa impugnazione, ed ha comunque concluso per il rigetto delle domande;
Considerato che l’ordinanza di demolizione è stata notificata alla ricorrente in data 14.02.2014, nel mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto di successiva trasposizione in questa sede, è stato notificato in data 11.03.2015 e quindi oltre il termine di decadenza di 120 gg dalla piena conoscenza del provvedimento previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ciò da cui consegue la tardività dell’impugnazione e la conseguente irricevibilità del ricorso in parte qua ;
Considerato altresì che, per quanto riguarda l’impugnazione del diniego di sanatoria, assume assorbente rilevanza il fatto che il provvedimento in questione e la presupposta relazione istruttoria del RUP contengono indicazioni contraddittorie (e comunque non univoche) circa le ragioni e gli effettivi contenuti dispositivi della decisione assunta dall’Amministrazione comunale, dal momento che, per un verso, viene dato atto della assentibilità dei lavori di recupero del sottotetto e però, per altro verso, viene opposto alla ricorrente il diniego della domanda di sanatoria in ogni sua parte, senza alcuna eccezione, neanche in riferimento ai lavori che hanno interessato il sottotetto;
Considerato peraltro che l’anzidetta ambiguità del provvedimento impugnato è ulteriormente aggravata dal fatto che le ragioni in diritto (e le presupposte valutazioni in punto di fatto) sono appena accennate nel corpo del provvedimento e non rendono pienamente comprensibile il percorso logico che ha indotto l’Amministrazione a decidere per il diniego della domanda;
Considerato pertanto che in parte qua il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del diniego di rilascio del p.d.c. in sanatoria ed il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rieditare l’esercizio del potere all’esito del riesame delle presupposte acquisizioni istruttorie, ciò che non consente, in questa sede, di rendere alcuna statuizione circa la fondatezza della relativa richiesta;
Ritenuto conclusivamente che, per le anzi dette ragioni, il ricorso:
- deve essere dichiarato irricevibile quanto alla domanda di annullamento della ordinanza di demolizione n. 20/2014 del 13.02.2014;
- deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento del diniego di sanatoria di cui alla nota prot. n. 29710 dell’11.11.2014;
Ritenuto che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile quanto all’impugnazione della ordinanza di demolizione e lo accoglie nei sensi di cui in motivazione quanto alla impugnazione del diniego del permesso di costruire in sanatoria e per l’effetto annulla la nota prot. n. 29710 dell’11.11.2014.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO