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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 25 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9257 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] n. 5 B, ed elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele
n. 280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
04.10.2024, la ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa, di una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita la ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 48%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (17.03.2023). Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa di invalidità civile in misura superiore al 74% formulata in atti, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il C.T.U. accertava che “la IG.ra è affetta da spondilo-disco-artrosi generalizzata a Parte_1 vari tratti della colonna con deficit funzionale dell'articolazione scapolo-omerale sinistra, facile affaticabilità dovuta al sovrappeso in ipertesa e sindrome ansioso depressiva.” e che “il complesso patologico sopra descritto rende la ricorrente invalida nella misura del 64 %, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/03/2023) in quanto già presente la condizione clinica indicata.”.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 09.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 24.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 67%, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (64%). Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni ai rilievi di parte ricorrente, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'assegno di invalidità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 25.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 25 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9257 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] n. 5 B, ed elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele
n. 280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
04.10.2024, la ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa, di una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita la ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 48%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (17.03.2023). Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa di invalidità civile in misura superiore al 74% formulata in atti, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il C.T.U. accertava che “la IG.ra è affetta da spondilo-disco-artrosi generalizzata a Parte_1 vari tratti della colonna con deficit funzionale dell'articolazione scapolo-omerale sinistra, facile affaticabilità dovuta al sovrappeso in ipertesa e sindrome ansioso depressiva.” e che “il complesso patologico sopra descritto rende la ricorrente invalida nella misura del 64 %, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/03/2023) in quanto già presente la condizione clinica indicata.”.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 09.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 24.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 67%, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (64%). Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni ai rilievi di parte ricorrente, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'assegno di invalidità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 25.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales