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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1009 del R.G.2025 , avente ad oggetto
separazione giudiziale,
T R A
rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Convertini Donatella e De Franco Pietro, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Donvito Paola Antonia , come Controparte_1
da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 01.02.1992 in Taranto con e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 12.09.1993 ed il Per_1 Per_2
20.10.2008, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di separazione ma contestava le avverse deduzioni.
All'udienza di prima comparizione del 13.06.2025 il Giudice delegato formulava alle parti una proposta conciliativa. Le parti dichiaravano a verbale di accettare la proposta come formulata e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
2 Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 13.06.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato a verbale.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Brindisi il 04/07/1970 e , nata a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Taranto l'1.02.1992 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 11,
parte II, serie A, ufficio 7, anno 1992;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate e trasfuse nel verbale dell'udienza di prima comparizione del 13.06.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 20.06.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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