TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5099/2024
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5099 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale revocare l'obbligo del di corrispondere il Pt_1 mantenimento per la figlia a decorrere dal mese di novembre 2023 e il mantenimento di Per_1
AR da marzo del 2024.
Spese compensate.”
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.08.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
disposizioni contenute nella sentenza n. 756/2020 del 06.04.2020 con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della la somma di € 600,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle figlie ( nata il [...]) e AR ( nata il [...]), Per_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, avendo le stesse raggiunto l'indipendenza economica.
costituitasi in giudizio, ha confermato le avverse allegazioni. CP_1
All'udienza del 06.05.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo disposto in capo a di corrispondere € 600,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie a decorrere dal mese di novembre 2023 per il mantenimento di (nata il [...]) e a decorrere dal marzo del 2024 per il Per_1
mantenimento di AR;
2) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa AR AR
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5099 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale revocare l'obbligo del di corrispondere il Pt_1 mantenimento per la figlia a decorrere dal mese di novembre 2023 e il mantenimento di Per_1
AR da marzo del 2024.
Spese compensate.”
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 05.08.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
disposizioni contenute nella sentenza n. 756/2020 del 06.04.2020 con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della la somma di € 600,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle figlie ( nata il [...]) e AR ( nata il [...]), Per_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, avendo le stesse raggiunto l'indipendenza economica.
costituitasi in giudizio, ha confermato le avverse allegazioni. CP_1
All'udienza del 06.05.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo disposto in capo a di corrispondere € 600,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie a decorrere dal mese di novembre 2023 per il mantenimento di (nata il [...]) e a decorrere dal marzo del 2024 per il Per_1
mantenimento di AR;
2) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa AR AR
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti