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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4106/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4106/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in SCAURI, via APPIA 749 (LT), presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
D'AMICI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 in SCAURI (LT) via Appia n. 783, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
SALVATORE PALERMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/12/2020, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/12/2015 con deducendo che i coniugi si erano separati CP_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del
26/11/2018, che erano nate le figlie (il 25/07/2013) e (il 05/01/2014); che Per_1 Per_2 la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, a fronte della mutata situazione economica del ricorrente, di ridurre l'assegno di mantenimento per le figlie ad euro 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) di disciplinare il diritto di visita paterno in virtù delle esigenze delle figlie minori;
2) disporsi la modifica dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 200,00 mensili e, ove il sig. risulti Pt_1 incapiente, obbligare i nonni paterni a contribuire al mantenimento delle minori.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori (riduceva il contributo al mantenimento ad € 300,00 mensili e disciplinava il diritto di visita paterno come da accordi delle parti) e rimetteva le parti avanti al G.I.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 1529/2022 del 16/11/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Con ordinanza del 24/11/2021, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 16/06/2020, il Giudice modificava la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Con ordinanza del 22/07/2023 il Giudice ammoniva il ricorrente a ripristinare con immediatezza gli incontri con le figlie ed ordinava il mantenimento delle figlie con pagamento diretto a carico della soc. datrice di lavoro del ricorrente, Parte_2 per la somma di € 300,00 mensili.
All'udienza cartolare del 18/12/2024, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti e monitoraggio dei Servizi Sociali del . Parte_3
Tanto premesso, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed
3 il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente al superiore interesse delle minori la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale.
In ordine alla disciplina del diritto di visita paterno, occorre premettere che, in sede di separazione, le parti concordavano le seguenti condizioni: diritto di visita paterno nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 20; fine settimana alternati a partire dall'orario di uscita di scuola del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i giorni di Natale e Pasqua, alternativamente, con ciascuno dei genitori, così come le feste di San Silvestro, Santo Stefano, Capodanno, Lunedì in Albis ed egualmente per le altre festività dell'anno, per i compleanni e gli onomastici delle minori;
15 giorni continuativi durante le vacanze, compatibilmente con le esigenze delle minori
Con ordinanza del 16/06/2021 il Giudice disponeva la regolamentazione del diritto di visita paterno nei giorni del lunedì e giovedì, fino alle ore 21.30 nel periodo estivo, e fino alle ore 20.00 nel periodo scolastico.
Con ordinanza del 24/11/2021 il Giudice, in parziale modifica dell'ordinanza
4 presidenziale del 16/06/2020, disponeva il diritto di visita paterno nei giorni del lunedì e giovedì, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola delle minori (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre fino alle ore 21.00 e, nel periodo estivo e non scolastico, dalle ore 10.00 (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 22.00; due weekend al mese, alternati, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola del sabato (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 21.00 della domenica e, nel periodo estivo e non scolastico, dalle ore 10.00 del sabato (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 22.00; ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
il padre preleverà le minori alle ore 10.00 (quando il padre non lavora) o al termine dell'orario lavorativo del padre e le riaccompagnerà la mattina successiva dalla madre, entro le ore 10:00; tre giorni durante le festività pasquali, nel giorno di Pasqua e nei due giorni precedenti o nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi, in modo alternato con la madre;
il padre preleverà le minori all'uscita di scuola (se periodo scolastico e quando non lavora) o alle ore 10:00 (se periodo non scolastico e quando non lavora) o al termine dell'orario di lavoro del padre e le riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00 dell'ultimo giorno;
il giorno del compleanno delle minori, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
il padre preleverà le minori all'uscita di scuola (se periodo scolastico e quando non lavora) o alle ore 10:00 (se periodo non scolastico e quando non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre e le riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00; dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
All'udienza del 22/07/2023 il Giudice, considerata la mancata frequentazione delle figlie da parte del padre, ammoniva il sig. a ripristinare con immediatezza Pt_1 gli incontri con le figlie secondo il calendario stabilito.
Dalla relazione dei Servizi Sociali in atti è emerso che “entrambi i genitori si attribuiscono reciproche responsabilità ed esprimono il timore che l'uno possa nuocere all'altro attraverso querele”. Il padre ha affermato che “per non essere solo prendeva le bambine in compagnia della compagna, la quale non si è resa più disponibile e, per questo motivo, non avendo familiari nelle vicinanze e/o amici disposti ad
5 accompagnarli non è più andato a prendere le bambine anche per un sedicente ostruzionismo della madre che condizionerebbe le figlie le quali rifiuterebbero di andare con il padre”.
Orbene, in assenza di circostanze sopravvenute, va confermato il calendario disposto in corso di causa di cui all'ordinanza del 24/11/2021.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tali condizioni venivano modificate con ordinanza presidenziale del 16/06/2021, che disponeva una riduzione del mantenimento ad € 300,00 mensili, in virtù delle mutate condizioni reddituali del ricorrente.
Come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame, la resistente (30 anni) ha affermato di non lavorare, di percepire il reddito di cittadinanza per l'importo di € 600,00 mensili, di vivere in affitto con il compagno, le figlie e il figlio avuto dalla nuova relazione;
ha riferito di sostenere un canone di locazione per € 400,00 mensili;
dall'altro lato, il resistente (41 anni) ha dato atto di svolgere attività lavorativa presso un cantiere nautico, percependo circa €
730,00 mensili. Il resistente, inoltre, non è gravato da canoni di locazione, vivendo presso la propria compagna.
Ricostruite in tali termini le condizioni patrimoniali delle parti, reputa il
Tribunale che vadano confermate le ordinanze del 16.6.2021 e del 22/07/2023 con le quali veniva ridotto il mantenimento per le figlie alla somma complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle straordinarie, con onere di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del ricorrente.
6 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1529/2022 del 16/11/2022 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) conferma l'ordinanza presidenziale del 16.6.2021 in merito all'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre e riduzione del contributo a carico del padre a titolo di mantenimento delle figlie minori nella misura di €300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) conferma l'ordinanza del 24/11/2021 con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) conferma l'ordinanza del 22.7.2023 con riferimento all'obbligo di versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 19/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4106/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in SCAURI, via APPIA 749 (LT), presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
D'AMICI che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 in SCAURI (LT) via Appia n. 783, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
SALVATORE PALERMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/12/2020, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/12/2015 con deducendo che i coniugi si erano separati CP_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del
26/11/2018, che erano nate le figlie (il 25/07/2013) e (il 05/01/2014); che Per_1 Per_2 la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, a fronte della mutata situazione economica del ricorrente, di ridurre l'assegno di mantenimento per le figlie ad euro 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) di disciplinare il diritto di visita paterno in virtù delle esigenze delle figlie minori;
2) disporsi la modifica dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 200,00 mensili e, ove il sig. risulti Pt_1 incapiente, obbligare i nonni paterni a contribuire al mantenimento delle minori.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori (riduceva il contributo al mantenimento ad € 300,00 mensili e disciplinava il diritto di visita paterno come da accordi delle parti) e rimetteva le parti avanti al G.I.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 1529/2022 del 16/11/2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Con ordinanza del 24/11/2021, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 16/06/2020, il Giudice modificava la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Con ordinanza del 22/07/2023 il Giudice ammoniva il ricorrente a ripristinare con immediatezza gli incontri con le figlie ed ordinava il mantenimento delle figlie con pagamento diretto a carico della soc. datrice di lavoro del ricorrente, Parte_2 per la somma di € 300,00 mensili.
All'udienza cartolare del 18/12/2024, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti e monitoraggio dei Servizi Sociali del . Parte_3
Tanto premesso, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed
3 il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente al superiore interesse delle minori la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale.
In ordine alla disciplina del diritto di visita paterno, occorre premettere che, in sede di separazione, le parti concordavano le seguenti condizioni: diritto di visita paterno nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 20; fine settimana alternati a partire dall'orario di uscita di scuola del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i giorni di Natale e Pasqua, alternativamente, con ciascuno dei genitori, così come le feste di San Silvestro, Santo Stefano, Capodanno, Lunedì in Albis ed egualmente per le altre festività dell'anno, per i compleanni e gli onomastici delle minori;
15 giorni continuativi durante le vacanze, compatibilmente con le esigenze delle minori
Con ordinanza del 16/06/2021 il Giudice disponeva la regolamentazione del diritto di visita paterno nei giorni del lunedì e giovedì, fino alle ore 21.30 nel periodo estivo, e fino alle ore 20.00 nel periodo scolastico.
Con ordinanza del 24/11/2021 il Giudice, in parziale modifica dell'ordinanza
4 presidenziale del 16/06/2020, disponeva il diritto di visita paterno nei giorni del lunedì e giovedì, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola delle minori (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre fino alle ore 21.00 e, nel periodo estivo e non scolastico, dalle ore 10.00 (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 22.00; due weekend al mese, alternati, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola del sabato (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 21.00 della domenica e, nel periodo estivo e non scolastico, dalle ore 10.00 del sabato (quando il padre non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre, fino alle ore 22.00; ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
il padre preleverà le minori alle ore 10.00 (quando il padre non lavora) o al termine dell'orario lavorativo del padre e le riaccompagnerà la mattina successiva dalla madre, entro le ore 10:00; tre giorni durante le festività pasquali, nel giorno di Pasqua e nei due giorni precedenti o nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi, in modo alternato con la madre;
il padre preleverà le minori all'uscita di scuola (se periodo scolastico e quando non lavora) o alle ore 10:00 (se periodo non scolastico e quando non lavora) o al termine dell'orario di lavoro del padre e le riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00 dell'ultimo giorno;
il giorno del compleanno delle minori, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
il padre preleverà le minori all'uscita di scuola (se periodo scolastico e quando non lavora) o alle ore 10:00 (se periodo non scolastico e quando non lavora) o dal termine dell'orario di lavoro del padre e le riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00; dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
All'udienza del 22/07/2023 il Giudice, considerata la mancata frequentazione delle figlie da parte del padre, ammoniva il sig. a ripristinare con immediatezza Pt_1 gli incontri con le figlie secondo il calendario stabilito.
Dalla relazione dei Servizi Sociali in atti è emerso che “entrambi i genitori si attribuiscono reciproche responsabilità ed esprimono il timore che l'uno possa nuocere all'altro attraverso querele”. Il padre ha affermato che “per non essere solo prendeva le bambine in compagnia della compagna, la quale non si è resa più disponibile e, per questo motivo, non avendo familiari nelle vicinanze e/o amici disposti ad
5 accompagnarli non è più andato a prendere le bambine anche per un sedicente ostruzionismo della madre che condizionerebbe le figlie le quali rifiuterebbero di andare con il padre”.
Orbene, in assenza di circostanze sopravvenute, va confermato il calendario disposto in corso di causa di cui all'ordinanza del 24/11/2021.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tali condizioni venivano modificate con ordinanza presidenziale del 16/06/2021, che disponeva una riduzione del mantenimento ad € 300,00 mensili, in virtù delle mutate condizioni reddituali del ricorrente.
Come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso in esame, la resistente (30 anni) ha affermato di non lavorare, di percepire il reddito di cittadinanza per l'importo di € 600,00 mensili, di vivere in affitto con il compagno, le figlie e il figlio avuto dalla nuova relazione;
ha riferito di sostenere un canone di locazione per € 400,00 mensili;
dall'altro lato, il resistente (41 anni) ha dato atto di svolgere attività lavorativa presso un cantiere nautico, percependo circa €
730,00 mensili. Il resistente, inoltre, non è gravato da canoni di locazione, vivendo presso la propria compagna.
Ricostruite in tali termini le condizioni patrimoniali delle parti, reputa il
Tribunale che vadano confermate le ordinanze del 16.6.2021 e del 22/07/2023 con le quali veniva ridotto il mantenimento per le figlie alla somma complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle straordinarie, con onere di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del ricorrente.
6 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1529/2022 del 16/11/2022 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) conferma l'ordinanza presidenziale del 16.6.2021 in merito all'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre e riduzione del contributo a carico del padre a titolo di mantenimento delle figlie minori nella misura di €300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) conferma l'ordinanza del 24/11/2021 con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) conferma l'ordinanza del 22.7.2023 con riferimento all'obbligo di versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 19/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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